REPUBBLICA ITALIANA

 

 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente

D E C I S IO N E

sul ricorso in appello n. 357/2000, proposto dalla

COOPERATIVA FIUMEFREDDO 86 ,

in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata  e difesa dall’avv. Arturo Merlo ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Torricelli n. 3, presso lo studio dell’avv. Giovanna Condorelli;

c o n t r o

la COOPERATIVA ARTEMIDE a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata  e difesa dagli avv.ti Antonino Montelione e Antonino Nocito ed elettivamente  domiciliata in Palermo, via Contessa Adelasia n. 5 presso lo studio del primo;

e nei confronti

del COMUNE DI MODICA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio ;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 2373/99  del 16 dicembre 1999.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio d egli avv.ti A. Montelione e A. Nocito per la Cooperativa appellata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visto il dispositivo n. 6 del 29 novembre 2004;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 24 novembre 2004  il consigliere Raffaele Maria De Lipsis, e udito altresì l’avv. A. Merlo per la Cooperativa appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

F A T T O

Con sentenza n. 2373/99 del 16 dicembre 1999, il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima - riuniti due ricorsi presentati dalla Società Cooperativa Artemide avverso i provvedimenti del dirigente del IV settore del comune di Modica entrambi avverso la esclusione della ricorrente dalla gara per l’aggiudicazione del servizio di assistenza domiciliare ai disabili per anomalia dell’offerta nonché l’aggiudicazione del servizio medesimo per tre anni alla Cooperativa sociale Fiumefreddo - dichiarava improcedibile il primo ed accoglieva il secondo, annullando il censurato provvedimento di esclusione, con conseguente travolgimento della aggiudicazione.

Appellava la citata decisione, con richiesta di sospensione degli effetti, la soccombente cooperativa, deducendone la erroneità sull’assorbente rilievo che erroneamente sarebbe stato ritenuto corretto - in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta - l’utilizzazione del beneficio previsto dalla l. 407/1990, invocato dalla controparte per giustificare l’abbattimento dei costi del personale.

In sostanza, secondo l’appellante, la coop. Artemide, “ben consapevole di non potere offrire alcun ribasso sulla spesa prevista per il personale (costo incomprimibile), ha ritenuto di potere abbattere del 100% le spese progettuali, per poi giustificare l’altissimo <sconto> con il risparmio sulla spesa relativa al personale”, con ciò effettuando una sorta di ribasso indiretto, espressamente vietato dalla legge.

Resisteva al ricorso la soc. coop. Artemide, che insisteva per la sua reiezione.

Nella camera di consiglio del 23 marzo 2000 questo Consiglio di Giustizia, con ordinanza n. 304/00, ha respinto la domanda cautelare.

D I R I T T O

1)        Il ricorso in appello è infondato.

Come accennato in narrativa, alla gara relativa al conferimento del servizio di assistenza domiciliare ai disabili per un triennio, indetta dal Comune di Modica per l’importo complessivo di £. 1.117.800.000, avevano partecipato dieci concorrenti, cinque dei quali avevano offerto un ribasso del 100% sulla somma a base d’asta (soggetta a ribasso), pari a lire 145.800.000.

Effettuato il previsto sorteggio tra le cinque ditte, risultava vincente la Cooperativa Artemide, cui la gara veniva aggiudicata.

A seguito della richiesta di giustificazioni del ribasso presentato ai sensi dell’art. 25 del dec. leg.vo 17 marzo 1995, n. 157, la citata ditta comunicava di usufruire dei benefici previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, che consente l’abbattimento del 100% sugli oneri contributivi previdenziali ed assicurativi a quelle aziende che negli ultimi dodici mesi non abbiano operato licenziamenti per riduzione di personale, e con le economie di spesa cosi conseguite, avrebbe ampiamente coperto i costi di gestione.

Non ritenendo esaustive le giustificazioni fornite, il citato Comune escludeva l’Artemide, aggiudicando il servizio alla Cooperativa Fiumefreddo.

Tale provvedimento veniva sospeso dal TAR ed il responsabile del procedimento di gara - in ottemperanza alla predetta ordinanza di sospensione - in sede di riesame delle giustificazioni offerte, riconfermava l’esclusione della menzionata ditta, ribadendo - con motivazione rafforzata - il giudizio di anomalia dell’offerta in questione.

Anche tale atto veniva impugnato e sospeso dal TAR, sul presupposto della sussistenza del danno grave ed irreparabile e, di conseguenza, l’Ente stipulava il contratto con l’Artemide.

Tale sospensiva veniva, poi, riformata da questo Consiglio ed il TAR, con la sentenza oggi gravata, annullava definitivamente i provvedimenti impugnati, ritenendo, in particolare, che:

a)          il ribasso offerto era consentito dal bando ed era stato accettato dall’Amministrazione e, quindi, legittimamente la Coop. Artemide ha dichiarato di potere usufruire dei benefici di cui alla citata l. 407/90;

b)          l’operato della predetta Cooperativa non incideva, neppure indirettamente, sulla spesa relativa al personale.

Contesta le su esposte conclusioni l’odierno appellante, assumendo, in sostanza, l’illegittimità dell’abbattimento dei costi del personale sulla base di provvidenze previste per legge (nella specie, l’abbattimento del 100% degli oneri contributivi contemplato dalla l. 407/90) e sostenendo, altresì, la non applicabilità del beneficio de quo ai soci delle cooperative.

L’assunto è privo di pregio e non può essere accolto.

2)        Giova premettere che la richiamata normativa contenuta nella l. 407/90, al fine di favorire l’occupazione, concede a tutte quelle imprese che dimostrino, con adeguate prove, di avere assunto ex novo i lavoratori impiegati nell’opera, l’utilizzazione di un beneficio contributivo triennale (abbattimento del 100% degli oneri contributivi relativi al personale), cosi consentendo alle medesime un effettivo risparmio.

Nel caso di  specie, dalla  documentazione  versata agli atti, emerge che la Cooperativa Artemide, odierna appellata, ha dimostrato, con un articolato quadro probatorio non smentito dalla controparte, di trovarsi nelle condizioni di potere beneficiare del predetto sgravio.

Invero, la citata cooperativa ha prodotto una dichiarazione giurata resa da un consulente del lavoro nonché una attestazione rilasciata dall’I.N.P.S. di Ragusa in data 9 luglio 1999, dalle quali si evince che la medesima “ha avuto assegnato dall’I.N.P.S. di Ragusa il Codice di autorizzazione 5N …, che le consente l’utilizzo della Legge 407/90”, con un effettivo risparmio - nel periodo oggetto della gara di Lire 171.453.600- e che “… la stessa ha diritto, per i lavoratori non soci, assunti ai sensi della legge 407/90, all’esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro”; e ciò anche per la circostanza che la stessa rientra tra quelle imprese già beneficiarie, per le quali è prevista la proroga del beneficio dalla legge regionale 28 febbraio 1997, n. 30.

Né, contrariamente a quanto affermato dall’appellante, il beneficio de quo non dovrebbe attribuirsi alla Artemide, in quanto “la gran parte dei lavoratori in servizio erano soci ed i benefici previsti dalle norme richiamate non sono estensibili a soci di cooperative”.

Anche tale affermazione risulta smentita dalla prova contraria offerta dalla controinteressata, che, sul punto, ha prodotto una dichiarazione notarile giurata del 14 ottobre 1999, rilasciata dal Presidente della Cooperativa, secondo cui “sono stati assunti, in data 1/10/1999, per l’espletamento del servizio di assistenza domiciliare dei disabili in questione, 12 lavoratori con la qualifica di <assistente sociale> e di <assistente domiciliare>, tutti non soci della cooperativa”.

Inoltre, a maggior conferma di quanto sopra, l’interessata ha altresì prodotto n. 12 dichiarazioni notarili giurate, rilasciate dai lavoratori assunti, con le quali viene dichiarata la loro condizione di “non soci” della cooperativa Artemide.

Pertanto, sotto l’esaminato profilo, non può non concludersi che l’odierna appellata aveva diritto ad usufruire degli sgravi contributivi previsti dalla citata legge n. 407/90.

3)        Accertata la spettanza delle provvidenze legislative di cui trattasi, ne deriva che la conseguente economia di spesa - in termini generali - può essere destinata dalla ditta interessata a ciò che maggiormente le interessa nell’ambito delle proprie scelte di economia aziendale.

Nel caso di specie, l’economia preventivata in £. 171.453.600 è stata destinata a fronteggiare le spese di gestione del servizio in questione, cosi concorrendo alla conseguente offerta in ribasso del 100%.

In tal modo, la cooperativa Artemide non ha inciso, neanche indirettamente, sulla spesa “incomprimibile” del personale, atteso che gli stipendi dei lavoratori devono necessariamente conformarsi ai contratti collettivi di settore.

4)        Conclusivamente, l’appello va respinto, con conferma dell’impugnata decisione.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese anche per questo grado di giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 24 novembre 2004, con l'intervento dei signori: Giuseppe Barbagallo, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Raffaele Maria De Lipsis, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, Componenti .

F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente

F.to: Raffaele Maria De Lipsis, Estensore

F.to: Loredana Lopez, Segretario

Depositata in segreteria

il 17 marzo 2005