REPUBBLICA ITALIANA N.         2334 

ANNO 2003

REG. RIC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4689 REG.  SENT..
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Sezione Seconda

       ANNO 2005
 

composto dai Signori:

Giuseppe PETRUZZELLI   Presidente

Roberto PUPILELLA    Componente;

Stefano TOSCHEI    Estensore;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. R.g 2334 del 2003 proposto da

NOGUERA MARTINEZ Reyna Lorena rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Leoni, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, Via B. Lupi n. 14;

contro

l’AZIENDA USL n. 10 DI FIRENZE, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Iaria, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, Via de’ Rondinelli n. 2;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente ed i documenti prodotti;

Vista l’ordinanza n. 43 del 13 gennaio 2004, con la quale questo Tribunale ha accolto l’istanza di ammissione con riserva al concorso formulata dalla ricorrente;

Esaminate le ulteriori memorie ed i documenti depositati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 30 giugno 2005 il dott. Stefano Toschei; presente per la parte ricorrente l’avv. A. Leoni e per l'Amministrazione intimata l'avv. D. Iaria;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

       1. – Premetteva la dr.ssa Reyna Lorena Martinez Noguera, cittadina nicaraguense, di essere in possesso di permesso di soggiorno in Italia, tanto da aver frequentato il corso di studi presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università di Firenze ove conseguiva il diploma di laurea nel 1984.

       Esponeva la ricorrente di aver presentato domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale – Area medica e delle specialità mediche, bandito dall’Azienda USL n. 10 di Firenze (bando pubblicato in G.U. 25 luglio 2003 e in B.U.R. Toscana n. 27 del 2 luglio 2003), ma di essere stata esclusa con determinazione dirigenziale n. 9790 del 15 ottobre 2003 “per non essere risultata in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’unione europea come espressamente richiesto nel bando di concorso” (così testualmente il provvedimento impugnato).

       Censurando tale provvedimento in quanto viziato per violazione di legge ed eccesso di potere ne chiedeva il giudiziale annullamento.

       2. – Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente contestando analiticamente le avverse prospettazioni e chiedendo la reiezione del gravame.

       Con ordinanza n. 43 del 13 gennaio 2004, questo Tribunale ammetteva con riserva la ricorrente al concorso in questione.

       Alla udienza del 30 giugno 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

       3. – La dr.ssa Reyna Lorena Martinez Noguera contesta la legittimità determinazione dirigenziale con la quale è stata disposta la sua esclusione dalla partecipazione al concorso per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale – Area medica e delle specialità mediche, bandito dall’Azienda USL n. 10 di Firenze, bandito nel luglio 2003.

       Sostanzialmente la ricorrente sostiene che la circostanza di non essere cittadina italiana né dell’Unione europea, ma nicaraguense, non può costituire un ostacolo alla sua partecipazione ad un concorso per l’assunzione presso una Pubblica amministrazione, per come deriva da una corretta interpretazione dell’art. 2 del decreto legislativo n. 286 del 1998, di talché ella non avrebbe dovuto essere esclusa dalla selezione.

       Di altro avviso è la difesa dell’Amministrazione resistente, ad opinione della quale la disposizione contenuta nell’art. 2 del decreto legislativo n. 286 del 1998 non ha inciso sulle norme in materia di arruolamento di dipendenti nel c.d. pubblico impiego che esclude l’ammissione alle relative selezioni pubbliche di concorrenti che siano cittadini extracomunitari.

       4. – In punto di fatto va rilevato, per completezza nell’esposizione della vicenda, che la ricorrente, ammessa con riserva al concorso in questione per effetto della decisione cautelare emanata da questo Tribunale, ha superato le prove concorsuali posizionandosi al 9° posto della graduatoria finale.

       5. – Nel merito i motivi di censura dedotti dalla ricorrente nei confronti dell’atto impugnato non appaiono fondati di talché il ricorso deve essere respinto.

       In particolare va osservato che:

  1. è indubbiamente vero che l’art. 2 del testo unico approvato con il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 ha introdotto delle norme di garanzia in favore dello straniero munito di regolare permesso di soggiorno affermando, testualmente, che “lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano”, ma è altrettanto vero che detto principio resta fermo salvo che non vi siano convenzioni internazionali, norme dello stesso testo unico o altre disposizioni speciali presenti nell’ordinamento giuridico nazionale che disciplinino particolari settori negando, esplicitamente o implicitamente, al cittadino extracomunitario, in deroga alla “piena uguaglianza”, la possibilità di esercitare un diritto invece riconosciuto ad un cittadino comunitario (cfr., in tal senso, Corte cost. 30 dicembre 1998 n. 454);
  2. una siffatta norma derogatoria, in materia di accesso al c.d. pubblico impiego è rinvenibile nell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (che raccoglie, sul punto, le analoghe prescrizioni già fissate nell’art. 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, per come modificato dall’art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80), nella parte in cui mantiene ferma la preclusione al detto accesso per i cittadini extracomunitari affermando che “I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale”, senza estendere tale facoltà in favore dei cittadini extracomunitari;
  3. la disposizione surrichiamata, peraltro, non manifesta alcun sintomo di illegittimità costituzionale, dal momento che appare condivisibile la riflessione già emersa in giurisprudenza in virtù della quale “se l'evoluzione dell'ordinamento ha portato all'estensione dell'accesso al pubblico impiego ai cittadini comunitari, deve ritenersi una siffatta conclusione affatto incongrua con l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e con la connessa constatazione che l'ordinamento giuridico italiano si inscrive, ora, o si affianca all'ordinamento giuridico dell'Unione, entità sempre più simile ad una formazione politica sovra statuale ovvero ad uno Stato quasi federale; pertanto, è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 38 T.U. 30 marzo 2001 n. 165 nella parte in cui mantiene ferma la preclusione al detto accesso per i cittadini extracomunitari” (così T.A.R. Veneto 25 marzo 2004 n. 782).

       Ne consegue che non si manifestano ragioni per modificare l’avviso già espresso in materia da questo Tribunale secondo cui “l’art. 2 comma 5 T.U. 25 luglio 1998 n. 286, in base al quale allo straniero è riconosciuta parità di trattamento col cittadino nei rapporti con la Pubblica amministrazione, nei limiti e nei modi previsti dalla legge, non ha eliminato il divieto di accesso dei cittadini extracomunitari all'impiego pubblico tuttora desumibile dagli artt. 37 comma 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e 2 comma 1 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487” (così T.A.R. Toscana, Sez. II, 24 gennaio 2003 n. 38).

       6. – Deriva da quanto si è sopra osservato l’infondatezza delle censure attinenti alla non corretta applicazione dell’art. 2 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e, parimenti, dell’asserito vizio di difetto di motivazione dell’atto impugnato, in quanto correttamente l’Amministrazione ha in esso chiarito il fondamento della disposta esclusione, richiamando la disposizione nella specie applicabile, con la conseguenza che il ricorso deve essere respinto.

       Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 30 giugno 2005.

      Il Presidente Il relatore ed estensore

Giuseppe Petruzzelli Stefano Toschei

F.to Giuseppe Petruzzelli          F.to Stefano Toschei

      Il Segretario

                                        F.to Silvana Nannucci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 OTTOBRE 2005

Firenze, lì 14 ottobre 2005

                      Il Collaboratore di Cancelleria       

F.to Silvana Nannucci

 

Ric. n. 2334/2003