N.   366/01        RGR

N. 157 Reg.Sent.

ANNO 2005

REPUBBLICA   ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA 
SECONDA SEZIONE

Nelle persone dei Signori:

Mario  AROSIO Presidente

Luca  MORBELLI Primo Referendario

Angelo  VITALI Referendario, rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 366/01 R.G.R. proposto dalla società Docks Lanterna s.r.l., rappresentata  e difesa  dall’Avv. Luisa Moretti ed elettivamente domiciliata  presso il suo studio in Genova, alla via B. Castello 3/12,   

- ricorrente -

contro

il Comune di Ospedaletti, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato  e difeso  dall’Avv. Prof. Piergiorgio Alberti ed elettivamente domiciliato  presso il suo studio in Genova, alla via Corsica 2,

- resistente -

e nei confronti

della Ponticelli s.r.l., rappresentata  e difesa  dall’Avv. Giovanni Brichetto ed elettivamente domiciliata  presso il suo studio in Genova, piazza Corvetto 2/11,    

- controinteressata -

per l’annullamento

delle operazioni di gara a licitazione privata ai sensi del D. Lgs. n. 157/95, per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, nettezza urbana ed accessori indetta con deliberazione del consiglio comunale n. 37 del 7.8.2001 ed in particolare: della prescrizione di cui al punto 4 d) della lettera di invito; della prescrizione della lettera di invito di cui al punto 1 degli elementi di valutazione dei progetti offerta; della deliberazione G.C. 23.1.2001, n. 3, di nomina della commissione tecnica per la valutazione dei progetti offerta; del verbale n. 4 del 5.3.2001, di apertura delle buste e di attribuzione del punteggio per l’offerta economica; dell’aggiudicazione del servizio in data 27.4.2001 in capo alla società Ponticelli s.r.l.; nonché per la condanna dell’amministrazione comunale al risarcimento dei danni occorsi ed occorrendi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie di costituzione prodotte dalle parti resistenti;

Visto il ricorso incidentale della società controinteressata;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 20 gennaio 2005, relatore il referendario Avv. Angelo Vitali, l’Avv. Moretti per la ricorrente, l’Avv. Rizzo in sostituzione dell’Avv. Alberti per il comune resistente e l’Avv. Vaccari in sostituzione dell’Avv. Brichetto per la controinteressata;

Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso ritualmente notificato il 15 marzo 2001 e depositato il 16 marzo 2001, la società Docks Lanterna s.r.l. ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, relativi alle operazioni di gara per l’affidamento, mediante licitazione privata ai sensi del D. Lgs. n. 157/95, del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, nettezza urbana ed accessori, indetta dal comune di Ospedaletti con deliberazione del consiglio comunale n. 37 del 7.8.2001 ed aggiudicata alla ditta Ponticelli s.r.l.

Con un primo motivo di ricorso è lamentata la violazione e mancata applicazione dell’art. 25 D. Lgs. n. 157/1995, per avere l’amministrazione omesso di procedere alla doverosa verifica di congruità dell’offerta presentata dalla controinteressata ditta Ponticelli.

Il secondo motivo di ricorso assume che il criterio indicato nella lettera di invito per l’attribuzione del punteggio alla componente del prezzo apparirebbe assolutamente preponderante e, pertanto, incongruo ed illogico rispetto alla scelta di procedere secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Con il terzo motivo la ricorrente si duole della pretesa violazione dell’art. 23    del D. Lgs. n. 157/1995, nonchè dei principi della par condicio e di riservatezza delle offerte: l’aver richiesto nella lettera di invito l’inclusione nel progetto offerta di una relazione economica relativa ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate, agli oneri del personale e agli altri elementi relativi al servizio avrebbe consentito all’amministrazione procedente di individuare con anticipo il contenuto dell’offerta economica.

Il quarto motivo di ricorso si appunta sulla deliberazione di giunta comunale n. 3 del 23.1.2001, di nomina della commissione tecnica incaricata della valutazione dei progetti offerta, e deduce la violazione e/o mancata applicazione degli artt. 97 e 107 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, per aver affidato la presidenza della stessa al segretario comunale piuttosto che al dirigente del servizio.

Con il quinto ed ultimo motivo del ricorso introduttivo la ricorrente deduce, sempre con riferimento alla deliberazione di giunta comunale n. 3 del 23.1.2001 di nomina della commissione tecnica, la violazione dell’art. 21 comma 5 della legge 11.2.1994, n. 109, nonchè dei principi di imparzialità e buon andamento ad esso sottesi, per avere l’amministrazione procedente nominato il dirigente del servizio in seno alla commissione in qualità di esperto, anzichè di presidente.

A seguito dell’aggiudicazione della gara a favore della ditta Ponticelli s.r.l., avvenuta con determinazione dirigenziale n. 100 del 27.4.2001, la ricorrente Docks Lanterna s.r.l. notificava in data 27.4.2001 atto per motivi aggiunti.

Con il ricorso per motivi aggiunti viene dedotta in primo luogo l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione, che si assume affetto, in via derivata, da tutti i vizi già denunciati con il ricorso introduttivo.

Con il secondo motivo aggiunto è lamentata la violazione del principio di continuità delle procedure concorsuali, per avere l’amministrazione procedente aggiornato più volte le sedute della commissione incaricata di verificare, ex art. 25 D. Lgs. n. 157/1995, la congruità dell’offerta presentata dalla controinteressata Ponticelli s.r.l.

Il terzo motivo aggiunto assume la violazione del principio della par condicio tra i concorrenti e dell’art. 25 comma 2 del D. Lgs. n. 157/1995, la violazione del principio di imparzialità e di trasparenza ed eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca e sviamento: secondo la prospettazione di parte ricorrente, nell’ambito del procedimento di verifica della congruità dell’offerta, la ditta Ponticelli avrebbe sostanzialmente modificato la propria offerta, diminuendo il numero dei dipendenti addetti al servizio.

Con il quarto ed ultimo mezzo del ricorso per motivi aggiunti la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 comma 2 del D. Lgs. n. 157/1995, lamentando che l’amministrazione abbia richiesto ed accettato giustificazioni in relazione al costo del lavoro determinato in sede di offerta, in spregio alla norma rubricata.

Si sono costituiti in giudizio il comune di Ospedaletti e la società aggiudicataria Ponticelli s.r.l., che hanno controdedotto rispetto a ciascun motivo di ricorso, chiedendone la reiezione.

Con atto notificato in data 20.3.2001 la società controinteressata ha inoltre spiegato ricorso incidentale, deducendo l’inammissibilità dell’offerta economica presentata dalla ricorrente incidentale in quanto sottocosto e chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale.

Sia il ricorso introduttivo che l’atto per motivi aggiunti sono stati accompagnati da una contestuale istanza di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, che questo Tribunale ha respinto con le due ordinanze n. 265/01 e n. 371/01, pronunciate, rispettivamente, nella camera di consiglio del 21.3.2001 e del 3.5.2001.

Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2005, uditi l’Avv. Moretti per la ricorrente, l’Avv. Rizzo in sostituzione dell’Avv. Alberti per il comune resistente e l’Avv. Vaccari in sostituzione dell’Avv. Brichetto per la controinteressata, il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Riveste carattere preliminare l’esame del ricorso incidentale spiegato dalla controinteressata Ponticelli s.r.l.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, le questioni dedotte con il ricorso incidentale debbono essere decise con precedenza rispetto a quelle sollevate con il ricorso principale, tutte le volte che dalla definizione delle prime possa discendere l’inammissibilità del ricorso principale per carenza di interesse a ricorrere (cfr. Cons. di St., V, 25.3.2002, n. 1695; T.A.R. Toscana, II, 22.7.2002, n. 1591).

Nel caso di specie l’eventuale accoglimento del ricorso incidentale, con il quale la controinteressata Ponticelli s.r.l. ha dedotto l’illegittimità degli atti di gara nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione della Docks Lanterna s.r.l., farebbe venir meno in capo ad essa la condizione dell’interesse a ricorrere, determinando l’inammissibilità del ricorso principale.

Come esposto in narrativa, con il ricorso incidentale la società controinteressata ha dedotto l’inammissibilità - in quanto effettuata sottocosto - dell’offerta economica presentata dalla ricorrente principale ed ha quindi concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale.

In realtà, le censure della controinteressata non si appuntano propriamente sull’offerta economica presentata da Docks Lanterna s.r.l., bensì sulla relazione economica sui costi del servizio.

Coglie dunque nel segno il rilievo sollevato dalla difesa della ricorrente principale, secondo il quale l’art. 25 del D. Lgs. n. 157/1995 non prevede ipotesi di anomalia che non si riferiscano all’offerta propriamente detta.

Diversamente dall’offerta che, sola, riveste carattere negoziale, la relazione de qua aveva carattere puramente descrittivo, sicchè essa ben poteva non ricomprendere i dati relativi alla preesistenza dei mezzi impiegati, alle economie derivanti dalla precedente conduzione del servizio, etc.

La domanda di cui al ricorso incidentale dev’essere pertanto respinta, sicchè può procedersi all’esame dei motivi di cui al ricorso principale.

Dev’essere preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalle difese dell’amministrazione e della controinteressata, che hanno rilevato come il ricorso introduttivo si rivolga contro atti endoprocedimentali, precedenti l’atto finale di aggiudicazione della gara.

Invero la ricorrente, a conclusione della procedura di gara, ha provveduto ad impugnare con motivi aggiunti anche l’atto di aggiudicazione, riproponendo rispetto ad esso, seppure in via di illegittimità derivata, tutti i motivi di ricorso già spiegati nel ricorso introduttivo, che può dunque esaminarsi nel merito.

Con il primo motivo del ricorso introduttivo è lamentata la violazione e mancata applicazione dell’art. 25 D. Lgs. n. 157/1995, per avere l’amministrazione omesso di procedere alla doverosa verifica di congruità dell’offerta presentata dalla controinteressata ditta Ponticelli.

Il motivo è infondato. Come recentemente precisato dal Consiglio di Stato, infatti, l’art. 25 del D. Lgs. 17.3.1995, n. 157 si limita a prescrivere la verifica, in contraddittorio con le imprese, delle offerte anormalmente basse prima di poterle escludere, ma non esclude che tale verifica possa avvenire – com’è concretamente avvenuto nel caso di specie – dopo l’aggiudicazione provvisoria del servizio (Cons. di St., V, 18.3.2004, n. 1402).

Il secondo motivo di ricorso assume che il criterio indicato nella lettera di invito per l’attribuzione del punteggio alla componente prezzo apparirebbe assolutamente preponderante sotto un duplice profilo, attinente vuoi alla importanza relativa (50 punti su 100 disponibili) rispetto agli altri elementi di valutazione, vuoi agli effetti distorsivi della formula matematica “P(i) = [R(i)/R(max)]” applicata, che avrebbero determinato in concreto l’elisione di tutti gli altri criteri di giudizio diversi dal prezzo.

Tale criterio risulterebbe pertanto – a detta della ricorrente - incongruo ed illogico rispetto alla scelta dell’amministrazione di procedere secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 23 comma 1 lett. b D. Lgs. n. 157/1995).

In realtà, in mancanza di una precisa individuazione a livello legislativo, la determinazione dei parametri di ponderazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del loro ordine di importanza e dei criteri di attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell’offerta è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, che deve procedervi in sede di bando di gara o di lettera di invito (art. 23 u.c. D. Lgs. n. 157/1995) e le cui scelte sul punto possono essere censurate solo per illogicità ed incongruità manifeste.

Sennonché, tutte le doglianze della società ricorrente appaiono sul punto affatto generiche, essendosi essa limitata, inammissibilmente, ad affermare che l’applicazione del criterio censurato avrebbe determinato, nel caso di specie, un divario eccessivamente alto tra le uniche due offerte in gara (punti 50 alla Ponticelli e punti 28 alla Docks Lanterna).

In realtà, la determinazione dei parametri di ponderazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e del loro ordine di importanza relativa, così come indicati nella lettera di invito, appare perfettamente in linea – come giustamente osservato dall’amministrazione resistente – con la prassi utilizzata in molte gare d’appalto di servizi: basti pensare che lo stesso art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13.3.1999, n. 117 (regolamento recante norme per la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 23, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, per l’aggiudicazione degli appalti di servizi di pulizia degli edifici di cui alla categoria 14 della classificazione comune dei prodotti 874, contenuta nell’allegato 1 al decreto legislativo n. 157/1995) - non applicabile alla fattispecie ma citato anche dalla ricorrente nell’atto per motivi aggiunti a sostegno delle proprie tesi - ammette che il fattore ponderale da assegnare all’elemento prezzo possa variare fino ad un limite massimo di 60 punti, dunque ben superiore a quello (50 punti) adottato  nella gara de qua.

Indimostrata risulta altresì l’affermazione che l’applicazione della formula matematica “P(i) = [R(i)/R(max)]” non avrebbe consentito alcun recupero con il punteggio assegnato in sede di valutazione delle componenti dell’offerta diverse dal prezzo: basti pensare che, a termini della lettera di invito, agli aspetti non economici poteva essere attribuito un punteggio fino a 50 punti, largamente sufficiente – in astratto - a compensare il divario (22 punti) tra le offerte economiche presentate dalle uniche due concorrenti in gara.

Con il terzo motivo la ricorrente si duole della pretesa violazione dell’art. 23    D. Lgs. n. 157/1995, nonchè dei principi della par condicio e di riservatezza delle offerte: l’aver richiesto nella lettera di invito l’inclusione nel progetto offerta di una relazione economica relativa ai mezzi e alle attrezzature utilizzate, agli oneri del personale ed agli altri elementi relativi al servizio avrebbe consentito all’amministrazione procedente di individuare con anticipo il contenuto dell’offerta economica.

Vale sul punto quanto già precisato relativamente al ricorso incidentale, e cioè che la relazione de qua aveva carattere puramente descrittivo di alcune voci di costo al fine di valutare la serietà della proposta tecnica formulata, sicchè essa ben poteva prescindere vuoi dalle economie derivanti dalla preesistenza dei mezzi impiegati e dal grado del loro ammortamento, dalla conduzione di altri analoghi contratti in comuni vicini o addirittura (com’è il caso della ditta Docks Lanterna) dalla precedente conduzione del servizio nel medesimo comune vuoi, soprattutto, dall’utile di impresa.

In difetto dell’allegazione e della prova circa la coincidenza tra i contenuti della relazione e quelli dell’offerta economica, l’affermazione che la relazione avrebbe consentito all’amministrazione di individuare anticipatamente il contenuto dell’offerta economica resta al livello di una generica illazione.

Il quarto motivo di ricorso si appunta sulla deliberazione di giunta comunale n. 3 del 23.1.2001, di nomina della commissione tecnica incaricata della valutazione dei progetti offerta, e deduce la violazione e/o mancata applicazione degli artt. 97 e 107 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, per aver l’amministrazione procedente affidato la presidenza della stessa al segretario comunale piuttosto che al dirigente del servizio.

La censura è priva di pregio.

L’art. 97 comma 4 lett. d) del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 stabilisce che il segretario comunale esercita, tra le altre, “ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti”, mentre l’art. 107 commi 2 e 3 lett. a) del medesimo D. Lgs. dispone che spettano ai dirigenti tutti i compiti “non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108”, e, in particolare, i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell’ente, tra i quali, in particolare, “la presidenza delle commissioni di gara e di concorso”.

Il coordinamento tra le disposizioni citate opera nel senso che, ferma la  funzione di indirizzo e controllo politico amministrativo indefettibilmente rimessa agli organi di governo dell’ente, ben possano gli statuti ed i regolamenti comunali affidare specifiche funzioni di gestione amministrativa – qual è certamente la presidenza delle commissioni di gara e di concorso - ai segretari comunali, fatta salva, per il resto, la competenza residuale dei dirigenti.

Nel caso che ci occupa il regolamento comunale dei contratti, citato nella deliberazione di giunta comunale n. 3 del 23.1.2001, stabilisce per l’appunto che “competono al Segretario Comunale le funzioni di Presidente delle Commissioni di gara relative alle licitazioni private”.

La norma regolamentare è conforme alla legislazione primaria e non è stata fatta oggetto di impugnazione: ne discende l’infondatezza del motivo di ricorso.

Con il quinto ed ultimo motivo del ricorso introduttivo la ricorrente deduce, sempre con riferimento alla deliberazione di giunta comunale n. 3 del 23.1.2001 di nomina della commissione tecnica, la violazione dell’art. 21 comma 5 della legge 11.2.1994, n. 109, nonchè dei principi di imparzialità e buon andamento ad esso sottesi, per avere l’amministrazione procedente nominato il dirigente del servizio in seno alla commissione in qualità di esperto, anziché di presidente.

Il motivo è infondato.

Giova premettere che, proprio con specifico riferimento alla disposizione dell’art. 21 comma 5 della legge n. 109/1994, il Consiglio di Stato ha ripetutamente affermato che nelle procedure di gara aventi ad oggetto la prestazione di servizi non possono assumere alcun valore di principio le disposizioni della legge quadro sui lavori pubblici (Cons. di St., V, 16.9.2004, n. 6029; id., 1.4.2004, n. 1812).

A ciò si aggiunga che, con riguardo alle gare indette dagli enti locali, la disposizione specifica dell’art. 107 comma 3 lettere a) e b), che impone ai dirigenti di presiedere le commissioni di gara e di concorso e di assumere la responsabilità delle relative procedure, prevale sulla norma di carattere generale prevista dall’art. 21 comma 5 L. 109/1994 (cfr. ancora, Cons. di St., V, 16.9.2004, n. 6029; id., 1.4.2004, n. 1812).

Ciò premesso, la composizione delle commissioni di gara per l’affidamento degli appalti di servizi non trova una disciplina nell’ambito del D. Lgs. n. 157/1995 ed è pertanto rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, fermo il rispetto dei principi generali di imparzialità e buon andamento, che, come ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale, esigono che la maggioranza dei componenti la commissione siano muniti di specifica competenza nelle materie oggetto di valutazione.

Nel caso specifico, inoltre, è da escludersi che la circostanza che al dirigente del servizio spettino ad un tempo la partecipazione alla commissione di gara e l’approvazione degli atti di gara possa concretare una situazione di conflitto di interessi nei confronti dell’amministrazione procedente.

Come autorevolmente chiarito dal Consiglio di Stato, infatti, “l’approvazione degli atti di gara e, in particolare, dell’operato della commissione non può essere tecnicamente ascritta alla nozione di controllo, che esige l’espressa attribuzione normativa, nella specie inconfigurabile, ad un organo terzo di compiti di verifica della legittimità di provvedimenti od attività, ma si risolve nella diversa funzione di (ultima) revisione, interna al procedimento, della correttezza del suo svolgimento ed implica l’esercizio di una potestà funzionalmente connessa alla responsabilità unitaria del procedimento di gara, sicché la sua attribuzione allo stesso dirigente che ne ha assunto la gestione fin dal principio non pregiudica in alcun modo la regolarità della procedura e l’utilità dell’approvazione dei suoi esiti (garantita, anzi, proprio dalle nuove forme di responsabilità dirigenziale)” (Cons. di St., V, 18.9.2003, n. 5322).

Del resto, la disposizione dell’art. 21 comma 5 L. 109/1994 non è riferita allo svolgimento da parte dei commissari di altre funzioni amministrative nel medesimo procedimento di gara (introducendo un’ipotesi di incompatibilità tutta interna alla procedura), bensì di altre funzioni relative all’opera pubblica da appaltare (Cons. di St., V, 18.9.2003, n. 5322).

Venendo ora all’esame dei vizi dedotti con l’atto per motivi aggiunti, dev’essere in primo luogo disatteso il primo mezzo di gravame, con il quale vengono riproposti, nei confronti del provvedimento di aggiudicazione - che si assume illegittimo in via derivata - i motivi articolati con il ricorso introduttivo.

Esso, per tutte le considerazioni sopra esposte relativamente a ciascun motivo di ricorso, deve dichiararsi infondato.

Con il secondo motivo aggiunto è lamentata la violazione del principio di continuità delle procedure concorsuali, per avere l’amministrazione procedente aggiornato più volte le sedute della commissione incaricata di verificare, ex art. 25 D. Lgs. n. 157/1995, la congruità dell’offerta presentata dalla controinteressata Ponticelli s.r.l.

Il motivo è infondato. Il principio di continuità delle procedure concorsuali si riferisce, in realtà, alla sola fase di valutazione comparativa delle offerte sfociante nell’aggiudicazione, non già al diverso e distinto procedimento di verifica della congruità delle offerte anomale ex art. 25 D. Lgs. n. 157/1995.

Nell’ambito di quest’ultimo procedimento – che, come visto supra, ben può svolgersi all’esito dell’esame comparativo delle offerte e finanche dell’aggiudicazione provvisoria – riemerge semmai il generale principio di adeguatezza e completezza dell’istruttoria codificato nell’art. 6 della legge 7.8.1990, n. 241, secondo il quale, ferma l’immodificabilità dell’offerta a tutela della par condicio dei concorrenti, è consentito all’amministrazione procedente – ed è, anzi, doveroso - esperire i necessari approfondimenti istruttori, se del caso ordinando esibizioni documentali e sollecitando l’interessato a fornire i necessari chiarimenti. 

La mera circostanza che la commissione incaricata abbia chiesto più volte chiarimenti alla ditta sottoposta al procedimento di verifica di congruità dell’offerta anomala, all’uopo aggiornando i propri lavori ad una nuova seduta, non comporta dunque di per sè sola l’illegittimità delle operazioni di gara.

Il terzo motivo aggiunto assume la violazione del principio della par condicio tra i concorrenti e dell’art. 25 comma 2 del D. Lgs. n. 157/1995, la violazione del principio di imparzialità e di trasparenza ed eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca e sviamento: secondo la prospettazione di parte ricorrente, nell’ambito del procedimento di verifica della congruità dell’offerta, la ditta Ponticelli avrebbe sostanzialmente modificato la propria offerta, diminuendo il numero dei dipendenti addetti al servizio da 16 a 14, ciò che avrebbe influito sul punteggio attribuibile al requisito della “frequenza del servizio” di cui al punto 2c delle schede di valutazione dei progetti offerta.

In realtà, il capitolato prevedeva un numero minimo di addetti al servizio di nettezza urbana pari a dieci unità nel periodo invernale e quattordici nel periodo estivo (art. 7 del capitolato, doc. 1 del comune), mentre la relazione economica allegata all’offerta della Ponticelli recava, sin dall’inizio, oltre all’indicazione di 10/14 dipendenti propriamente addetti al servizio di nettezza urbana (dato confermato nell’ultima nota di chiarimenti 5.4.2001, doc. 7 del comune) quella di due dipendenti aggiuntivi e, più precisamente, di una impiegata e di un direttore di cantiere, entrambi “di nuovo inserimento” (doc. 11 del comune).

Si tratta, in entrambi i casi, di figure professionali non propriamente addette, in modo stabile e continuativo, al servizio di nettezza urbana rivolto all’utenza pubblica, ma svolgenti mansioni amministrative nell’interesse della società aggiudicataria e, pertanto, utilizzate anche per gli altri appalti da questa gestiti.

Se dunque da un lato essi non possono certo aver influito sulla valutazione relativa alla frequenza del servizio di nettezza urbana, dall’altro la circostanza che il costo relativo ai due dipendenti in questione sia stato imputato alla quota parte dei costi generali di impresa piuttosto che agli oneri del personale non rende di per sè incongrua, nel suo complesso, l’offerta di Ponticelli s.r.l. (nello stesso senso vedi, per una fattispecie analoga, T.A.R. Liguria, II, 22.4.2004, n. 488).

E’ noto del resto che la valutazione, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, delle giustificazioni fornite in sede di verifica dell’offerta   anomala è circoscritta alla verifica della plausibilità delle giustificazioni medesime: l’amministrazione, pertanto, nel valutare le offerte che appaiono prima facie anormalmente basse non mira a ricercare specifiche inesattezze di ogni elemento dell’offerta, bensì a valutare se, globalmente considerata, l’offerta stessa sia seria ed attendibile, e se i prezzi offerti trovino rispondenza nella realtà, sia di mercato che aziendale (T.A.R. Puglia Bari, I, 4.12.2002, n. 5393).

A ciò si aggiunga che le valutazioni operate in sede di verifica delle offerte anomale “costituiscono espressione di un potere di natura tecnico discrezionale, i cui limiti di sindacato sono correlati alla manifesta illogicità, alla incongruità della motivazione, all’errore di fatto, a profili, cioè, che non vanno a scalfire la sfera di autonomia decisionale riservata in tale ambito all’amministrazione” (Cons. di St., IV, 17.6.2003, n. 4350).

Nel caso di specie, pare al Collegio che anche la determinazione dell’amministrazione di positiva conclusione della procedura di verifica della congruità dell’offerta sia immune dal vizio denunciato.

Con il quarto ed ultimo mezzo del ricorso per motivi aggiunti la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 comma 2 del D. Lgs. n. 157/1995, lamentando che l’amministrazione abbia richiesto ed accettato giustificazioni in relazione al costo del lavoro determinato in sede di offerta, in spregio alla norma rubricata.

La censura è priva di pregio.

In realtà, l’art. 25 del D. Lgs. n. 157/1995 prevede che l’amministrazione aggiudicatrice, prima di escludere le offerte anomale, chieda per iscritto giustificazioni su tutti gli elementi costitutivi dell’offerta ritenuti pertinenti, e pertanto anche sul costo del lavoro, precisando tuttavia che essa non può tenere conto di giustificazioni che indichino valori inferiori a quelli minimi stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Nel caso di specie, se è vero che le precisazioni richieste alla ditta Ponticelli hanno riguardato il costo del lavoro, non è dedotto nè provato che esse abbiano indicato valori inferiori a quelli minimi stabiliti dal CCNL di riferimento.

In conclusione, il ricorso incidentale e quello principale debbono essere rigettati.  

Sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, seconda sezione, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 20 gennaio 2005.

Mario  AROSIO Presidente

Angelo  VITALI Referendario, estensore. 
 
 

            Depositato in Segreteria il 4 FEB. 2005

                           Il Direttore di Segreteria

                             (Dott.ssa C. Savino)

 

N.  366/01   R.G.R.