IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato
la seguente
D E C I S I O N E
sul
ricorso in appello n. 71 del 2003
proposto da
SA.BO. s.r.l.
,
in
persona del legale rappresentante, rappresentata
e
difesa
dall’
avv. Salvatore Fanara,
elettivamente
domiciliata
presso
lo studio dell’avv. Giovanni Montalbano
, in Palermo, via Catania, 5;
- APPELLANTE PRINCIPALE
-
c o n t r o
l’A.T.I.
tra le imprese ROSSI RUGGERO s.r.l. e CO.PRO.FIN. s.r.l., in persona dei
rispettivi legali rappresentanti, rappresentata
e
difesa
dagli
avv.
Raimondo
Alaimo e Antonio Gaziano, elettivamente domiciliata
presso
lo studio dell’avv. Carmen Luisa Pendola,
in
Palermo, via Croci 2/G;
- APPELLATA E APPELLANTE
INCIDENTALE
-
e nei confronti
di
COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO, in persona del Sindaco pro tempore, non
costituito in giudizio;
per l'annullamento
della
sentenza n. 225/03, depositata il 18 febbraio 2003 e preceduta da dispositivo n.
168/02 depositato il 19 dicembre 2002
, con la quale il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sicilia, sezione II di Palermo
, ha accolto il ricorso proposto dall’A.T.I. tra
le imprese Rossi Ruggero s.r.l. e CO.PRO.FIN. s.r.l. per l’annullamento: 1)
della determinazione del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di
Palma di Montechiaro, n. 369 del 14 agosto 2002, con la quale è stata annullata
l’aggiudicazione in favore dell’A.T.I. ricorrente dell’appalto dei lavori
di completamento delle urbanizzazioni del quartiere di edilizia residenziale
pubblica Villaggio Giordano ed è stata disposta la riapertura della gara; 2)
del verbale di riapertura della gara del 23 settembre 2002, con il quale
l’appalto anzidetto è stato aggiudicato alla SA.BO. s.r.l..
Visto il ricorso in appello di cui in
epigrafe;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio ed appello incidentale dell’A.T.I. Rossi Ruggero s.r.l. –
CO.PRO.FIN s.r.l.
;
Viste le memorie prodotte dalle parti a
sostegno delle rispettive difese;
Viste le ordinanze n. 91/03 del 4
febbraio 2003 e n. 334/03 del 14 luglio 2003
, con le quali sono state respinte
le
domande incidentali di sospensione dell'esecutività, rispettivamente, del
dispositivo e della sentenza impugnati;
Visto il dispositivo n. 47/05 del 11
febbraio 2005;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 2
febbraio 2005
il
Consigliere Giorgio Giaccardi e udito, altresì, l’avv. R. Alaimo per
l’A.T.I. appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e in
diritto quanto segue.
F A T T O
Con sentenza n. 225/03, preceduta da
rituale pubblicazione del dispositivo ex art. 23 bis, L. 1034/1971, il TAR della
Sicilia ha accolto il ricorso proposto dall’A.T.I. tra le imprese Rossi
Ruggero s.r.l. (mandataria) e CO.PRO.FIN. s.r.l. (mandante) avverso i
provvedimenti in epigrafe indicati, limitatamente alla censura di cui al terzo
motivo di gravame, deducente violazione di legge per falsa applicazione degli
artt. 6 e segg. L. reg. 30 aprile 1991, n. 10, eccesso di potere per difetto di
motivazione e violazione della L. reg. n. 21/1985, con riguardo all’omessa
comunicazione all’A.T.I. già risultata aggiudicataria della comunicazione di
avvio del procedimento di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione e di
riapertura della procedura di gara. Con la medesima sentenza sono state invece
respinte, siccome infondate, le censure di ordine sostanziale dedotte con i
primi due motivi di gravame, concernenti eccesso di potere sotto vari profili,
in relazione alla determinazione di disporre la riapertura della gara a seguito
di un reclamo presentato dall’A.T.I. Bucaria-Petrone e del rinvenimento
postumo di un documento la cui mancanza aveva comportato l’esclusione dalla
gara della medesima A.T.I., senza che fossero garantite adeguate modalità di
custodia della documentazione pervenuta in sede di gara e senza che sia stata
fornita alcuna idonea motivazione al riguardo.
La SA.BO. s.r.l. ricorre in appello
avverso la sentenza suindicata, previa impugnazione del dispositivo e successiva
proposizione dei motivi a seguito del deposito della motivazione. Deduce, con
unico motivo, l’erroneità del capo di decisione che ha accolto la censura
relativa all’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di autotutela,
essendo documentalmente provato che l’A.T.I. aggiudicataria ha avuto notizia,
dapprima informalmente e poi anche in via ufficiale, del procedimento di
autotutela, avendo la stessa avuto modo di spiegare le proprie ragioni prima
della conclusione del nuovo procedimento di aggiudicazione, e non essendo
comunque l’eventuale mancanza di tempestiva partecipazione idonea a modificare
l’esito del procedimento, come confermato dal rigetto da parte della sentenza
impugnata degli ulteriori motivi di gravame aventi rilievo sostanziale.
Si è costituita in giudizio l’A.T.I.
Rossi Ruggero-CO.PRO.FIN, contestando la fondatezza dell’appello principale e
proponendo a sua volta appello incidentale avverso i capi di decisione con i
quali sono stati rigettati il primo e secondo motivo del ricorso principale di
primo grado, deducenti rispettivamente: 1) eccesso di potere; manifesta
irragionevolezza ed ingiustizia; vizio del procedimento; perplessità; 2)
eccesso di potere; vizio di motivazione sull’errata applicazione dei principi
in materia di autotutela.
Il Comune di Palma di Montechiaro,
ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Con ordinanze n. 91/03 del 4 febbraio
2003 e n. 334/03 del 14 luglio 2003
sono
state respinte
le
domande incidentali di sospensione dell'esecutività, rispettivamente, del
dispositivo e della sentenza di primo grado, proposte dall’appellante
principale.
D I R I T T O
E’ infondato l’appello principale,
con il quale si assume che l’A.T.I. originariamente aggiudicataria
dell’appalto avrebbe ricevuto rituale e tempestiva comunicazione dell’avviso
di inizio del procedimento volto alla riapertura della gara con nota del
dirigente U.T.C. prot. n. 16349 del 14 agosto 2002, cui avrebbe fatto seguito un
telegramma di risposta del 19 agosto 2002, con conseguente instaurazione di un
tempestivo contraddittorio endoprocedimentale.
Tale prospettazione trascura infatti di
considerare che, nella specie, la necessità di comunicazione dell’avviso di
inizio del procedimento riguardava non solo e non tanto la riapertura della
gara, ma soprattutto la determinazione di procedere all’annullamento in via di
autotutela dell’aggiudicazione già perfezionatasi in esito alla formazione
del relativo verbale da parte del seggio di gara e all’assenza di tempestivi
reclami nei successivi sette giorni (art. 25 L.R. n. 21/1985). Poiché nella
specie la determinazione dirigenziale n. 369, impugnata in principalità, reca
la stessa data della comunicazione inviata all’aggiudicataria (14 agosto
2002), appare evidente come a quest’ulti-ma non possa in alcun modo
attribuirsi natura e funzione di avviso di inizio del procedimento, questo
essendosi ormai concluso con esito dichiaratamente irretrattabile (come si
evince dal tenore letterale della stessa comunicazione e della successiva nota
del 22 agosto 2002, nelle quali si dà per compiutamente avvenuta la fase
procedimentale sfociata nel provvedimento di annullamento d’ufficio, e si dà
semplicemente notizia del fatto che, a seguito di tale determinazione, si
procederà alla riapertura delle operazioni di gara).
Né vale, in contrario, l’assunto di
parte appellante secondo cui l’eventuale partecipazione al procedimento di
autotutela non avrebbe comunque potuto esplicare efficace incidenza causale sul
provvedimento terminale, ove si considerino, da un lato, il carattere
tipicamente discrezionale del provvedimento di autotutela, comportante ex se la
necessaria valutazione dell’esistenza di un interesse pubblico attuale
all’esercizio del potere in bilanciato contemperamento con gli interessi
privati coinvolti nel procedimento, e dall’altro la fondatezza dei rilievi
successivamente prospettati dall’aggiudicataria in sede giurisdizionale (quale
risulterà dal successivo esame dei motivi di appello incidentale), che ben
avrebbero potuto modificare la determinazione di annullare d’ufficio
l’aggiudicazione, ove l’interessata avesse avuto la concreta possibilità di
introdurli in un contraddittorio endoprocedimentale ritualmente instaurato.
L’esame dell’appello incidentale
autonomo, proposto dall’A.T.I. Rossi Ruggero – CO.PRO.FIN avverso il capo
della sentenza impugnata che ha ritenuto infondati i primi due motivi
dell’originario ricorso, non è assorbito né reso improcedibile dalla
statuizione di rigetto resa sull’appello principale, stante il carattere
maggiormente satisfattivo che l’accoglimento dei motivi di ordine sostanziale
disattesi in primo grado verrebbe a garantire alla pretesa azionata
dall’originaria ricorrente rispetto al mantenimento della situazione di
vantaggio acquisita per effetto dell’annullamento per mero vizio
procedimentale dei provvedimenti impugnati con l’originario ricorso. Tali
motivi sono anch’essi fondati e comportano l’annullamento sia del
provvedimento reso in sede di autotutela sia della riaggiudicazione
dell’appalto alla società SA.BO. in esito alla disposta riapertura della
gara, anche sotto i profili sostanziali con essi dedotti.
L’ente appaltante, invero, ha posto
in non cale l’esito della procedura di gara svoltasi in data 12 e 28 giugno
2002 traendo spunto dall’esposto tardivamente presentato
dall’A.T.I. Bucaria-Petrone,
esclusa dalla gara per mancanza di un documento richiesto dal bando
(dichiarazione di unicità dell’incarico del direttore tecnico dell’impre-sa
mandante), che l’esponente affermava invece essere presente nella
documentazione tempestivamente presentata e sottoposta ad esame dal seggio di
gara. La sentenza impugnata, con motivazione a dir poco ellittica ed apodittica,
ha affermato che nella specie non si sarebbe trattato del tardivo reperimento di
un documento a suo tempo ritenuto non presente, ma di una semplice (dovuta)
rettifica ad una svista che aveva portato a ritenere mancante una dichiarazione
che invece sarebbe stata presente fin dall’origine. Da tale assunto il giudice
di primo grado ha tratto la conseguenza che nella specie non troverebbe
applicazione l’insegnamento giurisprudenziale che impone all’ente
appaltante, al fine dell’esercizio del potere di autotutela correlato a vizi
riguardanti operazioni materiali o accertamento di fatti storici, di motivare
adeguatamente in ordine all’intervenuta custodia della documentazione relativa
alla gara, e più in generale alla garanzia che la stessa non sia stata medio
tempore fatta oggetto di operazioni di alterazione e manipolazione finalizzate a
modificare i risultati già acquisiti (cfr. per tutte Cons. Stato, V, nn.
2088/1999 e 661/2000; IV, n. 1612/2002; C.G.A., nn. 107 e 582/1997).
Osserva di contro il Collegio che,
nella presente fattispecie, tale esigenza garantistica si imponeva in termini
particolarmente gravi e rigorosi, stante la presenza di molteplici elementi
indiziari, puntualmente evidenziati dall’appellante incidentale, che lasciano
ipotizzare la presenza di possibili manomissioni della documentazione di gara
volte ad alterare l’esito della procedura (tali, in particolare, la tardiva
presentazione di esposto da parte di un’impresa comunque non interessata
all’aggiudicazione, il notevole intervallo temporale intercorso tra il primo
ed il secondo esame delle offerte, la mancanza di qualsiasi, pur generica,
attestazione circa le modalità di custodia medio tempore adottate, ed infine la
circostanza che l’intera documentazione allegata all’offerta dell’A.T.I.
Bucaria – Petrone non risulta siglata dal seggio di gara, a differenza di
quella concernente le offerte di tutte le altre imprese partecipanti).
Ne discende che il comportamento
dell’ente appaltante, laddove ha ritenuto di procedere ad un riesame postumo
della documentazione, riammettendo alla gara l’impresa originariamente esclusa
per carenza di un documento successivamente rinvenuto, e addivenendo, sulla base
di tale riammissione, alla formazione di una nuova media che ha favorito
l’odierna appellante principale in luogo dell’originaria aggiudicataria,
pecca a dir poco di grave leggerezza e superficialità, ed è stato come tale
puntualmente censurato dall’appellante incidentale sotto i profili
dell’eccesso di potere per manifesta ingiustizia ed irragionevolezza,
perplessità, carenza di motivazione (in ordine all’esi-stenza e sufficienza
di cautele atte a preservare l’integrità della documentazione di gara), nonché
più in generale per violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e
buona amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione.
In conclusione, rigettato l’appello
principale ed accolto l’appello incidentale, rimane confermato
l’annullamento dei provvedimenti impugnati dinanzi al TAR, con la parzialmente
diversa motivazione che precede, tale da comportare un più incisivo e
stringente vincolo conformativo in capo all’amministrazione tenuta a dare
esecuzione al giudicato.
Quanto alle spese del giudizio, resta
ferma la statuizione di integrale compensazione per il primo grado, stante
l’assenza d’impugna-zione incidentale del relativo capo di decisione, mentre
per il grado d’appello le stesse seguono la soccombenza, gravando pertanto in
capo all’appellante principale nella misura liquidata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale
respinge
l'appello principale ed accoglie l’appello incidentale, riformando per
l’effetto la sentenza appellata come da motivazione. Condanna la SA.BO. s.r.l.
al pagamento, in favore dell’A.T.I. Rossi Ruggero s.r.l. – CO.PRO.FIN.
s.r.l., delle spese di giudizio, che liquida in complessivi 3.000 Euro.
Ordina che la presente decisione sia
eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, addì 2
febbraio 2005
dal
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede
giurisdizionale, in camera di consiglio con l'intervento dei Signori: Riccardo
Virgilio,
Presidente,
Pier Giorgio Trovato,
Giorgio
Giaccardi, estensore, Antonino Corsaro, Francesco Teresi,
componenti.
F.to:
Riccardo Virgilio, Presidente
F.to:
Giorgio Giaccardi, Estensore
F.to:
Loredana Lopez, Segretario
Depositata
in segreteria
il 9 maggio 2005