REPUBBLICA ITALIANA | N. 2518 REG. RIC.
ANNO 2004 N. 4294 REG. SENT. | |
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO | ||
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione Seconda |
ANNO 2005 |
composto dai Signori:
Giuseppe PETRUZZELLI Presidente
Raffaele POTENZA Componente;
Stefano TOSCHEI Estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. R.g. 2518 del 2004 proposto da “T.M.C. dei Fratelli Scognamiglio S.r.l.”, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Federico Liccardo ed elettivamente domiciliata in Firenze, Via San Gallo n. 76, presso lo studio dell’avv. Alessandro Colzi;
contro
- il COMUNE DI MASSAROSA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Walter Bianculli, dell’Avvocatura comunale, elettivamente domiciliato in Firenze, Via Giuseppe La Farina n. 15, presso lo studio dell’avv. Alessandra Castagna;
per l’esercizio del diritto di accesso
alla documentazione costituita dai provvedimenti amministrativi adottati per il proseguimento dei lavori di “completamento e rifacimento della fognatura nera in varie frazioni del territorio comunale”, dai contratti stipulati con le imprese affidatarie nonché dagli elaborati progettuali ad essi allegati, richiesto con raccomandata del 18 ottobre 2004
nonché per l’annullamento
Visto il ricorso con i relativi allegati ed il ricorso per motivi aggiunti;
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata nonché i documenti prodotti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 25 gennaio 2005 il dott. Stefano Toschei; presente per la parte ricorrente l’avv. Federico Liccardo e, per l’Amministrazione resistente, l’avv. Walter Bianculli;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso indicato in epigrafe la Società T.M.C. dei Fratelli Scognamiglio S.r.l. (d’ora in poi T.M.C.) ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Massarosa ha negato l’accesso ai documenti relativi ai contratti stipulati tra l’Ente e varie ditte al fine di far svolgere lavori di completamento di opere la cui realizzazione, in un primo tempo, era stata affidata all’odierna Società ricorrente e che, in seguito a controversie insorte tra quest’ultima ed il Comune, non erano state completate. Posto che era insorta in sede civilistica una controversia giudiziale tra le odierne parti controvertenti, la T.M.C. chiedeva al Comune di Massarosa di ottenere copia di tutti gli atti relativi ai nuovi rapporti intercorsi tra l’Ente e le altre ditte chiamate a completare le opere lasciate ineseguite dalla ricorrente, ciò al fine di evidenziare le eventuali distonie tra il progetto di cui all’affidamento attribuito a suo tempo alla ricorrente e i presunti completamenti, che accorgimenti tecnici più adeguati, previsti in sede di progettazione delle opere da parte del Comune, avrebbero permesso alla T.M.C. di porre effettivamente in essere. Ad opinione della Società ricorrente, infatti, l’inadeguatezza del progetto sulla scorta del quale le erano state affidate le opere di completamento della rete fognaria aveva di fatto impedito lo svolgimento dei lavori che, si sospetta, siano stati affidati ad altre ditte, dopo la risoluzione del contratto in essere tra la stessa Società ed il Comune, ma sulla base di progetti modificati e resi più adeguati rispetto alle originarie ed errate previsioni.
Dolendosi per la illegittimità del diniego opposto dall’Ente alla richiesta di conoscere la documentazione cui sopra si è fatto cenno, in quanto il relativo provvedimento appare viziato sotto diversi e distinti profili, la ricorrente ne chiedeva il giudiziale annullamento.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente contestando analiticamente le avverse affermazioni e chiedendo la reiezione del gravame.
Alla udienza di merito del 25 gennaio 2005 il difensore della Società ricorrente manifestava (come da dichiarazione raccolta a verbale) di voler rinunciare parzialmente alla domanda giudiziale per come proposta nell’atto introduttivo e, segnatamente, alla richiesta di accesso ai contratti stipulati tra il Comune di Massarosa e le ditte coinvolte nei lavori dopo la risoluzione del contratto con la T.M.C. nonché agli atti delle relative procedure di affidamento, mantenendo la richiesta con riguardo ai soli progetti.
Nella medesima udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. – Per una migliore intelligenza della questione giova riepilogare brevemente, sulla scorta dei documenti versati in atti e del contenuto delle difese depositate dai contraddittori, l’antefatto che ha condotto alla richiesta di accesso alla documentazione in possesso del Comune di Massarosa da parte della Società ricorrente.
Quest’ultima, nella prima metà del 2003, partecipava ad una selezione pubblica per l’affidamento dell’appalto di realizzazione dei lavori di completamento e rifacimento della fognatura nera in alcune frazioni site nel territorio del Comune di Massarosa, risultandone aggiudicataria.
Stipulato il contratto ed cominciata la realizzazione degli interventi, vennero a sorgere contrasti tra l’Amministrazione appaltatrice e la T.M.C. sulle modalità concrete di esecuzione delle opere, in quanto a parere della suindicata Società gli interventi, per come previsti nel progetto esecutivo, non potevano essere realizzati per come pretendeva il Comune.
I contrasti sfociarono nella sospensione dell’attività esecutiva da parte della T.M.C. e nella successiva risoluzione del contratto disposta dal Comune in sede di autotutela con riconsegna delle aree interessate dai lavori: ciò determinò l’avvio di una controversia giudiziale in sede civile.
A questo punto il Comune, allo scopo di far completare le opere la cui realizzazione era stata avviata dalla T.M.C., attribuiva tale compito ad altre ditte ed è su tale ultima vicenda che si appunterebbe l’interesse della Società oggi ricorrente a conoscere la documentazione inerente ai rapporti contrattuali sorti con le ditte terze ed aventi ad oggetto il completamento dei lavori lasciati non eseguiti dalla T.M.C., al fine di verificare se i lavori affidati a tali ditte, successivamente alla risoluzione del contratto con la T.M.C., siano gli stessi oggetti dell’appalto di cui la T.M.C. si era resa aggiudicataria e, in particolare, se essi vengano realizzati sulla base di quel progetto esecutivo la cui inadeguatezza aveva determinato l’insorgere dei contrasti tra il Comune e la T.M.C., sfociati nella interruzione dell’esecuzione delle opere e nella successiva risoluzione contrattuale.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente l’istanza di accesso alla documentazione suddetta sarebbe assistita da un concreto interesse costituito dalla necessità di conoscere l’eventuale diversità tra il progetto esecutivo posto a fondamento dell’esecuzione dei lavori appaltati alla T.M.C. e quello (o quelli) sulla scorta del quale sono stati affidati a ditte terze gli interventi di completamento dei lavori rimasti ineseguiti e, eventualmente, nell’ipotesi in cui si dovessero riscontrare diversità tra i progetti, utilizzare tale elemento al fine di confortare la domanda giudiziale, avanzata in sede civilistica dalla T.M.C., volta a far dichiarare la risoluzione per inadempimento, a carico del Comune, del contratto con quest’ultimo stipulato nel 2003.
2. - Con maggior precisione, la ricorrente chiedeva, nell’istanza avanzata al Comune di Massarosa, copia dei seguenti documenti:
Il Comune, con il provvedimento impugnato in via principale in questa sede, anche sulla scorta di un parere dell’avvocatura comunale, negava l’accesso per le seguenti ragioni:
Nel costituirsi in giudizio nella presente controversia il Comune di Massarosa, oltre a ribadire la correttezza dei contenuti del provvedimento qui impugnato e l’infondatezza delle pretese di parte ricorrente, ha eccepito la inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso ai soggetti controinteressati, da individuarsi nelle ditte che si sono rese affidatarie dei lavori di completamento della rete fognante non eseguiti dalla T.M.C..
3. – Nel corso della camera di consiglio il difensore della T.M.C., con dichiarazione raccolta nel relativo verbale, ha rinunciato alla domanda di accesso ed alla richiesta giudiziale di annullamento del provvedimento comunale impugnato nelle parti riguardanti le procedure di affidamento ed i contratti stipulati dal Comune di Massarosa con altre ditte per la realizzazione di quegli stessi lavori di completamento della rete fognaria a suo tempo affidati alla Società oggi ricorrente, mantenendo la richiesta di accesso con riferimento agli elaborati progettuali dei lavori realizzati dopo la risoluzione del contratto precedentemente in essere tra le stesse parti oggi controvertenti.
Tale dichiarazione, come è evidente, non è priva di conseguenze anche con riferimento alla fondatezza o meno dell’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione resistente.
Ad opinione di quest’ultima le tre ditte alle quali è stato affidato il completamento di quei lavori lasciati ineseguiti dalla T.M.C. assumerebbero una posizione di controinteressati nel corso del presente giudizio, in quanto la richiesta giudiziale di accesso, appuntandosi su documenti che le riguardano, le coinvolge direttamente.
In argomento il Collegio osserva che la giurisprudenza è ancora divisa sul rilievo da attribuire alla posizione di controinteressato assunta da quel soggetto che, nel corso del giudizio instaurato ai sensi dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, vanti un interesse eguale e contrario a quello del ricorrente circa l’esito della controversia da questo attivata nei confronti dell’Amministrazione al fine di ottenere, in via giudiziale, l’accesso a documenti amministrativi. Le opinioni che si contrappongono sono due:
Più in generale, le due opinioni sono condizionate dalla natura giuridica che voglia riconoscersi all’istituto dell’accesso ai documenti amministrativi, se di interesse legittimo o di diritto soggettivo e dalla conseguente considerazione del tipo di azione giudiziale concessa dall’ordinamento all’interessato con la previsione dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990, se idonea ad attivare un intervento del giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità o esclusiva (in tale ultimo senso Cons. Stato, Sez. V, 26 giugno 2000, n. 3632, Sez. VI, 20 gennaio 2000 n. 257 e Sez. VI, 21 dicembre 1999 n. 2118).
In ciascuno dei due casi il dato assodato ed indiscusso è quello relativo alla circostanza che la figura di parte processuale controinteressata (nei cui confronti debba notificarsi obbligatoriamente il ricorso ovvero debba essere integrato il contraddittorio iussu iudicis) possa essere rivestita soltanto nell’ipotesi di un soggetto individuato o (facilmente) individuabile dai documenti richiesti e che dalla conoscenza di questi possa subire un pregiudizio alla propria sfera di riservatezza.
Venendo al caso in esame e considerando che la richiesta di accesso in sede giudiziale è stata limitata, dal difensore di parte ricorrente, ai soli progetti sulla scorta dei quali alle tre ditte (nei cui confronti, a giudizio dell’Amministrazione resistente, doveva a pena di inammissibilità essere notificato il ricorso) è stato attribuito il compito di completare gli interventi sulla rete fognante non eseguiti dalla T.M.C., si rileva che:
Conseguentemente, sulla scorta delle osservazioni sopra esposte, l’accesso agli elaborati progettuali, con riferimento ai quali è stato affidato in via diretta a ditte diverse dalla T.M.C. il compito di completare i lavori rimasti ineseguiti, non è in grado di coinvolgere e, soprattutto, di porre in pericolo, in alcun modo, la sfera di riservatezza di tali ditte, le quali, dunque, in questa sede non assumono la veste di parti controinteressate.
4. – Verificata in senso positivo la corretta instaurazione del contraddittorio da parte della Società ricorrente e respinta, in quanto infondata, l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione resistente, può passarsi ad esaminarsi nel merito la fondatezza o meno della domanda di accesso superstite.
Essa come è stato sopra chiarito ha ad oggetto gli elaborati progettuali sulla base dei quali sono stati svolti da alcune ditte i lavori di completamento della rete fognante nel Comune di Massarosa, a suo tempo affidati alla T.M.C. e rimasti da questa parzialmente ineseguiti. La richiesta di accesso è assistita, sotto il profilo dell’interesse alla conoscenza documentale, dalla necessità per la Società ricorrente di utilizzare tali elaborati progettuali nel corso del giudizio civile, pendente tra la stessa T.M.C. ed il Comune di Massarosa presso il Tribunale civile di Viareggio, al fine di tutelare adeguatamente la propria sfera di interessi in quella sede giudiziale, che peraltro la vede nel contempo convenuta stante la proposizione di domanda riconvenzionale da parte dell’Amministrazione comunale.
Quest’ultima nel provvedimento con il quale ha negato il richiesto accesso, sulla scorta di un parere dell’Avvocatura comunale, ha ritenuto l’inaccessibilità in quanto trattasi di atti aventi natura paritetica e, dunque, per quanto tali esclusi dall’applicazione dell’istituto dell’accesso documentale nonché per la circostanza che si riferiscono a procedure di affidamento diretto di lavori a ditte estranee alla T.M.C., che non è stata in alcun modo coinvolta in quei procedimenti.
Nella memoria difensiva il Comune il Massarosa, per assumere l’infondatezza della pretesa della Società ricorrente, fa appello all’esistenza di un diritto di riservatezza “dei soggetti dei quali la stazione appaltante è stata costretta a servirsi per il completamento dei lavori rimasti ineseguiti” nonché alla necessità di salvaguardare il “diritto di difesa, costituzionalmente garantito, del Comune di Massarosa, all’interno del procedimento civile che lo vede controparte alla soc. T.M.C.” (così, testualmente, a pag. 6 della memoria difensiva depositata dall’Amministrazione in data 21 gennaio 2005).
5. – In disparte tutti i riferimenti alle altre ditte coinvolte nella vicenda, che debbono espungersi dall’indagine che il Collegio deve svolgere per le ragioni sopra ampiamente illustrate, residua, ai fini della decisione della controversia, una valutazione circa la potenziale vulnerazione, a causa della conoscenza del contenuto dei documenti richiesti, delle esigenze di tutela di difesa dell’Amministrazione comunale qui resistente nel giudizio civile in corso che la vede contrapposta alla Società T.M.C..
La questione, anche con riferimento ad una eventuale diritto di riservatezza che potrebbe restare pregiudicato dall’accoglimento della richiesta di accesso per come ridotta da ultimo (rispetto a quella avanzata in via amministrativa al Comune di Massarosa e riprodotta nell’atto introduttivo del presente giudizio) dalla Società ricorrente, va risolta in favore di quest’ultima per le ragioni che seguono:
La sintesi delle suaccennate acquisizioni giurisprudenziali è fornita dalla modifica apportata dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 all’art. 24 della legge n. 241 del 1990 che ora, al comma 7, stabilisce con chiarezza che “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
Ne deriva che, qualora non vi siano questioni legate ad un bilanciamento di contrapposti interessi, il diniego può solo essere opposto all’accesso nel caso in cui l’atto o gli atti richiesti siano riconducibili ad una delle categorie indicate dalla legge o dal regolamento, governativo (il D.P.R. n. 352 del 1992, fin tanto che non verrà adottato il nuovo regolamento governativo per come stabilito dalla legge n. 15 del 2005) in prima battuta, nonché dell’Amministrazione che abbia provveduto a dotarsene (e sul punto non è stato offerto alcun riferimento dalla difesa dell’Amministrazione resistente).
6. – Per completezza di motivazione va anche rilevato che, nel caso in esame non viene in emersione alcuna esigenza di salvaguardia della tutela alla riservatezza neri confronti dell’Amministrazione resistente con riguardo al contenuto degli elaborati progettuali oggetto della richiesta di accesso avanzata dalla Società ricorrente.
Sul punto il Collegio non ignora la costante affermazione giurisprudenziale in virtù della quale, in occasione dell’accoglimento della richiesta di accesso documentale ad elaborati progettuali, l'accesso deve intendersi limitato alla sola visione, con esclusione dell'estrazione di copia, allorché si tratta di opere dell'ingegno facenti parte del patrimonio aziendale di una impresa partecipante ad una gara, la quale ha un interesse tutelato ad evitare che altre concorrenti entrino senza limiti di tempo nella disponibilità materiale delle soluzioni tecniche contenute nel progetto, in particolare quando tali imprese operino sullo stesso mercato in posizione concorrenziale.
Purtuttavia, nel caso di specie, debbono essere tenute in attenta considerazione le seguenti osservazioni:
7. – In ragione delle suesposte osservazioni ed attesa l’accertata fondatezza dei motivi di ricorso, tenuto conto della richiesta di accesso limitata agli elaborati progettuali, per come riformulata nel corso della camera di consiglio dal difensore della Società ricorrente, deve accogliersi il ricorso da quest’ultima proposto disponendo che il Comune di Massarosa metta a disposizione per la visione e, a richiesta della Società interessata, per l’eventuale estrazione di copia, dietro pagamento dei relativi diritti, dei soli elaborati progettuali relativi ai lavori di completamento della rete fognaria per come già dalla Società T.M.C. richiesti nell’istanza presentata all’Amministrazione comunale e da questa ricevuta in data 14 ottobre 2004, con prot. n. 24917 (ved. copia versata in atti nel fascicolo di parte ricorrente).
Nei limiti di cui sopra viene, dunque annullato il provvedimento impugnato, restando improcedibile il ricorso con riferimento alle ulteriori domande alle quali la Società ricorrente a rinunciato per dichiarazione del difensore resa a verbale nella camera di consiglio del 25 gennaio 2005.
Per la peculiarità delle questioni trattate, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe:
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2005.
Il Presidente Il relatore ed estensore
Giuseppe Petruzzelli Stefano Toschei
F.to Giseppe Petruzzelli F.to Stefano Toschei
Il Segretario
F.to Silvana Nannucci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6 SETTEMBRE 2005
Firenze, lì 6 settembre 2005
Il Collaboratore di Cancelleria
F.to Mario Uffreduzzi
Ric. n. 2518/2004