REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO |
N. | 63 | Reg. Dec. |
N. | 1542/04 | Reg. Ric. | |
ANNO | 2005 |
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione Prima, composto dai Signori Magistrati:
Cesare Mastrocola - Presidente
Giovanni Iannini - Primo Referendario Relatore
Giovanni Ruiu - Referendario
ha pronunciato la seguente
sul ricorso n. 1542/2004 proposto da Maruca Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Lubiana ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Carlo V n. 156, presso lo studio dell’avv. Fabrizio Sigillò;
CONTRO
il Comune di Limbadi, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Pantaleone Moisé e domiciliato, in assenza di elezione di domicilio nel Comune di Catanzaro, presso la Segreteria del Tribunale;
E NEI CONFRONTI DI
Biasi Rodolfo, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del verbale relativo alla gara per l’aggiudicazione dell’appalto per l’espletamento del servizio di manutenzione e gestione della pubblica illuminazione per la durata di due anni, indetto dal Comune di Limbadi; della determinazione n. 130 dell’11 ottobre 2004 del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Limbadi, concernente presa atto dell’aggiudicazione dell’appalto;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Limbadi;
Relatore nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2005 il Primo Referendario Giovanni Iannini ed uditi, altresì, i difensori delle parti come da relativo verbale;
Visto l’articolo 21 nono comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito dall’art. 3, primo comma, della Legge 21 luglio 2000 n. 205, che dà facoltà al Tribunale Amministrativo Regionale, in sede di decisione della domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, di definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26 della legge della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Rilevato che, nella specie, il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi dell’articolo 26 della legge della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art. 9 della Legge 21 luglio 2000 n. 205, stante anche la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
Rilevato che il ricorrente, quale titolare dell’omonima impresa, ha partecipato alla gara indetta dal Comune di Limbadi per l’espletamento del servizio di manutenzione e gestione della pubblica illuminazione per la durata di due anni, da aggiudicarsi mediante pubblico incanto da esperire con il sistema e le modalità previste dall’art. 73 lett. c) e 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, con il criterio del prezzo più basso inferiore rispetto a quello posto a base di gara (€ 25.400,00 oltre IVA);
Rilevato che l’appalto è stato aggiudicato alla ditta Elcab di Biasi Rodolfo, che aveva offerto un ribasso del 35,35 % rispetto al prezzo a base d’asta e che l’odierno ricorrente è stato escluso dalla gara in quanto il ribasso offerto, pari al 51%, è stato ritenuto, in seguito a verifica in contraddittorio, anormalmente basso;
Considerato che parte ricorrente sostiene che, visto il criterio di aggiudicazione prescelto, si sarebbe dovuto procedere all’aggiudicazione in favore dell’offerta con maggiore ribasso, senza possibilità di verifica dell’anomalia;
Considerato che la regola della esclusione delle offerte risultate anomale, nella procedura di gara per l’appalto costituisce espressione di un principio generale, collegato al perseguimento del buon andamento e della correttezza dell'azione amministrativa (art. 97 cost.), che l’amministrazione deve rispettare in ogni caso, anche in difetto di una espressa previsione nella “lex specialis” della procedura concorsuale ed è quindi applicabile anche nel caso degli appalti di servizi sotto la soglia comunitaria da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara (sulle offerte anomale su appalti si servizi e forniture sotto soglia comunitaria, T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 9 luglio 2002, n. 985; Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2002 n. 4888);
Considerato, pertanto, che la censura risulta infondata e che, in conseguenza, il ricorso deve essere rigettato;
Considerato che sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti costituite le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione Prima, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2005.
L’Estensore Il Presidente
Giovanni
Iannini
Cesare Mastrocola
Depositata in Segreteria il 1 febbraio 2005