REPUBBLICA ITALIANA

N.      621     REG. DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.  2567/95   REG. RIC.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  PER LA CALABRIA, Catanzaro – Sezione Seconda,

ANNO 2005

                                        

composto dai Signori:

Dott. Luigi Antonio ESPOSITO - Presidente

Dott. Pierina BIANCOFIORE – Componente

Dott. Roberta CICCHESE – Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2567/95, proposto da CATERISANO Francesco Antonio, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco MIRIGLIANI, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Catanzaro, via M. Greco n. 21

contro

il Comune di ISOLA CAPO RIZZUTO; rappresentato e difeso dall’Avv. Pasqualino SCARAMUZZINO, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R.;

e nei confronti

della impresa STILLITANO Giovanni, con sede in Isola Capo Rizzuto, cotrointeressato non costituito in giudizio;

per l’annullamento

 a) della nota prot. 6819 del 4 luglio 1995, avente ad oggetto "Lavori di disinquinamento costa Capo Rizzuto - importo a base d'asta  £: 439.994.292"; b) della delibera G.M. n. 339 del 2 agosto 1995, avente ad oggetto "appalto lavori disinquinamento costa Capo Rizzuto - Verbale di gara - Determinazione"; c) del verbale di aggiudicazione del 22 agosto 1995, avente ad oggetto "Lavori disinquinamento costa Capo Rizzuto; d) della delibera G.M. n. 341 del 25 agosto 1995, avente ad oggetto "Lavori disinquinamento costa Capo Rizzuto - Aggiudicazione"; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o dipendente, con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese di giudizio.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza dell’11 marzo 2005 la dott.ssa Roberta CICCHESE;

Uditi altresì gli avvocati come da verbale d’udienza.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue :

FATTO

Espone il ricorrente che l’amministrazione intimata ha indetto una gara per i lavori di disinquinamento Costa Capo Rizzuto con importo base d'asta di £. 439.994.292, con il metodo di cui all'art. 1, lett. a ), della l. 14/73, senza la formazione della scheda segreta e senza alcun limite di ribasso. Alla data di scadenza del bando risultavano pervenute le offerte di 12 ditte.

Il 2 agosto 1995 la commissione di gara si riuniva per aprire le buste ed esaminare le offerte ma, ritenendo che una norma del bando non fosse chiara, rinviava gli atti alla Giunta Comunale, che, con delibera in pari data, riapriva i termini per l'offerta. Il 22 agosto 1995. Con delibera n. 341 la G.C. approvava il verbale della Commissione e aggiudicava i  lavori all'impresa Stillitano Giovanni.

Avverso tali atti ha dedotto: l'incompetenza della commissione di gara a disporre la sospensione delle operazioni, la violazione della lettera i) del bando di gara, la violazione dell'art. 30 della legge 109/94, l'eccesso di potere sotto vari profili, la violazione dei principi generali in materia di appalti pubbici, la violazione degli artt. 53 s.s. della legge 142/90 e, in relazione alla delibera n. 339 del 2 agosto 1995, la carenza di motivazione e di istruttoria e l'illogicità manifesta, con conseguente invalidità derivata degli atti successivi.

L'amministrazione resistente si oppone all’accoglimento del ricorso.

In data 25 gennaio 1996 è stata disposta la sospensione dei provvedimenti impugnati.

All’udienza dell'11 marzo 2005 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Devono essere esaminate in primo luogo le doglianze del ricorrente relative alla deliberazione di riapertura dei termini.

 Innanzi tutto occorre rilevare che, come osserva l'amministrazione resistente, nessun vizio di incompetenza inficia la decisione della Commissione di Gara di non far luogo all'apertura delle buste e rimettere gli atti all'amministrazione comunale: la decisione di riapertura dei termini è stata infatti assunta dall'organo competente (la giunta comunale) alla quale la commissione, sulla base della mancata chiarezza della clausola contrattuale, si è limitata rimettere gli atti, proponendo quattro possibili comportamenti da adottare a fronte della rilevata dubbia interpretazione.

Né l'operato della commissione può ritenersi in contrasto con la lettera i) del bando di gara atteso che la mancata immediata applicazione dello stesso è stata dovuta alla difficoltà interpretativa che la clausola presentava, la clausola poi, nella versione più esplicita , comunicata dal comune a tutte le imprese che nei termini avevano presentato la loro offerta, è stata in seguito attuata dalla commissione stessa. E che la norma presentasse dubbi interpretativi è provato proprio dalla circostanza, riferita dal ricorrente, che la maggioranza dei partecipanti ha correttamente interpretato la disposizione solo dopo il chiarimento avvenuto.

Legittimamente dunque l'atto con il quale è stata adottata la decisione di riaprire i termini di gara è stato posto in essere dall'organo competente.

La decisione assunta dalla giunta comunale di riaprire i termini di gara deve a sua volta considerarsi legittima in quanto non viola i principi e le regole generali relative al corretto svolgimento della procedura concorsuale, essendo stata assunta a buste chiuse ed essendo stata indirizzata, la nuova formulazione della clausola, a tutti i partecipanti alla gara. Tali modalità fanno sì che l'operato della giunta risulti adottato in conformità dei canoni di imparzialità e di buon andamento e nel rispetto della par condicio dei concorrenti  (Tar Sicilia Catania, sez I, 18 febbraio 1997, n. 240)

Infatti "Non vi è norma di legge che faccia divieto alle Amministrazioni pubbliche di disporre la riapertura dei termini di gara di un pubblico appalto: né l’art. 66 del R.D. 23.5.1924 n. 827, che disciplina la pubblicazione degli avvisi d’asta negli appalti pubblici dello Stato, né l’art. 12 del D.Lgs. 19.12.1991 n. 406, recante norme comuni di pubblicità per gli appalti comunitari di opere pubbliche, prevedono alcunché circa la possibilità di riaprire i termini per la presentazione delle offerte … La giurisprudenza, per converso, ammette, in modo pacifico, la possibilità di riapertura dei termini di gara, purché ovviamente ne sussista la ragione, essa sia esplicitata adeguatamente nel contesto del provvedimento amministrativo e non sia violata la par condicio dei concorrenti (cfr.: Cons. Stato IV 29.5.1998 n. 900; idem 13.10.1986 n. 664; T.A.R. Calabria 28.4.1999 n. 519; T.A.R. Lazio II 25.5.1998 n. 996)."

Né la deliberazione appare viziata sotto il profilo del difetto di istruttoria o di motivazione: la giunta comunale fa proprie, richiamandole, le argomentazioni contenute nel verbale della commissiona aggiudicatrice, ritiene fondato il dubbio interpretativo percepito dalla commissione in tema di cauzione ed individua, tra le soluzioni teoricamente possibili, quella che ritiene adeguata al caso concreto.

Quanto alla lamentata violazione degli artt. 53 s.s. della legge 142/90 rileva il collegio, conformemente alla giurisprudenza in materia, ritiene che il parere previsto dall'art. 53 l. 8 giugno 1990 n. 142 " ha lo scopo di individuare i funzionari responsabili della regolarità del procedimento i quali non devono essere necessariamente estranei al procedimento che si conclude con la deliberazione cui il parere si riferisce; pertanto è compatibile con il parere di legittimità espresso sulla proposta di delibera di aggiudicazione di un appalto il ruolo di presidente svolto dal segretario comunale all'interno della commissione di aggiudicazione dello stesso appalto" (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, sez II, 10 ottobre 1998. N. 666, nello stesso senso Consiglio di Stato, sez V 7 agosto 1996, n. 884).

Inoltre l'eventuale illegittimità del parere reso non vizia il procedimento, trattandosi di atto endoprocedimentale e preparatorio privo di efficacia verso i terzi e che si riverbera in una mera irregolarità formale e non in un vizio sostanziale di legittimità del provvedimento finale (cfr per tutte  Consiglio di Stato  sez  V, 27 febbraio 1998 n. 219)

La legittimità della delibera n. 339 del 2 agosto 2005 esclude l'illegittimità  dei successivi atti impugnati per invalidità derivata

Poiché gli atti impugnati risultano esenti da vizi il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, Sezione Seconda, rigetta il  ricorso indicatp in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio dell’11 Marzo 2005

 

              L’estensore                                                   Il Presidente

    Dott. Roberta CICCHESE                  Dott. Luigi Antonio ESPOSITO

 

Depositata in Segreteria il 13 aprile 2005