REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo
italiano
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
TERZA SEZIONE
Registro Sentenze: 92/2005
Registro Generale: 1666/2002
nelle persone dei
Magistrati:
EVASIO SPERANZA Presidente
LUIGI COSTANTINI Consigliere
MASSIMILIANO BALLORIANI
Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 11
novembre 2004
Visto il ricorso 1666/2002 proposto da:
TEDESCO NUNZIATA
rappresentata e difesa da:
FANELLI GIUSEPPE
con domicilio eletto in LECCE
VIA ZANARDELLI 7
presso
VANTAGGIATO
ANGELO
contro COMUNE DI GROTTAGLIE |
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della nota n. 10354 del 9.5.2002, di rigetto della domanda di concessione edilizia avanzata dalla ricorrente il 13.3.2001;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Udito il relatore dott. Massimiliano Balloriani, ed uditi altresì gli avvocati delle parti, come da verbale d’udienza.
Fatto
La ricorrente, proprietaria di un lotto di terreno, ricadente nella zona C3b del vigente PRG, ancora priva dello strumento urbanistico esecutivo, ha presentato al comune di Grottaglie un’istanza tesa al rilascio della concessione edilizia.
Il Comune, con provvedimento del 9 maggio 2002, ha rigettato l’istanza in esame, rilevando che, nonostante l’area d’intervento sia contigua a fabbricati esistenti, e prospiciente una via già dotata delle principali opere di urbanizzazione, tuttavia, atteso che l’Amministrazione ha già in corso l’individuazione delle aree aventi le caratteristiche di tessuti edificati, “un esame puntuale delle opere previste in progetto, ai fini del rilascio della invocata concessione edilizia, potrà essere effettuato soltanto dopo l’approvazione da parte del C.C. della perimetrazione delle aree aventi le surrichiamate caratteristiche di tessuti edificati”.
Avverso detto provvedimento, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi di censura.
Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, nonché per contraddittorietà intrinseca e difetto di congrua motivazione.
All’udienza del 11 novembre 2004, la causa veniva trattenuta in decisione.
Diritto
Il ricorso è fondato.
1. Nel provvedimento impugnato, l’Amministrazione non nega, ma anzi conferma, che il lotto, oggetto del richiesto intervento edificatorio, è situato in zona compiutamente edificata e dotata delle principali opere di urbanizzazione (per un elenco dettagliato delle quali, si veda il certificato di destinazione urbanistica, depositato dalla ricorrente il 4 dicembre 2004).
Il diniego, difatti, è motivato soltanto con la rappresentazione della necessità che l’Amministrazione predisponga una perimetrazione delle aree aventi le caratteristiche di tessuti edificati.
Ciò premesso, il Collegio osserva che l’Amministrazione può negare il rilascio del permesso di costruire, in virtù della necessità della previa adozione di strumenti attuativi, imposti dal PRG, solo ove, per le condizioni oggettive delle aree, in cui il lotto s’intervento è situato, l’adozione di tale strumentazione sia ancora utile e possibile (Consiglio Stato, sez. V, 27 ottobre 2000, n. 5756).
Nel caso in esame, viceversa, il provvedimento impugnato non si basa su siffatte considerazioni, afferenti lo stato oggettivo del lotto d’interevento (che l’Amministrazione conferma essere inserito in zona edificata e dotata delle principali opere di urbanizzazione), ma solo sull’asserita necessità, atipica, del Comune, di realizzare una perimetrazione dei terreni edificati.
Si evidenzia pertanto l’illegittimità del provvedimento impugnato.
2. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 11 novembre 2004.
Evasio SPERANZA – Presidente
Massimiliano BALLORIANI - Estensore
Pubblicato mediante deposito
in Segreteria il 12.1.2005
N.R.G. «RegGen»