REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.7372/2005

Reg.Dec.

N.  1383 Reg.Ric.

ANNO   2003

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da Giurgola Angelo Primaldo rappresentato e difeso dall’avv. Pio Vincenzo con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Alessandro Pintus in Roma, via Lungotevere della Vittoria, n. 9;

contro

- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.,

- il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante p.t.,

- il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sede di Lecce, sez. I, 23 ottobre 2002 / 6 novembre 2000;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Alla pubblica udienza del 12 luglio 2005 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Uditi l’avv. Pintus per delega dell’avv. Pio e l’avv. dello Stato Quattrone;

     Ritenuto e considerato in  fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

     Con ricorso proposto dinanzi al Tar Puglia, sede di Lecce, il sig. Giurgola Angelo Primaldo capitano dell’Arma dei Carabinieri instava per la declaratoria del diritto al pagamento delle somme dovute per le ore di lavoro straordinario effettuate nell’anno 1995, pari a lire 19.139.005 oltre agli accessori, nonché per l’annullamento dei provvedimenti ministeriali con i quali era stata disattesa la richiesta del ricorrente.

     A fondamento del ricorso il sig. Giurgola adduceva tra l’altro:

     - di aver comunicato nel giugno del 1996 su richiesta del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri il numero di ore di lavoro straordinario prestato nel 1995 quale Comandante provinciale di Cosenza;

     - che, con nota del 5.9.1997 il Comando provinciale di Cosenza segnalava al superiore Comando regionale le ore di straordinario compiute in numero di n. 1049 (superiore alle n. 1006 segnalate dall’interessato);

     - che con nota del 3.2.1998 la Prefettura di Cosenza comunicava la mancata autorizzazione ministeriale al pagamento della prestazione, invitando i Comandi interessati a ricorrere all’istituto del riposo compensativo per procedere al recupero delle ore non retributive;

     - che il Comando provinciale di Brindisi, dove lo stesso era stato nelle more trasferito, evidenziava l’impossibilità di ricorrere al riposo compensativo in relazione alle particolari esigenze operative ivi esistenti;

     - che a seguito di ulteriore scambio di corrispondenza il Ministero dell’Interno con nota del 15.4.1999 dichiarava di non dover emettere alcun provvedimento sulla vicenda, stante anche il mancato riscontro agli atti di alcuna documentazione a sostegno dell’istanza.

     Con ordinanza n. 2742 del 22 novembre 2000 il Tar adito accoglieva l’istanza proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 86 ter C.P.C. ingiungendo all’Amministrazione di procedere al pagamento della somma dovuta limitatamente a n. 360 ore di straordinario, per il quale era ritenuta sussistente idonea prova scritta del credito vantato.

     Ma con sentenza n. 6094 del 23 ottobre 2002 il Tar respingeva il ricorso motivando che la mancata contestazione stragiudiziale della pretesa (da parte dell’Amministrazione) non sarebbe idonea a provare giudizialmente la esistenza del credito vantato, e che in base agli atti di causa (in particolare il registro contabile) non risulta che sia stata data prova della effettiva necessità e cogenza delle prestazioni di lavoro straordinarie rese.

     Nei confronti di detta pronuncia l’interessato ha interposto appello deducendo:

     - che le ore di lavoro straordinario erano state riconosciute sia dal Comando provinciale di Cosenza che dall’Amministrazione dell’Interno, la quale aveva anche comunicato di non poter effettuare il pagamento per la insufficienza dei fondi nell’apposito capitolo di bilancio, tanto da richiedere al ricorrente di provvedere al recupero delle ore straordinarie non corrisposte facendo ricorso all’istituto del riposo compensativo;

     - che le indicazioni contenute nel “Registro dei servizi degli ufficiali” circa le ore di straordinario prestate corrispondevano a concrete necessità operative, e che la relativa documentazione era stata sottoposta al controllo del Comando provinciale di Cosenza;

     - che l’Amministrazione dell’Interno non era competente a determinare la quantità del lavoro straordinario, dovendo solo provvedere al pagamento della retribuzione in base alle risultanze contabili provenienti dal Comando provinciale di Cosenza.

     Nella memoria conclusiva l’appellante ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive concludendo per la condanna del Ministero al pagamento delle somme relative al compenso straordinario per n. 1049 ore, come quantificate nel ricorso di primo grado; e in subordine per la condanna al pagamento di n. 360 ore.

DIRITTO

     L’appello in esame è fondato nei limiti di seguito indicati.

     Viene anzitutto in rilievo la questione relativa alla esatta quantificazione del lavoro straordinario prestato dal ricorrente.

     Se è vero che il Comando provinciale dei Carabinieri di Cosenza con una prima nota indirizzata alla Prefettura il 28.3.1997 comunicava di avere ricevuto richiesta di liquidazione dello straordinario compiuto dal Capitano Giurgola nell’anno 1995 per un totale di 1.026 ore, a seguito della richiesta di integrazione documentale della Prefettura (di cui alla nota 4.4.1997) lo stesso Comando con atto del 12.11.1997 inviava la contabilità richiesta nella quale le ore di straordinario erano quantificate nella misura di 360. Si aggiunga che nella nota del 9.1.1998 il Ministero dell’Interno, nel comunicare alla Prefettura di non poter autorizzare il pagamento del compenso per lavoro straordinario <<stante l’insufficienza dei fondi sull’apposito capitolo di bilancio>>, quantificava ugualmente in 360 ore il lavoro straordinario prestato dal Giurgola nell’anno 1995.

     In linea con l’ordinanza 2742/00 emessa dal TAR ex art. 186 ter C.P.C. – secondo cui il credito vantato dal ricorrente risulta assistito da <<idonea prova scritta>> solo limitatamente alla prestazione di 360 ore di lavoro straordinario - deve pertanto ritenersi, sulla base della documentazione in atti, che sia il Comando provinciale dei Carabinieri che l’Amministrazione degli Interni abbiano riconosciuto il lavoro straordinario del capitano Giurgola nel limite di 360 ore; e solo in tale misura deve dunque ritenersi che sia intervenuta (in via postuma) la necessaria autorizzazione.

     Sostiene il ricorrente che la quantificazione dello straordinario non rientrerebbe nella competenza dell’Amministrazione dell’Interno, dovendo questa provvedere al pagamento di esso sulla base delle risultanze contabili provenienti dal Comando provinciale dei Carabinieri.

     Ma, come ha puntualmente rilevato il giudice di prime cure, negli atti del Servizio amministrativo della Regione Carabinieri Calabria si fa riferimento ad una <<preventiva autorizzazione ministeriale, salvo che per quelle situazioni operative che non consentano per l’urgenza di seguire tale procedura, ma che vanno comunque immediatamente segnalate e documentate>>, ed alla necessità che i dati forniti trovino <<esatta e rigorosa corrispondenza, suffragati da inequivocabili esigenze di servizio>> (cfr. Fogli del Servizio Amministrativo n. 2155/1684-1 del 10.6.1996 e 2155/1684-2 del 18.10.1996).

     Ne consegue che lo svolgimento di prestazioni straordinarie al di sopra del limite massimo preventivamente autorizzato comportava un onere di adeguata giustificazione, dovendo basarsi su <<inequivocabili esigenze di servizio>>, e postulava in ogni caso il positivo riscontro da parte dell’Autorità ministeriale, cui competeva di autorizzare lo straordinario.

     Orbene, nella fattispecie in esame il riconoscimento nei soli limiti di 360 ore appare del tutto ragionevole alla stregua delle allegazioni contenute nel “registro dei sevizi degli ufficiali”, dove sono sì contenute indicazioni più circostanziate di situazioni che obiettivamente richiedevano una immediata attività di investigazione, ma nel quale molte causali del servizio sono generiche ed espresse con formule di stile, sì che non appaiono idonee a comprovare effettive e indilazionabili esigenze operative.

     Ciò posto, l’Amministrazione, una volta operato il riconoscimento dello straordinario (nei limiti sopradetti) non può però sottrarsi all’obbligo di remunerare il lavoro prestato adducendo carenze di bilancio o proponendo il ricorso all’istituto del riposo compensativo (che nel caso in questione è risultato comunque impraticabile).

     In conclusione, dovendosi ritenere che le prestazioni di lavoro straordinario rese dal ricorrente nell’anno 1995 siano state riconosciute ed anche autorizzate nei limiti delle 360 ore, il ricorso proposto dal medesimo deve essere parzialmente accolto e per l’effetto l’Amministrazione appellata va condannata al pagamento del compenso spettante per le prestazioni anzidette, con interessi legali e rivalutazione monetaria.

     Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti il presente grado di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello in epigrafe indicato nei limiti di cui in motivazione.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il 12 luglio 2005 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giorgio GIOVANNINI   Presidente

Luigi MARUOTTI    Consigliere

Giuseppe ROMEO    Consigliere

Luciano BARRA CARACCIOLO  Consigliere

Lanfranco BALUCANI   Consigliere Est. 

Presidente

GIORGIO GIOVANNINI

Consigliere       Segretario

LANFRANCO BALUCANI    GLAUCO SIMONINI 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

il...23/12/2005

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  

al Ministero.............................................................................................. 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 

                                    Il Direttore della Segreteria

 

N.R.G. 1383/2003


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