REPUBBLICA ITALIANA | N. 0388/05 Reg. Sent. |
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania – Sezione Prima - nelle persone dei magistrati Dr. Gabriella GUZZARDI Presidente F.F. Dr. Giovanni MILANA Consigliere Dr. Maria Stella BOSCARINO Referendario, rel. estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 1881/03 R.G. proposto da ARICO’ GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’ Avv. Alessia Giorgianni e con lei dom.ta ex lege in Catania, presso la Segreteria di questo T.A.R., contro il COMUNE di GUALTIERI SICAMINO’ (ME), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’ Avv. Antonino Ruggeri, elett.te dom.to in Catania via Napoli n.61, presso l’Avv. Vittorio Crupi , e nei confronti di SCHEPIS MARIO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’ Avv. Prof. Aldo Tigano, elett.te dom.to in Catania via Mons. Ventimiglia n.228, presso lo studio dell’Avv. Claudio Fiume , per l’annullamento della delib. C.C. n. 22 del 9.4.2003 con la quale è stato nominato il difensore civico del Comune di Gualtieri Sicaminò; della delib. C.C. n. 20 del 4.4.2003; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Udita nella Udienza pubblica del 10 febbraio 2005 la relazione del Referendario Maria Stella Boscarino; Sentiti gli Avvocati delle parti come da verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: FATTO Con il ricorso introduttivo il ricorrente espone di aver partecipato alla selezione per la nomina a difensore civico del Comune resistente. Senonchè il Consiglio comunale ha stabilito ai fini della votazione di elencare solo le istanze e i nominativi dei candidati, senza motivare in ordine ai curricula degli stessi, e ciò a tutela della privacy. Il ricorrente è insorto avverso il provvedimento di nomina in favore del controinteressato. Si sono costituiti in giudizio sia quest’ultimo che il Comune. Con ordinanza n. 974/2003 è stata accolta la domanda cautelare. Il C.G.A. ha riformato detta pronuncia con ord. n. 831/2003. Con O.C.I. n.434/2004 sono stati disposti incombenti istruttori, cui il Comune ha ottemperato in data 23.8.2004. Quindi, nella Udienza del 10.2.2005 il ricorso è passato in decisione. DIRITTO I. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.84 dello statuto comunale, dell’art.11 D.L.vo 267/2000, dell’art. 97 Cost., dell’art.3 L. 241/90 e L.R. 10/91, nonché l’ eccesso di potere sotto svariati profili. Lo statuto prevede che il difensore civico sia soggetto in possesso di particolare qualificazione, per cui ai fini di una adeguata selezione il Consiglio Comunale deve essere a conoscenza dei requisiti posseduti dai candidati. Inoltre dagli atti impugnati non si desume alcuna motivazione circa le ragioni ed i criteri della scelta. La censura, ad avviso del Collegio, è fondata. L’art.84 dello Statuto comunale vigente alla data di adozione degli atti impugnati, depositato in esecuzione dell’O.C.I. n. 434/2004, ha previsto che il difensore civico sia eletto tra persone che per preparazione, esperienza e competenza giuridico amministrativa diano garanzia di indipendenza, obiettività ed equilibrio di giudizio. Il terzo comma della disposizione prevede le modalità di presentazione delle candidature , che devono essere corredate, tra l’altro, dal curriculum professionale. Dalla piana lettura della disposizione si ricava che la scelta del difensore civico non si sostanzia in un atto politico svincolato da ogni obbligo di motivazione, come sostenuto dalla difesa del Comune, ma al contrario, proprio perché la procedura comparativa sfocia nella scelta del soggetto che assicuri una particolare competenza, ed a tal fine è imposta la presentazione, in uno con le candidature, del curriculum professionale, l’Amm.ne è tenuta a prendere in esame i titoli e l’esperienza vantati dagli aspiranti, operando la scelta al fine di assicurare che la nomina risponda ai requisiti indicati dallo Statuto. Va pertanto esclusa la legittimità di una scelta operata “al buio”, cioè sui soli nominativi dei candidati, senza prendere in esame i curricula degli stessi. E d’altra parte, del percorso logico che conduce alla scelta dell’uno o dell’altro candidato il Comune era tenuto a dare contezza nella motivazione del provvedimento. L’obbligo di motivazione è infatti imposto a presidio della trasparenza e del controllo circa la legalità dell’azione amministrativa in relazione a tutti i provvedimenti, salvo quelli espressamente esclusi dalla normativa sul cd. procedimento, tra i quali non rientra di certo quello impugnato. Né può farsi questione circa la natura fiduciaria della nomina: nel caso in questione infatti lo Statuto ha individuato i requisiti professionali e morali dei quali il difensore civico deve essere in possesso, con ciò circoscrivendo la discrezionalità della scelta dell’Amm.ne, la quale, va ribadito, deve prendere in esame i curricula, la cui allegazione è prescritta dallo statuto, ed evidenziare nella motivazione le ragioni della scelta in coerenza con i requisiti il cui possesso è richiesto dallo statuto n capo agli aspiranti . La doglianza è pertanto fondata. II. L’accoglimento del ricorso in parte qua determina l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della violazione della normativa sulla privacy. Il ricorso va pertanto accolto con il conseguente annullamento degli atti impugnati. Il Collegio ritiene equo porre spese e compensi di giudizio del ricorrente a carico del Comune compensando integralmente fra le altre parti. P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania (Sez.1), definitivamente pronunciando accoglie il ricorso di cui in epigrafe e per l’effetto annulla gli atti impugnati; condanna la P.A. resistente alla refusione in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida nella misura di €.1.000,00 ; compensa integralmente le spese di giudizio fra le altre parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Catania nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2005. |
N. 1881/03 Reg. Gen. |
L’ESTENSORE
Dr.ssa Maria Stella Boscarino
IL PRESIDENTE f.f.
Dr.ssa Gabriella Guzzardi
Depositata in Segreteria il 03 marzo 2005