REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - I^ Sez.

ha pronunciato la seguente

sezione 
 

n° 1872/05 
 

n°2579/1996 

SG

prima 
 

reg. dec. 
 

reg. ric.

 

SENTENZA

sul ricorso n. 2579/1996 proposto da

PINZUTI Michele

rappresentato e difeso dall’Avv. Mario P. Chiti e dall’Avv. Luca Righi ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Firenze, Via Zara n.7;

contro

- la Prefettura di Pisa, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui domicilia in Firenze, Via degli Arazzieri n.4;

- il Comune di Chianni (PI), non costituito;

- il Comune di Casale M.mo (PI), non costituito;

e n. c. di

- Eva Batistoni, non costituita;

per l’annullamento

del decreto del Prefetto della Provincia di Pisa prot. n.872/Sett. I sez.II del 23 maggio 1996, con cui è stato disposto il trasferimento d’ufficio del ricorrente dal Comune di Chianni al Comune di Casale M.mo, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ed in particolare delle segnalazioni di data, estremi e contenuto incogniti citate in premessa del predetto decreto, nonché, per quanto occorrer possa, della delibera G.M. di Chianni n.144/96 del 18 maggio 1996 e della delibera G.M. di Casale M.mo n.144 del 22 maggio 1996;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Pisa;

Vista la memoria prodotta da quest’ultima a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza in data 1° dicembre 2004 - relatore il Consigliere Eleonora Di Santo – i difensori delle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

     Con il ricorso in esame, il ricorrente, segretario comunale capo, titolare della segreteria del Comune di Casale M.mo, ha chiesto l’annullamento decreto del Prefetto della Provincia di Pisa, n.872/Sett.I Sez.II del 23 maggio 1996, con cui è stato disposto il suo trasferimento d’ufficio dal Comune di Chianni al Comune di Casale M.mo.

     Con il primo motivo di ricorso l’interessato lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.28 della legge n.604/1962, dell’art.3 della legge n.241/90, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento, essendosi basato il trasferimento disposto nei suoi confronti su una normativa – l’art.28 della legge n.604/1962 – che non prevede tale forma di trasferimento.

     Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che anche qualora si dovesse ritenere astrattamente possibile, ai sensi della legge n.604/1962, il trasferimento per incompatibilità ambientale di un Segretario comunale, detto trasferimento, tuttavia, potrebbe essere – per giurisprudenza costante – disposto solo ove il comportamento del segretario si fosse risolto in un vero e proprio disservizio dello stesso, il che nella specie non è riscontrabile.

     Il provvedimento impugnato, inoltre, è affetto da grave vizio di motivazione, non dandosi conto delle ragioni che avrebbero indotto il Prefetto a ritenere che l’attività del ricorrente integrasse una grave violazione dei doveri del proprio ufficio.

     Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.28 della legge n.604/1962, nonché, in particolare, la violazione dei principi in materia di funzionamento degli organi collegiali.

     Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della legge n.241/90, e l’eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, in quanto il provvedimento impugnato è stato adottato dall’Amministrazione prefettizia senza che sia stato consentito al ricorrente di partecipare al procedimento amministrativo e di controdedurre sulla propria posizione.

     Lamenta, infine, il ricorrente, con il quinto motivo di ricorso, che qualora l’Amministrazione avesse inteso trasferirlo per “esigenze di servizio” avrebbe dovuto valutare le esigenze familiari del ricorrente nonché l’eventuale disagio dello stesso a raggiungere la nuova sede, dando conto nel provvedimento di trasferimento di tali valutazioni.

     Il motivo di ricorso indicato sub 4) è fondato.

     Come la giurisprudenza ha avuto in più occasioni modo di rilevare (cfr., ex multis, TAR Lombardia, Brescia, 13 gennaio 1995 n.12; TAR Basilicata, 7 dicembre 1999 n.666), se è vero che, nell’ambito del procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale non valgono necessariamente tutti i principi e le garanzie vigenti per il procedimento disciplinare, stante la diversità degli istituti e degli interessi e obiettivi cui mirano, è pur vero che anche in questo tipo di procedimento sussiste un minimum di garanzie a tutela del dipendente che, in via generale e in mancanza di speciali ragioni, non possono essere omesse, tra le quali la comunicazione dell’avvio del procedimento di cui all’art.7 della citata legge 241/90.

    Ciò in quanto il trasferimento per incompatibilità ambientale – che, come si è già evidenziato, non ha natura sanzionatoria né postula necessariamente un comportamento contrario ai doveri d’ufficio – è basato su una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti in riferimento al prestigio dell’ufficio e alla compatibilità dell’ulteriore permanenza del pubblico dipendente con la funzionalità e il normale andamento dell’ufficio stesso.

    E l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti interessati si fonda sull’esigenza di porre i destinatari dell’azione amministrativa in grado di far conoscere il proprio punto di vista all’Amministrazione, al fine di permettere a quest’ultima, nei procedimenti inerenti all’attività discrezionale, di meglio effettuare una ponderata comparazione degli interessi coinvolti, e di chiarire preventivamente, in contraddittorio con l’interessato, i fatti rilevanti da porre a fondamento del futuro provvedimento, limitando in tal modo il rischio di incorrere, all’atto dell’adozione del provvedimento finale, in travisamenti (cfr., TAR Liguria, sez. I, 27 maggio 1995 n.176).

     Affinché tale comunicazione non si risolva in un mero adempimento formale è peraltro necessario, perché la finalità sottesa alla previsione normativa sia raggiunta, che essa venga data con congruo anticipo rispetto all’adozione del provvedimento finale. Solo in tal modo, infatti, da un lato, l’interessato sarà posto effettivamente in grado di esercitare il proprio diritto di partecipazione procedimentale, dall’altro, potranno dirsi realmente rispettati i principi normativi di cui sopra.

     Orbene, nel caso di specie, la comunicazione di avvio del procedimento diretto al trasferimento per incompatibilità ambientale del ricorrente è stata inviata a quest’ultimo tramite il Comune di Chianni in data 15 maggio 1996, ovvero solo una settimana prima della conclusione del procedimento con l’emanazione del decreto prefettizio impugnato: un lasso di tempo troppo breve perché l’interessato potesse effettivamente sviluppare un’attività partecipativa, soprattutto se si considera che non era stato preventivamente messo a conoscenza della circostanza che avrebbe avuto a disposizione un tempo così ristretto per produrre memorie e documenti, non essendogli stato assegnato nella comunicazione di avvio del procedimento alcun termine a tal fine.

    La fondatezza del motivo esaminato determina l’accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di doglianza.

    Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - Sezione I, accoglie il ricorso n.2579/96, meglio indicato in epigrafe, e, per l’effetto, annulla il provvedimento con lo stesso impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, in data 1° dicembre 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana in Camera di consiglio, con l'intervento dei signori:

     Giovanni Vacirca    Presidente

     Eleonora Di Santo    Consigliere rel. est.

     Bernardo Massari     Primo Referendario 

F.to Giovanni Vacirca                           F.to Eleonora Di Santo

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 APRILE 2005

Firenze,  26 APRILE 2005

                                          IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

                                                              F.to Mario Uffreduzzi