REPUBBLICA  ITALIANA

In nome del popolo italiano 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA PUGLIA

LECCE  

TERZA SEZIONE  

Registro Sentenze: 92/2005

            Registro Generale: 1666/2002  
 

nelle persone dei Magistrati: 

EVASIO SPERANZA                    Presidente

LUIGI COSTANTINI                    Consigliere

MASSIMILIANO BALLORIANI        Ref. , relatore  

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nella Camera di Consiglio del 11 novembre 2004 

Visto il ricorso 1666/2002 proposto da:

TEDESCO NUNZIATA  

rappresentata e difesa da:

FANELLI GIUSEPPE

con domicilio eletto in LECCE

VIA ZANARDELLI 7

presso

VANTAGGIATO ANGELO    

contro 

COMUNE DI GROTTAGLIE

 
 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della nota n. 10354 del 9.5.2002, di rigetto della domanda di concessione edilizia avanzata dalla ricorrente il 13.3.2001;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Udito il relatore dott. Massimiliano Balloriani, ed uditi altresì gli avvocati delle parti, come da verbale d’udienza.

Fatto

La ricorrente, proprietaria di un lotto di terreno, ricadente nella zona C3b del vigente PRG, ancora priva dello strumento urbanistico esecutivo, ha presentato al comune di Grottaglie un’istanza tesa al rilascio della concessione edilizia.

Il Comune, con provvedimento del 9 maggio 2002, ha rigettato l’istanza in esame, rilevando che, nonostante l’area d’intervento sia contigua a fabbricati esistenti, e prospiciente una via già dotata delle principali opere di urbanizzazione, tuttavia, atteso che l’Amministrazione ha già in corso l’individuazione delle aree aventi le caratteristiche di tessuti edificati, “un esame puntuale delle opere previste in progetto, ai fini del rilascio della invocata concessione edilizia, potrà essere effettuato soltanto dopo l’approvazione da parte del C.C. della perimetrazione delle aree aventi le surrichiamate caratteristiche di tessuti edificati”.

Avverso detto provvedimento, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi di censura.

Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, nonché per contraddittorietà intrinseca e difetto di congrua motivazione.

All’udienza del 11 novembre 2004, la causa veniva trattenuta in decisione.

Diritto

Il ricorso è fondato.

1. Nel provvedimento impugnato, l’Amministrazione non nega, ma anzi conferma, che il lotto, oggetto del richiesto intervento edificatorio, è situato in zona compiutamente edificata e dotata delle principali opere di urbanizzazione (per un elenco dettagliato delle quali, si veda il certificato di destinazione urbanistica, depositato dalla ricorrente il 4 dicembre 2004).

Il diniego, difatti, è motivato soltanto con la rappresentazione della necessità che l’Amministrazione predisponga una perimetrazione delle aree aventi le caratteristiche di tessuti edificati.

Ciò premesso, il Collegio osserva che l’Amministrazione può negare il rilascio del permesso di costruire, in virtù della necessità della previa adozione di strumenti attuativi, imposti dal PRG, solo ove, per le condizioni oggettive delle aree, in cui il lotto s’intervento è situato, l’adozione di tale strumentazione sia ancora utile e possibile (Consiglio Stato, sez. V, 27 ottobre 2000, n. 5756).

Nel caso in esame, viceversa, il provvedimento impugnato non si basa su siffatte considerazioni, afferenti lo stato oggettivo del lotto d’interevento (che l’Amministrazione conferma essere inserito in zona edificata e dotata delle principali opere di urbanizzazione), ma solo sull’asserita necessità, atipica, del Comune, di realizzare una perimetrazione dei terreni edificati.

Si evidenzia pertanto l’illegittimità del provvedimento impugnato.

2. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.  

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 11 novembre 2004.

Evasio SPERANZA – Presidente

Massimiliano BALLORIANI - Estensore

                              Pubblicato mediante deposito

               in Segreteria il 12.1.2005 
 

N.R.G.  «RegGen»