REPUBBLICA ITALIANA | N. | 851 ANNO 2005 |
REG. RIC. | |
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO | N. | 8271 | REG. SENT.. | |
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione Seconda |
ANNO 2005 |
composto dai Signori:
Giuseppe PETRUZZELLI Presidente
Roberto PUPILELLA Componente;
Stefano TOSCHEI Estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. R.g 851 del 2005 proposto da
NARDELLA Luigi rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco D’Addario e Luca Castagni Lippi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Firenze, Via D. Buonvicini n. 21;
contro
l’ENTE PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, presso la cui sede in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4, domicilia per legge;
per l’esecuzione
della decisione del T.A.R. Toscana, Sez. II, 17 luglio 2003 n. 2708, notificata in data 19 luglio 2003 e passata in giudicato per mancata impugnazione, con la quale si è annullato il provvedimento dell’Ente Parco nazionale arcipelago toscano n. 8 prot. 13879 del 21 dicembre 2001 di rinvio dell’assunzione dei ricorrenti vincitori del concorso pubblico per la copertura di n. 4 posti di assistente di amministrazione, Servizio affari generali Area B Pos. B2 ex sesta qualifica
nonché
per l’accertamento dei danni conseguiti a carico dei ricorrenti in conseguenza dell’illegittimo rinvio della loro assunzione, stante l’inerzia della P.A. rispetto all’attuazione del giudicato
e per l’effetto
per la condanna dell’Ante Parco arcipelago toscano al risarcimento del danno derivato al ricorrente per l’illegittimo rinvio della loro assunzione da parte della P.A..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente ed i documenti prodotti;
Esaminate le ulteriori memorie ed i documenti depositati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 14 luglio 2005 il dott. Stefano Toschei; presente per la parte ricorrente l’avv. Francesco D’Addario e per la parte resistente l’avvocato dello Stato Patrizia Pinna;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Premetteva il Signor Luigi Nardella di avere preso parte al concorso pubblico per la copertura di 4 posti di assistente di amministrazione, Servizio affari generali Area B Pos. B2 ex sesta qualifica, bandito dall’Ente Parco arcipelago toscano e di essere risultato primo nella graduatoria dei vincitori, tanto che l’Amministrazione, in data 14 dicembre 2001, gli comunicava l’idoneità preannunciandogli la prossima stipula del contratto di lavoro e l’assunzione a tempo indeterminato con decorrenza 27 dicembre 2001.
Esponeva il ricorrente che con telegramma del 21 dicembre 2001 la medesima Amministrazione gli comunicava la sospensione della procedura di assunzione ed il rinvio della stessa in quanto si rendeva necessario verificare la correttezza della procedura selettiva svolta dall’Ente.
Lamentando l’illegittimità del provvedimento di sospensione dell’assunzione adottato dall’Amministrazione, il Signor Nardella proponeva ricorso innanzi a questo Tribunale, che veniva accolto con sentenza della Sezione seconda n. 2708 del 2003, nel corpo motivazionale della quale veniva chiarito che, ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale l’Ente Parco aveva sospeso l’efficacia della graduatoria, l’Amministrazione avrebbe dovuto riprendere “il procedimento concorsuale a partire dal momento successivo alla approvazione della graduatoria e teso alla assunzione dei vincitori del concorso” (così a pag. 9 della sentenza n. 2708 del 2003).
Risulta in atti che la decisione di primo grado veniva notificata, in data 18 luglio 2003, all’Ente Parco presso la sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, che non interponeva appello.
Denunciava l’odierno ricorrente che, in data 2 dicembre 2003, aveva notificato all’Amministrazione oggi resistente atto di messa in mora, invitando l’Ente ad ottemperare alla ormai definita e non più impugnabile decisione giurisdizionale, ma che l’Ente Parco non attuava spontaneamente quanto stabilito dalla citata sentenza n. 2708 del 2003, sostenendo al contrario, con nota del 4 dicembre 2003, che in virtù della normativa vigente, che impone il c.d. blocco delle assunzioni, non avrebbe potuto accogliere l’istanza avanzata dall’odierno ricorrente.
Quest’ultimo, a seguito dell’intervento dell’art. 1, comma 93, della legge n. 311 del 2004, che confermava il c.d. blocco delle assunzioni facendo salve le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004, intimava nuovamente all’Ente Parco di eseguire la sentenza n. 2708 del 2003. L’Amministrazione con ulteriore nota ribadiva l’impossibilità di eseguire il disposto della sentenza citata,giacché il c.d. blocco delle assunzioni coinvolgeva anche la procedura selettiva alla quale l’odierno ricorrente aveva partecipato.
Egli chiede, ora, che questo Tribunale ordini all’Amministrazione di adempiere entro un congruo termine agli obblighi nascenti dalla sentenza n. 2708 del 2003, nominando sin da ora un commissario ad acta che, in caso di ulteriore inerzia, si sostituisca all’Ente al fine di porre in essere le attività necessarie all’integrale attuazione della sentenza n. 2708 del 2003.
L’Ente Parco nazionale arcipelago toscano si è costituito in giudizio confermando il contenuto delle note suindicate e prospettando, conseguentemente, l’obiettiva impossibilità di poter assumere il Nardella.
Alla Camera di consiglio del 14 luglio 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. – Il ricorso è fondato nei limiti che verranno illustrati nelle seguenti osservazioni.
2. - In particolare, per quanto concerne l’incidenza e la valutazione delle prospettazioni avanzate dall’Amministrazione nelle note con le quali la stessa illustrava all’odierno ricorrente, anteriormente al presente giudizio di ottemperanza, l’impossibilità di eseguire quanto disposto dalla sentenza n. 2708 del 2003 di questa Sezione, vale la pena di rammentare che:
Alla luce di quanto sopra si è illustrato, dunque, il ricorso per l’esecuzione del giudicato andrebbe accolto.
3. – Purtuttavia non si può non tenere conto della posizione che viene ad assumere l’Amministrazione dinanzi all’intervento legislativo realizzatosi medio tempore e che ha reso, di fatto (oltre che di diritto) ed attualmente, giuridicamente impossibile l’assunzione dell’odierno ricorrente.
Come è stato chiarito dalla stessa Amministrazione resistente al Nardella con le note prodotte in atti, ai sensi dell’art. 1, comma 95, della legge n. 311 del 2004, il Legislatore ha confermato il c.d. blocco delle assunzioni da parte delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare “Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonchè al personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 98. Sono fatte salve le norme speciali concernenti le assunzioni di personale contenute: nell’articolo 3, commi 59, 70, 146 e 153, e nell’articolo 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; nell’articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, nell’articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell’articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresì, fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, e quelle di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. È consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale”.
Da quanto sopra emerge con evidenza, dunque, che, allo stato è normativamente impossibile per l’Amministrazione procedere all’assunzione richiesta dal Nardella; nello stesso tempo, tuttavia, tale circostanza non può e non deve incidere sulla giusta aspettativa dell’odierno ricorrente a veder realizzato il suo interesse peraltro affermato e cristallizzato nella sentenza in ordine alla quale qui si chiede l’esecuzione.
4. – In argomento vale la pena di rammentare che:
Ne deriva, evidentemente, che l'Amministrazione resistente, nel caso in esame, una volta venuto meno l’impedimento normativo che provoca il c.d. blocco delle assunzioni, prima di bandire un nuovo concorso per la copertura dei posti vacanti o di occupare questi ultimi attraverso altre procedure (mobilità, trasferimenti ovvero scorrimenti di graduatorie di concorsi), dovrà procedere all’assunzione del Nardella per come disposto dalla sentenza della quale si chiede qui l’esecuzione atteso che, in presenza di un vincitore di un precedente concorso la cui nomina è stata solo differita per la vigenza del cd. blocco delle assunzioni, secondo una nota e consolidata giurisprudenza, il decorso del tempo non può ridondare a danno del privato, non potendo assumere nessun rilievo, nel caso per cui è causa, le regole concernenti la validità temporale delle graduatorie.
5. – Dal parziale accoglimento del ricorso per ottemperanza, in ragione delle osservazioni sopra illustrate, consegue, allo stato, che resta fermo l’obbligo dell’Amministrazione a porre in essere le attività necessarie all’adempimento degli obblighi discendenti dalla sentenza n. 2708 del 2003, purtuttavia non è possibile procedere contestualmente alla nomina del commissario ad acta perché intervenga nell’eventualità di un ulteriore inadempimento dell’Amministrazione, stante l’attuale permanenza dell’impedimento normativo ad eseguire la sentenza di cui sopra.
Resta fermo che, una volta venuto meno il surricordato impedimento, l’Amministrazione immediatamente dovrà eseguire quanto disposto dalla sentenza n. 2708 del 2003, procedendo alla assunzione del Nardella e solo nel caso in cui ciò non avvenga potrà disporsi la richiesta nomina del commissario ad acta.
In ragione del tenore della presente decisione, in ordine alla quale non si manifesta una reale soccombenza processuale, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sezione seconda, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. 27 T.U. C.d.S., richiamato dall’art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, lo accoglie nei limiti e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 14 luglio 2005.
Il Presidente Il relatore ed estensore
Giuseppe Petruzzelli Stefano Toschei
F.to Giuseppe Petruzzelli F.to Stefano Toschei
Il Segretario
F.to Silvana Nannucci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7 GENNAIO 2005
Firenze, lì 7 gennaio 2005
Il Collaboratore di Cancelleria
F.to Silvana Nannucci
Ric. n. 851/2005