R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

N.6259/2005

Reg. Dec.

N. 783 Reg. Ric.

Anno 1999

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale  (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello N. 783/99, proposto da SERINO Luigi, rappresentato e difeso dall’avv. Silvio Ferrara, elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni n. 52, presso l’avv. Giancarlo Parente;

     contro

- Comune di Benevento, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Chiusolo ed elettivamente domiciliato in Roma, presso l’avv. Stefania Jasonna, viale Mazzini n. 132;

- Soc. Coop. Edilizia “La Fiorente”, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ester Perifano e Luigi Diego Perifano e domiciliata presso lo studio legale Rossotto, via G.B. Martini, n. 6;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania- Napoli, Sez.V, n. 2975/98;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Benevento;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Visto il dispositivo di decisione n. 267/2005;

     Relatore alla pubblica udienza del 26 aprile 2005 il Consigliere Anna Leoni; uditi l'avv. Cavuoto su delega dell'avv. Silvio Ferrara, l'avv. Mario Chiusolo e l'avv. Ester Perifano;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

    FATTO

  1. Con ricorso proposto avanti al TAR Campania, sede di Napoli, i sig.ri Serino Luigi e Serino Gaetano, proprietari di azienda agricola in Benevento, località Fontanelle, in parte classificata in P.R.G. a zona CP  (cioè ad edilizia pubblica, con vincolo di preordinazione all’esproprio), assumendo che con delibera di giunta municipale n.1279 del 23/05/1996, era stata adottata una variante al piano di zona Fontanelle ed erano stati posti in essere gli atti preordinati all’occupazione e all’esproprio di alcuni fondi in favore della cooperativa “La Fiorente”, fra cui il decreto sindacale d’immissione nei fondi n.4500 del 28/07/1997 e il decreto d’occupazione d’urgenza del 26/11/1997, impugnavano detti atti.

Deducevano, quali vizi di legittimità degli atti adottati, la violazione delle norme a tutela del procedimento amministrativo  (art.3, 7 e n. L.241/90), nonché l’eccesso di potere, sotto varie figure sintomatiche e varie violazioni delle norme, relative al procedimento d’espropriazione.

Si costituivano in giudizio il Comune di Benevento e la cooperativa controinteressata, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza dei ricorsi.

  1. Il TAR Campania, sede di Napoli, con la sentenza qui impugnata, dichiarava l’inammissibilità del ricorso perché tardivamente proposto, sia avverso gli atti di pianificazione, sia avverso il decreto con il quale il sindaco ha notificato in data 28/7/97 e 18/8/97 ai proprietari l’immissione nel possesso delle aree, attesa la lesività di detto atto nei confronti della sfera giuridica dei ricorrenti.
  2. I signori Serino appellavano detta sentenza, deducendo i seguenti motivi di ricorso:

3.1.Erroneità della sentenza, in punto di fatto e di diritto, in quanto il giudice di I grado, sarebbe incorso in un errore materiale, atteso che le date del 28/07/1997 e del 18/08/1997 sono relative al decreto d’immissione nei fondi per la redazione dello stato di consistenza, mentre il decreto d’occupazione in via d’urgenza è stato notificato il 26/11/1997.

Inoltre, con memoria del 26/06/1998, i ricorrenti avevano chiesto il rinvio, per discussione congiunta al ricorso n.8498/97, avente ad oggetto il decreto sindacale d’immissione nei fondi del 28/07/1997, ma il tribunale aveva disatteso tale richiesta, prendendo a base come dies a quo la data 28/07/1997 del decreto d’immissione nei fondi.

3.2.Sul presupposto della erroneità, della sentenza di rigetto del ricorso per tardività, i ricorrenti ripropongono in appello le censure attinenti agli atti di pianificazione.

3.2.1.Quanto alla delibera, G.M n.1279 del 23/05/1996, di adozione della variante al Piano di zona della località “Fontanelle” e alla successiva delibera di G.M n.1603 del 19/07/1996 di rettifica di assegnazione ruolo:

Violazione e falsa applicazione L.n.142/90; L.n.241/90, D.Lvo n.29/93 e successive modifiche; L.n.127/97; Statuto del Comune di Benevento. Eccesso di potere, per incompetenza.

La competenza ad adottare atti di pianificazione urbana sarebbe del Consiglio comunale  (art. 32 e 33 della L. n. 142/90 e L.n. 127/97).    

3.2.1.1.  Violazione e falsa applicazione artt.3 e 8 D.L n. 115/74, conv. in L.n.247/74 e L.865/71; l.n. 1150/42; L.n.167/62; L.47/85; LL.RR. n.14/82 e  n. 61/75. Eccesso di potere.

L’art.3 cit. sarebbe stato applicato, in assenza dei presupposti e delle condizioni di legge, come espediente per aggirare le diverse norme che, con diverse garanzie per i privati, consentivano di raggiungere lo stesso risultato.

3.2.1.2.Violazione e falsa applicazione dell’ art.42 Cost.; LL 167/62; 865/71; 247/74; n.1/78; L.R.n.51/78 e loro  successive modifiche ed integrazioni. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione. Falso scopo e falsa causa. Travisamento dei fatti presupposti. Ingiustizia manifesta. Illogicità e irragionevolezza.

  1. In ragione dell’illegittimità del Piano di zona “Fontanelle”, per non aver completato il suo iter formativo, mancherebbe la dichiarazione di pubblica utilità e, quindi, il concreto potere espropriativo.
  2. Inoltre, il Comune non avrebbe proceduto all’esproprio

generalizzato, presupposto necessario per i singoli interventi.

      c) I ricorrenti non sarebbero stati posti in condizione di

      esercitare il diritto di prelazione.

      d) Mancherebbe il piano pluriennale di attuazione.

      1. Quanto al decreto d’immissione nei fondi e a quello

     d’occupazione in via d’urgenza:

3.2.1.1. Illogicità  ed irragionevolezza della sentenza appellato,in quanto non si potrebbe far decorrere il dies a quo dal decreto d’immissione nei fondi, mancando esso di capacità lesiva.

3.2.2.2. Violazione e falsa applicazione artt. 3, 7 e ss. L.n.241/90 e L.865/71. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione. Violazione dei principi sul giusto procedimento.

Sarebbe mancata la comunicazione di avvio del procedimento e sarebbe stata omessa la fase dettata dall’art. 10 della L. n. 865/71. Tali fasi non potrebbero considerarsi adempiute attraverso la notifica del decreto d’immissione nei fondi.

3.2.3. Quanto al decreto sindacale del 02/10/97 d’occupazione d’urgenza, notificato il 26/11/97: l’atto andava emanato dal dirigente e non dal Sindaco, da cui il vizio d’incompetenza.

3.2.4.Violazione e falsa applicazione art. 3 L.n.1/78. Difetto                     d’istruttoria e di motivazione.

I programmi di edilizia pubblica non sono assoggettati alla                     L.n.1/78 e, pertanto, nel caso di specie deve trovare applicazione il pregresso regime  (art.71 L.n.2359/1865) secondo il quale lo stato di consistenza deve precedere l’emanazione del decreto d’occupazione in via d’urgenza e, quindi, la presa di possesso.

  1. Si è costituito il Comune di Benevento, eccependo con apposita memoria, che:

5. Il ricorso è stato inserito nei ruoli d’udienza del 26/04/2005 e trattenuto per la decisione.

    DIRITTO

1. Il ricorso in appello è diretto avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania n. 2975/98 che ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto dai signori Serino Luigi e Serino Gaetano avverso la delibera del C.C. di Benevento n. 406/90, la convenzione urbanistica del 26/10/95 intercorsa fra il Comune di Benevento e la cooperativa “La Fiorente”, la delibera di G.M. n. 1279/96 di variante al Piano di zona di località Fontanelle di Benevento, la delibera di G.M. n. 160371996; il decreto sindacale n. 4500/97 di immissione nei fondi per la redazione dello stato di consistenza, i verbali di immissione nei fondi; il decreto sindacale di occupazione in via d’urgenza a favore della cooperativa “la Fiorente” notificato il 26/11/97 e gli altri atti preordinati e connessi.

Parte ricorrente lamenta che il Tribunale amministrativo avrebbe ingiustamente ritenuto la decadenza dei ricorrenti dalla possibilità di impugnativa, prendendo come dies a quo quello del 28/7/97 del decreto di immissione in possesso dei fondi, oggetto del ricorso n. 8498/97 e ritenendo colpiti da tardività non solo gli atti di pianificazione ed il decreto di immissione nei fondi, ma anche il decreto di occupazione in via d’urgenza notificato successivamente il 26/11/97 che era, invece, stato impugnato anche per vizi specifici del procedimento. I primi giudici non avrebbero tenuto in considerazione la circostanza che avverso il decreto del 28/7/97 ed i suoi atti presupposti pendeva il ricorso n. 8498/97, di talchè erroneamente avrebbero proceduto alla reiezione del ricorso successivo n. 111/98 per una tardività insussistente rispetto al primo ricorso.

Il Comune resistente, costituitosi in giudizio, ha fatto rilevare, con memoria difensiva, che il giudizio relativo al primo ricorso  (n. 8498/97) e concernente l’impugnazione della delibera consiliare n. 406/90 di assegnazione di aree alla cooperativa La Fiorente  e degli atti connessi è stato definito con sentenza n. 4007/03 che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.

Con la medesima sentenza sono stati, altresì, decisi il ricorso n. 8497/97 diretto avverso il decreto di espropriazione del sindaco di Benevento n. 4502/97 e gli atti connessi e il ricorso n. 8499/97 diretto avverso il decreto del Sindaco di Benevento n. 4500/97 con cui si era autorizzata l’immissione nei fondi per la redazione dello stato di consistenza, nonché gli atti connessi.

Il ricorso n. 8497/97 è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte accolto, con conseguente annullamento dell’atto di esproprio n. 4502/97, mentre i ricorsi nn. 8498/97 e 8499/97 sono stati dichiarati inammissibili.

Preso atto di ciò, il ricorso in appello all’esame del Collegio va in parte dichiarato improcedibile, per quanto riguarda le censure attinenti ad atti e provvedimenti su cui è intervenuta la successiva pronuncia n. 4007/03 del Tribunale amministrativo della Campania.

2. Restano, invece, da esaminare le censure attinenti al decreto sindacale 2/10/97 di occupazione d’urgenza, notificato il 26/11/97, non interessato dalla citata sentenza n. 4007/03.

Al riguardo appare al Collegio fondata la censura di incompetenza funzionale, in quanto l’atto avrebbe dovuto essere emanato dal dirigente e non dal sindaco.

Invero, il decreto di occupazione d’urgenza di un’area emesso a fini espropriativi da un Comune, costituendo un provvedimento meramente attuativo di scelte già compiute negli atti presupposti, non può essere adottato dal Sindaco dopo l’avvento dell’art. 51 della L. 8 giugno 1990 n. 142, come modificato dall’art.6 comma 2 l. 15 maggio 1997 n. 127, ma è di competenza dirigenziale (cfr. T.S.A.P. n. 140/00).

Il principio di ripartizione delle competenze all’interno delle Pubbliche amministrazioni, e quindi anche degli Enti locali, già previsto dall’art. 3 del D.Lvo. n. 29/93 è stato, poi, rafforzato dalla modifica apportata dall’art. 3 comma 2 D.Lvo n. 80 del 1998, che, nel ridefinire i compiti attribuiti ai dirigenti, aggiunge che sono attribuiti in via esclusiva, costituendo così un sistema di rigida ed effettiva separazione dei rispettivi ruoli. Di talchè l’adozione del decreto di occupazione temporanea e di urgenza emanato dopo l’entrata in vigore dell’art.45 D.Lvo n. 80 del 1998 è di competenza del funzionario dirigente dell’ufficio tecnico dell’Amministrazione procedente, atteso che la norma attribuisce a tali organismi la competenza ad adottare tutti gli atti di gestione, inclusi quelli che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, fra i quali deve ricondursi l’atto de quo (cfr. C.S., IV Sez., n. 4813/03 e 6631/03).

Per gli atti assunti prima dell’entrata in vigore di tale norma  (come nella fattispecie) l’adozione poteva rientrare anche nella competenza del Sindaco, a ciò delegato dalla Giunta, ma in relazione al quadro di divisione di competenze comunque delineato dalle modifiche legislative introdotte in materia di competenza dirigenziale e non con riferimento a disposizioni ad esse precedenti, come sostenuto sul punto dalla difesa del Comune.

Peraltro, nell’atto in questione (decreto di occupazione sindacale) non viene in alcun modo fatto riferimento a delega di poteri al sindaco da parte della Giunta.

L’appello va, pertanto, accolto con riferimento alla esaminata censura.

3. Per le suesposte considerazioni l’appello va in parte dichiarato improcedibile ed in parte accolto, nei limiti di cui in motivazione.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.


 

     P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale– Sezione IV- definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in appello indicato in epigrafe, lo dichiara in parte improcedibile ed in parte lo accoglie.

     Spese del grado compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

      Così deciso in Roma, il 26 aprile 2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Lucio       VENTURINI   - Presidente

Filippo   PATRONI GRIFFI  - Consigliere

Pier Luigi    LODI    - Consigliere

Vito       POLI    - Consigliere

Anna         LEONI   - Consigliere, est.

L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE

Anna Leoni     Lucio Venturini

IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

9 novembre 2005

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

     Il Dirigente

     Antonio Serrao

- - 

N.R.G.  783/1999


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