REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

            Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 397/2003, proposto dalla

GESENU s.p.a.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Alì, con domicilio in Palermo, via Filippo Cordova n. 76 presso la Segreteria di questo Consiglio;

c o n t r o

il COMUNE DI SIRACUSA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Guido Corso, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Palermo, via Rodi n. 1;

e nei confronti di

- ASSESSORATO REGIONALE ENTI LOCALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvoca-tura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege, in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;

- CO.RE.CO., Sezione provinciale di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege, in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;

- IGM 1, Impresa generale manutenzioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

- IGM, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per  la riforma

della sentenza n. 2205, in data 19 novembre 2002, del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, II;

            Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

            Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Siracusa, dell’Assessorato regionale enti locali e del CO.RE.CO., Sezione provinciale di Siracusa;

            Visto il dispositivo n. 72/05 del 2 marzo 2005;

            Visti gli atti tutti della causa;

            Relatore il Consigliere Pier Giorgio Trovato; uditi, alla pubblica udienza del 23 febbraio 2005, l’avv. M. Alì per la GESENU s.p.a., l’avv. I. Scardina, su delega dell’avv. G. Corso, per il comune di Siracusa e l’avv. dello Stato Tutino per l’Assessorato regionale enti locali ed altri.

            Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

1.         Con atto pubblicato in data 19 dicembre 1994 il Comune di Siracusa bandiva una gara per l’affidamento per cinque anni del servizio di spazzamento, raccolta e smaltimento R.S.U. e per la costruzione della 4° fase della discarica in contrada Cardona, nonchè per la gestione della discarica per tre anni.

            La gara dava luogo ad una lunga e complessa vicenda amministrativa e processuale, a seguito della quale da ultimo risultava aggiudicataria definitiva la GESENU  con atto n. 1431, in data 26 settembre 1996.

            Superati alcuni ulteriori ostacoli, incidenti sulla operatività dell’atto testè citato, infine il Comune avviava gli adempimenti per la stipula del contratto.

2.         Con note comunali 21 gennaio 1998, n. 4437 e 4438, la società era invitata a produrre la documentazione di rito per la stipulazione del contratto sulla base dello schema inviato dagli uffici.

            Le parti peraltro non trovavano un accordo sul testo contrattuale da sottoscrivere e, per tale ragione, il Comune, con delibera giuntale n. 1551, in data 9 ottobre 1998 dichiarava la GESENU s.p.a decaduta dalla aggiudicazione.

3.         La GESENU s.p.a ricorreva allora al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, (ricorso n. 5615/98) chiedendo:

- l’annullamento della deliberazione giuntale n. 1551/1998, con la declaratoria del diritto alla corretta determinazione del prezzo contrattuale e alla revisione dei prezzi, nonchè con la condanna del Comune al risarcimento anche in forma specifica;

- in via subordinata, ex art. 35 del d.lgs n. 80/1998, la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del colpevole comportamento della Amministrazione durante la procedura, con reintegrazione in forma specifica o, in via subordinata, per equivalente;

- sempre in via subordinata la condanna alla liquidazione delle spese sostenute e dei mancati guadagni ex art. 1671 cod.civ.

4 -       Il TAR, con sentenza (riguardante anche altri ricorsi) n. 2205/02 in data 19 novembre 2002, in parte qua:

- quanto alla domanda di annullamento ha dichiarato il ricorso inammissibile, sul rilievo che nel frattempo l’appalto era stato affidato ad altra società e non vi era quindi più interesse attuale all’annullamento della delibera n. 1551/1998;

- in relazione alla domanda di risarcimento del danno, qualificava come precontrattuale la relativa responsabilità e affermava al riguardo la giurisdizione amministrativa; riteneva poi sussistente tale responsabilità, ma rigettava la domanda non essendo stata provata dalla ricorrente la misura del danno subito.

5.         La sentenza è stata appellata dalla GESENU s.p.a, che ha censurato le argomentazioni del TAR e ha riproposto le domande di primo grado.

            Si è costituito il Comune di Siracusa che, oltre a controdedurre nel merito, ha eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa, in relazione alle domande risarcitorie non collegate all’annullamento di un provvedimento amministrativo.

            Si sono costituiti in giudizio anche l’Assessorato regionale enti locali e il CO.RE.CO., Sezione provinciale di Siracusa.

Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2005, l’appello è passato in decisione.

D I R I T T O

I

1.         Oggetto del contendere è anzitutto la deliberazione n. 1551, in data 9 ottobre 1998, con la quale la Giunta municipale di Siracusa dichiarava la GESENU s.p.a decaduta dalla aggiudicazione della gara, bandita con atto pubblicato in data 10 dicembre 1994, n. 49, per l’affidamento per cinque anni del servizio di spazzamento, raccolta e smaltimento R.S.U. e per la costruzione della 4° fase della discarica in contrada Cardona, nonchè per la gestione della discarica per tre anni.

            L’appellante GESENU in primo grado ha chiesto anzitutto l’annullamento di tale deliberazione, deducendo quattro motivi.

            Nella sentenza appellata il TAR ha dichiarato in parte qua il ricorso inammissibile, in quanto nel frattempo l’appalto era stato  affidato ad altra società (verbale di aggiudicazione 25 marzo 1999 non impugnato dalla GESENU s.p.a) e non vi era quindi interesse attuale all’annullamento della delibera n. 1551/1998.

            La sentenza non è condivisibile, in quanto, come esattamente dedotto dall’appellante, se è vero che a seguito del sopravvenuto affidamento del servizio (con atto non impugnato dalla GESENU s.p.a) risulta superata la domanda di risarcimento in forma specifica, è altrettanto vero che residua invece l’interesse alla domanda di risarcimento per equivalente, in relazione ai danni conseguenti all’asserito illegittimo atto di decadenza.

            Esattamente in questa prospettiva l’appellante sostiene che, in tal modo, il TAR ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento per equivalente.

2.         Il ricorso in primo grado, in parte qua, appare inammissibile e comunque infondato.

L’atto in vertenza si sviluppa attraverso le seguenti considerazioni:

- la società era invitata a produrre la documentazione di rito per la stipulazione del contratto sulla base dello schema predisposto dagli uffici.

- con lettera di risposta in data 18 marzo 1998, la GESENU s.p.a sollevava due questioni, concernenti rispettivamente l’aggiornamento e la revisione del prezzo d’appalto, facendo presente che in mancanza di accoglimento delle richieste avanzate sarebbe stata costretta ad esercitare il diritto di recesso;

- a seguito di riunione con i rappresentanti della società e con relazione n. 26965, in data 6 aprile 1998, il responsabile della Divisione contratti del Comune, quanto alla revisione dei prezzi, faceva rilevare che era stato commesso un errore nel capitolato speciale (art. 16) come aggiornato in adeguamento di decisione del CO.RE.CO. del 1994 e che il testo riportato nella copia inviata ai concorrenti (il servizio è appaltato a prezzo chiuso) era difforme da quello approvato dagli organi deliberativi comunali (il corrispettivo dell’appalto è fisso ed invariato e risulterà dal prezzo  a base d’asta al netto del ribasso offerto e salve le variazioni di cui all’art. 17 e successivi);

- con raccomandata n. 37, in data 15 maggio 1998, il Sindaco comunicava di non potere accogliere le richieste della GESENU s.p.a, sia per motivi giuridici che per motivi economico-contabili legati alle notevoli difficoltà finanziarie e invitava la società a sottoscrivere il contratto, avvertendo che decorsi infruttuosamente 30 giorni sarebbe stata dichiarata la risoluzione del vincolo contrattuale;

- in difetto di sottoscrizione e, acquisiti due pareri legali, il Comune s.p.a adottava la delibera n. 1551/1998, recante decadenza dalla aggiudicazione e risoluzione del vincolo contrattuale.

            Da questi elementi emerge che l’Amministrazione ha posto in essere un atto, che presuppone un rapporto già costituito con l’aggiudicazione definitiva. Nello stessa prospettiva si muove la società GESENU, in particolare laddove in sede amministrativa si riserva di esercitare il diritto di recesso e in sede processuale sostiene di avere comunque diritto alla revisione del prezzo contrattuale, ai sensi dell’art. 45, comma 4, della legge regionale  29 aprile 1985, n. 21 e dell’art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e comunque alla riduzione ad equità del contratto ex art. 1467 cod.civ. (secondo, terzo e quarto motivo del ricorso avanti al TAR).

In questa prospettiva la domanda si colloca al di fuori della giurisdizione amministrativa esclusiva, di cui all’art. 33 del d.lgs. n. 80/1998,  nel testo risultante dalla  sentenza della  Corte Costituzionale in data 6 luglio 2004, n. 204 e di cui all’art. 6 della legge n. 205/2000 che riguardano in particolare le controversie relative all'affidamento di un pubblico servizio (sino alla aggiudicazione) e non anche quelle comunque attinenti ai rapporti riguardanti un servizio già affidato.

            Ove pure potessero configurarsi profili autoritativi dell’atto, essi si sottrarrebbero alle doglianze della appellante.

            Come detto infatti il Comune è pervenuto alla declaratoria di decadenza, per motivi giuridici e per motivi economici (cfr. in particolare la raccomandata sindacale n. 37, in data 15 maggio 1998).

Infatti, con argomento di per sè decisivo e assorbente, è stato esattamente ritenuto che l’Amministrazione non era tenuta a concludere un contratto con una clausola inserita, come meglio si dirà sub III e in reiezione dei profili di censura contenuti nel primo motivo, negli atti di gara per mero errore (in contrasto con le determinazioni degli organi deliberanti). E ciò avuto anche riguardo alle difficoltà finanziarie ostative agli adeguamenti richiesti dalla parte privata.

A quest’ultimo riguardo va ricordato che le ragioni di carattere finanziario, in particolare, giustificano, per indirizzo giurisprudenziale condiviso dal Collegio, la mancata aggiudicazione di un appalto al vincitore di una gara (C.S., V, 23 novembre 1993, n. 1207; VI, 19 ottobre 1995, n. 1188) e, in sviluppo logico, sembrano dare supporto ad un provvedimento diretto ad eliminare l’aggiudicazione medesima (a nulla rilevando che successivamente l’Amministrazione abbia reperito le risorse necessarie, affidando il servizio ad altra impresa con atto nella specie non impugnato).

II

1.         Per le ragioni sopra esposte va dichiarato il difetto della giurisdizione amministrativa relativamente alla domanda della GESENU s.p.a (anch’essa non esaminata dal TAR) intesa ad ottenere la liquidazione delle spese sostenute e dei mancati guadagni ex art. 1671 cod.civ..

In forza di tale disposizione il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purchè tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

Al riguardo l’appellante osserva che ai sensi dell’art. 16 comma 4 del r.d. n. 2240/1923 il rapporto contrattuale sorge sin dal momento della aggiudicazione definitiva e non già dalla stipula del contratto e che la delibera n. 1551/1998 concreta un recesso dal contratto, dal quale non può che conseguire il diritto alle indennità di cui all’art. 1671 cod.civ.

Proprio in ragione di tale affermazione e a prescindere da ogni ulteriore rilievo, la domanda appare estranea alla giurisdizione amministrativa esclusiva, che, come detto, in via di principio riguarda le controversie relative all'affidamento di un pubblico servizio e non anche quelle comunque attinenti ad un servizio già affidato.

III

1.         A diverse conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla domanda risarcitoria per responsabilità precontrattuale, affermata dal TAR, ma dal medesimo ritenuta improduttiva di conseguenze sul piano processuale in difetto di prova sul danno.

            A questo proposito va sottolineato che la mancata sottoscrizione del contratto si ricollega ad un errore commesso dalla Amministrazione nel corso della procedura ad evidenza pubblica.

            In punto di fatto risulta che:

a) - con la delibera consiliare n. 149, in data 1 giugno 1994 e con delibera giuntale di chiarimenti n 188, in data 20 agosto 1994, il Comune aveva approvato il seguente testo dell’art. 16

- il corrispettivo dell’appalto è fisso ed invariabile e risulterà dal prezzo a base d’asta al netto del ribasso offerta e salve le variazioni di cui all’art. 37 successivo;

- il corrispettivo sarà sottoposto alla revisione prevista dal comma sesto dell’art. 6 della legge 24 dicembre 1993 ove ed in quanto tale norma già sospesa dal d.l. 31/12/94 fino al 31.12.1994 dovesse continuare a sussistere successivamente;

b) il CO.RE.CO nella seduta del 6 settembre 1994 annullava questa seconda disposizione dell’art. 16, rilevando che l’art. 6 della legge n. 537/1993 non era applicabile in quanto sospesa e che la disposizione medesima era illegittima per mancanza di presupposto;

c) con delibera consiliare n. 246, in data 23-24 novembre 1994, prendeva atto dell’annullamento dell’atto di controllo, con conseguente eliminazione del 2° comma dell’art. 16 del capitolato per quanto attiene al rinvio all’art. 6 della legge della legge n. 537/1993 in atto sospeso.

d) di fatto nelle copie del capitolato distribuite ai concorrenti il testo del capitolato risultava così espresso il servizio è appaltato a prezzo chiuso a norma della legge reg. 10/1993 e con le modalità di cui agli artt. 44 e 45 della legge reg. 21/1985.

e) un tale testo dell’art. 16 non appare corrispondente alla volontà (prezzo fisso e invariabile) emergente dalla deliberazione n. 246/1994;

            In sede di stipula contrattuale da un lato l’Amministrazione ha proposto uno schema conforme alle determinazioni degli organi deliberativi (senza prezzo chiuso), dall’altro la GESENU s.p.a ha chiesto di sottoscrivere un contratto conforme al capitolato speciale inviatole dalla Amministrazione (con il prezzo chiuso), in base al quale aveva formulato l’offerta.

            Per tale contrasto, in particolare, la stipula contrattuale non è intervenuta.

Il TAR ha, esattamente, ricondotto tale evento dannoso per la GESENU s.p.a ad un errore della Amministrazione.

Ha altresì inquadrato il caso nella fattispecie della responsabilità precontrattuale, sulla quale ha espressamente affermato la giurisdizione amministrativa.

Tale statuizione è condivisibile trattandosi di responsabilità per fatto verificatosi all’interno della procedura di affidamento del servizio (demandata come detto alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo).

Il Collegio può quindi prescindere dal prendere posizione sugli indirizzi giurisprudenziali secondo cui nel processo amministrativo il difetto di giurisdizione non può essere rilevato, d'ufficio, nel giudizio d'appello, ove su tale questione sia  intervenuta una pronuncia espressa da parte del giudice di primo grado e la stessa non sia stata impugnata (Consiglio Stato, sez. VI, 1 dicembre 2003, n. 7862; Consiglio Stato, sez. IV, 18 maggio 2004, n. 3186. Consiglio Stato, sez. IV, 15 dicembre 2003, n. 8212; contra Consiglio Stato, sez. V, 20 ottobre 2004, n. 6855).

2.         Ciò premesso, in parziale accoglimento dell’appello, la sentenza del TAR va riformata, nella parte in cui dopo avere accertato i presupposti per dichiarare la responsabilità precontrattuale del Comune, ha poi respinto la domanda ella GESENU s.p.a per difetto di prova sulla entità del danno.

Osserva il Collegio che nell'ipotesi di responsabilità precontrattuale il danno risarcibile deve essere limitato al solo interesse negativo, consistente nelle spese che la parte danneggiata ha sostenuto per la conclusione del contratto e in quelle derivanti dal fatto di aver perduto l'occasione reale di concludere con altri lo stesso contratto non più perfezionato (Consiglio Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7449).

Va altresì osservato che ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 80/1998, il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, può stabilire i criteri in base ai quali l'amministrazione pubblica deve proporre a favore dell'avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, con il ricorso previsto dall'articolo 27, primo comma, numero 4) , del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, può essere chiesta la determinazione della somma dovuta.

In un siffatto sistema, come esattamente eccepito dall’appel-lante, l’onere della prova risulta attenuato, potendo la parte limitarsi a fornire un principio di prova, con l’indicazione dei danni subiti e elementi sommari di riscontro, salva poi la quantificazione del danno, in caso di mancato accordo tra le parti, nel giudizio ex art. 27 citato.

Nella specie risultano sufficienti i riferimenti al danno per i costi sostenuti per la partecipazione alla gara, che si possono presumere sussistenti per dato logico.

Non viene fornita alcuna utile indicazione in ordine alle eventuali occasioni reali perdute.

In relazione a quanto sopra, va assegnato al Comune di Siracusa,  in applicazione di quanto previsto dall’art. 35, comma 2, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione per la formulazione di un’offerta di risarcimento per equivalente, con pagamento di una somma commisurata alle spese sostenute dalla società appellante per la partecipazione alla gara con interessi e rivalutazione monetaria.

3.         Per le ragioni che precedono, come da motivazione, l’appello va accolto in parte e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto in parte anche il ricorso n. 5615/98, proposto dalla GESENU s.p.a avanti al TAR Sicilia, Seziona staccata di Catania.

            Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

P.  Q.  M.

            Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale accoglie in parte l’appello, come da motivazione

            Compensa le spese dei due gradi di giudizio.

            Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

            Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del  23 febbraio 2005 con l'intervento dei signori: Giuseppe Barbagallo, Presidente, Pier Giorgio Trovato, estensore, Giorgio Giaccardi, Antonino Corsaro, Francesco Teresi, componenti.

F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente

F.to: Pier Giorgio Trovato, Estensore

F.to: Loredana Lopez, Segretario

Depositata in segreteria

il 29 agosto 2005