REG. SENT. N. 3374

ANNO 2005

REG. GEN. N. 351

ANNO 2005 
 
 
 
 
 
 

Motivazione di cui al

dispositivo n. 38/2005 

REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale

per la TOSCANA

SECONDA SEZIONE

composto dai Signori: VINCENZO FIORENTINO  Presidente  f.f.

                        ROBERTO PUPILELLA       Cons. , relatore .

STEFANO TOSCHEI Primo Ref.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso 351/2005 proposto da:

SOC. SELENIA COMMUNICATIONS S.P.A. E R.T.I.

SOC. FERRANIA S.P.A., SOC. METRIKA S.R.L.

e SOC. I+ S.R.L.

rappresentato e difeso da:

COLZI FABIO

ACQUARONE LORENZO

ANSELMI DANIELA

SABBATINI SCHIUMA CLAUDIO

con domicilio eletto in FIRENZE

VIA SAN GALLO N. 76

presso

COLZI FABIO 

per l'annullamento,

del provvedimento dirigenziale n . 4 del 7 febbraio 2005, comunicato con nota dell’8 febbraio 2005 prot. n. 1590, pervenuta nei giorni successivi e della nota predetta, nonchè del provvedimento implicito con cui è stata disposta la “successiva verifica” della documentazione amministrativa presentata dalle imprese partecipanti alla gara di appalto, successivamente alla chiusura della seduta pubblica all’uopo destinata, aventi ad oggetto l’esclusione del raggruppamento ricorrente dalla fase concorsuale di valutazione dei progetti tecnici relativamente all’appalto-concorso per la fornitura di un sistema informatico RIS-PACS di componenti per la digitalizzazione e stampa delle immagini, di pellicole per la gestione delle unità operative di diagnostica per immagini delle azienda sanitarie ed ospedaliere  dell’area vasta centro della Regione Toscana,

nonchè per l’annullamento, previa sospensione,

di ogni atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso e, per quanto possa occorrere, del bandi di gara, della lettera di invito e del capitolato;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio resistente;

Vista l’ordinanza n. 192\2005 con la quale la seconda sezione del Tar Toscana ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento di esclusione del rappruppamento ricorrente ed ha ammesso con riserva lo stesso alla gara;

Viste le memorie presentate dalle parti costituite;

Uditi all’udienza del 28 aprile 2005, relatore il consigliere Roberto Pupilella gli avvocati delle parti costituite;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso regolarmente notificato e depositato la società Selenia Communications spa quale capogruppo dell’ATI  composta da Ferrania spa; Metrika srl e I+ srl, impugna il provvedimento di esclusione del raggruppamento dall’appalto concorso per la fornitura di un sistema informatico RIS-PACS di componenti per la digitalizzazione e stampa delle immagini, di pellicole per la gestione delle unità operative di diagnostica per immagini delle azienda sanitarie ed ospedaliere  dell’area vasta centro della Regione Toscana, nonchè del bando di gara, della lettera di invito e del capitolato.

Il ricorso è affidato a due distinte censure di legittimità a loro volta articolate in più profili.

Con il primo si lamenta la violazione dei principi che regolano la documentazione amministrativa nelle procedure di evidenza pubblica,ed in particolare la violazione della lettera invito per la mancata esclusione del raggruppamento ricorrente in seduta pubblica, con conseguente violazione dell’art. 7 della l.n.241\90.

Con il secondo motivo si censura invece la violazione e la falsa applicazione degli artt. 16 del D. Lgs. N.157\95; dell’art. 15 del D.Lgs n.358\92, anche in relazione ai principi di cui alle direttive CEE 93\37 (art.28) e 2004\718 (art.51).

Inoltre vi sarebbe stata una violazione della lettera invito che avrebbe consentito l’esclusione soltanto in caso di mancanza di documenti, nella specie insussistente.

Infine l’esclusione della ricorrente denuncerebbe un palese difetto di istruttoria e di motivazione oltre all’eccesso di potere per travisamento di fatti decisivi.

Si costituiva in giudizio il Consorzio dell’Area vasta centro scarl. Il quale controdeduceva su tutti i motivi di ricorso.

Il Tribunale, con ordinanza resa nella camera di consiglio dell’8\3\2005, accoglieva la domanda di esclusione della società ricorrente alla gara e fissava per la discussione nel merito del ricorso l’udienza pubblica del 27\4\2005, poi rinviata al giorno successivo.

Dopo una breve discussione la causa veniva trattenuta dal Collegio per la decisione.

D I R I T T O

Il ricorso è fondato, con valore assorbente in relazione alla prima delle censure proposte, laddove si lamenta la violazione delle disposizioni della lettera invito che impone la seduta pubblica per l’esame della documentazione amministrativa presentata dalle partecipanti alla gara.

Nel caso specifico inoltre, come attestato nel corrispondente verbale prodotto in giudizio, risulta agli atti che in data 28 gennaio 2005 il responsabile del procedimento ha attestato che tutte le ditte avevano presentato la (voluminosa) documentazione richiesta.

Ciò detto, risulta per tabulas la lamentata violazione della disposizione citata, poiché non è contestato che la esclusione della società ricorrente sia avvenuta successivamente, ed in seduta non pubblica.

Come ribadito di recente dal Consiglio di Stato (V 11\2\2005 n.338) la pubblicità delle sedute di gara rappresenta un principio generale di trasparenza amministrativa che, seppure introdotto e conforme alla normativa comunitaria deve valere per tutte le gare, almeno con riferimento alla fase della verifica della documentazione di gara.

Nel caso di specie inoltre la successiva esclusione in seduta non pubblica ed in assenza dei rappresentanti delle imprese invitate, viola altresì il principio generale del contrarius actus che deve avvenire nelle stesse forme previste per l’atto che si vuole annullare.

Vi è inoltre una palese violazione della legge sul procedimento amministrativo che oggi impone addirittura un preavviso di rigetto, incompatibile con la esclusione di qualsiasi fase partecipativa del destinatario dell’atto finale.

Per concludere va altresì sottolineata la violazione del principio dell’affidamento prodotto dal superamento della fase di ammissione avvenuta pubblicamente come espressamente attestato dal responsabile del procedimento.

L’esclusione della ricorrente va dunque annullata per le ragioni esposte.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.  Q.  M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento dirigenziale n. 4 del 7 febbraio 2005 prot. n. 1590.

Condanna il Consorzio resistente al pagamento delle spese di lite quantificate nella misura complessiva di €. 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 28 aprile 2005.

Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 27/4/82, n.186.

FIRENZE , il 28 aprile2005.

L’ESTENSORE      IL PRESIDENTE f.f.

              F.to Roberto Pupilella          F.to Vincenzo Fiorentino

IL SEGRETARIO

F.to Silvana Nannucci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 18 LUGLIO 2005

Firenze, lì 18 luglio 2005

Il Collaboratore di Cancelleria       

                                                                                        F.to Silvana Nannucci 
 

N.R.G.  351/2005


N.R.G.  «RegGen»