N.
9/05 Reg.Dec.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede
giurisdizionale, ha pronunziato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n.
933/2004, proposto da
WORMALD ITALIANA S.p.A.,
in persona del legale
rappresentante pro-tempore, rappresentata
e
difesa dagli avv.ti Antonio Cantore, Carlo Luca Coppini, Paolo Cantore e
Salvatore Raimondi, con domicilio eletto in Palermo, via Nicolò Turrisi, 59
presso lo studio dell’ultimo
;
c o n t r o
la costituenda A.T.I. SECUR
POINT
di
Medico Cataldo (capogruppo) e L.C.I. IMPIANTI di La Cagnina Ivano Salvatore,
ciascuna anche in proprio, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore,
rappresentate
e difese
dall’avv.
Filippo Mingrino, con domicilio eletto in Palermo, presso la segreteria del
Consiglio di giustizia amministrativa;
la costituenda A.T.I. MICRO
SYSTEM S.R.L. e R.C.I. IMPIANTI di Falzone Angelo e Mirabella Vincenzo, in
persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
e nei confronti
del CONSORZIO DI SVILUPPO
INDUSTRIALE DI CALTANISSETTA, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale della Sicilia – sede di Palermo (sez. II) -
n.
969/04
del
9 giugno 2004;
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. F. Mingrino per la Secur Point
e la L.C.I. Impianti in proprio e nella qualità
;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
gli atti tutti della causa;
Relatore
alla pubblica udienza del 24 novembre 2004
il
consigliere Raffaele Maria De Lipsis, e uditi altresì l’avv. S. Raimondi
per
la società appellante e l’avv. G. Rubino, su delega dell’avv. F. Mingrino,
per la costituenda A.T.I. Secur Point;
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue
F
A T T O
1) Con ricorso
presentato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, la
costituenda A.T.I. tra le imprese Micro System srl, L.C.I. Impianti di Falzone
Calogero e Mirabella Vincenzo, impugnava i verbali di gara del 10 e 16 dicembre
2003, concernenti l’appalto relativo alla redazione del progetto esecutivo ed
alla realizzazione di un sistema di videosorveglianza dell’agglomerato
industriale di Caltanissetta, sito in contrada Calderaio nonché la
determinazione dirigenziale n. 164 del 29 dicembre 2003, di aggiudicazione
provvisoria alla Wormald Italiana del predetto appalto.
Con
un unico ed articolato motivo deduceva la ricorrente la: “Violazione e falsa
applicazione del bando di gara e del disciplinare d’oneri, della legge
24.6.1923, n. 1395, del regolamento 23.10.1925, n. 2537, dei principi generali
di partecipazione, delle regole basilari del procedimento e della par
condicio dei concorrenti nonché della legge sotto il profilo della mancata
considerazione delle risultanze dell’istruttoria; eccesso di potere per
difetto di istruttoria, carenza di motivazione, sviamento, contraddittorietà,
illogicità ed irrazionalità”.
In
sostanza, sosteneva l’interessata che avrebbero dovuto essere escluse dalla
gara la costituenda A.T.I. Secur Point (seconda classificata) e la società
aggiudicataria Wormald Italiana, in quanto i progetti dalle medesime presentati
erano stati redatti da tecnici non abilitati alla professione.
Inoltre,
il progetto della società aggiudicataria avrebbe avuto attribuito un miglior
punteggio sulla base di presupposti di fatto erronei.
2) Si costituivano
il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Caltanisetta e la
costituenda A.T.I. Secur Point, la quale proponeva, altresì, ricorso
incidentale, affidato al seguente motivo: “Violazione e falsa applicazione
dell’art. 3, lett. A5), del capitolato d’oneri e di legge. Eccesso di potere
per illogicità del provvedimento di ammissione della domanda di partecipazione
della costituenda A.T.I. Micro System. Eccesso di potere nell’approvazione
delle operazioni di gara nella determina direttoriale n. 154/3003. Illogicità
dei motivi”.
La
ricorrente principale avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto non
aveva dimostrato di avere realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato per
forniture analoghe a quelle oggetto della gara non inferiore al triplo
dell’importo a base d’asta.
3) I medesimi atti
di gara venivano, con successivo ricorso, impugnati anche dalla costituenda
A.T.I. Secur Point ed I.C.I. Impianti per i seguenti motivi:
a) “Violazione e
falsa applicazione del bando di gara e dei relativi allegati (capitolato
d’oneri e specifiche tecniche ). Violazione delle norme generali sulla
procedura di gara e valutazione delle domande di partecipazione. Violazione
della legge 24.6.1923 n. 1395 e del regolamento n. 2537/1925. Eccesso di potere
per illogicità delle motivazioni. Falsa applicazione di norme”.
Avrebbe
dovuto essere esclusa dalla gara la società aggiudicataria, in quanto il
progetto esecutivo presentato è stato sottoscritto da un architetto anziché da
un ingegnere;
b) Violazione e
falsa applicazione dell’art. 8 del capitolato d’oneri e dell’art. 9 delle
specifiche tecniche.
Al
progetto della società controinteressata aggiudicataria sarebbe stato
attribuito un maggior punteggio alla stregua di programmi che non rientrerebbero
nell’oggetto dell’offerta.
L’adito
TAR - Sezione II - riuniti i ricorsi, con sentenza n. 969/04 del 9 giugno 2004,
accoglieva il ricorso incidentale sul primo gravame, dichiarando improcedibile
il ricorso principale ed accoglieva il secondo ricorso principale, affermando
che, nella specie, il progetto andava sottoscritto da un ingegnere iscritto
all’albo.
4) Appellava la
citata sentenza, con richiesta di sospensione dei relativi effetti, la Wormald
Italiana S.P.A., deducendo - in via preliminare - l’inammissibilità del
ricorso della costituenda ATI Secur Point per mancanza di interesse a ricorrere.
In sostanza, alla stregua della citata decisione, il committente consorzio non
avrebbe mai potuto aggiudicare l’appalto alla predetta società, in quanto la
medesima non aveva presentato il progetto sottoscritto da un ingegnere, come
richiesto dal bando (secondo l’interpretazione fattane dal TAR).
Nel
merito, l’appellante sosteneva l’erroneità della gravata decisione, perché
basata su una errata valutazione dell’art. 4 del capitolato d’oneri, il
quale - secondo la prospettazione dell’interessata, fondata su di una
interpretazione letterale della citata clausola - non prevedeva che il progetto
costituente oggetto dell’offerta tecnica doveva essere sottoscritto unicamente
da un libero professionista iscritto all’albo degli ingegneri.
Come
motivo d’appello subordinato, la ricorrente osservava, infine, che -
riguardando l’oggetto dell’appalto la fornitura e l’installazione di un
impianto e non la sua realizzazione - il relativo progetto ben poteva essere
firmato anche da un architetto.
5) Resisteva
all’appello la Secur Point, che insisteva per la sua reiezione.
Nella
camera di consiglio del 2 settembre 2004 questo Consiglio di Giustizia, con
ordinanza n. 751/04, ha accolto la domanda cautelare, ai soli fini della
fissazione dell’udienza di merito.
D
I R I T T O
1) L’appello è fondato.
Come
evidenziato in narrativa, gli atti gravati nel presente giudizio riguardano un
appalto relativo alla redazione del progetto esecutivo ed alla realizzazione di
un sistema di videosorveglianza di un agglomerato industriale sito in
Caltanisetta, nonché la sua aggiudicazione provvisoria alla Wormald Italiana
S.p.A.
Il
profilo impugnatorio in discussione verte, in sostanza, sulla possibilità o
meno che - ai sensi delle disposizioni di capitolato speciale e delle norme
regolamentari disciplinanti la professione degli ingegneri e degli architetti (artt.
51 e 52 del R. D. 23 ottobre 1925, n. 2537) - il menzionato progetto costituente
l’oggetto dell’offerta tecnica debba essere sottoscritto unicamente da un
libero professionista iscritto all’albo degli ingegneri ovvero esso possa
essere firmato anche da un professionista iscritto in quello degli architetti.
Ulteriore
punto in contestazione tra le parti è dato, poi, dall’esenzione o meno del
predetto requisito dell’iscrizione ad uno dei due citati albi professionali
allorquando il progetto de quo sia sottoscritto da un tecnico della ditta partecipante alla
gara.
L’adito
TAR - in adesione alla tesi dell’originario ricorrente incidentale - ha
affermato che il progetto in questione avrebbe potuto essere firmato soltanto da
un ingegnere iscritto al relativo albo professionale, in quanto dal tenore
letterale dell’art. 4 del capitolato d’oneri, “…per professionista
abilitato all’esercizio della professione, per quanto qui interessa, non può
che intendersi un professionista abilitato alla redazione ed alla sottoscrizione
di progetti esecutivi relativi alla costruzione di tutte le opere ed impianti
finiti, compresa la fornitura e la installazione delle apparecchiature”. Con
la conseguenza che l’offerta tecnica della società Wormald avrebbe dovuto
essere esclusa, in quanto sottoscritta da un architetto e non da un ingegnere.
Contesta
tale conclusione l’odierno appellante, deducendo - in via preliminare -
l’inammissibilità del ricorso presentato in primo grado dalla Secur Point,
per difetto d’interesse della medesima; tale società, infatti, aveva
presentato un progetto sottoscritto dal suo legale rappresentante, non ingegnere
né architetto e, pertanto, alla stregua di quanto ritenuto nella decisione di
primo grado, il committente consorzio non avrebbe mai potuto aggiudicare
l’appalto alla controinteressata.
2) La rappresentata
eccezione merita accoglimento.
Invero,
nella impugnata sentenza viene, tra l’altro, affermato che - trattandosi,
nella specie, di un appalto avente ad oggetto una “progettazione esecutiva”,
intesa alla realizzazione di un “sistema”- si richiederebbe uno “specifico
progetto implicante professionalità specifica”, riconducibile alla competenza
propria dell’ingegnere (piuttosto che dell’architetto).
Orbene,
poiché dagli atti risulta chiaramente che l’offerta tecnica presentata dalla
Secur Point non è sottoscritta da un ingegnere, la medesima non aveva interesse
ad impugnare l’aggiudicazione alla Wormald Italiana.
3) Ma la irregolarità
del progetto presentato dalla odierna resistente si ricava anche sviluppando un
diverso ordine di considerazioni.
Giova
premettere che il richiamato art 4 del capitolato, limitatamente all’offerta
tecnica, espressamente prescrive: “il progetto dovrà essere firmato da un
tecnico della ditta partecipante o da un professionista incaricato dalla
medesima ditta regolarmente abilitato all’esercizio della professione”.
E’
evidente, quindi, che la citata disposizione contempla due differenti ipotesi.
La
prima è relativa alla sottoscrizione del progetto da parte di un tecnico
interno alla ditta, a questa legato da un rapporto di lavoro subordinato, per il
quale, tra l’altro, non è previsto il possesso dell’abilitazione
all’esercizio della professione, essendo all’uopo sufficiente
l’accreditamento effettuato dalla stessa società.
La
seconda fattispecie concerne, invece, la sottoscrizione del progetto ad opera di
un libero professionista esterno, a ciò incaricato dalla ditta medesima
attraverso un normale incarico professionale; in questo caso è contemplato -
quale ulteriore garanzia - il requisito aggiuntivo dell’abilitazione
all’esercizio della professione.
Ogni
diversa interpretazione non apparirebbe logica e razionale. Invero, se il
richiamato art. 4 fosse da interpretare nel senso di ritenere che il progetto
doveva essere, sempre e comunque, firmato da un professionista abilitato
all’esercizio della professione, la clausola in questione sarebbe stata
concepita in maniera diversa, senza il riferimento all’inciso “tecnico della
ditta partecipante”.
Orbene,
nel caso di specie, per quanto concerne la sottoscrizione dei progetti, quello
della Wormald risulta firmato da un tecnico della ditta, l’arch. Maria Teresa
D’Auria, mentre quello della controinteressata Secur Point è stato firmato
dal legale rappresentante della costituenda ATI.
Infine,
il progetto della terza classificata, l’ATI Micro System (uno dei ricorrenti
originari), è stato firmato da un perito industriale, libero professionista
esterno abilitato all’esercizio della professione.
Pertanto,
in corretta applicazione della menzionata norma di capitolato, mentre appare
regolarmente presentato il progetto della odierna appellante, in quanto
sottoscritto da un tecnico interno (peraltro, architetto), non altrettanto si può
affermare per i progetti presentati dalle altre due società.
4) Anche il
“motivo d’appello subordinato” appare fondato.
Con
esso il ricorrente contesta quel profilo della sentenza (ripreso, altresì,
dell’odierno resistente), relativo all’affermazione che “a norma del
combinato disposto degli artt. 51 e 52 del regolamento di cui al R.D. n.
2537/1925, che regola le competenze professionali degli ingegneri e degli
architetti, l’attività richiesta è riconducibile ai primi, stante che nei
confronti dei secondi non viene riservata alcuna competenza in ordine alla
progettazione e verifica degli impianti” e sostiene, invece, che il progetto
in questione non esorbita dalle competenze professionali proprie
dell’architetto.
Osserva,
al riguardo, il Collegio che, a ben vedere, il vero oggetto dell’appalto de
quo consiste nella fornitura ed istallazione di apparati caratterizzati da
sofisticata tecnologia e non già nella realizzazione di un impianto. Tali
apparati strategici - come si evince dalla lettura del progetto dell’odierna
appellante - non sono prodotti dalla ditta offerente, ma sono forniti da aziende
leaders mondiali del settore.
In
altri termini, il “sistema” di videosorveglianza oggetto dell’appalto
consiste in un montaggio di telecamere ed altre apparecchiature e
strumentazioni, per le quali può venire in evidenza la costruzione di tutte le
opere murarie necessarie (che ben può rientrare nella competenza professionale
dell’architetto), ma non anche il concetto di “applicazione della fisica”,
presente, invece, nella progettazione e realizzazione di apparati industriali e
che, a norma del richiamato art. 51 del regolamento del 1925, determina la
competenza esclusiva dell’ingegnere.
Pertanto,
anche sotto l’esaminato profilo, il gravame merita accoglimento.
5) Alla luce delle su esposte
conclusioni l’appello va accolto e, per l’effetto, va annullata
l’impugnata decisione.
Sussistono,
tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del
grado
P. Q. M.
Il
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede
giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo
accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione.
Compensa
integralmente tra le parti le spese del grado di giudizio.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così
deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 24 novembre
2004,
con l’intervento dei
signori: Giuseppe Barbagallo,
Presidente, Pier Giorgio Trovato, Raffaele Maria
De Lipsis, estensore,
Antonino Corsaro,
Filippo Salvia
, componenti.
F.to:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
F.to:
Raffaele Maria De Lipsis, Estensore
F.to:
Loredana Lopez, Segretario
Depositata in segreteria
il 21 gennaio 2005