REPUBBLICA ITALIANA N. 1490/05 Reg. Sent.

                          IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 2258/05 Reg. Gen.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia

-Sezione staccata di CataniaPRIMA   SEZIONE adunato

in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori

Magistrati:

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso 2258/2005 proposto da: CALCIO CATANIA SPA , rappresentato e difeso dagli Avv.ti SALVATORE CITTADINO e  GIULIA NICOLOSI con domicilio eletto in CATANIA VIA PIETRO VERRI,9 presso NICOLOSI AVV. GIULIA 

contro

il COMUNE DI CATANIA in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dagli Avv.ti MARCO PETINO e MARIO ARENA con domicilio eletto in CATANIA VIA G.OBERDAN ,141 presso ARENA AVV. MARIO;

SINDACO DEL COMUNE DI CATANIA, non costituito in giudizio

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI non costituita in giudizio

e nei confronti di

A.C. AREZZO SPA  non costituita in giudizio

per l'annullamento

dell’ordinanza del SINDACO DEL COMUNE DI CATANIA n.421 dell’8.9.2005 avente ad oggetto “divieto di svolgimento della partita di calcio tra le squadre del Catania e dell’Arezzo e di altre analoghe o connesse manifestazioni nella giornata di sabato 10 settembre 2005 dalle ore 15 alle ore 20 nello stadio comunale A.Massimino di Catania e sul territorio cittadino”, e di ogni altro provvedimento antecedente, conseguenziale o connesso.

Visto il ricorso introduttivo del giudizio;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,

Visto l'atto di costituzione in giudizio del COMUNE DI CATANIA

Visto il D.P. n.1282 del 9.9.2005;

Designato relatore per la camera di consiglio del 27 settembre 2005 il Referendario Maria Stella Boscarino;

Sentiti gli Avvocati delle parti come da verbale anche ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971 numero 1034;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso introduttivo la ricorrente si duole del fatto che con ordinanza n.421 dell’8.9.2005 il Sindaco del Comune di CATANIA ha vietato lo svolgimento della partita di calcio tra le squadre del Catania e dell’Arezzo e di altre analoghe o connesse manifestazioni nella giornata di sabato 10 settembre 2005 dalle ore 15 alle ore 20 nello stadio comunale A.Massimino di Catania e sul territorio cittadino, con grave pregiudizio asserito dalla ricorrente atteso che la Lega Naz.le, nell’ambito dei propri poteri istituzionali, aveva individuato nel sabato pomeriggio la giornata destinata allo svolgimento di alcune partite con inizio delle competizioni alle 15.

Pertanto la ricorrente impugna detta ordinanza nonché gli atti presupposti e conseguenti.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

  1. Violazione dell’art.97 Cost. e delle leggi n.241/90 e l.r. n.10/91, eccesso di potere per violazione dei principi di correttezza, imparzialità ed efficienza della P.A., mancato avvio del procedimento: il Comune avrebbe dovuto previamente avvisare la ricorrente dell’avvio del procedimento volto all’emissione dell’ordinanza impugnata.
  2. Violazione degli artt.50 e 54 del d.l.vo  n.267/2000 e success. modif. e integraz., eccesso di potere per motivazione illogica e contraddittoria, contrasto con precedenti determinazioni della P.A., per sviamento, difetto di istruttoria e dei presupposti: l’ordinanza impugnata è illegittima per carenza del presupposto normativo di una situazione di pericolo grave ed imminente, non fronteggiabile con i mezzi ordinari; inoltre in precedenza il comune aveva autorizzato la disputa di una partita di sabato alle ore 16 senza alcun problema. Ancora, la motivazione sarebbe contraddittoria ed in contrasto con pregresse scelte della stessa P.A.

Con  D.P. n. 1282 del 9.9.05 è stata accolta la domanda di misure cautelari provvisorie, in considerazione della concessione di decreti cautelari monocratici, in pari data, da parte del Presidente della Sez.II del T.A.R. Lazio Roma in ordine ad analoghe ordinanze sindacali, al fine quindi di conferire un assetto giurisdizionale uniforme per garantire in via provvisoria la par condicio tra le squadre partecipanti.

Nella camera di consiglio del 27.9.2005 il ricorso, chiamato per la trattazione della domanda cautelare, è passato in decisione ai sensi dell'articolo 26 della legge numero 1034 del 1971, su concorde richiesta delle parti di decisione in forma semplificata, essendo cessata ormai l’esigenza cautelare.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio osserva che, nonostante l’irreversibilità degli effetti del D.P. n.1282/2005, in virtù del quale, sospesa l’ordinanza impugnata, è stata disputata la partita in questione, per cui il conseguimento dell’utilità immediata garantita dalla misura cautelare ha determinato la definitività degli effetti, in considerazione dell’esaurimento in un brevissimo arco temporale dell’efficacia spiegata dalla misura cautelare stessa, il Collegio non può essere spogliato del potere decisorio , tanto più quando la misura cautelare è stata adottata con decreto monocratico da sottoporre al T.A.R. nella sua istituzionale composizione collegiale, e considerato, oltretutto, che le stesse parti hanno chiesto concordemente la definizione del ricorso con sentenza.

Di fatti, la tutela cautelare ha natura strumentale rispetto alla pronuncia che definisce il giudizio nel merito, trattandosi di una “tutela mediata” che, secondo un notissimo quanto autorevole orientamento dottrinario, serve più che a far giustizia a garantire l’efficacia pratica della sentenza definitiva che servirà, a sua volta, ad attuare il diritto.

Di guisa che deve escludersi la possibilità di una tutela cautelare “autosufficiente”, cioè tale da comportare l’acquisizione di risultati definitivi o irreversibili che renderebbero del tutto inutile la pronuncia definitiva nel merito del ricorso.

Ciò posto, nel merito, il ricorso si appalesa infondato, e tanto esime dal prendere in esame l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa del Comune.

Il primo motivo di ricorso è infondato per le seguenti ragioni:

in primo luogo, nella fattispecie in esame trova applicazione il comma terzo dell’art.54 del D.L.vo n. 267/2000, il quale prevede che nei casi di emergenza, connessi (tra gli altri casi) con il traffico, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, adottando i provvedimenti di cui al comma 2 dello stesso articolo 54 (provvedimenti contingibili ed urgenti), ciò che esclude la necessità di avvio del procedimento, trattandosi di provvedimenti sottratti a tale obbligo;

In secondo luogo, l’ordinanza impugnata è stata emanata anche in base agli speciali poteri del Sindaco quale commissario straordinario per l’emergenza traffico di cui all’O.P.C.M. 20.12.202 n.3259 (pen. capoverso della motivazione dell’ordinanza sindacale impugnata, pag.3), prorogata fino al dicembre 2005, come affermato dal Comune e non contestato dalla ricorrente, ordinanza che autorizza il commissario stesso a derogare (tra le altre norme) all’art.7 L. n.241/1990 (art.2 comma 1);

In terzo luogo perché l’art.21 octies L. n.241/90, aggiunto dalla L. 11.2.2005 n.15, al secondo comma, ult.inciso esclude l’annullabilità del provvedimento per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ove l’amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento stesso non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; ed appunto, nel caso in questione, risulta evidente e diffusamente motivato come a fronte della paventata situazione emergenziale per la città il Sindaco non avrebbe potuto statuire diversamente.

Ritiene il Collegio che anche il secondo motivo di ricorso sia infondato.

In primo luogo si osserva che il ricorrente non ha dedotto alcuna censura in relazione alla circostanza che l’ordinanza impugnata è stata emanata anche in base agli speciali poteri del Sindaco quale commissario straordinario per l’emergenza traffico di cui all’O.P.C.M. 20.12.2002 n.3259, e che la maggiore latitudine di tali poteri speciali elimina in radice la configurabilità e l’esistenza in concreto dei vizi dedotti in relazione ai consueti poteri contingibili e d’urgenza dei sindaci, quali previsti dagli invocati artt. 50 e 54 del d.l.vo n.267/2000 e successive modif. e integrazioni.

Peraltro, l’ordinanza si appalesa congruamente motivata con riferimento alla situazione emergenziale del traffico della città di Catania, (che ha, tra l’altro, determinato l’adozione delle ordinanze del Presidente del C.M. che hanno conferito al Sindaco poteri straordinari e speciali), e pertanto ben si inquadra e giustifica nell’alveo dei poteri di cui all’art.54, comma 3, del d.l.vo n.267/2000, in quanto volta a regolare l’emergenza indotta da un paventato evento (la partita) che confligge gravemente con la situazione del traffico regolata dalla predetta disposizione, e che consente (nei casi di emergenza connessi al traffico) di modificare gli orari dei pubblici esercizi e servizi.

Va in proposito precisato che i provvedimenti emanati dalle Federazioni sportive in materia di autonomia organizzatoria degli eventi sportivi non possono ovviamente condizionare in alcun modo i poteri propri delle istituzioni della società civile, essendo ovvia la prevalenza dell’ordinamento giuridico generale sull’ordinamento sportivo, stante la sua natura di ordinamento derivato da quello generale, come pacificamente riconosciuto da dottrina e giurisprudenza, con conseguente recessività rispetto a quello generale.

Nessuna contraddittorietà poi, ravvisa il Collegio , contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, rispetto a precedenti comportamenti del Comune, avuto riguardo al pacifico principio giurisprudenziale e dottrinale secondo il quale l’inerzia o l’illegittimità di precedenti comportamenti della P.A. non comportano alcuna contraddittorietà con successivi comportamenti legittimi della stessa Amm.ne, né tanto meno ingenerano legittime aspettative, essendo ovvio che se la P.A. è rimasta inerte o ha errato in precedenti analoghe circostanze, non è certamente tenuta a persistere nell’inerzia o ad emanare nuovamente provvedimenti illegittimi per un malinteso quanto assurdo senso di “par condicio”.

Il ricorso risulta pertanto infondato.

Nessuna statuizione va adottata in ordine al D.P. n.1282/2005, il quale perde automaticamente efficacia con la presente decisione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e vengono complessivamente e forfetariamente liquidate (anche in considerazione dell’esito della fase cautelare, provvisoriamente favorevole alla ricorrente) in euro 1.500,00.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania (Sez.1), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Catania spese ed onorari del giudizio, complessivamente e forfetariamente liquidati in euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella Camera di consiglio del 27 settembre 2005.

       LESTENSORE

Dr.ssa  Maria Stella Boscarino

       IL PRESIDENTE

      Dr. Vincenzo Zingales

Depositata in Segreteria il 28 settembre 2005

N.R.G.  «RegGen»


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