REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede
giurisdizionale ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 194/2004, proposto da
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI CORSARO GIUSEPPE, in persona
dell’omonimo titolare, in proprio e quale capogruppo della costituenda associazione temporanea di
imprese con la CANOBBIO s.p.a., nonchè CANOBBIO s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore,
rappresentate e difese dall’avv. Giovanni Pitruzzella, con domicilio eletto in
Palermo, via Nunzio Morello, n. 40, presso lo studio del medesimo;
c o n t r o
il
COMUNE DI SANTA VENERINA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Condorelli,
con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ignazio Scardina, in Palermo,
via Rodi n.1;
e nei confronti
della S.I.P.A. - Società italiana di produzione asfalti s.p.a., in
persona del legale rappresentante pro
tempore, in proprio e quale mandataria della ATI con la BIFFI s.p.a., nonchè
della BIFFI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentate e difese dall’avv. Nicola Seminara, con domicilio
eletto in Palermo, via Trentacoste n. 89, presso lo studio dell'avv. Pietro
Allotta (appellanti incidentali);
per la riforma
della
sentenza n. 37, in data 20 gennaio 2004 del Tribunale Amministrativo Regionale
della Sicilia, Sezione staccata di Catania, I;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa Venerina;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale delle
imprese controinteressate;
Vista l’ordinanza n. 301, in data 4 maggio 2004, con la quale in
accoglimento della domanda cautelare è stata fissata l’udienza per la
trattazione del merito della causa;
Visto il dispositivo n. 54 in data 11 febbraio 2005;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Pier Giorgio Trovato; uditi, alla pubblica
udienza del 3 febbraio 2005, l’avv. C. Barreca, su delega dell’avv. G.
Pitruzzella, per le appellanti, l’avv. D. Condorelli per il Comune di Santa
Venerina e l’avv. N. Seminara per le imprese controinteressate;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
I
1. Il Comune di Santa Venerina, con atto pubblicato il 7 giugno 2002, bandì un pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di costruzione di un impianto sportivo con annessi servizi per la riqualificazione degli alloggi popolari dei villaggi S. Giuseppe e S. Maria Goretti (importo complessivo a base d’asta: euro 2.814.651,45).
La
gara era aggiudicata alla ATI tra le imprese
S.I.P.A. - Società italiana di produzione asfalti s.p.a. e Biffi s.p.a (ATI
S.I.P.A.).
Contro
le operazioni di gara (verbali 5 luglio - 20 dicembre 2002) e contro il
provvedimento di aggiudicazione in data 20 dicembre 2002, ricorreva al Tribunale
amministrativo regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania la ATI tra
le imprese Costruzioni edili e stradali Corsaro Giuseppe e Canobbio s.p.a. (ATI
Corsaro), sostenendo che si sarebbe dovuta escludere dalla gara la costituenda
ATI tra le imprese Consorzio cooperative costruzioni
e Kaufmann Holz AG (ATI C.C.C.-Kaufmann), con conseguente aggiudicazione
dell’appal-to alla ricorrente.
Come
motivi di gravame deduceva:
1) violazione e falsa applicazione del bando di gara; violazione e falsa
applicazione dell’articolo 33 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; violazione
e falsa applicazione degli articoli 3 e 5 della Convenzione dell’Aja del 5
ottobre 1961, ratificata e resa esecutiva con legge 20 dicembre 1966 n. 1253;
eccesso di potere per erroneità dei presupposti e carenza assoluta di
motivazione, sull’assunto che alcune autocertificazioni richieste dal bando
erano state sottoscritte, per la Kaufmann, dal geometra Davide Canducci in
possesso di procura generica, inefficace (perchè conferita con scrittura
privata autenticata e non con atto pubblico) e recante firma non legalizzata;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 75 comma 3 del d.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554; violazione e falsa applicazione del bando di gara, in
quanto non erano state prodotte per la Kaufmann le dichiarazioni richieste dal
bando da parte dei procuratori con potere di rappresentanza disgiunta;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 5, della legge
11 febbraio 1994, n. 109; violazione e falsa applicazione del bando di gara;
eccesso di potere per difetto di istruttoria; sul rilievo che il geom. Canducci,
in base alla procura ricevuta, non poteva impegnare la Kaufmann a costituire la
ATI con il Consorzio, in caso di esito positivo della gara;
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 11 bis, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34; violazione e
falsa applicazione del bando di gara; eccesso di potere per erroneità dei
presupposti; insufficienza e genericità della motivazione, sul rilievo che la
Kaufmann non aveva dimostrato di avere svolto attività corrispondente alla
categoria OS33, relativa alle opere scorporabili e non subappaltabili, richiesta
dal bando per la partecipazione alla gara;
5) violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 11 bis, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e dell’art. 3 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n.
34; violazione e falsa applicazione del bando di gara sotto ulteriore profilo;
eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione della par
condicio dei concorrenti, in quanto la costituenda ATI C.C.C-Kaufmann non
aveva comprovato l’adeguatezza e la qualificazione della propria capacità
tecnico organizzativa e economico finanziaria rispetto alla classifica III
richiesta dal bando per le opere scorporabili non subappaltabili.
La ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti di gara impugnati e il
risarcimento per mancato utile d’impresa (euro 281.000,00) e per danno
d’immagine (euro 28.000,00), con rivalutazione monetaria e interessi legali
dalla domanda.
2.
Si costituivano il Comune di Santa Venerina e la ATI S.I.P.A.
Quest’ultima notificava ricorso incidentale, sostenendo che dovevano essere
escluse tre concorrenti (la ricorrente principale ATI Corsaro, la ATI Eurovega e
la ATI Mangano) per violazione dell’art. 31 comma 2 dela legge n. 109/1994 in
relazione al d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 attuativo della direttiva CEE n.
92/57 per avere formulato un’offerta al ribasso riferita agli oneri di
sicurezza.
Con
motivi aggiunti al ricorso principale la ATI Corsaro, nel controdedurre quanto
alla propria posizione, proponeva la medesima censura contenuta nel ricorso
incidentale relativamente alle ATI Eurovega e Mangano, sostenendo che la
esclusione delle due ditte le avrebbe comunque consentito di essere
aggiudicataria, anche in caso di rigetto delle censure concernenti la ATI C.C.C.
- Kauffmann.
3.
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione staccata di
Catania, con sentenza n. 37, in data 20 gennaio 2004:
- riteneva infondati il ricorso incidentale della ATI S.I.P.A. e il
motivo aggiunto al ricorso principale della ATI Corsaro;
- riteneva altresì infondate le censure del ricorso principale;
- per l’effetto respingeva quest’ultimo ricorso.
II
1.
La sentenza è stata appellata dalla ATI Corsaro, che ha censurato in parte qua le tesi reiettive del TAR e ha riproposto le censure di
primo grado (ricorso principale e motivi aggiunti).
Si sono costituiti in giudizio:
- il Comune di Santa Venerina che, oltre a controdedurre nel merito, ha
eccepito la genericità dell’appello;
- l’ATI S.I.P.A., che ha proposto appello incidentale riproponendo la
censura svolta in primo grado e ha eccepito:
- la inammissibilità dell’appello principale per incertezza della
procura;
- la tardività del motivo aggiunto al ricorso principale in primo
grado.
2.
Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2005, gli appelli sono passati in
decisione.
D I R I T T O
I
1.
Vanno anzitutto esaminate le eccezioni di irritualità dell’appel-lo
principale sollevate dalle parti resistenti.
2.
Il Comune di Santa Venerina sostiene che l’appello principale è
inammissibile per genericità, non contenendo motivi specifici di doglianza in
relazione ai capi della sentenza impugnati.
L’eccezione è priva di pregio in fatto, dal momento che l’appel-lo
principale individua esattamente le parti della sentenza di primo grado, oggetto
di contestazione e articola sulle medesime puntuali censure.
3.
Infondata è anche l’eccezione di inammissibilità dell’appello
principale per incertezza della procura, sollevata dalla ATI S.I.P.A..
Osserva il Collegio che:
- l’appello è proposto dalla impresa Costruzioni edili e stradali
Corsaro Giuseppe, in persona dell’omonimo titolare, in proprio e quale
capogruppo della costituenda associazione temporanea di imprese con la Canobbio
s.p.a., nonchè dalla Canobbio s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore;
- la procura è sottoscritta poi con firma leggibile da Corsaro Giuseppe (firma riconoscibile anche nel raffronto con quella apposta sulla procura relativa al ricorso di prime cure);
- la procura medesima è altresì sottoscritta con altra firma, questa sì
illeggibile, apposta però in corrispondenza di timbro recante la indicazione
della Canobbio s.p.a., con il relativo indirizzo;
- le due firme sono autenticate dal difensore indicato in procura.
Alla stregua dei cennati elementi non è ravvisabile alcuna incertezza,
in quanto da un lato è assolutamente chiara la provenienza della procura dal
signor Giuseppe Corsaro, titolare della impresa Costruzioni edili e stradali
Corsaro Giuseppe (il che rende di per sè ammissibile l’appello, che ben
potrebbe essere proposto dalla sola capogruppo dell’ATI costituenda).
In
via indiretta la riferibilità della procura anche al legale rappresentante
della Canobbio s.p.a. si desume dall’uso del timbro della ditta e dalla
autenticazione della firma da parte del difensore nonchè dal fatto che la firma
corrisponde a quella con la quale il legale rappresentante della Canobbio
s.p.a., signor Federico Canobbio, in qualità di legale rappresentante della
società, ha sottoscritto l’offerta in sede di gara.
L’appello
appare ammissibile dunque anche relativamente a quest’ultima impresa.
La sottoscrizione della procura a margine del ricorso giurisdizionale con
una sigla illeggibile non determina infatti di per sè l'invalidità dell'atto,
quando il riferimento agli atti processuali consente di non avere dubbi
sull'individuazione del sottoscrittore (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 19 marzo 2001, n. 1640).
II
1.
In ordine logico va ora esaminata la censura del ricorso incidentale in
primo grado, riproposta in appello dalla ATI S.I.P.A. laddove si afferma che
doveva essere esclusa dalla gara la ricorrente principale ATI Corsaro, per
violazione dell’art. 31 comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 in
relazione al d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 attuativo della direttiva CEE n.
92/57. E ciò sul rilievo che la ATI Corsaro aveva formulato un’offerta al
ribasso riferita anche agli oneri di sicurezza in contrasto con le norme
richiamate.
La censura ha un potenziale effetto paralizzante della domanda
principale, in quanto, ove ritenuta fondata, comporterebbe la esclusione della
ATI Corsaro e quindi un difetto di interesse a coltivare i gravami.
La doglianza è però infondata in punto di fatto.
E’ pur vero che la ATI Corsaro aveva offerto un
ribasso unico ed applicabile su tutti i lavori dello 0,0987%, ma è
altrettanto vero che nello stesso documento si precisava:
-
importo dei lavori euro 2.814.651,45 di cui euro 2.751.207,45 soggetti a ribasso
d’asta ed euro 63.444,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Risulta dunque evidente che il riferimento, nella formulazione del
ribasso, a tutti i lavori, era circoscritto ai lavori soggetti a ribasso.
2.
Per analoghe considerazioni gli appelli (principale e incidentale) sono
infondati nella parte in cui censurano l’ammissione alla gara delle ATI
Eurovega e Mangano, anch’esse per avere offerto un ribasso riferito anche agli
oneri di sicurezza.
Sembra in proposito condivisibile la tesi del TAR, secondo la quale il
ribasso offerto, pur in assenza di specifiche indicazioni in tal senso, è
implicitamente riferibile ai lavori per i quali il bando consente il ribasso.
III
1.
Fondato è l’appello principale nella parte in cui si ripropone la tesi
circa la illegittima ammissione alla gara della ATI C.C.C.-Kaufmann.
In parte qua l’odierno giudizio pone la questione della
partecipazione alle gare nazionali di imprese di altri Stati della UE e della
dimostrazione da parte di tali imprese dei requisiti richiesti dal bando.
Al riguardo vengono in rilievo:
- l’art. 8 comma 11 - bis della legge n. 109/1994, a norma del quale le
imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano alle procedure per
l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione,
prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di
tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle
gare;
- l’art. 3, comma 7 del d.P.R.
n. 34/2000 (espressamente richiamato dal bando al punto 10), in forza del quale per le imprese stabilite in altri Stati
aderenti all'Unione europea la qualificazione di cui al presente regolamento non
è condizione obbligatoria per la partecipazione alle gare di appalto di lavori
pubblici, nonchè per l'affidamento dei relativi subappalti. Ai sensi dell'art.
8, comma 11- bis, della legge per le imprese stabilite in altri Stati
aderenti all'Unione europea l'esistenza dei requisiti prescritti per la
partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto è accertata in base
alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.
Emerge da tali disposizioni il principio per cui le
imprese comunitarie possono partecipare alla gara dimostrando i requisiti
richiesti dal bando con documentazione alternativa (prodotta
secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi) rispetto a quella
prevista dal bando e quindi al di fuori del sistema di qualificazione di cui al
d.P.R. n. 34/2000.
Il
che però non significa anche che esse sono esonerate dall’onere di
completezza sostanziale della documentazione e dal rispetto dei termini di
scadenza fissati dal bando per produrla.
Nella specie:
- il bando di gara richiedeva come prevalente la categoria OG1,
classifica IV fino a euro 2.582.284 e per le opere scorporabili (non
subappaltabili) la categoria OS33 classifica III fino a euro 1.032.913;
- la società Kaufmann Holz AG ha prodotto in gara un certificato della
Camera della economia del Voralberg - Sezione industria attestante
l’appartenenza della impresa alla industria della lavorazione del legno e la
licenza commerciale per la “produzione, lavorazione e trattamento di legno
lamellare, tavole di legno naturale a più strati, tavole per casseformi a più
strati, nonchè travi per armature di calcestruzzo nella forma di un’impresa
industriale. Nel certificato si specifica che la licenza autorizza la società a
produrre e a vendere i prodotti indicati. Ha poi dichiarato di essere iscritta
nel registro delle imprese e di svolgere attività di costruzione in legno. Ha
infine dichiarato di possedere adeguata capacità economica, finanziaria,
tecnica e organizzativa, attrezzatura e organico necessario.
Una siffatta documentazione da un lato evidenzia una attività produttiva
e costruttiva nel settore industriale del legno, che non corrisponde alla
attività della categoria OS 33 prevista nel bando. Quest’ultima categoria,
infatti, riguarda la
costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali
per esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri,
quelle pannellate e simili. Mentre la produzione nel settore del legno
corrisponde se mai alla categoria OS32. Non viene in alcun modo documentata una
specializzazione nel settore oggetto dell’appalto (coperture speciali). Quanto
alla autodichiarazione essa appare del tutto generica, non recando alcun
elemento concreto di riscontro della affermata capacità.
Nè era possibile, per il rispetto della par
condicio, integrare tale documentazione dopo
la scadenza dei termini, nè tantomeno in sede processuale avanti al TAR.
Non è condivisibile, al riguardo, anzitutto l’operato del seggio di
gara che, a fronte di elementi, come detto generici, ha acquisito chiarimenti
integrativi sulla documentazione prodotta in gara dalla ATI C.C.C. - Kaufmann.
Si tratta, in particolare, di un elenco di costruzioni eseguite in Italia dalla
Kaufmann vale a dire di dichiarazione come ben poteva essere prodotta
tempestivamente a documentazione della offerta. Del pari ben potevano essere
prodotti altri documenti (ad esempio certificati sui risultati della gestione,
attestati delle Amministrazioni finanziarie, ecc.).
Neppure è condivisibile la determinazione del giudice di primo grado,
che pur dando atto “dell’impreciso e lacunoso contenuto del certificato
della Camera dell’economia e dell’industria prodotto dalla ditta
interessata”, ha poi ritenuto di superare detta incongruenza sulla base dei
documenti integrativi prodotti in gara dalla azienda, nonchè della copiosa
documentazione prodotta in giudizio dalle parti in causa e dei dati ricavabili
dagli ormai ordinari mezzi di comunicazione (ricerche internet).
Il problema non era in realtà quello di stabilire
se la Kaufmann avesse in concreto i requisiti per partecipare alla gara, ma
quello di stabilire se ne avesse data adeguata dimostrazione al momento
dell’offerta, sulla base dei documenti prodotti secondo la normativa vigente
nel proprio paese.
IV
1.
Per le considerazioni che precedono, in accoglimento
dell’appello e del ricorso principale in primo grado vanno annullati gli
atti con quest’ultimo impugnati.
2.
Fondata è anche la domanda di risarcimento per equivalente.
Osserva
anzitutto il Collegio che, per quanto consta agli atti, le opere risultano in
avanzato stato di esecuzione e non è quindi ipotizzabile una completa
reintegrazione in forma specifica.
La
domanda di risarcimento del danno per equivalente, quanto ai presupposti, sembra
giustificata dal rilievo che la mancata aggiudicazione alla ATI Corsaro è
dipesa da atti amministrativi come sopra ritenuti illegittimi.
Per
quel che riguarda l’entità del risarcimento essa va correlata alla astratte
possibilità della ATI Corsaro di aspirare alla aggiudicazione dell’appalto in
una ipotetica rinnovazione. Al riguardo il Collegio condivide l’orientamento
giurisprudenziale, secondo cui per
il mancato guadagno va riconosciuto un risarcimento pari all'utile presuntivo
d'impresa, corrispondente al dieci per cento del prezzo a base d'asta, come
ribassato dalla offerta della impresa interessata, da decurtarsi poi in
relazione ad indici significativi delle potenzialità di successo del ricorrente
in caso di rinnovazione procedimentale (cfr. sul principio, da ultimo, C.S.,
IV, 10 agosto 2004, n. 5500 e V, 11 maggio 2004, n. 2962).
Nella
specie, per effetto della esclusione dell’ATI C.C.C. - Kaufmann, la ATI
Corsaro risulterebbe aggiudicataria, con conseguente riconoscimento di un
corrispondente risarcimento.
L’entità del risarcimento va quindi commisurata in via equitativa nel
10% dell’importo a base di gara, al netto del ribasso offerto dalla ATI
Corsaro e salva riduzione proporzionata all’entità dei lavori per i quali
risulti possibile una reintegrazione in forma specifica.
Quanto
al danno emergente, fatto valere dalla appellante, esso può essere riconosciuto
solo in relazione alle spese sostenute dalla ATI Corsaro per la partecipazione
alla gara, non risultando dimostrati ulteriori pregiudizi.
In
relazione a quanto sopra, va assegnato al Comune di Santa Venerina in
applicazione di quanto previsto dall’art. 35, comma 2, del d.lgs. 31 marzo
1998, n. 80, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione
della presente decisione per la formulazione di un’offerta alla ATI Corsaro di
risarcimento per equivalente, con pagamento di una somma complessiva commisurata
ai parametri sopra indicati.
3.
Per le ragioni che precedono - assorbita ogni ulteriore questione -
l’appello principale va accolto e l’appello incidentale va respinto. Per
l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso n.
469/2003 proposto dalla ATI Corsaro avanti al TAR Sicilia, Sezione staccata di
Catania.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le
spese dei due gradi di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede
giurisdizionale, come da motivazione, accoglie l’appello principale e respinge
l’appello incidentale.
Compensa le spese dei due gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Palermo, il 3 febbraio 2005 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede
giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori: Riccardo
Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, estensore, Giorgio Giaccardi, Antonino Corsaro,
Francesco Teresi, Componenti.
F.to:
Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Pier
Giorgio Trovato, Estensore
F.to: Tistera
Maria Assunta, Segretario
Depositata in segreteria
il 13 giugno 2005