REPUBBLICA ITALIANA N.         1983 

ANNO 2004

REG. RIC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6458 REG.  SENT..
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Sezione Seconda

       ANNO 2005
 

composto dai Signori:

Giuseppe PETRUZZELLI   Presidente

Raffaele POTENZA    Componente;

Stefano TOSCHEI    Estensore;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. R.g 1983 del 2004 proposto da

BONUCCELLI Ilaria, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Beatrice Pieraccini ed elettivamente domiciliata presso l’Ufficio di segreteria del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana in Firenze, Via Ricasoli n. 40;

contro

il COMUNE DI VIAREGGIO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal dirigente comunale avv. Anchise Grossi, ai sensi dell’art. 4 , comma 3, della legge 21 luglio 2000 n. 205 ed elettivamente domiciliato in Firenze, Via Ricasoli n. 40, presso l’Ufficio di Segreteria di questo Tribunale amministrativo regionale;

e nei confronti

di MUGNANI Giovanni, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

per il riconoscimento

del diritto della ricorrente ad accedere agli atti oggetto di domanda e, conseguentemente,

nonché per la condanna

dell’Amministrazione all’esibizione dei documenti richiesti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e i documenti prodotti;

Vista l’ordinanza istruttoria n. 6053 del 29 novembre 2004;

Esaminate le ulteriori memorie depositate ed i documenti versati in atti ede in occasione della Camera di consiglio;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 25 gennaio 2005 il dott. Stefano Toschei; presente per la parte ricorrente l’avv. Maria Beatrice Pieraccini nonché, per l’Amministrazione resistente, l’avv. Anchise Grossi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

       La Signora Ilaria Bonuccelli ha impugnato il provvedimento in virtù del quale il Comune di Viareggio le ha negato la possibilità di accedere all’elenco dei dipendenti comunali che avevano ottenuto alcuni benefici economici.

       Più in particolare l’odierna ricorrente, nella sua qualità di giornalista, aveva chiesto di poter avere accesso alla documentazione costituita “dall’elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli e della cifra che a ciascuno viene corrisposta in virtù di questa valutazione” (così nella nota di chiarimenti inviata dalla Signora Bonuccelli in data 5 maggio 2004 e presente in atti) e ciò in base alle valutazioni delle prestazioni individuali dei dipendenti comunali effettuate dai dirigenti al fine di attribuire un compenso in denaro e quindi un miglioramento della retribuzione individuale.

       Il Comune di Viareggio respingeva l’istanza perché essa si poneva in contrasto con l’art. 25 del regolamento comunale sull’accesso ai documenti amministrativi, n. 421 del 4 agosto 1990, disposizione che esclude dall’accesso i documenti relativi al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti, esclusi quelli pubblicati. D’altronde, chiariva il Comune, la surricordata disposizione si poneva in linea con la previsione dell’art. 112, comma 3, del Codice della privacy.

       La Signora Bonuccelli presentava, dunque, istanza di riesame al Difensore civico del Comune di Viareggio affermando la sussistenza del giusto diritto della giornalista ad avere accesso all’elenco dei dipendenti per come richiesto.

       Nonostante l’intervento, favorevole alla Bonuccelli, del Difensore civico, il Comune di Viareggio ribadiva il rifiuto ad accogliere l’istanza avanzata da quest’ultima non condividendo il parere dell’organo giustiziale e confermando il provvedimento sfavorevole all’esercizio dell’accesso con più approfondita motivazione.

       Da qui il presente giudizio volto ad ottenere giudizialmente l’aspirato accesso da parte dell’odierna ricorrente, attraverso l’annullamento del provvedimento di reitera del diniego nonché dell’art. 25 comma 2 del regolamento comunale invocato, tra l’altro, nella decisione impugnata.

       Si è costituito in giudizio il Comune di Viareggio contestando la fondatezza delle avverse affermazioni e chiedendo la reiezione del gravame.

       Con ordinanza n. 6053 del 29 novembre 2004 questo Tribunale disponeva incombenti istruttori.

       Successivamente le parti depositavano ulteriori memorie con documentazione (in parte anche nel corso della Camera di consiglio), di talché il ricorso era trattenuto per la decisione.

DIRITTO

       1. – La Signora Ilaria Bonuccelli, nella sua qualità di giornalista, ha chiesto di poter accedere all’elenco dei dipendenti, effettivamente in possesso del Comune di Viareggio (per quel che è emerso all’esito della disposta istruttoria), che hanno fruito del beneficio costituito dal miglioramento retributivo in ragione della positiva valutazione espressa dai dirigenti in ordine all’attività lavorativa da ciascuno di loro svolta.

       Il Comune di Viareggio per ben due volte ha negato il richiesto accesso documentale, nonostante il Difensore civico locale si fosse espresso per la fondatezza della richiesta avanzata dalla Signora Bonuccelli, sostenendo che l’eventuale accoglimento si sarebbe posto in contrasto con l’art. 25 del regolamento comunale sull’accesso ai documenti amministrativi nonché con la tutela della riservatezza dei dipendenti.

       L’odierna ricorrente, stimando illegittimo l’opposto diniego sotto diversi profili, ne chiedeva il giudiziale annullamento, eventualmente anche per il tramite della dichiarazione di illegittimità della norma regolamentare invocata dal Comune a sostegno delle avversate decisioni provvedimentali.

       2. – Il ricorso, per i motivi in esso dedotti, si presta ad un parziale accoglimento in virtù delle osservazioni qui di seguito svolte.

       3. – Vanno anzitutto qui ribadite alcune pacifiche acquisizioni di principio, rilevanti nel caso di specie, che ormai non pongono nessun dubbio anche per il costante avviso giurisprudenziale e che si ritiene necessario sinteticamente elencare:

  1. se è vero che l’art. 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 sembra aver introdotto nel nostro ordinamento giuridico, mutuando analoghe espressioni letterali dal precedente disposto dell’art. 7 della legge 8 giugno 1990 n. 142, un meccanismo di accesso ai documenti amministrativi liberalizzato e non condizionato dalla dimostrazione della sussistenza di un interesse al suo esercizio, come viceversa previsto dall’art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, tale apparente discrasia deve essere risolta in favore della norma statale, atteso che il primo comma dell’art. 10 del decreto legislativo n. 267 del 2000, sancendo il principio della generale pubblicità degli atti delle amministrazioni locali (“tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici”, ad eccezione di quelli riservati per legge o dichiarati tali da un atto del sindaco o del presidente della provincia allo scopo di tutelare la riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese), non implica affatto una diversa configurazione del diritto di accesso siccome delineato nell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, in quanto la disposizione succitata stabilisce piuttosto che, in linea di massima, gli atti comunali e provinciali non sono riservati ed inaccessibili (fatte salve le esclusioni ivi contemplate), mentre nulla dispone riguardo ai requisiti di accoglimento della domanda che, pertanto, non si discostano da quelli stabiliti nella disciplina generale contenuta negli artt. 22 e seguenti del Capo V della legge n. 241 del 1990 (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 29 novembre 2004 n. 7773);
  2. siffatta conclusione è oggi più che mai confermata (nonostante nel diritto comunitario non vi siano barriere all’accesso documentale legate alla dimostrazione dell’interesse che qualifichi la domanda del richiedente), se non addirittura “rincarata”, dalla nuova formulazione dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990, così come modificato dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, laddove al comma 1 lett. b) il Legislatore condiziona l’accesso alla sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale del richiedente alla conoscenza del contenuto di un documento amministrativo;
  3. è fuor di dubbio che documenti giuridicamente di natura privatistica, come debbono ritenersi tutti quelli attinenti al rapporto di impiego pubblico c.d. privatizzato presso Pubbliche amministrazioni, siano accessibili attesa la loro intima connessione e funzionalizzazione all’esercizio di funzioni pubbliche (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 marzo 2000 n. 1159);
  4. posto che attraverso l’istituto dell’accesso non può consentirsi un controllo generalizzato sull’attività di una Pubblica amministrazione, non essendo questo l’intendimento del Legislatore del 1990 (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 ottobre 2004 n. 6581), per poter esercitare tale facoltà occorre dimostrare di avere un interesse qualificato alla conoscenza del contenuto del documento cui si richiede l’accesso (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 novembre 2004 n. 7412);
  5. nello stesso tempo nessun dubbio si pone circa la sussistenza di un interesse in capo a chi, come il giornalista, intenda con il provvedimento rispetto al quale chiede l’accesso esercitare un diritto costituzionalmente garantito come è quello alla libera informazione;
  6. tale facoltà, nondimeno, deve essere esercitata entro i limiti e tenendo conto delle prescrizioni di cui all’art. 136, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice della privacy) che, rinviando all’art. 2 del medesimo testo secondo il quale “Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento”, garantisce in via generale ed inderogabile “che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”.

       Se tutto ciò è vero e non si ha ragione di dubitare di tale piana lettura delle norma in vigore, emerge con chiarezza che a fronte di un interesse del giornalista all’accesso di documenti relativi al rapporto di pubblico impiego, deve tenersi conto della necessità di garantire i diritti fondamentali di riservatezza del personale cui pervengono i dati contenuti nei documenti richiesti.

       4. – In disparte il contenuto dell’art. 25, comma 2, del regolamento comunale invocato dall’Ente per respingere la richiesta di accesso, la cui disposizione non necessita di essere qui annullata per contrasto con la norma primaria, attesa la possibilità di un sua lettura legittimamente orientata nel senso della inapplicabilità dell’esclusione laddove il richiedente, vanti, come nel caso in esame, un diritto costituzionalmente garantito di rango almeno equivalente a quello alla riservatezza del dato, deve considerarsi possibile una siffatta lettura corretta della norma regolamentare senza necessità di provvedere al suo annullamento laddove ci siano le condizioni per mantener fermo il rispetto del dato vantato dal dipendente e del quale esso è titolare.

       Nella fattispecie ciò è possibile in base alla presenza dell’art. 112 comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003, erroneamente invocato dall’Amministrazione al fine di escludere la giornalista dall’accesso, ma effettivamente applicabile al caso di specie seppure con diverso esito.

       La citata disposizione stabilisce che “La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato”; a sua volta il comma 2 lett. o) dell’art. 112, tra i trattamenti elencati come riconducibili ad una finalità di interesse pubblico e dunque permessi in materia di rapporto di lavoro include quelli volti a “valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti”.

       Nella specie la giornalista, per sua espressa indicazione nella nota del 5 maggio 2004 e nella memoria conclusiva del presente giudizio, chiarisce che la richiesta è volta a conoscere l’elenco dei dipendenti comunali ai quali sono stati riconosciute “indennità, emolumenti o differenze retributive (…) in ragione delle valutazioni operate dai dirigenti di settore” (così testualmente nella prima pagina del ricorso introduttivo). Ne consegue che trattandosi di dati strettamente ancorati alla valutazione della qualità del lavoro svolto, ne è sì consentita la conoscenza, ma in forma anonima e senza che sia possibile ricondurre l’emolumento, l’indennità o la retribuzione al nome del dipendente in favore del quale essa è stata riconosciuta.

       Tale risultato sarà raggiungibile attraverso la consegna di copia dell’elenco richiesto con mascheramento dei nominativi e di ogni altro elemento utile a ricondurre l’aspetto economico al nominativo ovvero all’identità del percettore.

       5. – In ragione delle suesposte osservazioni il ricorso va accolto disponendo che l’Amministrazione consenta l’esercizio del diritto di accesso documentale nei limiti e nelle forme più sopra precisate.

       In ragione della novità delle questioni sottoposte all’esame del Tribunale nella presente fattispecie si stima equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti e nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2005.

      Il Presidente Il relatore ed estensore

Giuseppe Petruzzelli Stefano Toschei

F.to Giuseppe Petruzzelli   F.to Stefano Toschei

      Il Segretario

                                       F.to Silvana Nannucci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 18 NOVEMBRE 2005

Firenze, lì 18 novembre 2005

                      Il Collaboratore di Cancelleria       

                                                                     F.to Silvana Nannucci

 

Ric. n. 1983/2004