REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

            Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 1066/2004, proposto dalla

SOC. COOP. a r.l. LA NOUVELLE,

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Calogero Mattina e Luigi Restivo Pantalone, con domicilio eletto in Palermo, via Nicolò Turrisi n. 43, presso lo studio dell'avv. Francesco Ansaldi;

c o n t r o

la ditta A. CAMPIONE & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Cutaia, con domicilio eletto in Palermo, piazza Sacro Cuore n. 3, presso lo studio dell'avv. Armando Buttitta;

e nei confronti di

- azienda u.s.l. N. 1 di agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

- ditta S.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per  la  riforma

della sentenza n. 1580, in data 20 luglio 2004, del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Palermo, I;

            Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

            Visto l'atto di costituzione in giudizio della A. Campione & C. s.a.s.;

            Visto il dispositivo n. 196, in data 5 luglio 2005;

            Visti gli atti tutti della causa;

            Relatore il Consigliere Pier Giorgio Trovato; udito, alla pubblica udienza del 29 giugno 2005, l’avv. G. Rubino, su delega dell’avv. A. Cutaia, per la A. Campione & C. s.a.s;

            Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

1.         La Azienda U.S.L. n.1 di Agrigento, con atto pubblicato il 14 febbraio 2003, bandiva un pubblico incanto per l’aggiudicazione del servizio triennale per la gestione del sistema di informatizzazione di lettura ottica per le ricette farmaceutiche (importo a base d’asta euro 900.000).

            Il criterio di aggiudicazione era quello previsto dall’art. 23, comma 1, lettera b) del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157, con punteggi per la qualità (sino a 60 punti) e per il prezzo (sino a 40 punti).

            Al termine dei lavori, era stilata la seguente graduatoria:

1) soc. coop. a r.l. La Nouvelle, punti 100 (aggiudicataria);

2) ditta S.P.S., punti 99,85;

3) A. Campione & C. s.a.s, punti 87,23.

2.         Ricorreva al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Palermo, la A. Campione & C. s.a.s., sostenendo che dovevano essere escluse sia la soc. coop. a r.l. La Nouvelle che la ditta S.P.S..

Avverso l’ammissione di questa ultima era dedotto anche un motivo aggiunto.

            Il TAR, con sentenza n. 1580, in data 20 luglio 2004, accoglieva il ricorso, ritenendo che le due imprese meglio graduate dovessero essere escluse dalla gara: La Nouvelle per non avere prodotto in gara la prescritta certificazione di qualità rilasciata da organismo accreditato da SINCERT per il settore oggetto della gara; la ditta SPS, in quanto, prima della presentazione della offerta, aveva ceduto ad altra società il ramo d’azienda inerente all’oggetto dell’appalto.

            Accoglieva in tal modo, rispettivamente, il primo motivo del ricorso introduttivo e il motivo aggiunto, assorbendo gli altri.

La sentenza è stata appellata dalla soc. coop. a r.l. La Nouvelle, che ha svolto argomentazioni dirette a dimostrare la conformità alle prescrizioni di gara, di legge e di regolamento della certificazione prodotta in gara.

            Si è costituita la A. Campione & C. s.a.s. che ha controdedotto nel merito e ha riproposto anche i motivi assorbiti dal TAR.

Alla pubblica udienza del 29 giugno 2005, l’appello è passato in decisione.

D I R I T T O

1.         L’appello è infondato.

            Oggetto del contendere in questo grado di giudizio è l’ammis-sione della soc. coop. a r.l. La Nouvelle (prima classificata e aggiudicataria) alla gara bandita dalla Azienda U.S.L. n. 1 di Agrigento, con atto pubblicato il 14 febbraio 2003, per l’aggiudicazione del servizio triennale per la gestione del sistema di informatizzazione di lettura ottica per le ricette farmaceutiche (importo a base d’asta euro 900.000).

            In primo grado la vertenza riguardava anche l’ammissione della seconda classificata, ditta S.P.S., ma sul punto non vengono mosse censure alla sentenza appellata, laddove ha ritenuto illegittima detta ammissione.

2.         Il TAR ha ritenuto illegittima anche l’ammissione della soc. coop. a r.l. La Nouvelle per non avere prodotto in gara la prescritta certificazione di qualità rilasciata da organismo accreditato da SINCERT per il settore oggetto della gara.

In punto di fatto risulta che la soc. coop. a r.l. La Nouvelle ha prodotto con la offerta, oltre alla certificazione di qualità per il produttore del software (non oggetto di contestazioni), la certificazione rilasciata dalla ANCCP (organismo di certificazione), attestante che il sistema di qualità della soc. coop. a r.l. La Nouvelle è in accordo alla norma UNI EN ISO 9002 ed. 94, per i seguenti prodotti-processi-servizi Sviluppo, realizzazione e gestione banche dati per conto clienti pubblici e privati con relativi servizi - Certificato SQU442AQ384, Sett. EA 33 - data di rilascio 1.2.2002 e data di scadenza 14 .12.2003.

            Risulta altresì che l’ANCPP è organismo accreditato dal SINCERT (organismo di accreditamento) per alcuni settori (EA 18, EA 19, EA 28, ma non anche per quello qui rilevante EA 33).

            In punto di diritto la questione da risolvere è la seguente: se nella specie la certificazione del sistema di qualità rilasciata da organismo di certificazione, non accreditato per il settore, comportasse la esclusione dalla gara.

            La soluzione prescelta dal TAR, al di là dei riferimenti legislativi indicati dalla ricorrente originaria (non vincolanti per il giudice), sembra condivisibile.

            In proposito il bando di gara, che in via generale richiamava la applicabilità delle norme e delle procedure di cui al d.lgs. n. 157/1995, prevedeva (punto 10, lettera g) che tra gli altri documenti le concorrenti avrebbero dovuto presentare, a pena di esclusione, la certificazione di qualità conseguita ai sensi delle norme EN UNI ISO 9001 e 9002, rispettivamente per la casa produttrice del software e per la ditta concorrente per il servizio. Si precisava che la mancata presentazione comporta la esclusione dalla partecipazione alla gara.

            Il capitolato speciale e tecnico, al punto 10, indicava tra tali cause la mancanza o inadeguatezza della documentazione di qualità conseguita ai sensi delle norme EN UNI ISO 9002 per il fornitore.

L’art. 14 del d.lgs. n. 157/1995, a sua volta stabilisce, al comma 4, che:

4. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che il concorrente osserva determinate norme in materia di garanzia della qualità, esse fanno riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla pertinente serie di norme europee EN 29000, certificati da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45000 ... .

Le norme del bando, in correlazione all’art. 14 del d.lgs. n. 357/1995, sembrano doversi interpretare nel senso di richiedere certificazioni rilasciate da organismi accreditati e quindi per i settori accre-ditati da detti organismi.

In particolare è significativo, nel comma 4, il riferimento ai certificati da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45000.

Il riferimento a queste ultime norme, in assenza di diversa precisazione del bando, sembra richiamare anche il sistema di accreditamento, che risponde comunque ad una garanzia aggiuntiva, rilevante per il pubblico interesse.

In conclusione, nella specie, come esattamente ritenuto dal TAR, era richiesta una certificazione di organismo specificamente accreditato per il settore, non diversamente da quanto prescritto in materia dei lavori pubblici (cfr. art. 8 della legge n. 109/1994 e art. 2 d.P.R. n. 34/2000).

3.         Per le ragioni che precedono l’appello va respinto come da motivazione.

            Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del grado di giudizio.

P. Q. M.

            Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale, come da motivazione, respinge l’appello.

            Compensa le spese di questo grado di giudizio.

            Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

            Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 29 giugno 2005, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, con l'intervento dei signori: Giuseppe Barbagallo, Presidente, Pier Giorgio Trovato, estensore, Raffaele Maria De Lipsis, Antonino Corsaro, Francesco Teresi, Componenti.

F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente

F.to: Pier Giorgio Trovato, Estensore

F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario

Depositata in segreteria

il 10 novembre 2005