REPUBBLICA ITALIANA    N. 6476/05        REG.DEC.

         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO    N. 2169 REG.RIC.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,   Quinta  Sezione           ANNO 2005

ha pronunciato la seguente

decisione

sul ricorso in appello n. 2169/2005, proposto dai Sigg. Marco Vassalli, Giovanni Bado, Franco Alberto Bucchioni e Piero Boicelli, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Federico Sorrentino e Daniele Granara ed elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, Via Lungotevere delle Navi, n. 30,

CONTRO

il Comune di Maissana, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ludovico Villani e Roberto Damonte ed elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, Via Asiago, n. 8/2,

il Ministero dell’Interno in persona del Ministro p.t. e l’U.T.G. Prefettura di La Spezia, in persona del Prefetto di La Spezia p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato;

i Sigg. Alberto Figaro, Giovanni Nicora, Francesca Oneto, Giancarlo Nicora, Luciano Marenco, Renzo Rolandelli, Franco Cerisola, Marcello Devincenzi, Vittorio Demattei, non costituiti,

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione II, del 1.2.2005, n. 132;

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 27.5.2005, il Consigliere Claudio Marchitiello;

Uditi gli avvocati Sorrentino e Villani;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

I Sigg. Marco Vassalli, Giovanni Bado, Franco Alberto Bucchioni e Piero Boicelli, consiglieri comunali del Comune di Maissana, hanno impugnato in primo grado: 1) la deliberazione del Consiglio comunale del 25.6.2004, n. 11, avente all’ordine del giorno la convalida degli eletti al consiglio comunale a seguito delle elezioni svoltesi il 12 e il 13.6.2004; 2) la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 25.6.2004, recante “giuramento del sindaco”; 3) la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 25.6.2004, concernente “comunicazione nomina dei componenti della Giunta Municipale e delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato”.

I ricorrenti hanno anche chiesto l’accertamento dell’intervenuta decadenza e/o l’obbligo di rimozione del sindaco, dei consiglieri comunali e, ove nominati, del vice sindaco, degli assessori e della Giunta Municipale, del conseguente obbligo di nomina del Commissario straordinario.

Il Comune di Maissana si è costituito in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso.

Si sono costituiti in giudizio in opposizione al ricorso anche il Ministro dell’Interno, p.t., e il Prefetto p.t. della provincia di La Spezia.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione II, con la sentenza del 1.2.2005, n. 132, ha dichiarato inammissibile il ricorso.

I Sigg. Marco Vassalli, Giovanni Bado, Franco Alberto Bucchioni e Piero Boicelli appellano la sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.

Resistono all’appello il Ministro dell’Interno p.t. e il Prefetto di La Spezia, che chiedono la conferma della sentenza appellata.

All’udienza del 24.5.2005, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.

DIRITTO

I Sigg. Marco Vassalli, Giovanni Bado, Franco Alberto Bucchioni e Piero Boicelli, eletti come consiglieri comunali di minoranza del Comune di Maissana alla consultazione elettorale svoltasi il 12 e il 13.6.2004, appellano la sentenza del 1.2.2005, n. 132, con la quale la II Sezione del T.A.R. della Liguria ha dichiarato inammissibile il ricorso da essi proposto per l’annullamento di varie deliberazioni adottate dal consiglio comunale nella seduta del 25.6.2004.

Pronunciando sull’appello, occorre modificare sia il dispositivo che la motivazione della pronuncia appellata.

Non sono fondate invero le deduzioni con le quali gli appellanti hanno sostenuto che l’avviso di convocazione spedito dal Sindaco il 22.6.2004 per la prima seduta del nuovo consiglio comunale, fissata per il successivo 25, sarebbe stato in contrasto con le disposizioni che richiedono, in caso di seduta ordinaria del consiglio comunale, la consegna dell’avviso di convocazione almeno cinque giorni prima della seduta.

La convocazione del consiglio comunale risulterebbe illegittima anche se la seduta dovesse essere considerata come seduta straordinaria.In tal caso, l’avviso di convocazione avrebbe dovuto essere consegnato ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per l’adunanza.

Si configurerebbe nella specie, sempre secondo gli appellanti, la violazione dell’art. 40 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in relazione alla violazione dell’art. 12 dello Statuto comunale che ricalca l’art. 125 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con il R.D. 4.2.1915, n. 148.

La tesi propugnata dagli appellanti non è fondata.

La disciplina della prima seduta del consiglio comunale successiva alle elezioni è contenuta negli artt. 40 e 41 del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Si tratta di una disciplina specifica che riguarda solo la prima seduta del nuovo consiglio comunale, per la quale l’ art. 41 provvede anche ad indicare  gli oggetti da deliberare.

Orbene, in base all’art. 40, il sindaco è tenuto a convocare il consiglio comunale nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la prima seduta deve tenersi nel successivo termine di dieci giorni. Non vi è alcuna disposizione dell’art. 40 che imponga precisi termini per la consegna della convocazione o preveda che debbano esservi giorni liberi prima della data stabilita per l’adunanza.

La tesi propugnata dagli appellanti che vorrebbe integrare la disciplina contenuta nell’art. 40 con quella statutaria non ha alcun concreto fondamento. Le disposizioni statutarie non regolano la prima seduta del consiglio comunale, per la quale l’ordine del giorno è già fissato dalla legge, ma solo le successive sedute relative alla ordinaria attività dell’organo.

Non ha alcun fondamento, pertanto, il corollario della tesi sostenuta dagli appellanti secondo cui, dovendosi considerare illegittima la convocazione che non ha dato agli interessati il termine di cinque giorni liberi, un’ulteriore convocazione, questa volta legittima, sarebbe fuori termine atteso che l’art. 40 citato dà dieci giorni di tempo per procedere alla convocazione del consiglio e tale termine deve ritenersi scaduto il 24.6.2004 (essendovi stata la proclamazione degli eletti il 13.6.2004).

Da respingere per infondatezza è anche un secondo motivo di appello che si riferisce a deliberazioni assunte nella prima seduta del Consiglio comunale la cui impugnativa è stata dichiarata inammissibile dal T.A.R. Gli appellanti, con tale motivo,  denunciano la violazione degli artt. 41 e 46, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Quanto alla violazione dell’art. 41, il motivo in esame rileva che nella prima seduta (“ancorché illegittima”) il consiglio comunale non avrebbe provveduto “ad eleggere tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi dell’art. 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20.3.1967, n. 223”. Quanto alla violazione dell’art. 46, comma 2, gli appellanti rilevano la mancata comunicazione della nomina dei componenti della Giunta Municipale e del Vice sindaco che il Sindaco avrebbe dovuto effettuare nella prima seduta successiva alla elezione.

Deve in contrario osservarsi che le due norme richiamate non stabiliscono scadenze ultimative per procedere agli adempimenti da esse previsti. Le due disposizioni in esame prevedono incombenze preliminari necessarie per un ordinato inizio dell’attività dell’ente e hanno una formulazione evidentemente acceleratoria, Si tratta comunque di incombenze che non possono non essere poste in essere anche se in ritardo. Dal ritardo non può evidentemente discendere, in mancanza di specifiche previsioni normative in tal senso, misure repressive che, secondo gli appellanti, dovrebbero giungere fino alla dichiarazione di decadenza del consiglio comunale.

La deliberazione con la quale il Consiglio comunale ha stabilito di rinviare ad una successiva seduta tali incombenze, pertanto, non può ritenersi illegittima.

E’ evidentemente inammissibile, come correttamente ha evidenziato il T.A.R., la domanda diretta a far dichiarare la decadenza del consiglio comunale, non rientrando tale accertamento nell’ambito delle pronunce di competenza del giudice amministrativo.

In conclusione, pronunciando sull’appello, la sentenza appellata che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario, sul rilievo della  inammissibilità di tutte le deliberazioni adottate dal consiglio comunale nella seduta del 25.6.2004 deve essere modificata, a seguito delle considerazioni che precedono, con una pronuncia di reiezione nel merito del ricorso.

Le spese del secondo grado del giudizio, nella misura stabilita nel dispositivo, seguono, come di regola, la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, pronunciando sull’appello, rigetta il ricorso originario proposto dai Sigg. Marco Vassalli, Giovanni Bado, Franco Alberto Bucchioni e Piero Boicelli. 

Condanna gli appellanti al pagamento in solido delle spese del secondo grado del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 27.5.2005, con l'intervento dei signori:

Agostino Elefante         Presidente

Giuseppe Farina            Consigliere

Claudio Marchitiello    Consigliere est.

Marzio Branca              Consigliere

Aniello Cerreto             Consigliere      
 

    L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE

    Claudio Marchitiello      Agostino Elefante 

    IL SEGRETARIO

    Gaetano Navarra 

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA

    Il 22 novembre 2005

    (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

    IL  DIRIGENTE

    Antonio Natale

  N°. RIC. 2169/05

cdp