REPUBBLICA ITALIANA |
N.
707/05 Reg.Dec. |
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO |
N.
1552 Reg.Ric. |
Il
Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede
giurisdizionale, ha pronunciato la seguente |
ANNO
2003 |
D E C I S I O N E
sul ricorso in
appello n. 1552/2003
, proposto dalla
SICURMED s.r.l.,
in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Lucio V. Moscarini e Salvatore Raimondi ed elettivamente
domiciliata in Palermo, via Nicolò Turrisi n. 59, presso lo studio del secondo;
c o n t r o
il SINDACATO
NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE - SEZIONE PROVINCIALE DI PALERMO, in persona
del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
e nei confronti
dell’AZIENDA DI
RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI, G.
DI CRISTINA E M. ASCOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore,
non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del
T.A.R. per la Sicilia, Sede di Palermo
(Sez.
II
), n. 1392 del 22 settembre 2003.
Visto il
ricorso, con i relativi allegati;
Vista la
memoria prodotta dalla parte appellante a sostegno delle proprie difese;
Visti gli
atti tutti del giudizio;
Relatore,
alla pubblica udienza del 2 febbraio 2005
, il Consigliere Ermanno de Francisco;
Udito,
altresì, l’avv. S. Raimondi per la società appellante;
Ritenuto in
fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Viene in
decisione l’appello avverso la
sentenza indicata in epigrafe, che
ha accolto il ricorso proposto dalla Sezione provinciale di Palermo del
Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione per l’annullamento della delibera
con cui è stato affidato alla Sicula Brokers s.r.l. (ora Sicurmed s.r.l.) un
incarico di consulenza in materia assicurativa, nonché del bando di gara per
l’aggiudicazione del contratto di assicurazione di r.c. dell’azienda
ospedaliera intimata in primo grado, e di ogni altro atto della gara stessa.
All’odierna
udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
D
I R I T T O
1.
- La sentenza gravata ha annullato gli atti impugnati ritenendo che la
c.d. “clausola broker”, inserita nel bando di gara per la scelta
dell’assicuratore (la quale clausola pone a carico dell’aggiudicatario la
remunerazione dell’attività preparatoria, di assistenza, consulenza,
preparazione del bando, etc., precedentemente posta in essere dal broker),
imponendo all’assicuratore un rapporto contrattuale appunto con il broker,
“risulta illegittima in quanto determina un’incidenza sull’organizzazione
aziendale della compagnia di assicurazione, senza che tale incidenza possa
essere giustificata dalla richiesta di un migliore, o comunque particolare,
servizio oggetto dell’appalto”.
Insomma,
“l’imposizione del rapporto contrattuale con il broker risulta non incidente
rispetto all’oggetto del contratto (assicurazione per i rischi professionali),
e l’intera operazione articolata finisce esclusivamente per porre a carico
dell’assicurazione che si aggiudicherà l’appalto l’onere di prestazioni,
estranee ripetto all’effettivo oggetto del contratto, che un soggetto terzo
svolge in favore dell’amministra-zione intimata”.
2. -
Il primo motivo di appello ripropone le eccezioni di difetto di
legittimazione ad agire della sezione provinciale del sindacato nazionale degli
agenti di assicurazione, e di inammissibilità del ricorso per mancata
impugnazione del verbale di gara recante la relativa aggiudicazione.
Il motivo
è solo in minima parte fondato, nei sensi di cui appresso.
La
legittimazione ad agire in sede giurisdizionale amministrativa da parte di un
sindacato di categoria sussiste nei limiti in cui la proposta impugnazione sia
funzionale alla tutela degli interessi della categoria statutariamente tutelata
dal sindacato, non invece a tutela della mera legalità dell’azione
amministrativa (non essendo esso, ovviamente, né un difensore civico né un
pubblico ministero); conseguentemente, il sindacato è legittimato ad impugnare
gli atti amministrativi solo quando ne assuma la lesività degli interessi
collettivi degli associati, non invece se ne assuma la mera illegittimità
indipendentemente da tale lesione.
Posto che,
nel caso di specie, è fuor di dubbio che gli atti impugnati incidessero
sull’interesse categoriale degli associati al sindacato - in quanto
l’attività del broker è, per la sua stessa natura, in buona parte
alternativa e sostitutiva di quella tipica degli agenti di assicurazione - il
motivo di appello in esame è, nel suo primo profilo, infondato.
Solo in
minima parte diversa è, poi, la conclusione cui deve pervenirsi a proposito
dell’altro profilo del motivo in esame, con cui si censura la mancata
impugnazione dell’aggiudicazione.
Siffatta
omissione del ricorrente in prime cure, in quanto preclusiva della possibilità
che risulti soddisfatto il suo interesse ad impedire la scelta del contraente,
rende bensì inammissibile (o improcedibile) il ricorso avverso il bando di
gara, dato che - ad onta della contingente indifferenza, per il sindacato, di
quale soggetto fosse risultato aggiudicatario - l’aggiudicazione, ove non
impugnata, diviene inoppugnabile (perché non soggetta a caducazione automatica
per il sopravvenuto annullamento del bando), rendendo inutiliter coeptum il ricorso contro i precedenti atti di gara; ma
tuttavia la mancata impugnazione dell’aggiudicazione non rende, però, né
inammissibile né improcedibile il ricorso proposto in primo grado avverso il
conferimento dell’incarico al broker, essendo tale vicenda contrattuale in sé
definita, nonché del tutto avulsa dall’esito della successiva gara.
Sicché il
primo motivo di appello è inidoneo a sorreggere la richiesta di integrale
riforma della sentenza gravata.
3.
- Il secondo motivo di appello deduce la violazione dell’art. 1 della
legge 28 novembre 1984, n. 792, nonché travisamento dei fatti ed eccesso di
potere; sostiene l’appellante, con il presente motivo, che non vi sia alcuna
“incompatibilità della presenza del broker in una procedura ad evidenza
pubblica indetta da una P.A. per la scelta di una compagnia di assicurazione”.
Il motivo
è fondato e va integralmente accolto.
Esattamente
rileva l’appellante che il principio della piena compatibilità del contratto
di brokeraggio con l’attività contrattuale, anche soggetta ad evidenza
pubblica, della pubblica amministrazione deve ormai considerarsi un dato
pienamente acquisito, sia in ambito normativo che giurisprudenziale: congruente
e dirimente, in proposito, è il richiamo di C.d.S., IV, 24 febbraio 2000, n.
1019
Il
contratto di brokeraggio, nato nella prassi commerciale come contratto
innominato e quindi sostanzialmente tipizzato dalla citata legge n. 792/84, è
il rapporto giuridico che si instaura tra l’assicurando (che non si esclude
possa essere un’amministrazione pubblica) e un professionista-imprenditore (la
più recente tendenza giurisprudenziale è nel senso della preminenza del
carattere imprenditoriale, più che di prestazione d’opera intellettuale,
della complessiva attività del broker) per lo svolgimento di una prestazione di
contenuto misto, in parte di consulenza e in parte di intermediazione nel
mercato assicurativo, in forza del quale contratto il broker in primo luogo
assiste il cliente nella determinazione del contenuto della proposta
contrattuale che poi sarà sottoposta all’assicuratore; in secondo luogo mette
in relazione il cliente con una o più compagnie di assicurazione, con cui non
ha vincoli contrattuali (al contrario dell’agente di assicurazione), al fine
di agevolare la conclusione di un contratto di assicurazione il più possi-bile
conforme alla proposta che ha concorso ad elaborare; ed infine, ma solo
eventualmente, assiste ulteriormente il cliente nella gestione ed esecuzione del
rapporto contrattuale con l’assicuratore.
La
giurisprudenza non ha mancato di rilevare come il broker, con la sua esperienza
del mercato assicurativo, svolge un’attività senz’altro meritevole di
tutela giuridica, assistendo quella che, rispetto a detto mercato, si presenta
di norma come la parte debole del rapporto, cioè l’assicurato: che si
riconosce essere tale indipendentemente dalla sua veste giuridica e
quand’anche si tratti di un’amministrazione pubblica.
Rispetto a
quest’ultima, è evidente l’utilità del servizio che il broker può
fornire, per quanto concerne il primo profilo di ausilio nella fase
precontrattuale, relativamente all’assistenza nel confezionamento del bando di
gara per la scelta, con procedure di evidenza pubblica, dell’assicuratore con
cui stipulare il contratto di assicurazione nell’interesse
dell’amministrazione stessa che bandisce la selezione.
Per quanto
concerne il profilo retributivo, è evidente che - al pari di ogni rapporto
imprenditoriale - quello di brokeraggio è un contratto essenzialmente oneroso,
in cui solo formalmente la provvigione è posta a carico dell’assicuratore (in
ossequio ad una consolidata prassi internazionale in tal senso), dal momento che
il relativo onere economico è invariabilmente e lecitamente traslato
sull’assicurato, per effetto del c.d. caricamento del premio rispetto a quanto
sarebbe stato richiesto in assenza di costi precontrattuali (di questo ovvero di
altro tipo, ad esempio, per la retribuzione dell’agente o di altro mediatore).
Va da sé
che, trattandosi dell’instaurazione di un rapporto con una pubblica
amministrazione tenuta a scegliere i propri contraenti nel rispetto
dell’evidenza pubblica, anche il contratto di brokeraggio dovrà essere
stipulato all’esito di apposita gara.
Trattasi,
però, di un profilo che non rileva in questa sede, in cui - oltre ad essere
perlomeno dubbio che nel ricorso di primo grado siano stati effettivamente
proposti motivi di ricorso in proposito - è pacifico che, in difetto di
costituzione dell’appellato, i motivi eventualmente assorbiti dalla sentenza
gravata neppure possono essere riproposti.
4.
- In conclusione -
risultando pienamente acclarata la
liceità del contratto di brokeraggio, la sua utilizzabilità da parte delle
pubbliche amministrazioni che vogliano stipulare complessi contratti
assicurativi e la (nominale) messa a carico dell’assicuratore del compenso per
il broker, nonché la conseguente (ragionevole) incisione che la sua presenza
comporta nell’organizzazione aziendale dell’assicuratore (anche, per quanto
qui più rileva, sulla conseguente compressione che ne consegue degli spazi
operativi propri degli agenti assicurativi) - il secondo motivo delll’appello
va accolto, con conseguente reiezione del ricorso di prime cure.
Sussistono
tuttavia giusti motivi che inducono a compensare integralmente tra le parti le
spese del doppio grado del giudizio.
P.
Q. M.
Il
Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede
giurisdizionale, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della
sentenza gravata, respinge il ricorso originario.
Spese
compensate.
Ordina che
la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così
deciso in Palermo, il 2
febbraio 2005 ed il 9 giugno 2005, dal Consiglio di Giustizia
amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di
consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio,
Presidente, Pier Giorgio Trovato,
Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro,
Francesco Teresi,
Compo-nenti.
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Ermanno de Francisco, Estensore
F.to: Loredana Lopez, Segretario
Depositata in segreteria
il 24 ottobre 2005