IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
D
E C I S I O N E
sui ricorsi in appello nn.
440/2002, 470/2002, 996/2002 e 1293/2002
, proposti:
- il ricorso n. 440/02, dalla
IMPRESA TESTA COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, in proprio e n.q. di capogruppo mandataria del raggruppamento
temporaneo costituito con l’IMPRESA E.T. COSTRUZIONI,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentate e difese dagli avv.ti Giovanni Pitruzzella e Salvatore Trimboli ed
elettivamente domiciliate in Palermo, via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio
del primo;
c
o n t r o
la PROVINCIA REGIONALE DI
SIRACUSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in
giudizio;
l’IMPRESA VERGA COSTRUZIONI
s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e n.q. di
capogruppo e mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo tra la stessa
e l’IMPRE-SA COLLURA & C. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv.
Giovanni Immordino ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Libertà n. 171,
presso lo studio dello stesso;
l’IMPRESA GIUSEPPE ZACCARIA,
in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e n.q. di
capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con l’IMPRESA ECOL.MAX s.r.l.,
non costituita in giudizio;
- il ricorso n. 470/02, dalla
PROVINCIA DI SIRACUSA,
in
persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Michele
Messina e domiciliata per legge presso la Segreteria di questo C.G.A.;
c
o n t r o
l’IMPRESA VERGA COSTRUZIONI
s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e n.q. di
capogruppo e mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo tra la stessa
e l’IMPRE-SA COLLURA & C. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv.
Giovanni Immordino ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Libertà n. 171,
presso lo studio dello stesso;
e
nei confronti
dell’IMPRESA TESTA
COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio
e n.q. di capogruppo dell’asso-ciazione temporanea costituito con l’IMPRESA
E.T. COSTRUZIONI, non costituita in giudizio;
dell’IMPRESA GIUSEPPE
ZACCARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e n.q. di
capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con l’IMPRESA ECOL.MAX s.r.l.,
non costituita in giudizio;
- il ricorso n. 996/02, dalla
IMPRESA TESTA COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, in proprio e n.q. di capogruppo dell’associazione temporanea
costituita con l’IMPRESA E.T. COSTRUZIONI, rappresentata e difesa dall’avv.
Antonino Mirone ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Torricelli n. 3,
presso lo studio dell’avv. Giovanna Condorelli;
c
o n t r o
l’ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
DEGLI INDUSTRIALI DI SIRACUSA - SEZIONE COSTRUTTORI EDILI, in persona del legale
rappresentante pro tempore e l’IMPRESA CO.RI. s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’avv. Andrea Scuderi ed
elettivamente domiciliate in Palermo, via Trentacoste n. 89, presso lo studio
dell’avv. Pietro Allotta;
e
nei confronti
della PROVINCIA REGIONALE DI
SIRACUSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall’avv. Michele Messina e domiciliata per legge presso la Segreteria
di questo C.G.A.;
della CASAL s.p.a., in persona
del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
- il ricorso n. 1293/02, dalla
IMPRESA VERGA COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, in proprio e n.q. di capogruppo e mandataria del costituendo
raggruppamento temporaneo tra la stessa e l’IMPRESA COLLURA & C. s.r.l.,
rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Immordino ed elettivamente
domiciliata in Palermo, via Libertà n. 171, presso lo studio dello stesso;
c
o n t r o
l’ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
DEGLI INDUSTRIALI DI SIRACUSA - SEZIONE COSTRUTTORI EDILI, in persona del legale
rappresentante pro tempore e l’IMPRESA CO.RI. s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’avv. Andrea Scuderi ed
elettivamente domiciliate in Palermo, via Trentacoste n. 89, presso lo studio
dell’avv. Pietro Allotta;
e
nei confronti
dell’IMPRESA TESTA
COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio
e n.q. di capogruppo dell’asso-ciazione temporanea costituito con l’IMPRESA
E.T. COSTRUZIONI, non costituita in giudizio;
della PROVINCIA REGIONALE DI
SIRACUSA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in
giudizio;
della CASAL s.p.a., in persona
del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per
l’annullamento
1)
i ricorsi n. 440/2002 e n. 470/2002, della sentenza del T.A.R. per la Sicilia,
Sede di Palermo
(Sez.
II
), n. 683
dell’8
marzo 2002;
2)
i ricorsi n. 996/2002 e n. 1293/2002 (quest’ultimo, occorrendo, da qualificare
quale opposizione di terzo), della sentenza del T.A.R. per la Sicilia, Sezione
staccata di Catania
(Sez.
I
), n. 980
del 6
giugno 2002.
Visti
i ricorsi, con i relativi allegati;
Visti
gli atti di costituzione in giudizio dell’Impresa Verga Costruzioni s.r.l. in
proprio e n.q., dell’Associazione provinciale degli industriali di Siracusa -
sezione costruttori edili, dell’Impresa CO.RI. s.r.l. e della Provincia
regionale di Siracusa;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
gli atti tutti del giudizio;
Relatore,
alla pubblica udienza del 9 giugno 2005
,
il Consigliere Ermanno de Francisco;
Uditi,
altresì, l’avv. Salvatore Trimboli per sè e su delega degli avv.ti Giovanni
Pitruzzella, Michele Messina e Antonino Mirone, l’avv. Giuseppe Immordino, su
delega dell’avv. Giovanni Immordino, e l’avv. Ignazio Scuderi, su delega
dell’avv. Andrea Scuderi;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Vengono
in decisione gli appelli indicati in epigrafe,
proposti avverso la due sentenze ivi indicate, ambo le quali hanno
accolto ricorsi relativi alla medesima
gara, bandita dalla Provincia di Siracusa per l’affidamento dei lavori di
“manutenzione straordinaria della strada regionale n. 8 Pachino-Maucini”.
Il T.A.R.
di Catania, in particolare, ha accolto il ricorso proposto dall’Associazione
provinciale degli industriali di Siracusa - Sezione costruttori edili, nonché
dalla ditta Cori s.r.l., per l’annullamento integrale del relativo bando di
gara.
Il T.A.R.
di Palermo - la cui competenza territoriale è stata oggetto di contestazioni,
disattese in primo grado per motivi di rito, e della cui riproposizione in
appello si dirà oltre - ha invece accolto il ricorso della società Verga
contro l’aggiudicazione all’Impresa Testa.
La
decisione del T.A.R. di Catania è stata appellata dall’impre-sa Testa,
aggiudicataria, nonché dall’impresa Verga che ritiene di aver titolo a
conseguire l’aggiudicazione in base alla sentenza del T.A.R. di Palermo (con
atto che si afferma, alternativamente, qualificabile come opposizione di terzo);
quella del T.A.R. di Palermo è stata invece appellata dall’impresa Testa e
dalla Provincia di Siracusa.
All’odierna
udienza le cause sono state trattenute in decisione.
D I R I T T O
1.
- Gli appelli di cui in
epigrafe - a coppie relativi alla medesima sentenza e soggetti pertanto ad
almeno due riunioni obbligatorie ai sensi dell’art. 335 del cod.proc.civ. -
possono essere opportunamente tutti riuniti, perché relativi alla stessa
vicenda amministrativa e perciò reciprocamente fortemente connessi, secondo
quanto si preciserà oltre.
2.
- Sono logicamente
pregiudiziali gli appelli n. 996 e n. 1293.
Entrambi
tali appell
i contestano la legittimazione dei
ricorrenti in primo grado nel giudizio definito dal T.A.R. di Catania, nonché
la fondatezza del relativo ricorso di primo grado.
Nella
specie, in prime cure era stato impugnato il bando di gara, di cui alla
narrativa in fatto che precede, per la presenza, in esso, di una clausola
viziata, con cui si richiedeva ai partecipanti, a pena di esclusione, di rendere
“una dichiarazione attestante: … b) di avere attentamente esaminato gli
elaborati progettuali dei lavori da appaltare e di ritenerli assolutamente
chiari, completi ed adeguati per l’esatta esecuzione delle opere rinunciando,
di conseguenza, espressamente a potere lamentare danni e richiedere indennizzi,
in qualunque tempo, modo e sede ed a qualsiasi titolo in conseguenza di
deficienze progettuali presunte o anche che dovessero risultare vere”.
La sentenza
di primo grado, accogliendo il ricorso, ha annullato il bando; essa ha altresì
affermando che “l’annullamento del bando di gara determina altresì la
caducazione di tutti gli atti successivi della procedura, con conseguente
improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dei ricorsi” che
ulteriori ditte avevano proposto contro l’esito della stessa gara: tale ultimo
capo di sentenza non è stato peraltro appellato, né dalle imprese i cui
ricorsi sono stati dichiarati improcedibili, né da quelle odiernamente
appellanti che, pur avendovi accennato, non hanno però proposto, sul punto,
motivi di gravame.
La
sentenza, per quanto devoluto all’esame di questo Consiglio dagli appelli
proposti, è meritevole di integrale conferma anche in riferimento al suo
contenuto motivazionale.
3.
- I motivi di gravame volti a
contestare la legittimazione degli originari ricorrenti sono infondati.
La
sussistenza, in capo alla ricorrente associazione di categoria, della
legittimazione a ricorrere avverso l’indicata clausola di bando è dimostrata
- quantomeno - dalla clausola statutaria in forza della quale la Sezione
costruttori edili dell’Associazione provinciale degli industriali di Siracusa,
fra l’altro, “ha per scopo … di tutelare i diritti e gli interessi
professionali degli imprenditori edili associati”.
È in
proposito indubitabile la sussistenza dell’interesse (categoriale) di tutti
gli associati a contrastare l’inserzione, nei bandi di gara pubblicati dalle
varie amministrazioni, di clausole (illegittime) del genere di quella sopra
trascritta (c.d. clausola tagliariserve).
Né vale
obiettare, come sostengono gli appellanti, che si sia in presenza di un
interesse disomogeneo tra gli associati, in quanto confligente con quello di
coloro, tra essi, che abbiano egualmente voluto partecipare alla gara e, più in
particolare, del relativo vincitore.
Al
contrario, l’interesse ad
eliminare da questo bando (e da ogni altro) una clausola che ha per effetto di
azzerare la responsabilità della stazione appaltante per fatto proprio risulta,
ictu oculi, assolutamente omogeneo tra
tutti gli industriali, ivi inclusi quelli che abbiano partecipato alla gara
nonostante tale previsione.
A detta
omogeneità di interesse si sottrae, ma per motivi di natura evidentemente
contingente che nulla hanno a che vedere con gli interessi generali della
categoria, solo quello dell’impresa aggiudicataria, il cui obiettivo primario
è quello di conservare, a qualsiasi costo, la conseguita aggiudicazione. Epperò
anche la ditta aggiudicataria, al di fuori della cennata contingenza, è
compartecipe dell’interesse categoriale che la clausola controversa non sia
inserita in altri bandi successivi: il che convince definitivamente che
l’interesse per la cui tutela l’associazione ha agito è, oggettivamente,
proprio di tutti gli associati.
La
circostanza - del tutto contingente, come si è visto - che una o, in ipotesi,
più ditte possano, in concreto, avere un interesse soggettivo contrastante con
quello generale della categoria non è perciò idonea a privare l’associazione
di categoria della legittimazione al ricorso in sede giurisdizionale
amministrativa a tutela della legittimità dei bandi di gara in contrasto con
l’oggettivo interesse di tutte le ditte associate.
Sicchè
nessun dubbio residua circa la legittimazione della associazione ricorrente in
prime cure a proporre l’impugnativa de
qua.
Resta da
dire (ma senza più alcuna incidenza sulla conservazione della sentenza gravata)
della legittimazione della ditta Cori s.r.l., coricorrente in prime cure: il
Collegio ritiene che anche tale ditta, in quanto operante nel settore, era
legittimata ad impugnare un bando di gara ritenuto illegittimo
per la presenza di una clausola, giudicata inaccettabile, pur senza presentare
una domanda inequivocabilmente destinata ad incorrere in un’espressa
comminatoria di esclusione.
4.
- Parimenti infondati sono i
motivi con cui gli appelli in esa-me censurano nel merito la sentenza di prime
cure.
Il tenore
letterale della clausola controversa è stato sopra trascritto.
Essa, come
esattamente rilevato ed argomentato dalla sentenza di primo grado, viola, fra
l’altro, l’art. 1229 del codice civile, nonché il principio di buon
andamento dell’azione amministrativa, in quanto dà luogo a un esonero
assoluto di responsabilità della stazione appaltante per i vizi del progetto,
costituendo l’appaltatore - sine ulla
causa - garante della correttezza, completezza ed esattezza del contenuto
degli elaborati progettuali.
Del tutto
diverso da quello della c.d. clausola “tagliariserve”, di cui trattasi, è
il contenuto dell’art. 71, comma 2, del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, invocato
dagli appellanti a giustificazione della legittimità della previsione del
bando.
Detta norma
regolamentare, infatti, appare legittimamente limitata a richiedere al
partecipante alla gara l’attestazione di aver esaminato il progetto, di aver
visionato i luoghi, di aver preso conoscenza di ogni altra circostanza e di
ritenere i lavori realizzabili, il progetto adeguato e remunerativo il prezzo
offerto.
È ovvio
che in detta attestazione non è insita alcuna rinunzia del concorrente ai
diritti contrattuali che, in caso di aggiudicazione, potrebbero derivargli per
fatto e colpa di controparte, essendo i modesti obblighi (c.d. di protezione)
che egli si assume ricompresi in quelli generali che già gli sono imposti
dall’esecuzione del contratto secondo buona fede (art. 1375 cod. civ.); mentre
restano a carico della stazione appaltante tutte le conseguenze delle eventuali
deficienze progettuali che dovessero risultare provate.
L’illegittimità
della clausola prevista nel bando in esame consegue, al contrario, proprio alla
sua specifica natura di norma (pattiziamente imposta all’offerente come
condizione per la sua partecipante alla gara) limitativa o, come nella specie,
del tutto esclusiva della responsabilità contrattuale dell’appaltante per
fatto proprio (quale indubbiamente è la imperfetta redazione degli elaborati
progettuali).
5.
-
Alla stregua di quanto fin
qui detto, i due ricorsi esaminati devono essere respinti: ne consegue il
passaggio in giudicato dell’appellata sentenza del T.A.R. di Catania tra tutte
le parti di quel giudizio, nonché nei confronti dell’impresa Verga, qui
appellante o, comunque, opponente di terzo avverso detta decisione.
La
statuizione riverbera i propri effetti sugli altri due appelli in epigrafe,
proposti avverso la sentenza del T.A.R. di Palermo: in forza del passaggio in
giudicato, tra le stesse parti di quest’ultima, della statuizione di
annullamento del bando di gara e di “caducazione di tutti gli atti successivi
della procedura” medesima - che dovrà, perciò, essere ripetuta dall’inizio
- è definitivamente venuto meno lo stesso provvedimento di aggiudicazione
impugnato davanti al Tribunale del capoluogo, con conseguente sopravvenuto
difetto di interesse del ricorso ivi proposto in primo grado dall’impresa
Verga.
Per
l’effetto, questo Consiglio, pronunciando sui relativi appelli, deve annullare
senza rinvio la sentenza del T.A.R. Palermo, dichiarando il sopravvenuto difetto
di interesse al relativo ricorso di primo grado: resta ovviamente assorbita ogni
questione riproposta con detti gravami, ivi inclusa quella relativa alla
competenza territoriale sollevata dalla Provincia di Siracusa.
6.
- In conclusione,
previa riunione di tutti gli appelli in
epigrafe, devono essere respinti quelli avverso la sentenza del T.A.R. Catania
e, pronunziando su quelli avverso la sentenza del T.A.R. di Palermo, deve
disporsi l’annullamento senza rinvio di quest’ultima dandosi atto del
sopravvenuto difetto di interesse al relativo ricorso di primo grado.
7.
- Sussistono comunque giusti
motivi, in relazione alla specificità della complessiva vicenda, per disporre
l’integrale compensazione delle spese del presente grado del giudizio per gli
appelli avverso la sentenza del T.A.R. Catania, e del doppio grado per gli altri
due.
P. Q. M.
Il
Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede
giurisdizionale, previa riunione di tutti gli appelli in epigrafe, respinge
quelli proposti avverso la sentenza n. 980/2002 del T.A.R. di Catania
compensando le relative spese del presente grado e, pronunziando su quelli
avverso la sentenza n. 683/2002 del T.A.R. di Palermo, annulla senza rinvio tale
sentenza e dichiara il sopravvenuto difetto di interesse al relativo ricorso di
primo grado, compensando per essi le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che
la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così
deciso in Palermo, il 9
giugno 2005, dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione
siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento
dei signori: Riccardo Virgilio,
Presidente, Pier Giorgio Trovato,
Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro,
Francesco Teresi,
Componenti.
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Ermanno De Francisco, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario
Depositata in segreteria
il 5 settembre 2005