REPUBBLICA ITALIANA |
N. 686/05 Reg.Dec. |
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO |
N. 45
Reg.Ric. |
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per
la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ha
pronunziato la seguente |
ANNO
2005 |
D E C I S I O N E
sul
ricorso in appello n. 45/2005, proposto da
CATANZARO
GIUSEPPA,
rappresentata
e difesa dall’avv. Vincenzo Venezia, ed elettivamente domiciliata in Palermo,
via A. Casella n. 60, presso lo studio dell’avv. Antonino Nocito;
c
o n t r o
l’AZIENDA
OSPEDALIERA “OSPEDALI CIVILI RIUNITI” DI SCIACCA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Girolamo Rubino,
ed elettivamente domiciliata in Palermo, Via Oberdan n. 5;
e
contro
BIVONA
PAOLA, rappresentata e difesa dall’avv. Ignazio Cucchiara ed elettivamente
domiciliata in Palermo, via Oberdan n. 5, presso lo studio dell’avv. Leonardo
Cucchiara;
per
l’annullamento
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sede di Palermo
(sez. I) - n. 1005, del 10 giugno 2004.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera
“Ospedali Civili Riuniti” di Sciacca;
Visto l’atto di costituzione e appello incidentale della d.ssa Paola
Bivona;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista l’ordinanza di rigetto n. 232 del 17 maggio 2005 di questo C.G.A.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 12 luglio 2005 il Consigliere Antonino
Corsaro, e uditi, altresì, l’avv. V. Venezia per l’appellante, l’avv. G.
Rubino per l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Civili Riuniti” di Sciacca e
l’avv. I. Cucchiara per Paola Bivona;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
F
A T T O
Con ricorso presentato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sicilia - sede di Palermo, portante il n. 4571/2001 la Signora Giuseppa
Catanzaro chiedeva l’annullamento: della
deliberazione n. 584 del 13.9.2001 con cui era stato bandito il concorso interno
riservato per la copertura dell’unico posto disponibile di Dirigente
Amministrativo del Settore Economico - Finanziario presso l’Azienda
ospedaliera “O.C.R.” di Sciacca; nonchè della deliberazione n. 704 del
18.10.2001, con cui era stata disposta l’ammissione della sola
controinteressata al predetto concorso riservato per la copertura dell’unico
posto di Dirigente Amministrativo.
I
motivi dell’opposizione erano i seguenti: Violazione e falsa applicazione
dell’art. 2 comma 4 della legge 29.12.2000 n. 401; Violazione e falsa
applicazione degli artt. 51 e 97 della Costituzione; Violazione e falsa
applicazione dei principi generali in materia di reclutamento del personale
della P.A.; Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei
fatti, sviamento dalla causa tipica, illogicità ed ingiustizia manifesta.
Si
costituivano l’amministrazione intimata e la controinteressata che con memorie
replicavano alle argomentazioni contenute nel ricorso e chiedevano che venisse
dichiarato inammissibile, improcedibile o, comunque, infondato.
Con
sentenza n. 1005/2004 l’adito TARS Palermo respingeva il ricorso.
Preliminarmente
il TAR ha disatteso l’eccezione di carenza di giurisdizione del giudice
amministrativo, ritenendo l’interesse legittimo dei soggetti a partecipare al
concorso, e rilevando che la volontà di procedere alla copertura di un posto di
dirigente costituisce un momento logicamente anteriore rispetto
all’individuazione del procedimento attraverso il quale tale copertura deve
avvenire; pertanto non può essere negato l’interesse a potenziali
partecipanti ad una selezione pubblica ad impugnare la determinazione con la
quale l’amministra-zione, frustando le loro aspettative, decida di utilizzare
altro procedimento per la copertura del posto.
Osserva
il TAR che, sulla base della certificazione prodotta dalla ricorrente, risulta
che la stessa ha ricoperto il ruolo di collaboratore amministrativo dal
10.7.1995 al 19.12.2002 presso l’Azienda U.S.L. n. 1 di Agrigento.
Pertanto,
in considerazione della tabella allegata al D.P.R. 28.11.1990 n.384, da cui
risulta che tale qualifica è inserita nella VII posizione funzionale, si evince
che la ricorrente è in possesso dei requisiti, previsti dall’art. 70 del
D.P.R. n.483/97, per la partecipazione al concorso di dirigente, anche in
considerazione del fatto che non è ravvisabile una specifica “professionalità”
in materia finanziaria, distinta dalla appartenenza al settore amministrativo,
nel quale la ricorrente è inserita.
Il
TAR ha disatteso l’eccezione di improcedibilità del gravame per la mancata
partecipazione alla procedura concorsuale e per l’omessa impugnazione
dell’atto di approvazione di tale concorso interno nonchè dell’atto di
nomina della vincitrice: ritenendo evidente che non avrebbe avuto alcun senso
che parte ricorrente avesse presentato domanda di partecipazione per un concorso
riservato agli interni, mentre l’ipotetica caducazione dell’atto di
indizione della selezione non potrebbe non avere effetti caducanti e travolgenti
dell’intera procedura eseguita, e quindi anche dell’atto di approvazione del
concorso e dell’atto di nomina della vincitrice.
Il
TAR ha ritenuto infondato il ricorso, in quanto l’art. 2, comma 4°, della
legge n. 401/2000 nel riservare il 50% dei posti disponibili nella qualifica di
dirigente agli interni, non chiarisce cosa accada nel caso di posto unico.
Dall’art.
11 del D.Lgs. 24.11.1990, e dal successivo regolamento di attuazione adottato
con D.M. 21.10.1991 n.458, emerge il principio in base al quale, nel comparto
sanitario, in caso di posto unico deve essere data prevalenza agli interni ai
quali è riservata la quota del 50% dei posti disponibili.
Tale
principio non può ritenersi in contrasto con precetti di valore costituzionale
in quanto, in caso di posto unico, gli interni sono comunque soggetti ad una
procedura concorsuale, e tali casi limite (di posto unico) non contraddicono il
criterio generale volto ad assicurare che un congruo numero di posti venga
ricoperto attraverso l’espleta-mento di un concorso aperto anche agli esterni.
Ad
avviso del TAR, pertanto, le determinazioni impugnate risultano in sintonia con
il criterio indicato, e sono legittime.
Appella
la citata decisione la parte soccombente, deducendo: 1) Violazione e falsa
applicazione dell’art. 2, comma 4, della L. 401/2000; 2) Violazione e falsa
applicazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione; 3) Violazione e falsa
applicazione dei principi generali in materia di reclutamento del personale
della p.a.; 4) Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei
fatti, illogicità ed ingiustizia manifesta.
Sostiene
l’appellante che l'istituto della riserva dei posti nei concorsi pubblici non
può essere applicato al caso di posti unici in organico, poiché in tal caso
verrebbe vanificato o eccessivamente sacrificato il principio costituzionale
della copertura dei posti di pubblico impiego mediante concorso, il quale
implica, ovviamente, che la nomina avvenga nell'ordine della graduatoria, e
pertanto l'unicità del posto in organico da conferire per pubblico concorso
esclude, per principio generale, l'applicabilità di alcuna riserva sia a favore
delle categorie protette sia a favore di soggetti interni all'amministrazione. E che in ogni caso, avrebbe errato il primo decidente
nell’affermare che non risultino utilizzabili tali principi nella fattispecie
in esame, in considerazione dell’opposto principio esistente in materia di
riserva di posti a personale interno del S.S.N..
Si
è costituita in giudizio l’azienda ospedaliera, proponendo appello
incidentale con il quale chiede la riforma della sentenza appellata,
riproponendo l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per
mancata presentazione da parte della d.ssa Catanzaro della domanda di
partecipazione alla procedura per cui è controversia, e per carenza di
interesse a ricorrere della stessa, nonchè per improcedibilità del ricorso di
primo grado per mancata impugnazione con apposito ricorso per motivi aggiunti
della deliberazione n. 900 del 28.12.2001, con la quale erano stati approvati
gli atti del concorso con la contestuale nomina della vincitrice.
Resiste all’appello la d.ssa Paola Bivona, che chiede l’accoglimento
dell’appello incidentale e il rigetto dell’appello principale.
D
I R I T T O
L’appello è fondato e va accolto.
Ed infatti, il primo motivo relativo alla copertura dell’unico posto
disponibile di dirigente amministrativo, mediante concorso pubblico, e non
mediante concorso riservato, è fondato.
Ed infatti, il comma 2 dell’art. 1 del d.P.R.
220/2001, testualmente recita: “La copertura della restante percentuale non
superiore, comunque, al 30% dei posti disponibili, sarà effettuata mediante le
selezioni interne previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro. È
esclusa ogni ulteriore riserva di posti a favore del personale interno.
Nell'ipotesi di disponibilità di un solo posto, lo stesso é attribuito
mediante la procedura concorsuale esterna. Nell'ipotesi di disponibilità di due
posti, uno è attribuito mediante la procedura concorsuale esterna ed uno
mediante la procedura selettiva di cui al presente comma. Nelle ulteriori
ipotesi, qualora l'applicazione percentuale del 70% dà luogo a frazionamento,
si applica l'arrotondamento all'unità superiore se il risultato è pari o
superiore alla metà dell'unità”.
Ne consegue che nell’ipotesi di disponibilità di un solo posto, lo
stesso va attribuito mediante un concorso pubblico. Di conseguenza, la riserva a
favore del personale interno, non può operare allorchè il posto da coprire sia
unico perchè diversamente operando, si tutelerebbe in via primaria
l’interesse esclusivo delle categorie riservatarie, e sicuramente si
snaturerebbe l’interesse pubblico alla procedura concorsuale, che costituisce
principio generale dell’ordinamento giuridico, costituendo il concorso per la
copertura dei posti nella pubblica amministrazione, garanzia anche della
procedura, e ciò in sintonia con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.
Contrariamente a quanto affermato dal primo decidente, il principio della
prevalenza del concorso pubblico prevale sulle selezioni riservate al personale
interno.
Ne discende quindi l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in
primo grado, con cui si è proceduto con il concorso riservato anzicchè con un
concorso pubblico aperto a tutti i candidati.
Tale motivo appare preliminare ed assorbente, ai fini della decisione,
rispetto anche alle prospettazioni della Azienda Ospedaliera nell’appello
incidentale, ed in particolare l’affermazione che l’omessa presentazione
della domanda di partecipazione determinerebbe l’inammissibilità del ricorso
per carenza di interesse.
Ed infatti, è indubbio che la stessa non avrebbe potuto inoltrare
domanda di partecipazione rispetto ad una selezione riservata esclusivamente al
personale interno e quindi non aveva alcun titolo alla partecipazione se non
impugnare gli atti al fine di chiedere il concorso pubblico.
Le considerazioni sulla mancata dimostrazione dei requisiti per la
partecipazione al concorso, attenendo alla fase concorsuale, non possono
trovare, ovviamente, accoglimento in questa sede.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono
liquidate in complessivi €. 3.000,00 a carico dell’ammini-strazione appellata
P.
Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in
sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando accoglie l’appello,
respinge l’appello incidentale, e per l’effetto, in riforma dell’impugnata
sentenza, annulla la deliberazione n. 584 del 13.9.2001 con cui è stato bandito
il concorso interno riservato per la copertura dell’unico posto disponibile di
Dirigente amministrativo del settore economico-finanziario presso l’Azienda
Ospedaliera “Ospedali Civili Riuniti” di Sciacca, e degli atti presupposti,
connessi e conseguenziali, ivi compresa la deliberazione 704 del 18.10.2001.
Condanna l’amministrazione appellata al pagamento delle spese
processuali di entrambi i gradi del giudizio che liquida in complessivi €.
3.000,00.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 12
luglio 2005, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier
Giorgio Trovato, Giorgio Giaccardi, Antonino Corsaro, estensore, Francesco
Teresi, Componenti.
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Antonino Corsaro, Estensore
F.to: Loredana Lopez, Segretario
Depositata in
segreteria
il
19 ottobre 2005