REPUBBLICA  ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA PUGLIA

LECCE

 

PRIMA SEZIONE

 

Registro Ordinanze: 680/05

 

                                                                         Registro Generale:            994/2005

 

 

nelle persone dei Signori:

 

ALDO RAVALLI                 Presidente

ENRICO D'ARPE                Cons.

ETTORE MANCA               Ref. , relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 06 Luglio 2005

 

Visto il ricorso 994/2005  proposto da:

ARMONICO VALERIO

APRILE ALESSANDRO

CARLA' VANNI

GRECO ANTONIO

PALADINI CLAUDIO

STEFANIZZI FABRIZIO

VETRANO SALVATORE

 

rappresentati e difesi da:

TAURINO BARBARA

MATINO SANDRO

con domicilio eletto in LECCE

VIA TEMPLARI,10/A

presso

MATINO SANDRO

 

 

contro

 

 

COMUNE DI VEGLIE 

rappresentato e difeso da:

VANTAGGIATO ANGELO

con domicilio eletto in LECCE

VIA ZANARDELLI 7

presso la sua sede

 

 

e nei confronti di

FAI FERNANDO  

 

e nei confronti di

SPAGNOLO MAURIZIO

 

e nei confronti di

ALBANO MARIO VITTORIO  

 

e nei confronti di

MAGGIORE GIOVANNI

 

e nei confronti di

SPAGNOLO COSIMO  

 

e nei confronti di

CASCIONE ANTONIO 

 

e nei confronti di

ROLLO POMPILIO

 

e nei confronti di

VADACCA MARCELLO

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto sindacale n. 11/05, prot. n. 3901 dell’11.04.2005, con cui il Sindaco del Comune di Veglie ha nominato la Giunta, comunicato al Consiglio Comunale nella (prima) seduta del 20.04.2004, nella parte in cui esclude dall’organo di governo la rappresentanza femminile; della nota prot. n. 4550 del 26.04.2005, con cui il Sindaco ha comunicato ai Consiglieri comunali il conferimento delle deleghe agli Assessori nominati; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, dei decreti sindacali di attribuzione delle deleghe a ciascun Assessore componente la Giunta e, quindi: del decreto n. 12/05, prot. n. 4465 del 26.04.2005, con cui il Sindaco del Comune di Veglie ha delegato all’Assessore Maurizio Spagnolo le funzioni concernenti i Servizi Sociali e Ufficio relazioni con il Pubblico; del decreto n. 13/05, prot. n. 4466 del 26.04.2005, con cui il Sindaco del Comune di Veglie ha delegato all’Assessore Albano Mario Vittorio le funzioni concernenti Igiene Pubblica, Sanità e Ambiente; del decreto n. 14/04, prot. n. 4467 del 26.04.2005, con cui il Sindaco del Comune di Veglie ha delegato all’Assessore Giovanni Maggiore le funzioni concernenti i Servizi Scolastici, Sviluppo Sostenibile e Qualità della vita, Arredo Urbano e Verde Pubblico; del decreto n. 15/05, prot. n. 4468 del 26.04.2005, con cui il Sindaco del Comune di Veglie ha delegato all’Assessore Cosimo Spagnolo le funzioni concernenti Personale e Patrimonio; del decreto n. 16/05, prot. n. 4469 del 26.04.2005, con cui il Sindaco del Comune di Veglie ha delegato all’Assessore Antonio Cascione le funzioni concernenti i Lavori Pubblici; del decreto n. 17/05, prot. n. 4470 del 26.04.2005, con cui il Sindaco del Comune di Veglie ha delegato all’Assessore Pompilio Rollo le funzioni concernenti la Protezione Civile, Polizia Municipale, Viabilità e Sport; del decreto n. 18/05, prot. n. 4471 del 26.04. 2005, con cui il Sindaco del Comune di Veglie ha delegato all’Assessore Marcello Vadacca le funzioni concernenti Attività produttive, Commercio e Artigianato;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

 

COMUNE DI VEGLIE

 

Udito il relatore Ref. ETTORE MANCA  e uditi altresì per le parti l’Avv. Taurino e l’Avv. Vantaggiato;

 

Premesso che i ricorrenti, tutti Consiglieri del Comune di Veglie, impugnano gli atti con i quali il Sindaco, nominandone i componenti, non assicurava una rappresentanza femminile all’interno della Giunta;

considerato che, secondo il giudizio, pur sommario, del Collegio, oltre al tradizionale riconoscimento della legittimazione dei Consiglieri Comunali ad agire in giudizio ove vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio, deve riconoscersi loro un’analoga potestà nei casi in cui, come quello in esame, venga contestata sotto altri profili -tra cui particolarmente quelli concernenti il rispetto della disciplina statutaria- la legittimità dell’azione degli organi politici dell’Ente di appartenenza;

ritenuto che, in definitiva, i rimedi giurisdizionali sembrano doppiare, in questi casi, quelli politico amministrativi, per un verso presupponendo, come quest’ultimi, la medesima funzione di controllo, tipica del Consiglio Comunale, e tuttavia, per altro verso, dagli stessi distinguendosi per il fatto di riguardare i casi di vera e propria illegittimità degli atti e non di mera inopportunità politica latamente intesa;

ritenuto dunque che l’accesso alla tutela da parte del giudice completi il ruolo centrale che i componenti del Consiglio rivestono nella vita dell’ente locale, consentendo loro di agire a tutela di interessi che, altrimenti, sarebbero in concreto privi di protezione in sede processuale;

ritenuto poi, quanto alla configurabilità delle violazioni contestate al Sindaco nella formazione della Giunta, che la disciplina costituzionale (art. 51 Cost.: <<... la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini>>), primaria (art. 6 t.u. 267/00) e secondaria (art. 32 statuto comunale: <<Nella composizione della Giunta è garantita la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi>>) di riferimento favorisce e/o garantisce una rappresentanza femminile nell’organo predetto;

ritenuto, tuttavia, che tale previsione vada contemperata, secondo canoni di ragionevolezza, con le prerogative riservate al Sindaco nella scelta dei componenti della Giunta;

ritenuto, dunque, che il Sindaco debba procedere, nel corretto esercizio delle proprie attribuzioni, ad una nuova formazione della Giunta Comunale, adoperandosi per assicurarvi una rappresentanza femminile o, nel caso in cui ciò non sia, per ragioni tecnico-politiche, possibile, illustrando con motivazione puntuale, esaustiva e concreta le ragioni che impediscono l’attuazione del c.d. principio delle pari opportunità;

ritenuto congruo assegnare al Sindaco, per provvedere nei sensi sopra indicati, il termine di 45 giorni dalla comunicazione/notificazione di quest’ordinanza;

Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

 

Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;

 

P.Q.M.

 

Accoglie (Ricorso numero 994/2005) la suindicata domanda cautelare, nei sensi e limiti indicati in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

LECCE, li 06 Luglio 2005

 

Aldo RAVALLI – Presidente

 

Ettore MANCA – Estensore

 

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 06 luglio 2005