N.  9/05  Reg.Dec.   

 
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 933/2004, proposto da

WORMALD ITALIANA S.p.A.,

in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata  e difesa dagli avv.ti Antonio Cantore, Carlo Luca Coppini, Paolo Cantore e Salvatore Raimondi, con domicilio eletto in Palermo, via Nicolò Turrisi, 59 presso lo studio dell’ultimo ;

c o n t r o

la costituenda A.T.I. SECUR POINT  di Medico Cataldo (capogruppo) e L.C.I. IMPIANTI di La Cagnina Ivano Salvatore, ciascuna anche in proprio, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate  e difese  dall’avv. Filippo Mingrino, con domicilio eletto in Palermo, presso la segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa;

la costituenda A.T.I. MICRO SYSTEM S.R.L. e R.C.I. IMPIANTI di Falzone Angelo e Mirabella Vincenzo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;

e nei confronti

del CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CALTANISSETTA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – sede di Palermo (sez. II) -  n. 969/04  del 9 giugno 2004;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. F. Mingrino per la Secur Point e la L.C.I. Impianti in proprio e nella qualità ;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 24 novembre 2004  il consigliere Raffaele Maria De Lipsis, e uditi altresì l’avv. S. Raimondi  per la società appellante e l’avv. G. Rubino, su delega dell’avv. F. Mingrino, per la costituenda A.T.I. Secur Point;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

F A T T O

1) Con ricorso presentato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, la costituenda A.T.I. tra le imprese Micro System srl, L.C.I. Impianti di Falzone Calogero e Mirabella Vincenzo, impugnava i verbali di gara del 10 e 16 dicembre 2003, concernenti l’appalto relativo alla redazione del progetto esecutivo ed alla realizzazione di un sistema di videosorveglianza dell’agglomerato industriale di Caltanissetta, sito in contrada Calderaio nonché la determinazione dirigenziale n. 164 del 29 dicembre 2003, di aggiudicazione provvisoria alla Wormald Italiana del predetto appalto.

Con un unico ed articolato motivo deduceva la ricorrente la: “Violazione e falsa applicazione del bando di gara e del disciplinare d’oneri, della legge 24.6.1923, n. 1395, del regolamento 23.10.1925, n. 2537, dei principi generali di partecipazione, delle regole basilari del procedimento e della par condicio dei concorrenti nonché della legge sotto il profilo della mancata considerazione delle risultanze dell’istruttoria; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, sviamento, contraddittorietà, illogicità ed irrazionalità”.

In sostanza, sosteneva l’interessata che avrebbero dovuto essere escluse dalla gara la costituenda A.T.I. Secur Point (seconda classificata) e la società aggiudicataria Wormald Italiana, in quanto i progetti dalle medesime presentati erano stati redatti da tecnici non abilitati alla professione.

Inoltre, il progetto della società aggiudicataria avrebbe avuto attribuito un miglior punteggio sulla base di presupposti di fatto erronei.

2) Si costituivano il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Caltanisetta e la costituenda A.T.I. Secur Point, la quale proponeva, altresì, ricorso incidentale, affidato al seguente motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, lett. A5), del capitolato d’oneri e di legge. Eccesso di potere per illogicità del provvedimento di ammissione della domanda di partecipazione della costituenda A.T.I. Micro System. Eccesso di potere nell’approvazione delle operazioni di gara nella determina direttoriale n. 154/3003. Illogicità dei motivi”.

La ricorrente principale avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto non aveva dimostrato di avere realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato per forniture analoghe a quelle oggetto della gara non inferiore al triplo dell’importo a base d’asta.

3) I medesimi atti di gara venivano, con successivo ricorso, impugnati anche dalla costituenda A.T.I. Secur Point ed I.C.I. Impianti per i seguenti motivi:

a) “Violazione e falsa applicazione del bando di gara e dei relativi allegati (capitolato d’oneri e specifiche tecniche ). Violazione delle norme generali sulla procedura di gara e valutazione delle domande di partecipazione. Violazione della legge 24.6.1923 n. 1395 e del regolamento n. 2537/1925. Eccesso di potere per illogicità delle motivazioni. Falsa applicazione di norme”.

Avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara la società aggiudicataria, in quanto il progetto esecutivo presentato è stato sottoscritto da un architetto anziché da un ingegnere;

b) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del capitolato d’oneri e dell’art. 9 delle specifiche tecniche.

Al progetto della società controinteressata aggiudicataria sarebbe stato attribuito un maggior punteggio alla stregua di programmi che non rientrerebbero nell’oggetto dell’offerta.

L’adito TAR - Sezione II - riuniti i ricorsi, con sentenza n. 969/04 del 9 giugno 2004, accoglieva il ricorso incidentale sul primo gravame, dichiarando improcedibile il ricorso principale ed accoglieva il secondo ricorso principale, affermando che, nella specie, il progetto andava sottoscritto da un ingegnere iscritto all’albo.

4) Appellava la citata sentenza, con richiesta di sospensione dei relativi effetti, la Wormald Italiana S.P.A., deducendo - in via preliminare - l’inammissibilità del ricorso della costituenda ATI Secur Point per mancanza di interesse a ricorrere. In sostanza, alla stregua della citata decisione, il committente consorzio non avrebbe mai potuto aggiudicare l’appalto alla predetta società, in quanto la medesima non aveva presentato il progetto sottoscritto da un ingegnere, come richiesto dal bando (secondo l’interpretazione fattane dal TAR).

Nel merito, l’appellante sosteneva l’erroneità della gravata decisione, perché basata su una errata valutazione dell’art. 4 del capitolato d’oneri, il quale - secondo la prospettazione dell’interessata, fondata su di una interpretazione letterale della citata clausola - non prevedeva che il progetto costituente oggetto dell’offerta tecnica doveva essere sottoscritto unicamente da un libero professionista iscritto all’albo degli ingegneri.

Come motivo d’appello subordinato, la ricorrente osservava, infine, che - riguardando l’oggetto dell’appalto la fornitura e l’installazione di un impianto e non la sua realizzazione - il relativo progetto ben poteva essere firmato anche da un architetto.

5) Resisteva all’appello la Secur Point, che insisteva per la sua reiezione.

Nella camera di consiglio del 2 settembre 2004 questo Consiglio di Giustizia, con ordinanza n. 751/04, ha accolto la domanda cautelare, ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito.

D I R I T T O

1) L’appello è fondato.

Come evidenziato in narrativa, gli atti gravati nel presente giudizio riguardano un appalto relativo alla redazione del progetto esecutivo ed alla realizzazione di un sistema di videosorveglianza di un agglomerato industriale sito in Caltanisetta, nonché la sua aggiudicazione provvisoria alla Wormald Italiana S.p.A.

Il profilo impugnatorio in discussione verte, in sostanza, sulla possibilità o meno che - ai sensi delle disposizioni di capitolato speciale e delle norme regolamentari disciplinanti la professione degli ingegneri e degli architetti (artt. 51 e 52 del R. D. 23 ottobre 1925, n. 2537) - il menzionato progetto costituente l’oggetto dell’offerta tecnica debba essere sottoscritto unicamente da un libero professionista iscritto all’albo degli ingegneri ovvero esso possa essere firmato anche da un professionista iscritto in quello degli architetti. 

Ulteriore punto in contestazione tra le parti è dato, poi, dall’esenzione o meno del predetto requisito dell’iscrizione ad uno dei due citati albi professionali allorquando il progetto de quo sia sottoscritto da un tecnico della ditta partecipante alla gara.

L’adito TAR - in adesione alla tesi dell’originario ricorrente incidentale - ha affermato che il progetto in questione avrebbe potuto essere firmato soltanto da un ingegnere iscritto al relativo albo professionale, in quanto dal tenore letterale dell’art. 4 del capitolato d’oneri, “…per professionista abilitato all’esercizio della professione, per quanto qui interessa, non può che intendersi un professionista abilitato alla redazione ed alla sottoscrizione di progetti esecutivi relativi alla costruzione di tutte le opere ed impianti finiti, compresa la fornitura e la installazione delle apparecchiature”. Con la conseguenza che l’offerta tecnica della società Wormald avrebbe dovuto essere esclusa, in quanto sottoscritta da un architetto e non da un ingegnere. 

Contesta tale conclusione l’odierno appellante, deducendo - in via preliminare - l’inammissibilità del ricorso presentato in primo grado dalla Secur Point, per difetto d’interesse della medesima; tale società, infatti, aveva presentato un progetto sottoscritto dal suo legale rappresentante, non ingegnere né architetto e, pertanto, alla stregua di quanto ritenuto nella decisione di primo grado, il committente consorzio non avrebbe mai potuto aggiudicare l’appalto alla controinteressata.

2) La rappresentata eccezione merita accoglimento.

Invero, nella impugnata sentenza viene, tra l’altro, affermato che - trattandosi, nella specie, di un appalto avente ad oggetto una “progettazione esecutiva”, intesa alla realizzazione di un “sistema”- si richiederebbe uno “specifico progetto implicante professionalità specifica”, riconducibile alla competenza propria dell’ingegnere (piuttosto che dell’architetto).

Orbene, poiché dagli atti risulta chiaramente che l’offerta tecnica presentata dalla Secur Point non è sottoscritta da un ingegnere, la medesima non aveva interesse ad impugnare l’aggiudicazione alla Wormald Italiana.  

3) Ma la irregolarità del progetto presentato dalla odierna resistente si ricava anche sviluppando un diverso ordine di considerazioni.

Giova premettere che il richiamato art 4 del capitolato, limitatamente all’offerta tecnica, espressamente prescrive: “il progetto dovrà essere firmato da un tecnico della ditta partecipante o da un professionista incaricato dalla medesima ditta regolarmente abilitato all’esercizio della professione”.

E’ evidente, quindi, che la citata disposizione contempla due differenti ipotesi.

La prima è relativa alla sottoscrizione del progetto da parte di un tecnico interno alla ditta, a questa legato da un rapporto di lavoro subordinato, per il quale, tra l’altro, non è previsto il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione, essendo all’uopo sufficiente l’accreditamento effettuato dalla stessa società.

La seconda fattispecie concerne, invece, la sottoscrizione del progetto ad opera di un libero professionista esterno, a ciò incaricato dalla ditta medesima attraverso un normale incarico professionale; in questo caso è contemplato - quale ulteriore garanzia - il requisito aggiuntivo dell’abilitazione all’esercizio della professione.

Ogni diversa interpretazione non apparirebbe logica e razionale. Invero, se il richiamato art. 4 fosse da interpretare nel senso di ritenere che il progetto doveva essere, sempre e comunque, firmato da un professionista abilitato all’esercizio della professione, la clausola in questione sarebbe stata concepita in maniera diversa, senza il riferimento all’inciso “tecnico della ditta partecipante”. 

Orbene, nel caso di specie, per quanto concerne la sottoscrizione dei progetti, quello della Wormald risulta firmato da un tecnico della ditta, l’arch. Maria Teresa D’Auria, mentre quello della controinteressata Secur Point è stato firmato dal legale rappresentante della costituenda ATI.

Infine, il progetto della terza classificata, l’ATI Micro System (uno dei ricorrenti originari), è stato firmato da un perito industriale, libero professionista esterno abilitato all’esercizio della professione.

Pertanto, in corretta applicazione della menzionata norma di capitolato, mentre appare regolarmente presentato il progetto della odierna appellante, in quanto sottoscritto da un tecnico interno (peraltro, architetto), non altrettanto si può affermare per i progetti presentati dalle altre due società.

4) Anche il “motivo d’appello subordinato” appare fondato.

Con esso il ricorrente contesta quel profilo della sentenza (ripreso, altresì, dell’odierno resistente), relativo all’affermazione che “a norma del combinato disposto degli artt. 51 e 52 del regolamento di cui al R.D. n. 2537/1925, che regola le competenze professionali degli ingegneri e degli architetti, l’attività richiesta è riconducibile ai primi, stante che nei confronti dei secondi non viene riservata alcuna competenza in ordine alla progettazione e verifica degli impianti” e sostiene, invece, che il progetto in questione non esorbita dalle competenze professionali proprie dell’architetto.

Osserva, al riguardo, il Collegio che, a ben vedere, il vero oggetto dell’appalto de quo consiste nella fornitura ed istallazione di apparati caratterizzati da sofisticata tecnologia e non già nella realizzazione di un impianto. Tali apparati strategici - come si evince dalla lettura del progetto dell’odierna appellante - non sono prodotti dalla ditta offerente, ma sono forniti da aziende leaders mondiali del settore.

In altri termini, il “sistema” di videosorveglianza oggetto dell’appalto consiste in un montaggio di telecamere ed altre apparecchiature e strumentazioni, per le quali può venire in evidenza la costruzione di tutte le opere murarie necessarie (che ben può rientrare nella competenza professionale dell’architetto), ma non anche il concetto di “applicazione della fisica”, presente, invece, nella progettazione e realizzazione di apparati industriali e che, a norma del richiamato art. 51 del regolamento del 1925, determina la competenza esclusiva dell’ingegnere.

Pertanto, anche sotto l’esaminato profilo, il gravame merita accoglimento.

5) Alla luce delle su esposte conclusioni l’appello va accolto e, per l’effetto, va annullata l’impugnata decisione.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del grado

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione.

Compensa integralmente tra le parti le spese del grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 24 novembre 2004,  con l’intervento dei signori: Giuseppe Barbagallo, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Raffaele Maria De Lipsis, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia , componenti.

F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente

F.to: Raffaele Maria De Lipsis, Estensore

F.to: Loredana Lopez, Segretario

Depositata in segreteria

il 21 gennaio 2005