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REPUBBLICA ITALIANA |
N. 604/05
Reg.Dec. |
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO |
N. 1530
Reg.Ric. |
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per
la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ha
pronunziato la seguente |
ANNO
2000 |
D E C I S I O N E
sul
ricorso in appello n. 1530/2000, proposto da
CASESA
GERLANDO,
rappresentato
e difeso dall’avv. Girolamo Rubino, ed elettivamente domiciliato in Palermo,
via Oberdan n. 5, presso lo studio dello stesso;
c
o n t r o
il
CO.RE.CO. – SEZIONE CENTRALE DI PALERMO e la COMMISSIONE REGIONALE PER LA
FINANZA LOCALE (C.R.F.L.) oggi ASSESSORATO FAMIGLIA POLITICHE SOCIALI ED
AUTONOMIE LOCALI DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell’Assessore pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81 è ope legis
domiciliato;
e
contro
il
COMUNE DI AGRIGENTO, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in
giudizio
per
l’annullamento
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sede di Palermo
(sez. II) - n. 1331/2000 del 28 giugno 2000;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato
per l’Amministrazione regionale appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 18 maggio 2005 il Consigliere Antonino
Corsaro, e uditi, altresì, l’avv. G. Rubino per l’appellante e l’avv.
dello Stato Tutino per l’Amministrazione regionale appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
F
A T T O
Con ricorso presentato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sicilia - sede di Palermo, portante il n. 733/1995 il signor Gerlando Casesa
chiedeva l’annullamento 1) della decisione n. 12356/12706 dell’8.9.1994,
pervenuta al Comune di Agrigento in data 26.10.1994, con la quale il CO.RE.CO.
avava annullato la delibera 78/94 avente ad oggetto: “integrazione delibera
commissariale n. 230/92, recepimento decisione 142/92 della Commissione
regionale per la finanza locale”; 2) della condizione apposta dalla C.R.F.L.
con decisione n. 142/92 alla deliberazione consiliare n. 265/91 avente ad
oggetto: “trasformazione posti sub-apicali della dotazione organica del
Comune”; 3) della delibera consiliare n. 265/91, nella parte in cui aveva
posto la decorrenza del 7.6.90 anzicchè 19.4.1990 ai fine della trasformazione
dei posti sub-apicali di VIII qualifica dirigenziale; degli atti presupposti e
conseguenziali.
Con decreto del Ministro dell’Interno n. 17200 del 19.4.1990, il Comune
di Agrigento veniva incluso fra quelli di prima classe. Conseguentemente, con
delibera consiliare 265/91, il Comune disponeva
la trasformazione dei posti sub-apicali di VIII qualifica funzionale in
posti di prima qualifica dirigenziale e il relativo inquadramento dei titolari.
In sede di riscontro tutorio, la Commissione provinciale di controllo
trasmetteva la delibera alla C.R.F.L., che con decisione 142/92 approvava
l’atto a condizione che venisse riveduto ed integrato in riferimento alle
specifiche motivate esigenze di servizio.
Con delibera 230/92 il Commissario regionale pro tempore presso il Comune
di Agrigento recepiva la decisione ma la delibera, a fronte di una richiesta di
chiarimenti rimasta inesitata, non diveniva mai esecutiva.
Il Consiglio Comunale, con delibera 78/94 recepiva la decisione ma il
Co.Re.Co la annullava.
I motivi dell’originario ricorso innanzi al T.A.R. erano i seguenti: 1)
Violazione e falsa applicazione della L. 8.1.79, n. 3, nonchè incompetenza; 2)
Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 40 del d.p.r. 347/83; 3)
Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 6 bis della L. 537/93.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione comunale, che eccepiva
l’infondatezza del ricorso.
Dello stesso tenore le costituzioni del Co.Re.Co. e della C.R.F.L..
Con sentenza n. 1331/00, l’adito TARS Palermo rigettava il primo motivo
di ricorso perchè erano di competenza della C.R.F.L. le modificazioni di pianta
organica che determinassero aumento di spese, ed in ogni caso, il provvedimento
era fatto proprio dalla stessa C.P.C.. Rigettava anche il secondo motivo perchè
nessuna norma stabilisce che la riclassificazione di un ente porti
automaticamente alla riqualificazione dei posti.
Appella la citata decisione la parte soccombente, deducendo: 1)
violazione e falsa applicazione della L. 3/79, nonchè incompetenza; 2)
Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 40 d.p.r. 347/83. Eccesso di
potere.
Resisteva
l’Assessorato Famiglia Politiche Sociali e Autonomie Locali della Regione
Siciliana (Co.Re.Co Sezione Centrale e C.R.F.L) che concludeva per il suo
rigetto.
D I R I T T O
1)
L’appello
va respinto; le censure sono infatti infondate.
Il d.P.R. 25 giugno 1983 n. 347 ha individuato le nuove qualifiche e il
relativo meccanismo di attribuzione ai dipendenti degli enti locali, sia
determinando le conseguenziali modifiche ai regolamenti organici sulla base
delle nuove figure professionali, sia la previsione di spesa.
In base ai
principi generali del pubblico impiego - secondo cui il conferimento di una
qualifica presuppone che nell'organico dell'ente sia istituito il relativo posto
- ed in forza dell'art. 7 d.l. 7 maggio 1980 n. 153, convertito dalla l. 7
luglio 1980 n. 299 - in virtù del quale ogni modifica di pianta organica del
personale degli enti locali che determini l'aumento della spesa deve essere
sottoposta dall'esame della commissione centrale per la finanza locale - la
diversa classificazione dell'ente non può avere effetti automatici sul rapporto
d'impiego dei dipendenti, sia pure di qualifica apicale, ma va valutata
nell'esercizio del potere di organizzazione e con le garanzie proprie di tale
potere, ai fini di una ridefinizione della pianta organica per cui deve
escludersi che una simile valutazione possa risultare per implicito da una
deliberazione di reinquadramento non sottoposta agli specifici controlli
previsti per le modifiche di pianta organica (C.d.S., Ad. plen., 17 novembre
1995, n. 30).
Peraltro, va osservato che la giurisprudenza richiamata
dall’appellante, che afferma invece che la deliberazione di inquadramento in
qualifica più elevata rispetto a quella precedentemente rivestita dal
dipendente non è soggetta al controllo della commissione centrale per la
finanza locale, trattandosi di atto dovuto privo di margini di discrezionalità
(C.d.S., sez. V, 22 febbraio 1993, n. 272), viene
quindi superata da quella dell’Adunanza Plenaria, che afferma invece che la
diversa classificazione dell'ente non può avere effetti automatici sul rapporto
d'impiego dei dipendenti, sia pure di qualifica apicale, ma va valutata
nell'esercizio del potere di organizzazione e con le garanzie proprie di tale
potere, ai fini di una ridefinizione della pianta organica, e da tale
orientamento, questo Consiglio ritiene di non potere discostarsi.
Quindi correttamente il TAR ha applicato l’art. 7 del D.Lgs. 153/80,
non condividendo l’assunto di parte ricorrente che la
riclassificazione di un ente porti automaticamente alla riqualificazione dei
posti.
Per quanto sopra, anche il secondo motivo di appello va respinto, in
quanto ai fini dell'inquadramento in ruolo del
personale degli enti locali a norma dell'art. 40 d.P.R. 25 giugno 1983 n. 347,
l'avvenuto passaggio del Comune ad una classe superiore non comporta
automaticamente l'attribuzione di nuove qualifiche ai suoi dipendenti, in quanto
il passaggio di qualifica presuppone necessariamente l'istituzione dei relativi
posti in sede di ridefinizione della pianta organica, sottoposta - ove comporti
aumenti di spesa - al controllo della commissione centrale per la finanza locale
(Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 5 maggio 1997, n. 68).
2)
Conclusivamente l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata
l’impugnata decisione.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le
parti le spese del presente grado di giudizio.
P.
Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in
sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando respinge l’appello e, per
l’effetto, conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 18
maggio 2005, con l’intervento dei signori: Giuseppe Barbagallo, Presidente,
Pier Giorgio Trovato, Raffaele Maria De Lipsis, Antonino Corsaro, estensore,
Francesco Teresi, Componenti.
F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente
F.to: Antonino Corsaro, Estensore
F.to: Loredana Lopez, Segretario
Depositata in
segreteria
il
14 settembre 2005