REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
FIRENZE
SECONDA SEZIONE
Registro Sentenze: 5557/2005
Registro Generale: 1700/2005
ha pronunciato la
seguente
S E N T E N Z
A
sul ricorso 1700/2005 proposto da:
BASSETTI CINZIA
rappresentato e difeso da:
CONTICELLI GIULIO
con domicilio eletto in FIRENZE
LUNGARNO DELLE GRAZIE N. 28
presso
CONTICELLI
GIULIO
contro
COMUNE DI FIRENZE
rappresentato e difeso da:
PERUZZI SERGIO
CAPPELLETTI ALESSANDRA
con domicilio eletto in FIRENZE
C/O UFFICIO LEGALE COMUNALE
presso
PERUZZI
SERGIO
COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO EDUCATORE ASILO NIDO
non costituitosi in
giudizio;
e nei confronti di
SPADARO SILVIA
non costituitosi in
giudizio;
e nei confronti di
TAGLIABUE GIADA
non costituitosi in
giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del provvedimento prot. n. 8540 del 27.07.2005 del Comune di Firenze, Ufficio Direzione e Organizzazione, comunicato con raccomandata a.r. , che ha escluso la ricorrente dalla prova orale del Concorso Pubblico per esami e per titoli a n. 22 posti a tempo parziale di Educatore Asilo Nido (Cat. C), bandito dal Comune di Firenze il 23.11.2004, la cui prova scritta è stata tenuta nel giorno 15 giugno 2005 e di ogni altro atto antecedente, preparatorio, concomitante, connesso e susseguente anche incognito alla ricorrente;
- della graduatoria del concorso pubblico di cui sopra nella parte in cui la ricorrente risulta non idonea in quanto la stessa risulta priva di qualsiasi punteggio, con la unica qualificazione di “non idoneità”, privando di integralità la caratteristica di graduatoria numericamente ordinata e totalmente priva di efficacia;
- dei criteri stabiliti dalla Commissione Giudicatrice del concorso in questione (così come comunicati alla ricorrente) e della omessa quantificazione numerica della votazione, sostituita dalla formulazione generica ed insufficiente di “non idoneità”;
- di tutti i punteggi così come attribuiti e risultanti dalla graduatoria pubblicata sulla Rete Civica del Comune di Firenze all’indirizzo www. comune.firenze.it a partire dal 27.07.2005;
- di tutti gli atti del procedimento che hanno portato ai provvedimenti impugnati nonchè degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti;
per la declaratoria
del diritto della ricorrente a partecipare alla prova orale del concorso sopra individuato e precisamente del Concorso Pubblico per esami e per titoli a n. 22 posti a tempo parziale di Educatore Asilo Nido (cat. C), e quindi ricompresa fra gli idonei;
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 3 novembre 2005 - relatore il Primo Referendario Stefano Toschei - gli avv.ti Conticelli Giulio e Cappelletti Alessandra;
Visto l’art. 21, comma 7, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, così come sostituito dall’art. 3, comma 3, della legge 21 luglio 2000 n. 205;
Visto l’art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, così come sostituito dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205;
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentita sul punto la parte costituita;
Rilevato che risulta in atti la dimostrazione documentale della illegittimità del comportamento assunto nella specie dalla commissione di concorso che ha escluso di formulare qualsivoglia giudizio in merito alla valutazione della prova scritta sostenuta dalla ricorrente, per quanto emerge anche, ictu oculi, dall’esame delle copie fotostatiche degli elaborati concorsuali prodotti dalla ricorrente medesima e depositati nel corso della discussione in Camera di consiglio;
Considerato che, seppure è vero che la commissione di concorso ha stabilito nella terza riunione (piuttosto che nella prima, per come sarebbe stato più corretto) di non attribuire alcun punteggio a quegli elaborati che non raggiungono – esaminati nel loro insieme – la valutazione minima prevista, bensì di dichiarare gli stessi come “non idonei” (così nel relativo verbale versato in atti) e che tale disposizione riproduce, pedissequamente, la prescrizione di cui all’art. 19 del Regolamento sulle modalità di assunzione all’impiego presso il Comune di Firenze, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 934/728 dell’1 agosto 2000, purtuttavia la corretta interpretazione di siffatta disposizione, al fine di ritenerla compatibile con tutti i principi in materia di trasparenza dell’azione amministrativa, non solo fissati in leggi di settore, ma in via generale dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, nella formulazione introdotta dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, non può prescindere dalla necessità che il giudizio valutativo, seppur sinteticamente espresso con la formula “non idoneo”, sia collegato ed ancorato ad un qualche riscontro dell’esito della valutazione svolta dalla Commissione;
Tenuto conto, dunque, che la lettura in chiave di legittimità della norma regolamentare sopra riprodotta e fatta propria, nella specie, dalla commissione di concorso impone che della valutazione in merito alla prova d’esame resti, quanto meno, qualche elemento, tradotto in sintetiche espressioni di giudizio, idoneo a poter consentire al giudice, pur solo nei limiti del potere di verifica e sindacato della legittimità del comportamento mantenuto dalla commissione di concorso, di esercitare il predetto sindacato;
Rilevato, altresì, che militano nel senso interpretativo sopra esposto le ripetute affermazioni giurisprudenziali, condivise dal Collegio, secondo cui, in tema di prove scritte concorsuali, al candidato deve essere assicurato il diritto di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui ritiene che la commissione sia incorsa, sì da potere valutare la possibilità di un ricorso giurisdizionale e che, conseguentemente, il rispetto dei principi anzidetti impone che alla valutazione sintetica di semplice “non inidoneità” si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo; tra questi, in specie, in uno alla formulazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione fissati preliminarmente dalla commissione, elementi e dati che consentano di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla commissione (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 2004 n. 974);
Considerato che, per quanto si è sopra osservato, nel caso di specie la commissione non ha provveduto a motivare adeguatamente la decisione di escludere la ricorrente dal concorso, determinandosi in tal modo un evidente vizio di violazione di legge, con riferimento all’art. 3 della legge n. 241 del 1990;
Stimata, conclusivamente, la fondatezza delle censure avanzate dalla ricorrente, di talché il ricorso deve essere accolto con annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso impugnato e con l’effetto della immediata riammissione alla selezione stessa;
Valutato, infine, che le spese debbono seguire la soccombenza e che si possono liquidare in complessivi € 2.000,00;
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere le spese di lite in favore della Signora Cinzia Bassetti, che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila) oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 3 novembre 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Giuseppe PETRUZZELLI - Presidente
Vincenzo FIORENTINO - Consigliere
Stefano TOSCHEI - Primo Referendario, rel.
F.to Giuseppe Petruzzelli
F.to Stefano Toschei
F.to Silvana Nannucci - Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 4 NOVEMBRE 2005
Firenze, lì 4 novembre 2005
Il Collaboratore di Cancelleria
F.to Silvana Nannucci
N.R.G. 1700/2005
N.R.G. «RegGen»