REPUBBLICA ITALIANA |
N. 621
REG. DEC. |
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO |
N. 2567/95
REG.
RIC. |
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA, Catanzaro – Sezione Seconda, |
ANNO 2005 |
Dott.
Roberta CICCHESE – Estensore
ha
pronunciato la seguente
sul
ricorso n. 2567/95, proposto da CATERISANO
Francesco Antonio, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco MIRIGLIANI,
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Catanzaro, via
M. Greco n. 21
contro
il Comune di ISOLA CAPO RIZZUTO; rappresentato e difeso dall’Avv. Pasqualino SCARAMUZZINO, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R.;
e
nei confronti
della impresa STILLITANO Giovanni, con sede in Isola Capo Rizzuto, cotrointeressato non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a) della nota prot. 6819 del 4 luglio 1995, avente ad oggetto "Lavori di disinquinamento costa Capo Rizzuto - importo a base d'asta £: 439.994.292"; b) della delibera G.M. n. 339 del 2 agosto 1995, avente ad oggetto "appalto lavori disinquinamento costa Capo Rizzuto - Verbale di gara - Determinazione"; c) del verbale di aggiudicazione del 22 agosto 1995, avente ad oggetto "Lavori disinquinamento costa Capo Rizzuto; d) della delibera G.M. n. 341 del 25 agosto 1995, avente ad oggetto "Lavori disinquinamento costa Capo Rizzuto - Aggiudicazione"; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o dipendente, con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese di giudizio.
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
gli atti tutti della causa;
Relatore
alla pubblica udienza dell’11 marzo 2005 la dott.ssa Roberta CICCHESE;
Uditi
altresì gli avvocati come da verbale d’udienza.
Ritenuto
in fatto ed in diritto quanto segue :
Espone
il ricorrente che l’amministrazione intimata ha indetto una gara per i
lavori di disinquinamento Costa Capo Rizzuto con importo base d'asta di £.
439.994.292, con il metodo di cui all'art. 1, lett. a ), della l. 14/73, senza
la formazione della scheda segreta e senza alcun limite di ribasso. Alla data
di scadenza del bando risultavano pervenute le offerte di 12 ditte.
Il
2 agosto 1995 la commissione di gara si riuniva per aprire le buste ed
esaminare le offerte ma, ritenendo che una norma del bando non fosse chiara,
rinviava gli atti alla Giunta Comunale, che, con delibera in pari data,
riapriva i termini per l'offerta. Il 22 agosto 1995. Con delibera n. 341 la
G.C. approvava il verbale della Commissione e aggiudicava i
lavori all'impresa Stillitano Giovanni.
Avverso
tali atti ha dedotto: l'incompetenza della commissione di gara a disporre la
sospensione delle operazioni, la violazione della lettera i) del bando di
gara, la violazione dell'art. 30 della legge 109/94, l'eccesso di potere sotto
vari profili, la violazione dei principi generali in materia di appalti
pubbici, la violazione degli artt. 53 s.s. della legge 142/90 e, in relazione
alla delibera n. 339 del 2 agosto 1995, la carenza di motivazione e di
istruttoria e l'illogicità manifesta, con conseguente invalidità derivata
degli atti successivi.
L'amministrazione
resistente si oppone all’accoglimento del ricorso.
In
data 25 gennaio 1996 è stata disposta la sospensione dei provvedimenti
impugnati.
All’udienza
dell'11 marzo 2005 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Devono
essere esaminate in primo luogo le doglianze del ricorrente relative alla
deliberazione di riapertura dei termini.
Innanzi
tutto occorre rilevare che, come osserva l'amministrazione resistente, nessun
vizio di incompetenza inficia la decisione della Commissione di Gara di non
far luogo all'apertura delle buste e rimettere gli atti all'amministrazione
comunale: la decisione di riapertura dei termini è stata infatti assunta
dall'organo competente (la giunta comunale) alla quale la commissione, sulla
base della mancata chiarezza della clausola contrattuale, si è limitata
rimettere gli atti, proponendo quattro possibili comportamenti da adottare a
fronte della rilevata dubbia interpretazione.
Né
l'operato della commissione può ritenersi in contrasto con la lettera i) del
bando di gara atteso che la mancata immediata applicazione dello stesso è
stata dovuta alla difficoltà interpretativa che la clausola presentava, la
clausola poi, nella versione più esplicita , comunicata dal comune a tutte le
imprese che nei termini avevano presentato la loro offerta, è stata in
seguito attuata dalla commissione stessa. E che la norma presentasse dubbi
interpretativi è provato proprio dalla circostanza, riferita dal ricorrente,
che la maggioranza dei partecipanti ha correttamente interpretato la
disposizione solo dopo il chiarimento avvenuto.
Legittimamente
dunque l'atto con il quale è stata adottata la decisione di riaprire i
termini di gara è stato posto in essere dall'organo competente.
La
decisione assunta dalla giunta comunale di riaprire i termini di gara deve a
sua volta considerarsi legittima in quanto non viola i principi e le regole
generali relative al corretto svolgimento della procedura concorsuale, essendo
stata assunta a buste chiuse ed essendo stata indirizzata, la nuova
formulazione della clausola, a tutti i partecipanti alla gara. Tali modalità
fanno sì che l'operato della giunta risulti adottato in conformità dei
canoni di imparzialità e di buon andamento e nel rispetto della par condicio
dei concorrenti (Tar Sicilia
Catania, sez I, 18 febbraio 1997, n. 240)
Infatti
"Non vi è norma di legge che
faccia divieto alle Amministrazioni pubbliche di disporre la riapertura dei
termini di gara di un pubblico appalto: né l’art. 66 del R.D. 23.5.1924 n.
827, che disciplina la pubblicazione degli avvisi d’asta negli appalti
pubblici dello Stato, né l’art. 12 del D.Lgs. 19.12.1991 n. 406, recante
norme comuni di pubblicità per gli appalti comunitari di opere pubbliche,
prevedono alcunché circa la possibilità di riaprire i termini
per la presentazione delle offerte … La giurisprudenza, per
converso, ammette, in modo pacifico, la possibilità di riapertura dei termini
di gara, purché ovviamente ne sussista la ragione, essa sia esplicitata
adeguatamente nel contesto del provvedimento amministrativo e non sia violata
la par condicio dei concorrenti (cfr.: Cons. Stato IV 29.5.1998 n. 900; idem
13.10.1986 n. 664; T.A.R. Calabria 28.4.1999 n. 519; T.A.R. Lazio II 25.5.1998
n. 996)."
Né
la deliberazione appare viziata sotto il profilo del difetto di istruttoria o
di motivazione: la giunta comunale fa proprie, richiamandole, le
argomentazioni contenute nel verbale della commissiona aggiudicatrice, ritiene
fondato il dubbio interpretativo percepito dalla commissione in tema di
cauzione ed individua, tra le soluzioni teoricamente possibili, quella che
ritiene adeguata al caso concreto.
Quanto
alla lamentata violazione degli artt. 53 s.s. della legge 142/90 rileva il
collegio, conformemente alla giurisprudenza in materia, ritiene che il parere
previsto dall'art. 53 l. 8 giugno 1990 n. 142 " ha lo scopo di individuare i funzionari responsabili della
regolarità del procedimento i quali non devono essere necessariamente
estranei al procedimento che si conclude con la deliberazione cui il parere si
riferisce; pertanto è compatibile con il parere di legittimità espresso
sulla proposta di delibera di aggiudicazione di un appalto il ruolo di
presidente svolto dal segretario comunale all'interno della commissione di
aggiudicazione dello stesso appalto" (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, sez
II, 10 ottobre 1998. N. 666, nello stesso senso Consiglio di Stato, sez V 7
agosto 1996, n. 884).
Inoltre
l'eventuale illegittimità del parere reso non vizia il procedimento,
trattandosi di atto endoprocedimentale e preparatorio privo di efficacia verso
i terzi e che si riverbera in una mera irregolarità formale e non in un vizio
sostanziale di legittimità del provvedimento finale (cfr per tutte
Consiglio di Stato sez V, 27
febbraio 1998 n. 219)
La
legittimità della delibera n. 339 del 2 agosto 2005 esclude l'illegittimità
dei successivi atti impugnati per invalidità derivata
Poiché
gli atti impugnati risultano esenti da vizi il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono
giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, Sezione
Seconda, rigetta il ricorso
indicatp in epigrafe.
Spese
compensate.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così
deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio dell’11 Marzo 2005
L’estensore
Il
Presidente
Dott. Roberta CICCHESE
Dott. Luigi Antonio ESPOSITO
Depositata
in Segreteria il 13 aprile 2005