REPUBBLICA ITALIANA    N. 6751/05 REG.DEC.

         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO    N. 6870 REG.RIC.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,   Quinta  Sezione           ANNO 2004

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in appello n. 6870/2004, proposto dal sig. Donato Sena, rappresentato e difeso dall’avv. Felice Eugenio Lorusso ed elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana, n. 50 (studio dell’avv. Ciro Intino);

CONTRO

il Comune di Candela, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Giuseppe Mescia ed elettivamente domiciliato in Roma, via Paisiello n. 55 presso lo studio dell’avv. Franco Gaetano Scoca;

e nei confronti

della Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali di Bovino, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;

dei sigg.ri Santarella Savino Antonio e Gervasio Michele, non costituitisi in giudizio;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia Bari, II sezione, n. 2836, in data 5.7.2004, di rigetto del ricorso avverso la deliberazione consiliare n. 15 del 29 aprile 2004.

Visto l’atto di appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 22 febbraio 2005, relatore il Consigliere Cesare Lamberti ed uditi, altresì, l’avv. F.E. Lorusso e l’avv. A.Mescia,

FATTO

Con delibera del 29 aprile 2004, n. 15, il Consiglio comunale di Candela ha revocato la nomina del sig. Donato Sena dalla carica di rappresentante di maggioranza in seno alla Comunità montana dei "Monti Dauni Meridionali di Bovino" per cessazione del rapporto di rappresentatività che deve legare il designato all'organo che lo ha nominato, a seguito del voto contrario, nella seduta del 5 aprile 2004, all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004.

Avverso il provvedimento è stato adito il Tar Puglia per le seguenti censure:

1. violazione dell’art. 97 cost. e dei principi d’imparzialità e di buon andamento; violazione dell’art. 27, co. 2, D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 12, co. 6 L.R. n. 12/1999 nonché dell’art. 14 dello Statuto della Comunità montana. Il comune ha proceduto alla revoca del sig. Sena in assenza di norme esplicite attributive delle connessa potestà. La posizione contraria a quella del consiglio comunale in occasione dell’adozione di un singolo provvedimento non determina il venire meno del rapporto di rappresentatività.

2. Violazione dell’art. 97 cost. e dei principi d’imparzialità e di buon andamento; violazione dell’art. 27, co. 2, D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 12, co. 6 L.R. n. 12/1999 nonché dell’art. 14 dello Statuto della Comunità montana. Sviamento. La revoca è motivata per la mancanza della rappresentatività con la maggioranza consiliare per il voto contrario all' approvazione del bilancio, mentre nella seduta 5.4.2004, non fu soltanto il consigliere Sena ad opporsi all'approvazione del bilancio ma quattro consiglieri su nove della maggioranza consiliare.

3. Disparità di  trattamento e contraddittorietà. Fra i quattro consiglieri di maggioranza che hanno votato contro l’approvazione del bilancio vi era anche il sig. Gervasio, rappresentante della maggioranza in seno alla comunità montana dei Monti Dauni Meridionali, nei cui confronti non è stata adottata alcuna revoca.

4. Violazione dell'art. 52, comma 2 e dell'art. 33, comma 3, del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale di Candela. Oltre a revocare la nomina del sig. Sena il Consiglio comunale ha nominato in sua sostituzione il Sindaco di Candela. La nomina non poteva essere effettuata perché non era inserita tra gli argomenti iscritti all' ordine del giorno

Innanzi al primo giudice si è costituito il comune. Il ricorso è stato respinto per infondatezza dei motivi avverso la revoca del sig. Sena ed è stato dichiarato improcedibile nei confronti della nomina del Sindaco in seno alla comunità montana. Avverso la sentenza è stato proposto appello. Anche in questa fase di giudizio si è costituito il comune.

DIRITTO

La sentenza in epigrafe ha respinto il ricorso del sig. Donato Sena avverso la delibera del 29 aprile 2004, n. 15 del Consiglio comunale di Candela, che lo ha revocato dalla carica di rappresentante di maggioranza in seno alla Comunità montana dei "Monti Dauni Meridionali di Bovino", costatata la cessazione del rapporto di rappresentatività, a seguito del voto contrario, nella seduta del 5 aprile 2004, all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004. Nell’appello il sig. Sena sostiene che erroneamente e contraddittoriamente la sentenza impugnata avrebbe considerato sintomatica della cessazione del rapporto di rappresentatività il voto contrario espresso ad una sola deliberazione, laddove tale sintomo insorge allorché il comportamento del soggetto di ponga in aperto dissidio con una serie di deliberazioni dell’ente. Nella specie, il suo comportamento è da ascrivere ad una diversità di vedute del gruppo consiliare cui apparteneva che non avrebbe di per sé determinato alcuna frattura irreversibile nell’ambito dalla maggioranza che governava il comune.

L’appello è infondato.

Nella memoria in data 11 febbraio 2005 il comune ha rappresentato che il ricorrente aveva manifestato il proprio dissenso rispetto all’approvazione del bilancio e ad altri accapi iscritti all’ordine del giorno votando contro l’approvazione degli stessi, nonostante che il Sindaco avesse fatto presente che la mancata approvazione del bilancio nei termini di legge avrebbe costituito causa di scioglimento del consiglio comunale, con conseguente paralisi amministrativa. A fronte di tale avvertimento il consigliere Sena non aveva receduto dal proprio intento manifestando disinteresse allo scioglimento del consiglio comunale e per le sorti della maggioranza consiliare. Sempre nella medesima sede era stato rilevato che il consigliere Sena era stato eletto alla Comunità montana dei Monti Dauni Meridionali quale rappresentante del gruppo di maggioranza consiliare. Il voto contrario al bilancio ed agli altri importanti oggetti fissati per la seduta consiliare del 5 aprile 2004, lo avevano posto al di fuori della maggioranza consiliare, dato il contrasto della sua permanenza con le scelte da lui operate nel votare contro il bilancio proposto dal sindaco e dalla maggioranza. Il voto contrario al bilancio, attinendo ad uno degli atti fondamentali della vita amministrativa dell'ente, determinava la rottura del rapporto fiduciario e del criterio di rappresentatività che deve legare i consiglieri delegati alla Comunità montana con il gruppo di maggioranza che li aveva eletti. Il comune ha infine chiarito che alla base della decisione vi era l'evidente frattura politica creatasi all'interno del consiglio comunale tra il gruppo a cui appartiene il sig. Sena e il resto della maggioranza consiliare, in atto di più di un anno e manifestatasi chiaramente nella seduta del 5 aprile, ove il sig. Sena, consigliere di maggioranza, votava contro l’approvazione del bilancio 2004, la relazione revisionale e programmatica, il piano triennale delle opere pubbliche, avviando una grave crisi istituzionale-politica, con il rischio di scioglimento e di commissariamento dell’ente. Quanto il comune afferma trova riscontro nei verbali allegato alle deliberazioni del 5 aprile 2004, n. 2, ove il consigliere Sena afferma che il suo gruppo “vede diversamente” circa il programma triennale OO.PP. e nelle deliberazioni n. 3, n. 4, n. 5, n. 6. n. 7, discusse nella stessa giornata, ove lo stesso consigliere ha votato in senso contrario alla verifica della quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinare alla residenza e agli insediamenti produttivi terziari, le indennità di funzioni al sindaco ed ai consigliere comunali, ed all’approvazione della relazione revisionale e programmatica per il triennio 2004-2006, del bilancio pluriennale 2004-2006 e del bilancio di previsione per l’anno 2004. Anche nelle successive deliberazioni da n. 8 a n. 13, aventi sempre la data del 5 aprile 2004, recanti rispettivamente l’adozione del piano per l’edilizia economica e popolare, la proposta dei contratti di quartiere, l’ampliamento del P.I.P. la tutela del territorio comunale da O.G.M. oltre ad oggetti di minor rilievo, il medesimo sig. Sena ha manifestato contrario avviso. Anche se tutte le deliberazioni in parola attengono all’unica seduta del 5 aprile 2004, la varietà ed il coacervo degli argomenti rende palese la loro inerenza all’intero programma amministrativo della maggioranza politica in seno al comune. Nei loro confronti il voto contrario si pone come aperta manifestazione di volontà dissenziente al prosieguo della gestione dell’ente da parte dell’attuale maggioranza, confermata dalla dichiarazioni a verbale dello stesso consigliere Sena nel suo intervento nella medesima seduta (cfr. pagg. da 53 a 64 del verbale). Quanto ivi riportato atti smentisce pertanto la tesi che il dissenso con la maggioranza consiliare era limitato ad un singolo oggetto e non aveva portata tale da far venere meno il rapporto di rappresentatività che deve legare il consigliere facente parte della comunità montana alla maggioranza consiliare. Il tenore delle dichiarazioni e l’insieme degli argomenti su cui deliberare rendeva insanabile il dissenso fra il consigliere Sena e la maggioranza cui egli apparteneva e la sua idoneità a compromettere la futura gestione del comune. Rappresentano perciò un valido presupposto per la revoca dell’appellante dalle funzioni svolte in seno alla comunità montana ove la presenza di un consigliere di maggioranza svolge la funzioni di garantire un'adeguata rappresentanza della relativa componente in seno a tali enti (arg. Cons. Stato, V, 31 gennaio 2001, n. 354).

Il presente appello deve essere conclusivamente respinto con conferma della sentenza impugnata. Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo sull’appello in premesse lo respinge, confermando l’impugnata decisione. Condanna l’appellante  Donato Sena al pagamento delle spese del presente grado nella misura di € 3.000,00 in favore del Comune di Candela, che tra le controparti è l’unica costituita.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2005, con l’intervento dei Sigg.ri:

Agostino Elefante    Presidente

Raffaele Carboni    Consigliere

Chiarenza Milemaggi Cogliani  Consigliere

Paolo Buonvino    Consigliere

Cesare Lamberti    Consigliere, est.

L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE

f.to Cesare Lamberti   f.to Agostino Elefante 

IL SEGRETARIO 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29 novembre 2005

(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)

IL  DIRIGENTE

f.to Antonio Natale 

  Ric.N. 6870-04

RA