REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente
D E C I S IO N E
sul
ricorso in appello n. 357/2000, proposto dalla
COOPERATIVA FIUMEFREDDO 86
,
in
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata
e difesa dall’avv.
Arturo Merlo ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Torricelli n.
3, presso lo studio dell’avv. Giovanna Condorelli;
c o n t r o
la
COOPERATIVA ARTEMIDE a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata
e difesa dagli avv.ti
Antonino Montelione e Antonino Nocito ed elettivamente
domiciliata in Palermo, via
Contessa Adelasia n. 5 presso lo studio del primo;
e nei confronti
del
COMUNE DI MODICA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non
costituito in giudizio
;
per l’annullamento
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sede di Palermo
(sez. I) -
n. 2373/99
del
16 dicembre 1999.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio d
egli avv.ti A. Montelione e A. Nocito per la Cooperativa appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno
delle rispettive difese;
Visto il dispositivo n. 6 del 29 novembre 2004;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 24 novembre 2004
il consigliere Raffaele
Maria De Lipsis, e udito altresì l’avv. A. Merlo
per la Cooperativa appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue
F
A T T O
Con
sentenza n. 2373/99 del 16 dicembre 1999, il Tribunale Amministrativo Regionale
della Sicilia, Sezione Prima - riuniti due ricorsi presentati dalla Società
Cooperativa Artemide avverso i provvedimenti del dirigente del IV settore del
comune di Modica entrambi avverso la esclusione della ricorrente dalla gara per
l’aggiudicazione del servizio di assistenza domiciliare ai disabili per
anomalia dell’offerta nonché l’aggiudicazione del servizio medesimo per tre
anni alla Cooperativa sociale Fiumefreddo - dichiarava improcedibile il primo ed
accoglieva il secondo, annullando il censurato provvedimento di esclusione, con
conseguente travolgimento della aggiudicazione.
Appellava
la citata decisione, con richiesta di sospensione degli effetti, la soccombente
cooperativa, deducendone la erroneità sull’assorbente rilievo che
erroneamente sarebbe stato ritenuto corretto - in sede di verifica
dell’anomalia dell’offerta - l’utilizzazione del beneficio previsto dalla
l. 407/1990, invocato dalla controparte per giustificare l’abbattimento dei
costi del personale.
In
sostanza, secondo l’appellante, la coop. Artemide, “ben consapevole di non
potere offrire alcun ribasso sulla spesa prevista per il personale (costo
incomprimibile), ha ritenuto di potere abbattere del 100% le spese progettuali,
per poi giustificare l’altissimo <sconto> con il risparmio sulla spesa
relativa al personale”, con ciò effettuando una sorta di ribasso indiretto,
espressamente vietato dalla legge.
Resisteva
al ricorso la soc. coop. Artemide, che insisteva per la sua reiezione.
Nella
camera di consiglio del 23 marzo 2000 questo Consiglio di Giustizia, con
ordinanza n. 304/00, ha respinto la domanda cautelare.
D I R I T T O
1)
Il ricorso in appello è infondato.
Come
accennato in narrativa, alla gara relativa al conferimento del servizio di
assistenza domiciliare ai disabili per un triennio, indetta dal Comune di Modica
per l’importo complessivo di £. 1.117.800.000, avevano partecipato dieci
concorrenti, cinque dei quali avevano offerto un ribasso del 100% sulla somma a
base d’asta (soggetta a ribasso), pari a lire 145.800.000.
Effettuato
il previsto sorteggio tra le cinque ditte, risultava vincente la Cooperativa
Artemide, cui la gara veniva aggiudicata.
A
seguito della richiesta di giustificazioni del ribasso presentato ai sensi
dell’art. 25 del dec. leg.vo 17 marzo 1995, n. 157, la citata ditta comunicava
di usufruire dei benefici previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, che
consente l’abbattimento del 100% sugli oneri contributivi previdenziali ed
assicurativi a quelle aziende che negli ultimi dodici mesi non abbiano operato
licenziamenti per riduzione di personale, e con le economie di spesa cosi
conseguite, avrebbe ampiamente coperto i costi di gestione.
Non
ritenendo esaustive le giustificazioni fornite, il citato Comune escludeva l’Artemide,
aggiudicando il servizio alla Cooperativa Fiumefreddo.
Tale
provvedimento veniva sospeso dal TAR ed il responsabile del procedimento di gara
- in ottemperanza alla predetta ordinanza di sospensione - in sede di riesame
delle giustificazioni offerte, riconfermava l’esclusione della menzionata
ditta, ribadendo - con motivazione rafforzata - il giudizio di anomalia
dell’offerta in questione.
Anche
tale atto veniva impugnato e sospeso dal TAR, sul presupposto della sussistenza
del danno grave ed irreparabile e, di conseguenza, l’Ente stipulava il
contratto con l’Artemide.
Tale
sospensiva veniva, poi, riformata da questo Consiglio ed il TAR, con la sentenza
oggi gravata, annullava definitivamente i provvedimenti impugnati, ritenendo, in
particolare, che:
a)
il ribasso offerto era consentito dal bando ed era stato accettato
dall’Amministrazione e, quindi, legittimamente la Coop. Artemide ha dichiarato
di potere usufruire dei benefici di cui alla citata l. 407/90;
b)
l’operato della predetta Cooperativa non incideva, neppure
indirettamente, sulla spesa relativa al personale.
Contesta
le su esposte conclusioni l’odierno appellante, assumendo, in sostanza,
l’illegittimità dell’abbattimento dei costi del personale sulla base di
provvidenze previste per legge (nella specie, l’abbattimento del 100% degli
oneri contributivi contemplato dalla l. 407/90) e sostenendo, altresì, la non
applicabilità del beneficio de quo ai
soci delle cooperative.
L’assunto
è privo di pregio e non può essere accolto.
2)
Giova premettere che la richiamata normativa contenuta nella l. 407/90,
al fine di favorire l’occupazione, concede a tutte quelle imprese che
dimostrino, con adeguate prove, di avere assunto ex
novo i lavoratori impiegati nell’opera, l’utilizzazione di un beneficio
contributivo triennale (abbattimento del 100% degli oneri contributivi relativi
al personale), cosi consentendo alle medesime un effettivo risparmio.
Nel
caso di specie, dalla documentazione versata
agli atti, emerge che la Cooperativa Artemide, odierna appellata, ha dimostrato,
con un articolato quadro probatorio non smentito dalla controparte, di trovarsi
nelle condizioni di potere beneficiare del predetto sgravio.
Invero,
la citata cooperativa ha prodotto una dichiarazione giurata resa da un
consulente del lavoro nonché una attestazione rilasciata dall’I.N.P.S. di
Ragusa in data 9 luglio 1999, dalle quali si evince che la medesima “ha avuto
assegnato dall’I.N.P.S. di Ragusa il Codice di autorizzazione 5N …, che le
consente l’utilizzo della Legge 407/90”, con un effettivo risparmio - nel
periodo oggetto della gara di Lire 171.453.600- e che “… la stessa ha
diritto, per i lavoratori non soci, assunti ai sensi della legge 407/90,
all’esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro”; e ciò
anche per la circostanza che la stessa rientra tra quelle imprese già
beneficiarie, per le quali è prevista la proroga del beneficio dalla legge
regionale 28 febbraio 1997, n. 30.
Né,
contrariamente a quanto affermato dall’appellante, il beneficio de
quo non dovrebbe attribuirsi alla Artemide, in quanto “la gran parte dei
lavoratori in servizio erano soci ed i benefici previsti dalle norme richiamate
non sono estensibili a soci di cooperative”.
Anche
tale affermazione risulta smentita dalla prova contraria offerta dalla
controinteressata, che, sul punto, ha prodotto una dichiarazione notarile
giurata del 14 ottobre 1999, rilasciata dal Presidente della Cooperativa,
secondo cui “sono stati assunti, in data 1/10/1999, per l’espletamento del
servizio di assistenza domiciliare dei disabili in questione, 12 lavoratori con
la qualifica di <assistente sociale> e di <assistente domiciliare>,
tutti non soci della cooperativa”.
Inoltre,
a maggior conferma di quanto sopra, l’interessata ha altresì prodotto n. 12
dichiarazioni notarili giurate, rilasciate dai lavoratori assunti, con le quali
viene dichiarata la loro condizione di “non soci” della cooperativa Artemide.
Pertanto,
sotto l’esaminato profilo, non può non concludersi che l’odierna appellata
aveva diritto ad usufruire degli sgravi contributivi previsti dalla citata legge
n. 407/90.
3)
Accertata la spettanza delle provvidenze legislative di cui trattasi, ne
deriva che la conseguente economia di spesa - in termini generali - può essere
destinata dalla ditta interessata a ciò che maggiormente le interessa
nell’ambito delle proprie scelte di economia aziendale.
Nel
caso di specie, l’economia preventivata in £. 171.453.600 è stata destinata
a fronteggiare le spese di gestione del servizio in questione, cosi concorrendo
alla conseguente offerta in ribasso del 100%.
In
tal modo, la cooperativa Artemide non ha inciso, neanche indirettamente, sulla
spesa “incomprimibile” del personale, atteso che gli stipendi dei lavoratori
devono necessariamente conformarsi ai contratti collettivi di settore.
4)
Conclusivamente, l’appello va respinto, con conferma dell’impugnata
decisione.
Sussistono,
tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese anche
per questo grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando
sull’appello in epigrafe, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese di
giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo dal
Consiglio di
Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale,
nella camera di consiglio del 24 novembre 2004, con l'intervento dei signori: Giuseppe
Barbagallo,
Presidente, Pier Giorgio Trovato, Raffaele Maria De Lipsis, estensore,
Antonino Corsaro,
Filippo Salvia, Componenti
.
F.to:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
F.to:
Raffaele Maria De Lipsis, Estensore
F.to:
Loredana Lopez, Segretario
Depositata in segreteria
il 17 marzo
2005