N. 1283/04 RGR

N. 429 Reg.Sent.

ANNO 2005

REPUBBLICA   ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA 
SECONDA SEZIONE

Nelle persone dei Signori:

Mario  AROSIO Presidente

Luca  MORBELLI Referendario

Angelo  VITALI Referendario, rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1283/04 R.G.R. proposto da G.I.S. Gruppo Imprese Savonesi s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. M. Alberto Quaglia e Paolo F. Gaggero ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Genova, alla via Roma 3/9,

- ricorrente –

contro

il Comune di Albissola Marina, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. Piergiorgio Alberti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, alla via Corsica, 2,

- resistente -

e nei confronti

della Cremonesi Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore

e

della Gualdoni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

- controinteressati -

per l’annullamento

della deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 10 maggio 2004, con la quale è stata individuata “quale proposta più rispondente al pubblico interesse dell’Amministrazione Comunale la proposta progettuale della Cremonesi Costruzioni s.r.l. ... che di conseguenza deve ritenersi quale soggetto promotore ai sensi dell’art. 37 ter della legge 109/94 e s.m.i.”, in relazione ad un procedimento di “finanza di progetto” attivato dal Comune di Albissola Marina ai sensi degli artt. 37 bis e segg. della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. ed i., e di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso con quello impugnato in via principale, ivi espressamente comprendendo:

- la deliberazione G.M. 31 dicembre 2003, n. 265, avente ad oggetto “Definizione modalità di valutazione proposte pervenute ai sensi dell’art. 37 bis della legge 109/94 – finanza di progetto”;

- in quanto occorra, l’avviso pubblico inerente la sollecitazione all’inoltro delle proposte da parte degli aspiranti promotori, pubblicato in data 28 ottobre 2003;

- sempre in quanto occorra, i verbali di incontro tra alcuni membri della Giunta comunale e due delle imprese concorrenti (v. verbali in data 7 maggio 2004), la relazione del responsabile del procedimento in data 23 aprile 2004 e i quadri sinottici, tutti menzionati ed allegati nella deliberazione di giunta impugnata in via principale;

- il bando di gara a licitazione privata per la scelta dei concorrenti del promotore, ai sensi dell’art. 37 quater della legge n. 109 del 1994 e s.m. ed i., di cui alla determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 117 del 5 agosto 2004;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto il controricorso del Comune di Albissola Marina;

Viste le memorie hinc et inde prodotte;

Uditi alla pubblica udienza del 17 marzo 2005, relatore il referendario Avv. Angelo Vitali, l’Avv. P. Gaggero per la società ricorrente e l’Avv. A. Mozzati in sostituzione dell’Avv. P. Alberti per l’amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato il 17.9.2004 e tempestivamente depositato il successivo 21.9.2004, la società ricorrente ha impugnato gli atti meglio indicati in epigrafe, relativi alla procedura di project financing ex artt. 37 bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109 avviata dal comune di Albissola Marina per la realizzazione di una scuola media nell’area prima adibita a campi da tennis ex APT, con contestuale ristrutturazione di parte del piano terra della scuola elementare nonché miglioramento del tessuto urbano e della funzionalità dell’area tramite parcheggi a rotazione e/o box o posti auto interrati, come da avviso pubblico del 27.10.2003 (doc. 1 di parte ricorrente).

In particolare, è impugnata la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 10 maggio 2004, con la quale il comune di Albissola Marina, all’esito della prima fase della procedura di project financing, ha indicato quale proposta più rispondente all’interesse dell’amministrazione quella presentata dalla società controinteressata Cremonesi Costruzioni s.r.l., conseguentemente individuata come soggetto promotore ai sensi dell’art. 37 ter della legge n. 109/1994.

Avverso la citata deliberazione e gli atti presupposti la società ricorrente deduce i seguenti undici motivi di ricorso, illustrati con due successive memorie.

1. Violazione dei principi regolanti le procedure selettive ad evidenza pubblica. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione degli artt. 1 e 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà e immotivata violazione di un autolimite. Invalidità derivata per illegittimità della deliberazione G.M. n. 265 del 31 dicembre 2003.

L’esame delle proposte e la scelta del promotore, sebbene non vincolati alle rigide forme dell’evidenza pubblica, non sarebbero stati preceduti dalla fissazione di criteri imparziali e oggettivi di valutazione, ciò che contrasterebbe con quei requisiti minimi di imparzialità e trasparenza che, secondo l’art. 12 della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241/90, debbono presiedere ad ogni valutazione comparativa svolta in vista della attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere e, pertanto, anche alla scelta del soggetto promotore nell’ambito della procedura di project financing.

In particolare, tale doverosa predeterminazione di criteri comparativi non sarebbe contenuta nella deliberazione di giunta comunale n. 265 del 31.12.2003, la quale - ancorché intitolata “definizione modalità di valutazione proposte pervenute ai sensi dell’art. 37 bis della legge 109/94 – finanza di progetto” - sarebbe stata inspiegabilmente pubblicata all’albo pretorio in un data successiva (7.6.2004) all’esame delle proposte presentate ed alla conseguente scelta del soggetto promotore (10.5.2004, data di adozione della impugnata deliberazione n. 103/2004).

2. In via subordinata rispetto al primo motivo. Eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa.

La motivazione della scelta compiuta non conterrebbe alcun giudizio comparativo, neppure in forma minimale (id est, numerica), circa le sette proposte pervenute, limitandosi ad una ricognizione delle caratteristiche delle singole proposte.

3. In via di ulteriore subordine. Eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione della lex specialis e dei principi di buon andamento e ragionevolezza dell’azione amministrativa.

Con il motivo in discorso, dedotto in prospettazione subordinata, si contestano analiticamente le considerazioni, contenute nella deliberazione impugnata a sostegno della scelta della società controinteressata, riguardanti il valore economico e finanziario del piano, gli spazi interni ed il numero di aule speciali, l’inserimento di impianti di tipo innovativo, le scelte architettoniche, la soluzione che prevede la realizzazione di un solo piano box, la durata della gestione della mensa e le dimensioni della palestra.

4. Violazione dei principi generali regolanti le procedure comparative ad evidenza pubblica. Violazione dei principi di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 97 Cost.. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

La scelta del promotore, in spregio agli insegnamenti della Corte costituzionale  in materia (cfr. C. Cost., n. 453/1990), sarebbe stata effettuata in proprio dalla giunta comunale, senza l’ausilio di un organo tecnico consultivo imparziale o, per lo meno, composto per la maggioranza da tecnici.

5. In subordine rispetto al motivo che precede. Eccesso di potere per carenza di istruttoria ed illogicità intrinseca ed estrinseca. Violazione di un autolimite. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti.

Benché la deliberazione di giunta comunale n. 265/2003 demandasse la valutazione delle proposte alla giunta stessa con l’ausilio dell’ufficio tecnico, del collegio dei revisori dei conti e di un geologo, negli atti del procedimento non sarebbe dato di reperire traccia alcuna dell’attività di tali soggetti.

6. Incompetenza. Violazione degli artt. 42, 48, 107 e 109 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

La scelta tra le proposte pervenute rientrerebbe, in ragione della sua natura eminentemente tecnica, nella competenza residuale dei dirigenti, piuttosto che in quella della giunta.

7. In via di estremo subordine rispetto ai motivi che precedono. Violazione dei principi generali in materia di procedure comparative ad evidenza pubblica. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Quand’anche di competenza della giunta, le attività  valutative e decisionali avrebbero comunque dovuto essere svolte, secondo la regola del così detto collegio perfetto, dall’organo nella sua composizione integrale.

8. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti. Violazione dei principi generali in tema di verbalizzazione delle decisioni degli organi collegiali.

La fondamentale decisione, assunta ad un certo stadio della procedura, di proseguire l’esame unicamente a vantaggio di due delle proposte presentate, con esclusione delle altre cinque, non risulterebbe in nessun modo formalizzata o verbalizzata.

9. Violazione degli artt. 37 bis e seg. della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. ed i.. Violazione dell’avviso di selezione. Violazione della nota integrativa del 22 dicembre 2003. Violazione della par condicio. Eccesso di potere per ingiustificata contraddittorietà tra atti del procedimento e per immotivata violazione di un autolimite.

L’amministrazione procedente avrebbe illegittimamente consentito alla società controinteressata, successivamente alla scadenza del temine di presentazione, di variare in termini salienti il piano finanziario allegato alla propria proposta, senza concedere analoga chance alle altre imprese partecipanti alla procedura.

10. violazione dell’art. 16 del T.U. Edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001 e s.m.). Violazione della legge regionale 26 aprile 1995, n. 25. Eccesso di potere per manifesta illogicità. Violazione dei principi di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Danno erariale.

La proposta della società controinteressata sarebbe inammissibile laddove postulerebbe la totale esenzione dai contributi di costruzione del recupero ad uso residenziale dell’edificio della ex scuola media e dei parcheggi privati da realizzare nel sottosuolo in regime di libera vendita, con conseguente rinuncia dell’amministrazione ad ingenti somme dovute per legge.

11. Violazione degli art. 10 e segg. (in particolare 13) e 37 bis e segg. della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. ed i.. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti.

Benchè la proposta prescelta sia stata presentata da due società (Cremonesi Costruzioni s.r.l. e Gualdoni s.r.l.) in costituenda A.T.I., i documenti originariamente depositati e quelli prodotti nel corso della procedura non recherebbero la necessaria sottoscrizione del legale rappresentante della società mandante Gualdoni s.r.l..

Si è costituito in giudizio il comune di Albissola Marina, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, ha analiticamente controdedotto rispetto a ciascun motivo di ricorso.

Alla pubblica udienza del 17 marzo 2005 il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio deve innanzitutto farsi carico dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell’amministrazione, la quale rileva che la proposta della società ricorrente non risponderebbe, quanto al numero delle aule speciali ed a quello dei box da cedere all’amministrazione per il rimessaggio delle autovetture comunali, ai requisiti minimi stabiliti nell’elaborato comunale intitolato “esigenze da soddisfare con il project financing” (doc. 2 di parte ricorrente): donde l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

L’eccezione non coglie nel segno.

Il Collegio conosce la giurisprudenza della Sezione (T.A.R. Liguria, II, 13.5.2004, n. 758), citata dalla difesa dell’amministrazione resistente, secondo la quale ben può l’amministrazione contestare, sotto forma di mera eccezione processuale, l’esistenza di situazioni ostative all’ammissione alla gara del soggetto ricorrente principale - anche se non rilevate nel corso della procedura mediante atto di esclusione - facendo in tal modo venire meno il suo interesse a ricorrere.

Ritiene tuttavia che il citato precedente non si attagli in alcun modo alla fattispecie in esame.

La motivazione della sentenza n. 758/2004 si basa infatti sul presupposto che la ricorrente difettasse di un requisito di capacità tecnica espressamente previsto dal bando di concorso a pena di esclusione.

Nel caso che ci occupa, al contrario, il requisito asseritamente mancante non riguarderebbe la capacità tecnica, risulterebbe da un documento mai formalmente approvato dagli organi comunali nè allegato all’avviso pubblicato o in esso richiamato (e, pertanto, in nessun modo assimilabile al bando di gara), e, oltretutto, non esplicitamente richiesto a pena di esclusione della proposta.

Dagli atti della procedura non risulta che - contrariamente alla fattispecie scrutinata nel precedente richiamato (T.A.R. Liguria, II, n. 758/2004) - l’amministrazione si sia autovincolata all’esclusione automatica delle proposte non conformi ai requisiti enumerati nel documento citato: la decisione di escludere una proposta in quanto non conforme alle esigenze rappresentate nel documento rientrava pertanto nella piena discrezionalità dell’amministrazione.

Tuttavia, nel caso che ci occupa l’amministrazione non ha ritenuto di esercitare tale discrezionalità e di escludere la proposta della ricorrente in quanto non conforme alle esigenze rappresentate nel documento: non si vede allora come una valutazione del genere – connotata, come detto, da un alto tasso di discrezionalità amministrativa - possa richiedersi in questa sede al giudice amministrativo e condurre ad una pronuncia di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse a ricorrere.

Ciò posto, è fondato il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce che l’esame delle proposte e la scelta del promotore, sebbene non vincolati alle rigide forme dell’evidenza pubblica, non siano stati preceduti dalla fissazione di criteri imparziali e oggettivi di valutazione, ciò che contrasterebbe con i requisiti minimi di imparzialità e trasparenza che, anche secondo l’art. 12 della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241/90, debbono presiedere ad ogni valutazione comparativa svolta in vista della attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere e, pertanto, anche alla scelta del soggetto promotore nell’ambito della procedura di project financing.

Giova premettere che la censura, che è diretta avverso la decisione amministrativa che ha individuato nella società controinteressata il soggetto promotore, è ricevibile, non sussistendo affatto un onere di immediata impugnativa dell’avviso pubblico 27.10.2003.

Poichè infatti la determinazione dei criteri di massima ben poteva avvenire in un qualsiasi momento precedente l’esame e la valutazione delle proposte, è evidente come la sua mancata previsione nell’avviso pubblico 27.10.2003 non integrasse una lesione attuale dell’interesse della società ricorrente, suscettibile di immediata impugnativa.

Venendo al merito della censura, in linea di principio si può convenire sull’affermazione che la fase di individuazione del promotore di cui all’art. 37 ter della legge 11.2.1994, n. 109 non è configurabile alla stregua di una procedura di gara ad evidenza pubblica.

Le disposizioni sul project financing, in effetti, appaiono calibrate sull’ipotesi normale di un unico aspirante promotore alla realizzazione di un intervento (T.A.R. Campania-Napoli, I,  29.1.2004, n. 914): ne fa fede la stessa rubrica dell’art. 37 ter, significativamente intitolata, al singolare, “valutazione della proposta”.

In tale ipotesi, ovviamente, non si pongono quei problemi di tutela della par condicio dei concorrenti propri di ogni procedura ad evidenza pubblica.

Sebbene l’attività di valutazione della proposta e di scelta del promotore non sia rigidamente procedimentalizzata ad immagine e somiglianza delle procedure di gara ad evidenza pubblica, nondimeno - come convenuto dalla stessa amministrazione resistente (cfr. pp. 3 e 14 della memoria 26.2.2005) - essa è retta dai principi generali sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Allorché siano state presentate più proposte relative al medesimo intervento e se ne debba pertanto operare una valutazione comparativa, assume rilevanza la disposizione dell’art. 12 della legge generale sul procedimento amministrativo, a mente del quale “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”.

La norma, come è noto, è espressione di un principio generale, posto a garanzia del corretto esercizio della discrezionalità amministrativa.

Non vi è dubbio, d’altra parte, che alla posizione del promotore la legge ricolleghi una serie di vantaggi, di carattere propriamente economico: essa prevede infatti come normale l’ipotesi che la concessione di costruzione e gestione di un’opera suscettibile di gestione economica sia conferita al promotore (Consiglio di Stato, V, 25.1.2005, n. 142).

Egli risulterà senz’altro aggiudicatario della concessione qualora adegui la propria proposta a quella giudicata più conveniente dall’amministrazione all’esito della procedura negoziata di cui all’art. 37 quater L. 109/1994 e, in caso diverso, beneficerà comunque della cospicua erogazione di cui all’art. 37 quater comma quarto L. 109/1994.

Appaiono allora pienamente condivisibili le conclusioni cui, nell’ambito di una fattispecie analoga a quella che ci occupa, è recentemente giunta la giurisprudenza amministrativa, secondo la quale “non appare plausibile sostenere (come fanno le controparti del ricorrente) che la fase di scelta del promotore – pur con le sue peculiarità – non debba rispondere ai canoni procedimentali che connotano le vere e proprie gare per la scelta del contraente in materia di opere e servizi pubblici: depongono in tal senso sia il chiaro ed esplicito nesso di presupposizione funzionale che lega la proposta del promotore dichiarata di pubblico interesse e l’indicazione dell’oggetto della successiva gara per l’affidamento della concessione per la realizzazione dell’opera per cui si è fatto ricorso alle risorse finanziarie del promotore, nonchè la stessa previsione normativa di un esame anche comparativo delle proposte presentate [...] Da tutto quanto detto discende che, pur se l’art. 37 ter legge n. 109/1994 non procedimentalizza l’attività di valutazione dell’amministrazione con espresso riferimento alle procedure di gara, tuttavia la necessità che tale valutazione si svolga all’insegna dei criteri di par condicio e di trasparenza (richiesti per il corretto svolgimento delle vere e proprie procedure di gara) appare intrinseca alla stessa natura para-concorsuale emergente nella scelta del promotore, quale attività volta a realizzare l’interesse pubblico alle migliori condizioni possibili per l’amministrazione aggiudicatrice. D’altra parte la necessità che l’esame delle proposte fosse preceduto dalla predeterminazione di delineati criteri per la valutazione dei vari profili rilevanti (ai fini della dichiarazione di rispondenza del progetto all’interesse pubblico) e che i vari profili fossero valutati con assegnazione di pesi e/o punteggi, nella sostanza si risolve in una adeguata forma di garanzia del corretto esercizio di quella ‘ampia discrezionalità’ nella scelta SIOR [trattasi dell’amministrazione aggiudicatrice, n.d.r.] cui fanno riferimento le controparti del ricorrente; corretto esercizio che rimarrebbe privo di riscontri ove non si facesse riferimento per analogia a criteri e modalità di valutazione che, anche se non tipizzati dal legislatore espressamente con riguardo all’istituto della scelta del promotore, tuttavia costituiscono lo strumento procedurale più adatto, da un lato, per l’imparzialità delle scelte tra più proposte e, dall’altro, per la realizzazione dell’interesse pubblico con la maggiore approssimazione possibile al miglior livello” (T.A.R. Toscana, II, 2.8.2004, n. 2860).

Nel caso di specie, come correttamente rilevato dalla società ricorrente con il primo motivo di ricorso, l’attività di valutazione comparativa delle sette proposte presentate, sfociata nella impugnata deliberazione n. 103 del 10.5.2004, non è stata preceduta dalla doverosa predeterminazione dei criteri per la valutazione dei vari profili rilevanti e dalla assegnazione di pesi e punteggi a tali profili.

Infatti, il principio secondo il quale la determinazione dei criteri di valutazione deve necessariamente precedere l’apertura delle buste contenenti gli elementi da valutare ai fini dell’aggiudicazione deve trovare applicazione anche rispetto alle procedure di project financing, in quanto, pur avendo la fase di valutazione del progetto, che precede la gara per l’affidamento, una connotazione informale, che la differenzia profondamente dalle procedure di evidenza pubblica, deve necessariamente aversi il rispetto dei principi di correttezza che debbono sempre caratterizzare l’attività delle pubbliche amministrazioni (T.A.R. Sicilia-Palermo, II, 30.6.2004, n. 1358).

A ben vedere anche la sentenza del T.A.R. Puglia-Bari, I, 9.9.2004, n. 3877, citata dalla difesa di parte resistente a sostegno delle proprie tesi, non può dirsi espressione di un diverso orientamento, posto che, in quella fattispecie (conclusasi con il rigetto del ricorso), la commissione tecnica incaricata di valutare le proposte aveva assegnato un punteggio a ciascun parametro valutativo enunciato nell’art. 37 ter, scomponendo a sua volta ciascun parametro in sottovoci.

Nessuna rilevanza può poi assumere, al riguardo, la deliberazione di giunta comunale 31.12.2003, n. 265 (doc. 4 di parte ricorrente), con la quale l’amministrazione ha inteso definire le modalità di valutazione delle proposte pervenute ai sensi dell’art. 37 bis della legge 109/1994.

Innanzitutto, a dispetto della sua intitolazione, la deliberazione in questione non contiene affatto la determinazione dei criteri di valutazione delle proposte, ma si limita a demandare il compito alla giunta comunale, incaricando gli uffici tecnici di procedere alla stesura di griglie di confronto o quadri sinottici “al fine di consentire una più facile valutazione comparativa delle proposte”.

Sennonché, dagli atti della procedura non risultano griglie di confronto, mentre i quadri sinottici allegati alla deliberazione di giunta comunale 10.5.2004 n. 103 sono palesemente inidonei allo scopo, giacché hanno un carattere meramente ricognitivo delle caratteristiche di ciascuna proposta e, soprattutto, sono stati elaborati ex post, cioè successivamente all’esame delle proposte ed alle audizioni con i proponenti.  

A ciò si aggiunga che la deliberazione n. 265/2003, seppure adottata nella seduta del 31.12.2003 e dichiarata immediatamente esecutiva, è stata pubblicata all’albo pretorio soltanto in data 7.6.2004, successivamente alla scelta del soggetto promotore (operata con la deliberazione di giunta comunale 10.5.2004, n. 103).

Pertanto, anche qualora dovesse ritenersi, contro ogni evidenza, che essa contenga la necessaria predeterminazione dei criteri di valutazione comparativa delle proposte, la stessa non risulta comunque utilmente - id est, prima dell’attività di valutazione sfociata nella deliberazione 10.5.2004, n. 103 - pubblicata all’albo pretorio ex art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

Il principio di pubblicità che regge l’attività amministrativa ex art. 1 L. 241/1990 richiede infatti che i criteri di massima che debbono presiedere ad una valutazione comparativa siano non soltanto adottati, bensì anche pubblicati nelle forme dovute prima dello svolgimento delle operazioni di valutazione, come impone anche la lettera dell’art. 12 L. 241/1990.

Non si vede, del resto, come i soggetti incaricati dell’esecuzione della deliberazione n. 265/2003 e gli stessi partecipanti alla procedura potessero avere contezza del suo contenuto, in mancanza della rituale pubblicazione ex art. 124 D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

In conclusione, il primo mezzo di gravame è fondato ed il ricorso dev’essere accolto, con l’assorbimento di tutti gli altri motivi, dedotti peraltro in via subordinata.

Non vi è luogo a provvedere sulla domanda di risarcimento dei danni, posto che la società ricorrente, nella memoria 25 febbraio 2005, ha implicitamente rinunciato alla stessa, dando atto che, non avendo il comune intimato dato corso alle ulteriori fasi della procedura, non è allo stato configurabile un danno.

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il comune di Albissola Marina al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 (tremila) oltre I.V.A. e C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2005.

Mario  AROSIO Presidente

Angelo  VITALI Referendario, estensore. 
 
 

            Depositato in Segreteria il 04 APR. 2005

                           Il Direttore di Segreteria

                             (Dott.ssa C. Savino)

 

N. 1283/04  R.G.R.