N. 978 REG. SENT.
ANNO 2005
n. 2593 Reg. Ric.
n. 2595 Reg. Ric.
n. 1649 Reg. Ric.
n. 2482 Reg. Ric.
n. 1068 Reg. Ric.
n. 1069 Reg. Ric.
n. 1070 Reg. Ric.
n. 1202 Reg. Ric.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
ha pronunciato la seguente:
sui ricorsi nn. 2593/99,
2595/99, 1649/00, 2482/00, 1068/02, 1069/02, 1070/02 e 1202/04 proposti:
- 2593/1999 proposto da:
GHINI GIAN PIETRO
rappresentato e difeso da:
RIGHI LUCA e FELLI NICOLETTA
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA ZARA N. 7
presso
RIGHI LUCA
contro
REGIONE TOSCANA
rappresentato e difeso da:
BORA LUCIA
con domicilio eletto in FIRENZE
C/O REG. TOSCANA VIA CAVOUR 18
presso la sua
sede
E.N.E.L. - SOCIETA' PER AZIONI - ROMA
rappresentato e difeso da:
GRASSI STEFANO e GIULIANI CRISTINA
con domicilio eletto in FIRENZE
CORSO ITALIA N. 2
presso
GRASSI
STEFANO
COMUNE DI POPPI
COMUNE DI BIBBIENA
COMUNE DI PRATOVECCHIO
non costituitisi
e con l'intervento ad opponendum di
SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
rappresentato e difeso da:
GIULIANI CRISTINA e MAIONE CLAUDIO
con domicilio eletto in FIRENZE
LUNGARNO C. COLOMBO 54
presso
MAIONE CLAUDIO
per l'annullamento
delle deliberazioni della
G.R.Toscana nn.734 del 23.6.99, 76 del 1.2.1999, 710 del 23.6.1999, 958 del
31.8.1998 nonchè dei pareri del Nucleo di Valutazione dell’Impatto Ambientale ex
artt. 15 e 19 della L.R.T. n.68/95, nn. 36/99 del 2.6.99, 31/98 del 21.12.98 e
37/99 del 2.6.99;
- 2595/1999 proposto da:
rappresentato e difeso da:
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA ZARA N. 7
presso
RIGHI LUCA
contro
REGIONE TOSCANA
rappresentato e difeso da:
BORA LUCIA
con domicilio eletto in FIRENZE
C/O REG. TOSCANA VIA CAVOUR 18
presso la sua
sede
E.N.E.L. - SOCIETA' PER AZIONI - ROMA
rappresentato e difeso da:
GRASSI STEFANO e GIULIANI CRISTINA
con domicilio eletto in FIRENZE
CORSO ITALIA N. 2
presso
GRASSI
STEFANO
COMUNE DI BIBBIENA
non
costituitisi
e con l'intervento ad opponendum di
SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
rappresentato e difeso da:
GIULIANI CRISTINA e MAIONE CLAUDIO
con domicilio eletto in FIRENZE
LUNGARNO C. COLOMBO 54
presso
MAIONE CLAUDIO
per l'annullamento
delle delibere della
G.R.Toscana nn.736 del 23.6.99, 76 del 1.2.99, 958 del 31.8.98 nonchè dei pareri
del Nucleo di Valutazione dell’Impatto Ambientale ex artt. 15 e 19 L.R.T.
n.68/95, nn.36/99 del 2.6.99 e 31 del 21.12.98;
- 1649/2000 proposto da:
SOC. ENEL DISTRIBUZIONE
S.P.A.
rappresentato e difeso da:
GRASSI STEFANO, GIULIANI CRISTINA e MAIONE CLAUDIO
con domicilio eletto in FIRENZE
CORSO ITALIA N. 2
presso
GRASSI STEFANO
contro
REGIONE TOSCANA
rappresentato e difeso da:
BORA LUCIA
con domicilio eletto in FIRENZE
C/O REG. TOSCANA VIA CAVOUR 18
presso la sua
sede
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
MINISTERO DELLA DIFESA
MINISTERO DELLE FINANZE
MINISTERO DEI TRASPORTI
rappresentati e difesi da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA DEGLI ARAZZIERI 4
presso la sua
sede
A.N.A.S. COMPARTIMENTO DELLA TOSCANA
no
costituitisi
COMUNE DI POPPI
rappresentato e difeso da:
RIGHI LUCA
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA ZARA N. 7
presso la sua
sede
COMUNE DI PRATOVECCHIO
PROVINCIA DI AREZZO
UFFICIO GENIO CIVILE DI AREZZO
FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
non
costituitisi
PROVVEDITORE REG.LE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA DEGLI ARAZZIERI 4
presso la sua
sede
SNAM S.P.A. ZONA TOSCANA - PRATO
non
costituitasi
e con l'intervento ad opponendum di
GHINI GIAN PIETRO e COMITATO CASENTINO
rappresentato e difeso da:
RIGHI LUCA e FELLI NICOLETTA
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA ZARA N. 7
presso
RIGHI LUCA
per l'annullamento
del verbale della
Conferenza di servizi, adunanza del 22 maggio 2000, nella parte in cui stralcia
dall’approvazione la tratta del nuovo collegamento a 132 Kv Bibbiena -
Pratovecchio;
- 2482/2000 proposto da:
SOC. ENEL DISTRIBUZIONE
S.P.A.
rappresentato e difeso da:
GRASSI STEFANO, GIULIANI CRISTINA e MAIONE CLAUDIO
con domicilio eletto in FIRENZE
CORSO ITALIA N. 2
presso
GRASSI STEFANO
contro
REGIONE TOSCANA
rappresentato e difeso da:
BORA LUCIA
con domicilio eletto in FIRENZE
C/O REG. TOSCANA VIA CAVOUR 18
presso la sua
sede
DIRIGENTE U.O.C. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL' ENERGIA
non
costituitosi
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
MINISTERO DELLA DIFESA
MINISTERO DELLE FINANZE
MINISTERO DEI TRASPORTI
A.N.A.S. COMPARTIMENTO DELLA TOSCANA
rappresentati e difesi da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA DEGLI ARAZZIERI 4
presso la sua
sede
COMUNE DI BIBBIENA
non
costituitosi
COMUNE DI POPPI
rappresentato e difeso da:
RIGHI LUCA
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA ZARA N. 7
presso la sua
sede
COMUNE DI PRATOVECCHIO
PROVINCIA DI AREZZO
UFFICIO GENIO CIVILE DI AREZZO
FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
non
costituitisi
PROVVEDITORE REG.LE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA DEGLI ARAZZIERI 4
presso la sua
sede
e nei confronti di
SOC. SNAM S.P.A. ZONA TOSCANA - PRATO
non
costituitasi
per l'annullamento
del decreto 11 luglio 2000 n.3926 a firma del Dirigente dell’Unità operativa complessa Pianificazione Territoriale dell’Energia della Regione Toscana in parte qua;
- 1068/2002 proposto da:
rappresentato e difeso da:
RIGHI LUCA
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA ZARA N. 7
presso
RIGHI LUCA
contro
REGIONE TOSCANA
rappresentato e difeso da:
BORA LUCIA
con domicilio eletto in FIRENZE
C/O REG. TOSCANA VIA CAVOUR 18
presso la sua
sede
e nei confronti di
SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - DIREZ. TOSCANA
rappresentato e difeso da:
GRASSI STEFANO, GIULIANI CRISTINA e MAIONE CLAUDIO
con domicilio eletto in FIRENZE
CORSO ITALIA N. 2
presso
GRASSI STEFANO
e nei confronti di
SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
non
costituitasi
per l'annullamento
della deliberazione della G.R.Toscana
n.100 del 2 febbraio 2002;
- 1069/2002 proposto da:
rappresentato e difeso da:
RIGHI LUCA
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA ZARA N. 7
presso
RIGHI LUCA
contro
REGIONE TOSCANA
rappresentato e difeso da:
BORA LUCIA
con domicilio eletto in FIRENZE
C/O REG. TOSCANA VIA CAVOUR 18
presso la sua
sede
e nei confronti di
SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - DIREZ. TOSCANA
rappresentato e difeso da:
GRASSI STEFANO, GIULIANI CRISTINA e MAIONE CLAUDIO
con domicilio eletto in FIRENZE
CORSO ITALIA N. 2
presso
GRASSI STEFANO
e nei confronti di
SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
non
costituitasi
per l'annullamento
della deliberazione della
G.R.Toscana n.100 del 4 febbraio 2002;
- 1070/2002 proposto da:
rappresentati e difesi da:
RIGHI LUCA
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA ZARA N. 7
presso
RIGHI LUCA
contro
REGIONE TOSCANA
rappresentato e difeso da:
BORA LUCIA
con domicilio eletto in FIRENZE
C/O REG. TOSCANA VIA CAVOUR 18
presso la sua
sede
e nei confronti di
SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - DIREZ. TOSCANA
rappresentato e difeso da:
GRASSI STEFANO, GIULIANI CRISTINA e MAIONE CLAUDIO
con domicilio eletto in FIRENZE
CORSO ITALIA N. 2
presso
GRASSI STEFANO
e nei confronti di
SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
non
costituitasi
per l'annullamento
della deliberazione della
G.R.Toscana n.100 del 4 febbraio 2002;
- 1202/2004 proposto da:
SOC. ENEL DISTRIBUZIONE
S.P.A.
rappresentato e difeso da:
GRASSI STEFANO, GIULIANI CRISTINA e PETRIZZI VINCENZO
con domicilio eletto in FIRENZE
CORSO ITALIA N. 2
presso
GRASSI STEFANO
contro
PROVINCIA DI AREZZO
rappresentato e difeso da:
MANNESCHI MARCO
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA RICASOLI N. 40
presso SEGRETERIA
T.A.R.
COMUNE DI POPPI
rappresentato e difeso da:
RIGHI LUCA
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA ZARA N. 7
presso la sua
sede
COMUNE DI PRATOVECCHIO
COMUNE DI BIBBIENA
COMUNITA' MONTANA DEL CASENTINO
rappresentati e difesi da:
MANNESCHI MARCO
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA RICASOLI N. 40
presso SEGRETERIA
T.A.R.
E.N.A.C. - DIREZIONE GENERALE AVIAZIONE CIVILE
E.N.A.V. - ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AL VOLO
FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
SNAM S.P.A.-DISTRIBUZIONE CENTRO OCCIDENTALE ATTIVITA' TECNICHE
SNAM S.P.A.
AZIENDA U.S.L. N. 8 AREZZO EX U.S.L. 21 CASENTINO
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE TOSCANA A.R.P.A.T.
ENTE PARCO NAZ.LE FORESTE CASENTINESI FALTERONA E CAMPIGNA
G.R.T.N.-GESTORE RETE TRASMISSIONE NAZIONALE S.P.A.
non
costituitisi
REGIONE TOSCANA
rappresentato e difeso da:
BORA LUCIA
con domicilio eletto in FIRENZE
C/O REG. TOSCANA VIA CAVOUR 18
presso la sua
sede
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
SOPRINT. BENI ARCHITETTONICI PAESAGGIO PATR. STORICO AREZZO
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA TOSCANA
rappresentati e difesi da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA DEGLI ARAZZIERI 4
presso la sua
sede
MINISTERO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
MINISTERO DELLE FINANZE
AGENZIA DEL DEMANIO - SEZIONE STACCATA DI AREZZO
MINISTERO DELLA DIFESA
COMANDO REGIONE MILITARE CENTRO
COMANDO DIPART. MILITARE MARITTIMO ALTO TIRRENO - LA SPEZIA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORE REG.LE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA
A.N.A.S. COMPARTIMENTO VIABILITA' DELLA TOSCANA
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI AREZZO DELL'A.R.P.A.T.
AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ARNO
U.S.T.I.F. UFFICIO SPECIALE TRASPORTI IMPIANTI FISSI
non
costituitisi
e con l'intervento ad opponendum di
GHINI GIAN PIETRO E COMITATO CASENTINO
rappresentato e difeso da:
RIGHI LUCA e FELLI NICOLETTA
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA ZARA N. 7
presso
RIGHI LUCA
per l'annullamento
- del verbale della Conferenza di Servizi, adunanza 6 aprile 2004, con cui è stato negato il rilascio di autorizzazione alla costruzione alla costruzione ed esercizio dell’elettrodotto a 132 kV Bibbiena - Pratovecchio e della nuova cabina primaria di Pratovecchio; del provvedimento finale della Regione Toscana che ha eventualmente recepito il contenuto dell’anzidetta Conferenza di servizi; del parere n.6359 del 23.3.2004 del Comune di Bibbiena; della deliberazione n.15 del 23.2.04 del Comune di Poppi e degli allegati alla predetta delibera, quali le note 22.12.01 n.16957 e 2392 e il documento 18.2.04; del parere prot.n.3430 del 6.4.04 del Comune di Pratovecchio; del parere prot.n.699 del 5.4.04 della Comunità Montana del Casentino; delle delibere della Giunta Provinciale di Arezzo nn.623 del 7.10.02 e 101 del 23.2.04; della nota n.7009 del 29.3.04 della Soprintendenza archeologica della Toscana; della nota 19.1.04 n.568 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali; dei verbali della Conferenza di servizi relativi alle adunanze del 14.1.04, 25.2.04 e 24.3.04.
Visti il ricorso con i relativi allegati ivi compreso il ricorso incidentale proposto dalla Provincia di Arezzo ed altri Enti con atto depositato il 22.9.04;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate, come indicate in epigrafe;
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 12 gennaio 2005, il Consigliere dott. Andrea Migliozzi;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. L.Righi, l’avv. L.Bora, l’avv. F.Ciari e l’avv. C.Bonacchi delegato da S.Grassi;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O
In data 2 febbraio 1998 l’Enel depositava presso la Regione Toscana il progetto di realizzazione dell’elettrodotto a 132.000 volts (132 kV) Bibbiena - Pratovecchio con contestuale istanza di rilascio di pronuncia di compatibilità ambientale: il progetto veniva depositato anche presso la Provincia di Arezzo e i vari Comuni interessati. Detto procedimento veniva sospeso per via di una integrazione documentale per poi essere nuovamente pubblicato.
Il Comune di Poppi nel novembre 1998 inoltrava osservazioni a titolo di contributo istruttorio.
Con delibera n.76 del 1° febbraio 1999 la Giunta Regionale anche sulla scorta del parere del Nucleo di Valutazione per la V.I.A. n.31 del 21.12.98 esprimeva pronuncia positiva sull’impatto ambientale (V.I.A.) stabilendo in tre anni l’efficacia temporale della pronuncia; rilascia, quindi, contestualmente autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nonchè autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico ex lege 1497/39 stabilendo per quest’ultima una valenza di 5 (cinque) anni. Avverso la delibera n.76/99 produceva ricorso ai sensi dell’art.15 della L.R.n.68 del 1995 il Comune di Poppi in data 14.4.99. La Regione con deliberazione della G.R. n.736 del 23.6.99 rigettava, avuto riguardo al parere del Nucleo di Valutazione per la V.I.A. n.37/99, il ricorso in opposizione proposto dal Comune di Poppi.
Intanto con riferimento al progetto di elettrodotto in questione il sig. Gian Pietro Ghini sia in proprio quale proprietario di compendi immobiliari siti in Comune di Poppi, attraversati a sua dire dalla linea in progettazione sia in qualità di Presidente del Comitato Casentino presentava in data 6.3.98 osservazioni: quindi il medesimo unitamente ad altri soggetti presentava in data 30.3.99 ricorso in opposizione alla delibera della G.R. n.76/99. Quest’ultima con deliberazione n.710 del 23.6.99 decideva di considerare come non meritevoli di accoglimento le osservazioni presentate, quindi con delibera n.734 assunta in pari data sulla scorta del parere n.37/99 del 2.6.99 del Nucleo per la V.I.A., rigettava il ricorso in opposizione proposto da Ghini Gian Pietro.
Questi con il ricorso n.2593/99 ha impugnato le deliberazioni giuntali nn.76 e 734, i pareri del Nucleo di Valutazione nonchè la delibera n.958 del 31.8.98 con cui si decide di non disporre l’inchiesta pubblica di cui all’art.9, c.1, della L.R. n.68/95.
Deduce quattro motivi d’illegittimità: 1) il progetto non è commisurato al fabbisogno energetico del Casentino; 2) la mancata attivazione dell’inchiesta pubblica ex art.9 L.R. n.68/95; 3) la presentazione pubblica è stata effettuata in maniera insufficiente e parziale; 4) la compatibilità ambientale è stata pronunziata senza tener conto delle osservazioni presentate dal ricorrente.
Anche il Comune di Poppi ha impugnato le delibere e gli atti regionali suindicati con il ricorso n.2595/99: con un unico motivo si deduce la non congruità del progettato elettrodotto in ordine al fabbisogno energetico del Casentino atteso che l’imponenza delle opere è tale da far pensare che ben altre sono le finalità perseguite ed inoltre non sono state tenute in considerazione le soluzioni alternative suggerite dal Comune in sede di osservazioni e di ricorso in opposizione.
Si sono costituiti in giudizio per resistere ai suddetti ricorsi sia l’Enel Distribuzione SpA che la Regione Toscana.
Con riferimento al primo gravame (il n.2593/99) l’Enel Distribuzione SpA eccepisce, in via preliminare la irricevibilità e inammissibilità del ricorso per essere stata l’impugnativa notificata a soggetto diverso (all’Enel SpA) e per essere tardiva in relazione alla delibera giuntale (n.76/99) dichiarativa della compatibilità ambientale. Inoltre il ricorrente mancherebbe di legittimazione attiva vuoi come abitante del Comune di Poppi vuoi come rappresentante del Comitato Casentino, non rientrando quest’ultimo tra le associazioni ambientali ex art.13 legge 349/86. Nel merito contesta la fondatezza dei motivi d’impugnazione e ciò avuto riguardo anche al ricorso n.2595/99. Dal canto suo la Regione Toscana ha controdedotto alle censure contenute in entrambi i ricorsi sopradescritti deducendone l’infondatezza.
Intanto il procedimento autorizzatorio proseguiva e in data 25 febbraio 1999 la Società Enel presentava domanda di autorizzazione definitiva alla costruzione e all’esercizio dell’elettrodotto in questione.
Si aveva quindi una prima Conferenza di servizi quella del 22 febbraio 2000 nella quale veniva, in primo luogo, fissato in 90 (novanta) giorni dalla data di cui sopra il termine entro il quale chiudere la Conferenza ex art.14, c.2 bis, della legge 241/90 ed inoltre con riferimento ad uno studio alternativo per il tratto Bibbiena - Pratovecchio di minor impatto ambientale, le Amministrazioni convenute decidevano di aggiornarsi ad una successiva seduta, rinviando ogni decisione sul collegamento e sulla C.P. (cabina primaria) di Pratovecchio in relazione agli esiti di fattibilità dell’alternativa progettuale sopra ricordata.
In data 22 maggio 2000 si teneva quindi un’altra Conferenza di servizi (cui partecipava anche la Società ricorrente) e a conclusione dei lavori veniva raggiunto il consenso per il tratto Bibbiena - La Penna, mentre per il tratto Bibbiena - Pratovecchio la Conferenza concordava “sull’opportunità di un ulteriore approfondimento delle problematiche poste dagli Enti locali interessati che però non risulta possibile in sede dell’attuale procedimento che deve formalmente concludersi in data odierna e quindi stralcia quest’ultima tratta”.
La Società Enel Distribuzione SpA ha impugnato con il ricorso n.1649/2000 il verbale della Conferenza di servizi relativo all’adunanza del 22 maggio 2000, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:
1) violazione art.14 legge 241/90 e 617 L.R. n.51/99. Incompetenza;
2) violazione e falsa applicazione delle norme già indicate nel precedente motivo anche in relazione alla L.R. 3.11.98 n.79. Incompetenza. Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo dello sviamento;
3) violazione e falsa applicazione art.6, 3°c., L.R. n.51/99. Eccesso di potere particolarmente sotto i profili della illogicità, contraddittorietà manifesta e difetto di motivazione;
4) violazione e falsa applicazione art.7, 2° c., L.R. 51/99. Incompetenza;
5) violazione e falsa applicazione del coordinato fra gli artt. 5, 6 e 7 e l’art.8, 3° c., L.R. n.52/99. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà.
Si sono costituite in giudizio la Regione Toscana ed altre Amministrazioni statali partecipanti alla Conferenza che hanno contestato la fondatezza del ricorso chiedendone la reiezione. E’ altresì intervenuto ad opponendum del gravame il sig. Gian Pietro Ghini in proprio e in qualità di Presidente del Comitato Casentino.
Con decreto n.3926 dell’11 luglio 2000 il Dirigente della competente struttura della Regione Toscana tenuto conto delle valutazioni effettuate dalla Conferenza di servizi del 22 maggio 2000 decideva che “resta stralciato dall’autorizzazione il tratto del nuovo collegamento a 132 kV Bibbiena - Pratovecchio e gli impianti della nuova cabina Pratovecchio, per il quale l’Enel SpA potrà reiterare una nuova istanza dopo le necessarie verifiche con le alternative proposte presentate dalle Amministrazioni locali interessate”.
La Società Enel Distribuzione ha impugnato tale provvedimento dirigenziale col ricorso n.2482/2000 deducendo nei confronti dell’atto gravato quattro motivi di illegittimità riproducenti sostanzialmente le doglianze già fatte valere avverso il verbale della Conferenza dei Servizi del 22 maggio 2000.
Si sono costituiti in giudizio per contrastare le ragioni del proposto ricorso la Regione Toscana, alcune Amministrazioni statali e il Comune di Poppi (non risulta formalmente costituito il sig. Gian Pietro Ghini in proprio e quale Presidente del Comitato Casentino).
Intanto con nota del 25.1.01 l’Enel richiedeva la proroga della pronuncia di V.I.A. giunta a scadenza il 3.9.01: la stessa Società poi in data 10.1.2002 inoltrava una nuova domanda di autorizzazione alla Regione Toscana per il tratto di elettrodotto in questione e la Regione Toscana con deliberazione giuntale n.100 del 4.2.2002 prorogava di tre anni ai sensi dell’art.18 della L.R. n.79/89 il termine di efficacia della pronuncia V.I.A..
La Comunità Montana del Casentino con ricorso n.1068/2002 ha impugnato tale atto deliberativo, deducendone la illegittimità per i vizi di violazione dell’art.18 della L.R. n.79/98 e dell’art.3 legge 241/90 nonchè di eccesso di potere sotto vari profili posto che la Regione avrebbe omesso di riferire in ordine alla sussistenza delle motivate necessità che giustificano la proroga.
Analoghi ricorsi (il n.1069 e il n.1070/02) sono stati proposti avverso la delibera della G.R. n.100/2002 rispettivamente dal Comune di Poppi e dal sigg.ri Gian Pietro Ghini, Enrico Lelli e Sabatina Cavigli a sostegno dei quali vengono riprodotte le censure già contenute nel gravame inoltrato dalla Comunità Montana.
Si sono costituiti in giudizio per contestare la fondatezza dei tre ricorsi suindicati la Società Enel Distribuzione SpA e la Regione Toscana.
E’ intervenuta quindi la Conferenza di servizi di cui all’adunanza del 6 aprile 2004 con cui è stato denegato il rilascio in favore dell’Enel Distribuzione SpA dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’elettrodotto a 132 kV Bibbiena - Pratovecchio e della nuova cabina primaria di Pratovecchio.
La Società interessata ha così impugnato (ric.n.1202/04) il verbale di detta Conferenza di servizi nonchè gli altri atti indicati in epigrafe, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:
1)violazione e falsa applicazione della L.R. 11.8.99 n.51 e del regolamento regionale 20.12.2000 n.9. Violazione e falsa applicazione art.3 legge n.241/90. Eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, contraddittorietà nonchè sviamento di potere;
2) violazione e falsa applicazione del T.U. 11.12.1933 n.1775. Violazione e falsa applicazione art.6 della L.R. 11.8.99 n.51. Violazione e falsa applicazione art.3 legge 241/90. Eccesso di potere in particolare sotto il profilo del difetto di motivazione, carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta e sviamento di potere. Incompetenza;
3) violazione e falsa applicazione art.7 comma 2, della L.R. 11.8.99 n.51. Violazione e falsa applicazione dell’art.14 ter comma 7 legge n.241/90. Eccesso di potere in particolare sotto i profili della ingiustizia manifesta, difetto dei presupposti e contraddittorietà.
Si sono costituiti in giudizio per contestare la fondatezza del ricorso le Amministrazioni indicate in epigrafe. E’ altresì intervenuto ad opponendum della parte ricorrente il sig. Gian Pietro Ghini in proprio e quale Presidente del “Comitato Casentino”.
All’odierna udienza pubblica i ricorsi sopra indicati sono stati trattenuti in decisione.
D I R I T T O
Ai sensi dell’art.52 del R.D. 17 agosto 1907 n.642, richiamato dall’art.19 della legge 6 dicembre 1971 n.1034, gli otto ricorsi in epigrafe, siccome palesemente connessi sia per i soggetti che per l’oggetto, vanno riuniti e decisi con un’unica sentenza.
I proposti gravami attengono alla complessa e “sofferta” vicenda relativa alla progettata costruzione da parte dell’Enel Distribuzione SpA (in seguito Enel) di un elettrodotto a 132 kV sulla tratta Bibbiena - Pratovecchio, opera volta, negli intendimenti della Società Enel, a soddisfare il crescente fabbisogno di energia elettrica nell’area dell’Alto Casentino.
I fatti per cui è causa che prendono avvio dalla presentazione in data 2 febbraio 1998 da parte dell’Enel alla Regione Toscana di un’istanza diretta ad ottenere il rilascio di una pronuncia di compatibilità ambientale in ordine al progettato elettrodotto, possono essere raggruppati, in relazione ai procedimenti amministrativi che li hanno definiti, in due rilevanti e significative fasi: una,che parte dalla produzione dell’anzidetta richiesta e si conclude con l’adozione del provvedimento regionale n. 3926 dell’11.7.2000 con cui la Regione Toscana, recependo gli esiti della conferenza dei servizi del 22.05.2000 dispone lo “stralcio” della linea Bibbiena - Pratovecchio (a questo segmento della vicenda si riferiscono i primi quattro ricorsi); un’altra, che prende le mosse da un’ulteriore istanza di autorizzazione ai fini della V.I.A. prodotta sempre dall’ENEL alla Regione Toscana in data 10 giugno 2002 e si conclude con l’adozione del verbale della Conferenza dei Servizi del 6aprile 2004 recante il diniego di rilascio dell’autorizzazione in questione alla costruzione e all’esercizio della linea elettrica di che trattasi (a tali eventi attengono i successivi quattro ricorsi).
Ciò precisato e passando ad esaminare il ricorso n. 2593/99 proposto dal sig. Ghini Gian Pietro avverso gli atti della Regione Toscana recanti la pronuncia positiva sull’impatto ambientale del progetto di che trattasi nonchè il rilascio delle autorizzazioni ai fini del vincolo paesaggistico ed idrogeologico, si può prescindere dalle eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del gravame sollevate ex adverso dalla difesa dell’ENEL, attesa l’infondatezza, nel merito dell’impugnativa “de qua”.
Con il primo motivo parte ricorrente imputa alla Regione di aver omesso di compiere un adeguato accertamento in ordine al fabbisogno energetico che si intenderebbe soddisfare con il progetto intervenuto nonchè alla possibilità di adottare soluzioni progettuali meno importanti.
Le doglianze si rivelano infondate alla luce dei dati e delle considerazioni di natura tecnica contenuti nella relazione dell’Area extradipartimentale della Regione Toscana datata 9 luglio 1999 nonchè nel parere reso dal Nucleo di Valutazione dell’Impatto Ambientale in data 2 giugno 1999: le osservazioni evidenziate nei predetti documenti dimostrano che l’Amministrazione regionale ha avuto cura di espletare sui punti qualificanti della richiesta avanzata dall’ENEL un’attività istruttoria idonea a supportare le decisioni assunte con gli atti deliberativi impugnati.
Col secondo motivo di gravame parte ricorrente lamenta la mancata attivazione della c.d. “ inchiesta pubblica” prevista dall’art. 9 della L.R. n. 68/95, ma tale rilievo non coglie nel segno ove si consideri che l’istituto previsto dall’art. 9 testé citato è solo una facoltà che la Regione può esercitare e nel caso di specie l’Amministrazione, avuto riguardo a quanto dalla stessa osservato congruamente nella parte narrativa della delibera n. 958 del 31.08.98 e tenuto altresì conto dei dati recati dagli elaborati progettuali relativi allo studio di impatto ambientale, correttamente ha spiegato, il perchè della non sussistenza delle condizioni richieste per farsi luogo all’attivazione della inchiesta pubblica.
Col terzo mezzo di gravame parte ricorrente poi lamenta il fatto che non sarebbe stata effettuata una nuova presentazione pubblica del progetto dopo le integrazioni effettuate dall’ENEL, ma anche tale censura è priva di pregio. Invero va osservato che in data 19.02.1998 vi è stata presso il Comune di Bibbiena la presentazione del progetto dopodichè la Regione ha disposto la sospensione del procedimento istruttorio con la ripubblicazione degli avvisi di deposito della documentazione integrativa e da tale adempimento è del tutto evidente che le esigenze di pubblicità poste “a cuore” dal ricorrente sono state adeguatamente soddisfatte.
Col quarto ed ultimo motivo d’impugnazione si addebita all’Amministrazione regionale di non aver tenuto conto delle osservazioni presentate dal ricorrente ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 68/95: tali dedotti profili di illegittimità sono insussistenti.
Se infatti da un lato va dato atto che dette osservazioni sono pervenute nei termini, dall’altro lato è innegabile che ancorchè tardivamente, i rilievi del sig. Ghini Gian Pietro risultano essere stati oggetto di valutazione e ritenuti, all’esito di osservazioni tecniche esposte nel parere n. 36/99, non meritevoli di accoglimento.
Da quanto sopra esposto, deve concludersi per l’infondatezza del suindicato gravame.
Stessa sorte incontra il ricorso n. 2595/99 proposto dal Comune di Poppi avverso gli atti deliberativi della Regione sopra già indicati. L’Ente locale testè citato, invero, con un unico articolato motivo muove nei confronti di tutti gli atti censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti aventi un contenuto sostanzialmente analogo a quelle formulate dal sig. Ghini col ricorso sopra esaminato, di talchè non possono qui non valere le osservazioni e conclusioni già prese.
Anche questo gravame, a prescindere dall’esame delle eccezioni di irritualità sollevate ex adverso dall’ENEL, si appalesa infondato e va perciò respinto.
Il primo ricorso dell’ENEL, quello rubricato al n. 1649/2000 è rivolto nei confronti del verbale della Conferenza dei servizi relativo all’adunanza del 22 maggio 2000 lì dove detta Conferenza nel “concordare sull’opportunità di un ulteriore approfondimento delle problematiche poste dagli enti locali interessati (Provincia di Arezzo, Comune di Bibbiena, Poppi, Pratovecchio e Comunità Montana del Casentino) decide di stralciare dall’approvazione la tratta del nuovo collegamento a 132 Kv Bibbiena - Pratovecchio e relativo impianto della cabina, “fermo la possibilità da parte dell’ENEL di riproporre l’intervento con una nuova istanza”.
Ritiene il collegio che tale ricorso debba essere dichiarato improcedibile.
Com’è noto, l’interesse al ricorso quale condizione indispensabile per l’azione deve permanere durante tutto il corso del giudizio con la conseguenza che la sua sopravvenuta carenza determina improcedibilità della domanda.
In particolare, la giurisprudenza ricollega la cessazione della materia del contendere anche all’emanazione di un nuovo atto che implicitamente elimina quello impugnato, sostituendosi ad esso.
Nel caso in esame, poi, vengono in rilievo vari elementi di contenuto sostanziale e procedurale che inducono concordemente a far ritenere che sia priva di utilità una pronuncia di questo giudice sulla fondatezza del ricorso.
Invero, successivamente al disposto stralcio, l’ENEL come espressamente riferito dalla stessa Società (pag. 12 della memoria difensiva) inoltrava in data 9 novembre 2001 alla Regione Toscana una nuova domanda di autorizzazione alla costruzione e messa in esercizio del tratto di elettrodotto Bibbiena - Pratovecchio e il procedimento attivato dall’anzidetta nuova richiesta si concludeva con una pronuncia di non approvazione del progetto da parte della conferenza dei servizi in data 6 aprile 2004 il cui verbale è stato oggetto di autonoma impugnativa.
Il rapporto amministrativo controverso è stato così oggetto di una vera e propria novazione cui hanno contribuito entrambi le parti interessate sì da rendere del tutto superati i contenuti essenziali della situazione di fatto e di diritto fatta valere originariamente dalla ricorrente.
Tutto ciò a tacer di altre due circostanze che ancorchè non decisive, appaiono nel punto comunque indicative e cioè:
a) l’ENEL in sede di conferenza di servizi del 22.05.2000 relativamente alla proposta di riaprire la procedura per una nuova conferenza di servizi si dichiarava remissiva alle decisioni del responsabile del procedimento;
b) la decisione di stralciare il progetto per cui é causa, avuto riguardo al significato logico oltrechè letterale del termine “stralcio” e tenuto altresì conto delle ragioni formulate nella stessa sede di conferenza di servizi reca un contenuto interlocutorio e/o soppressorio comunque propedeutico ad una ulteriore, definitiva determinazione.
Conclusivamente, l’effetto caducatorio connesso all’eventuale accoglimento del ricorso non varrebbe a travolgere l’efficacia della pronuncia di non approvazione del progetto assunta dalla Conferenza di servizi del 06.04.2004 a definizione di una nuova procedura attivata dalla stessa ricorrente.
Parimenti improcedibile va dichiarato il ricorso n. 2482/2000 atteso che l’atto regionale oggetto di tale gravame (il decreto dirigenziale 11 luglio 2000 n. 3926) si limita a recepire gli esiti della pregressa Conferenza di servizi del 22 maggio 2000 e, come tale risulta anch’esso superato e sostituito dalle risultanze di cui al verbale della Conferenza di servizi del 6 aprile 2004 a sua volta gravato con il ricorso n. 1202/04 sul quale deve intendersi essere trasferito l’interesse sostanziale e processuale posto a fondamento della pretesa fatta valere giudizialmente dall’ENEL.
Con i ricorsi nn. 1068/2002 e 1069/2002 aventi analogo contenuto sia in relazione al petitum che con riferimento alla causa petendi, la Comunità Montana del Casentino e il Comune di Poppi impugnano la deliberazione n. 100 del 4.2.2002 con cui la Giunta Regionale della Toscana ha deciso di “prorogare di tre anni, ai sensi del comma 7 dell’art. 18 della L.R. n. 79/98 in favore della loc. ENEL il termine di efficacia della pronuncia di impatto ambientale di cui alla delibera della G.R. n. 76 dell’1.2.99 limitatamente alla parte di progetto non ancora realizzata, riguardante il tratto di elettrodotto Bibbiena - Pratovecchio”.
Con un unico motivo i citati Enti locali deducono la violazione dell’art. 18 della L.R. n. 79/98 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione, ma tali profili di illegittimità sono inammissibili.
La legge regionale 3 novembre 1998 n. 79 recante norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale all’art. 18 comma 7, dopo aver precisato che la pronuncia positiva di compatibilità ambientale ha efficacia per un periodo di tempo limitato non inferiore in ogni caso a tre anni, prevede che “ove sussistano motivate necessità, l’autorità competente può prorogare tale termine, per una sola volta e per un periodo non superiore a quello inizialmente determinato”.
Orbene l’atto deliberativo in questione, ad un suo più attento esame, si appalesa sostanzialmente rispettoso della disposizione sopra enunciata e tanto lo si evince proprio dalle osservazioni riportate nella parte narrativa del provvedimento in contestazione. In particolare con espresso riferimento alla norma di che trattasi, all’uopo riportata per esteso, è da rilevare l’espressione “valutato che per il caso di specie, ricorrono i presupposti richiesti dalla norma di cui sopra”. Dunque con tale dizione la Giunta Regionale dà atto di aver valutato la sussistenza delle condizione per farsi luogo alla possibilità di accordare la proroga richiesta dall’ENEL e quindi la statuizione di concedere tale beneficio non è avvenuta per così dire alla “cieca” ma solo dopo che detto Organo ha avuto modo di valutare, appunto, in senso positivo, la presenza di requisiti richiesti dal legislatore regionale.
Per il vero nella specie può ragionevolmente addebitarsi all’Amministrazione regionale la mancata esternazione di dette valutazioni, ma trattasi di un’anomalia avente carattere meramente formale, mentre i motivi per i quali la Giunta Regionale si è determinata a concedere la proroga de qua in realtà non difettano affatto, venendo in tal modo assicurato l’adempimento voluto dal citato art..18.
In forza delle su estese notazioni i ricorsi sopra richiamati sono infondati e vanno perciò respinti.
In analogo, negativo esito incorre altresì, il ricorso n 1070/2002 proposto dai sig.ri Ghini Gian Pietro , Lelli Enrico e Cavigli Sabatina, anch’esso rivolto nei confronti della delibera della G.R. n. 100/2000.
Con questo gravame vengono dedotte, negli stessi termini, le censure di illegittimità già denunciate con i due precedenti ricorsi di talchè non possono qui non valere le già prese osservazioni e conclusioni.
Anche questo ricorso dunque, si appalesa infondato, con conseguente rigetto del medesimo.
Rimane da definire l’ottavo ed ultimo ricorso (il 1202/04), proposto dall’ENEL avverso il verbale della Conferenza di servizi del 6 aprile 2004 con il quale il progetto di costruzione dell’elettrodotto in questione di cui all’istanza del 10 gennaio 2002 non risulta essere stato approvato “ai sensi dell’art. 14 quater, 2° comma della legge 241/90 e successive modificazioni”.
Col primo motivo di gravame viene dedotto il vizio di incompetenza sull’assunto che la Conferenza di servizi avrebbe una funzione a contenuto istruttorio e non decisorio spettando quindi alla Giunta Regionale il potere di rilasciare l’autorizzazione de qua.
La dedotta doglianza non merita accoglimento.
Per il vero seguendo pedissequamente la tesi prospettata dalla parte ricorrente, che è quella di conferire al verbale della Conferenza di servizi la natura di atto istruttorio e comunque prodromico di un provvedimento conclusivo, occorrerebbe qui rilevare l’inammissibilità delle dedotte censure se non dell’intera impugnativa. Gli atti preparatori e/o intraprocedimentali in quanto improduttivi di effetti esterni non sono idonei ad incidere concretamente nella sfera giuridica degli amministrati, potendo così la concreta lesione dell’interesse scaturire unicamente dal provvedimento conclusivo della sequenza procedimentale (cfr, tra le tante Cons. Stato Sez. IV n. 60 del 20 febbraio 1985, TAR Lazio I^ Sez. 20 febbraio 2004 n. 1631).
In realtà l’approccio interpretativo della parte ricorrente va disatteso in ragione del fatto che nella specie il modulo procedimentale di conferenza di servizi come sorretto dalla normativa di riferimento e come in concreto utilizzato è quello avente carattere decisorio.
Parte ricorrente invoca a sostegno della natura istruttoria della Conferenza dei servizi la normativa disciplinante il procedimento autorizzatario di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. n. 51 dell’11 agosto 1999, ma siffatta regolamentazione riflette il regime vigente anteriormente alla modifica apportata alla legge 241/90 dalla legge 340/2000, di talchè le disposizioni regionali vanno lette necessariamente alla luce dell’assetto dell’istituto de quo come definito dalla riforma recata, appunto, dalla legge 340/2000 e tanto avuto riguardo all’espresso rinvio cui fa riferimento il citato art. 7 della L.R. n. 51/99 (comma 4) secondo cui ... si applicano le disposizioni di cui all’art. 14 e seguenti dalla legge 241/90 e successive modificazioni.
Ora le disposizioni di cui all’art. 14, 2° comma, 14 ter e 14 quate della legge 241/90, come integrate e sostituite dalla legge 24 novembre 2000 n. 340 configurano un modulo procedimentale di tipo decisorio, esattamente come utilizzato nella fattispecie se è vero che:
a) l’Amministrazione procedente (la Regione Toscana) aveva l’obbligo (e non la facoltà) di convocare la conferenza di servizi;
b) l’indizione di tale conferenza era specificatamente e dichiarativamente rivolta non già all’effettuazione di una denuncia contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo, bensì all’acquisizione di intese, concerti, nulla-osta e assensi di altre Amministrazioni.
Le convocazioni di contenuto decisorio della conferenza tenutasi in data 6 aprile 2004 sono peraltro evincibili dal tenore degli avvisi di convocazione all’uopo diramati e dalla natura delle statuizioni assunte nella predetta sede.
Viene allora, in rilievo la previsione legislativa recata dall’art. 14 quater, secondo comma, per cui la determinazione conclusiva della conferenza assunta sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in tale sede è immediatamente esecutiva e ciò rende senz’altro superflua l’adozione di un successivo provvedimento da parte dell’Amministrazione procedente (in questo caso la Regione) che dovendo necessariamente uniformarsi alle decisioni assunte dall’organo collegiale avrebbe un carattere meramente dichiarativo degli esiti della conferenza.
Con un secondo articolato motivo di ricorso vengono poi dedotti vari profili di illegittimità che possono così sintetizzarsi:
a) in sede di conferenza di servizi sono stati acquisiti pareri e valutazioni in ordine ai profili ambientale e paesistico del progetto che erano già stati acquisiti e tanto concretizza la violazione dell’art. 6 della L.R. n. 51/99 secondo cui restano in ogni caso validi e non devono essere ulteriormente acquisiti gli atti di assenso espressi nella conferenza dei servizi prevista dall’art. 17 della L.R. n. 79/98 (norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale);
b) in particolare nella specie deve ritenersi ancora pienamente valida ed efficace l’autorizzazione paesaggistica di cui alla delibera della G.R. n. 76/99;
c) carenza e contraddittorietà della motivazione dei pareri negativi degli enti locali intervenuti alla conferenza di servizi, posto che l’interramento del tracciato prospettato da dette Amministrazioni in realtà non costituisce una ipotesi ottimale sotto il profilo paesaggistico.
Tali censure si appalesano infondate.
Quanto ai rilievi di cui al primo dei predetti punti gli stessi muovono dal presupposto logico che nella specie il progetto presentato nel gennaio 2002 sia del tutto conforme a quello che ebbe a conseguire le autorizzazioni con la delibera regionale n. 76/99 e che venne stralciato in sede di conferenza dei servizi del 22 maggio 2000, circostanza questa che nella specie non risulta pacificatamente ammessa e comunque l’impianto progettuale allegato all’istanza del 10 gennaio 2002 ha subito delle modifiche che postualno l’adozione di nuove valutazioni a vari fini da parte degli Enti interessati.
A tale scopo assumono una loro significativa valenza i seguenti elementi intervenuti a definire la nuova richiesta di autorizzazione avanzata dall’ENEL:
1) con nota del 31 gennaio 2002 la competente struttura burocratica della Regione Toscana nell’avviare il procedimento attuativo poneva l’accenno in ordine all’opportunità di una “verifica sulla corrispondenza dell’attuale proposta progettuale con quella oggetto della precedente valutazione”;
2) con note n.P2003011495del 21.7.2003 e P2002006847 del 13.08.01 l’ENEL forniva gli ulteriori approfondimenti richiesti in rapporto ad alcuni punti dell’art. 2 del Regolamento 9/00 di attuazione della L.R. 51/99 (livelli di induzione magnetica, interferenze telecomunicazioni, inquinamento acustico inquinamento luminoso) proponendo misure progettuali di adeguamento dell’elettrodotto a 132 kv Bibbiena - Pratovecchio alle nuove situazioni insediative ed infrastrutturali segnalate dal Comune di Poppi e dalla Provincia di Arezzo ed intervenute dopo il procedimento di V.I.A.;
3) nell’ordinanza del 14 gennaio 2004 la Conferenza di servizi dopo aver dato atto che “la nuova istanza ricalca perfettamente il progetto dell’eletttrodotto ... già oggetto di valutazione” e che “il tracciato della linea oggi in esame corrisponde in generale a quello della precedente proposta”, ha cura altresì di precisare che “a seguito di alcune varianti urbanistiche approvate dal Comune di Bibbiena (Variante SS n. 71) e di Poppi (nuovo impianto trattamento rifiuti e nuova area campeggio) si renderebbero necessarie alcune circoscritte varianti di tracciato, per le quali la società richiedente ha presentato alla Regione Toscana alcune ipotesi esecutive (prot. TOU/P2003011495 del 21.07.03)”.
Ad ogni buon conto al di là della esatta corrispondenza o meno tra le due ipotesi progettuali più volte citati, a smentire la fondatezza del dedotto vizio di violazione dell’art.6 della L.R. n. 51/99 soccorre la decisiva circostanza per cui le Amministrazioni convocate per la conferenza di servizi sono state chiamate per esprimere valutazioni in relazione a funzioni amministrative di loro competenza, da rendersi appunto a mezzo del modulo procedimentale previsto dall’art. 14 della legge 241/90 nonchè degli artt 6 e 7 della L.R. n. 51/99 anche in relazione alle integrazioni al progetto originario via via intervenute.
La legittimazione delle varie Amministrazioni, in particolare quelle locali a pronunciarsi in sede di conferenza dei servizi risulta ben evidenziata nella stessa nota di convocazione mandata dalla procedente Regione Toscana li dove vengono enunciate le competenze da esercitarsi a cura dell’Ente convocato, riconducibili quanto ai Comuni di Bibbiena, Poppi e Pratovecchio, alla conformità del progetto presentato dall’ENEL ai piani territoriali e urbanistici nonchè compatibilità in materia paesistica, con la rete delle strade di competenza comunale e con il vincolo idrogeologico. Le valutazioni di detti Enti sono state in concreto esercitate sia in sede di conferenza di servizi sia nei pregressi pareri resi con appositi atti deliberativi con riferimento proprio ai profili di competenza sopra riportati che sono ulteriori rispetto a quelli in relazione ai quali l’ENEL si era già dotato delle relative autorizzazioni e in parte anche coincidenti con detti aspetti ma comunque, necessitanti di un nuovo provvedimento ai fini di V.I.A. in ragione di fatti nuovi intervenuti successivamente alla deliberazione della conferenza dei servizi del 22.5.2000 di stralciare l’ipotesi progettuale originariamente presentata.
In particolare, a tale proposito dell’esame degli atti di causa vengono in evidenza non pochi e qualificanti elementi, idonei a far ritenere sussistenti le condizioni perchè sia assolutamente necessaria una nuova pronuncia V.I.A. in merito al progetto di elettrodotto prodotto in data 10 gennaio 2002:
a) con atto del 13 marzo 2002 il Consiglio Regionale della Toscana approva una mozione di merito in ordine al nuovo elettrodotto con cui impegna la Giunta Regionale a convocare le “parti” ai fini di una posizione comune circa l’utilizzo di una diversa modalità di costruzione della linea elettrica e tanto con esplicito riferimento a quanto espresso dal Parco delle Foreste Casentinesi con lettera dell’1.3.2002 li dove il predetto Ente esprime l’avviso che “la realizzazione del progetto avrebbe un impatto notevolissimo sull’assetto paesaggistico dell’intera vallata del Casentino, con riflussi negativi anche sul territorio del Parco stesso che vedrebbe alterati i propri valori scenici e panoramici”;
b) successivamente all’avvenuto rilascio dell’autorizzazione ai fini V.I.A. di cui alla delibera della G.R. n. 76/99 è divenuto efficace, nel settembre dell’anno 2000 il PTCP della Provincia di Arezzo e tale Piano di coordinamento ai sensi della L.R. n. 5/95 ha “valore di piano urbanistico territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici di cui alla legge 8.8.1985 n. 43” (decreto Galasso), di talchè ai fini paesaggistici si impone una nuova valutazione correlata appunto, alle precisazioni e direttive recate dal Piano di coordinamento suindicato (su tale punto concorda la stessa Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio della Toscana con nota del 19.01.04);
c) avuto riguardo ai tratti della nuova linea interferenti con le aree definite dal PTCP della Provincia di Arezzo non risultano essere state oggetto di valutazione aree di valenza paesistica costituite dalle località di Agna e Avena in Comune di Poppi , delle ville Marchini - San Donato del Comune di Pratovecchio e della struttura urbanistica di quest’ultimo Comune.
Le osservazioni qui svolte volgono ad evidenziare come in relazione al “nuovo” progetto di elettrodotto s’imponeva da parte degli Enti interessati una apposita valutazione ai fini della verifica della compatibilità paesistica, idrogeologica, urbanistica oltrechè ambientale ed è proprio con riferimento a tali profili che dette Amministrazioni si sono espresse in senso negativo.
Col terzo ed ultimo motivo di gravame parte ricorrente contesta la legittimità delle statuizioni assunte dalla conferenza di servizi giacchè a suo dire questa, avuto riguardo alle modalità di espressione della volontà dei soggetti legittimati ad esprimersi in tale sede non avrebbe potuto pervenire ad una decisione negativa. In particolare, secondo il patrocinio dell’ENEL ai fini della determinazione del quorum necessario alla validità delle decisioni assunte nella conferenza di servizi qui impugnata devono considerarsi acquisiti pareri e le autorizzazioni delle Amministrazioni che pur essendo state convocate non hanno partecipato alla conferenza e nella specie la maggioranza delle Amministrazioni convocate che si sarebbero espresse in senso favorevole alla Società ricorrente.
Un tale assunto non appare condivisibile.
Invero la tesi interpretativa prospettata in ricorso è ancorata, anche a questo proposito, all’impianto normativo di cui all’art. 7 della L.R. n. 51/99 che per il vero prevede il recupero dell’Amministrazione che seppure convocata non ha partecipato alla Conferenza, ma è ragionevole ritenere che l’istituto in questione quanto alle modalità di funzionamento del modello procedimentale deve essere interpretato alla luce del nuovo quadro normativo dettato con la legge di riforma, la n. 340/2000. Se così è sulla scorta di queste ultime disposizioni occorre convenire che è stato sancito l’obbligo della partecipazione alla conferenza delle amministrazioni convocate nonchè l’impossibilità di esprimere al di fuori di tale sede il proprio consenso o dissenso, di talchè l’unica maggioranza utile ai fini della validità delle decisioni che si vanno ad assumere è quella che risulta “fisicamente” presente alla adunanza.
In altri termini, dalla disamina della normativa vigente in subjecta materia (già in precedenza richiamata) si evince chiaramente che sia l’assenso che il dissenso di una Amministrazione deve obbligatoriamente essere espresso o comunque acquisito in sede di conferenza e tanto ai fini di imprimere al modulo procedimentale di cui all’art. 14 della legge 141/90 gli indispensabili requisiti di certezza e snellezza: di qui l’infondatezza dei profili di illegittimità dedotti sul punto da parte ricorrente.
La non fondatezza del suillustrato motivo di doglianza rende peraltro inutile l’esame del ricorso incidentale presentato dalla Provincia di Arezzo in sede di costituzione e prodotto, come espressamente affermato nello stesso gravame in relazione alle ipotesi di accoglimento terzo mezzo di impugnazione denunciato col ricorso principale che, come sopra evidenziato deve considerarsi integralmente infondato.
Sussistono, tenuto conto della complessità e delicatezza delle questioni trattate, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, li Riunisce e così dispone:
a) Rigetta il ricorso n. 2593/99:
b) Rigetta il ricorso n. 2595/99;
c) dichiara improcedibili i ricorsi n. 1649/2000 e n. 2482/2000;
d) Rigetta i ricorsi nn. 1068/2002, 1069/2002 e 1070/2002;
e) Rigetta il ricorso n. 1202/2004;
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 12 gennaio 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
Dott. Andrea MIGLIOZZI - Consigliere, rel., est.
Dott. Bernardo MASSARI - Consigliere
F.to Giovanni Vacirca
F.to Andrea Migliozzi
F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 1 MARZO 2005
Firenze, lì 1 MARZO 2005
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Mario Uffreduzzi
m.p.
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Ric. n. 2593/99 ed altri