REPUBBLICA
ITALIANA
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
PRIMA SEZIONE
Registro Ordinanze: 680/05
Registro Generale:
994/2005
nelle
persone dei Signori:
ALDO RAVALLI
Presidente
ENRICO D'ARPE
Cons.
ETTORE
MANCA
Ref. , relatore
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella
Camera di Consiglio del 06
Luglio 2005
Visto
il ricorso 994/2005 proposto da:
ARMONICO VALERIO
APRILE ALESSANDRO
CARLA' VANNI
GRECO ANTONIO
PALADINI CLAUDIO
STEFANIZZI FABRIZIO
VETRANO SALVATORE
rappresentati
e difesi da:
TAURINO BARBARA
MATINO SANDRO
con
domicilio eletto in LECCE
VIA
TEMPLARI,10/A
presso
MATINO SANDRO
contro
COMUNE DI
VEGLIE
rappresentato
e difeso da:
VANTAGGIATO
ANGELO
con domicilio
eletto in LECCE
VIA ZANARDELLI
7
presso la sua
sede
e nei confronti
di
FAI FERNANDO
e nei confronti
di
SPAGNOLO
MAURIZIO
e nei confronti
di
ALBANO MARIO
VITTORIO
e nei confronti
di
MAGGIORE
GIOVANNI
e nei confronti
di
SPAGNOLO COSIMO
e nei confronti
di
CASCIONE
ANTONIO
e nei confronti
di
ROLLO POMPILIO
e nei confronti
di
VADACCA
MARCELLO
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto sindacale n. 11/05, prot. n. 3901 dell’11.04.2005, con cui il Sindaco del Comune di Veglie ha nominato la Giunta, comunicato al Consiglio Comunale nella (prima) seduta del 20.04.2004, nella parte in cui esclude dall’organo di governo la rappresentanza femminile; della nota prot. n. 4550 del 26.04.2005, con cui il Sindaco ha comunicato ai Consiglieri comunali il conferimento delle deleghe agli Assessori nominati; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, dei decreti sindacali di attribuzione delle deleghe a ciascun Assessore componente la Giunta e, quindi: del decreto n. 12/05, prot. n. 4465 del 26.04.2005, con cui il Sindaco del Comune di Veglie ha delegato all’Assessore Maurizio Spagnolo le funzioni concernenti i Servizi Sociali e Ufficio relazioni con il Pubblico; del decreto n. 13/05, prot. n. 4466 del 26.04.2005, con cui il Sindaco del Comune di Veglie ha delegato all’Assessore Albano Mario Vittorio le funzioni concernenti Igiene Pubblica, Sanità e Ambiente; del decreto n. 14/04, prot. n. 4467 del 26.04.2005, con cui il Sindaco del Comune di Veglie ha delegato all’Assessore Giovanni Maggiore le funzioni concernenti i Servizi Scolastici, Sviluppo Sostenibile e Qualità della vita, Arredo Urbano e Verde Pubblico; del decreto n. 15/05, prot. n. 4468 del 26.04.2005, con cui il Sindaco del Comune di Veglie ha delegato all’Assessore Cosimo Spagnolo le funzioni concernenti Personale e Patrimonio; del decreto n. 16/05, prot. n. 4469 del 26.04.2005, con cui il Sindaco del Comune di Veglie ha delegato all’Assessore Antonio Cascione le funzioni concernenti i Lavori Pubblici; del decreto n. 17/05, prot. n. 4470 del 26.04.2005, con cui il Sindaco del Comune di Veglie ha delegato all’Assessore Pompilio Rollo le funzioni concernenti la Protezione Civile, Polizia Municipale, Viabilità e Sport; del decreto n. 18/05, prot. n. 4471 del 26.04. 2005, con cui il Sindaco del Comune di Veglie ha delegato all’Assessore Marcello Vadacca le funzioni concernenti Attività produttive, Commercio e Artigianato;
Visti
gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista
la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dai ricorrenti;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI VEGLIE
Udito
il relatore Ref. ETTORE MANCA e
uditi altresì per le parti l’Avv. Taurino e l’Avv. Vantaggiato;
Premesso
che i ricorrenti, tutti Consiglieri del Comune di Veglie, impugnano gli atti
con i quali il Sindaco, nominandone i componenti, non assicurava una
rappresentanza femminile all’interno della Giunta;
considerato
che, secondo il giudizio, pur sommario, del Collegio, oltre al tradizionale riconoscimento della legittimazione dei Consiglieri
Comunali ad agire in giudizio ove vengano in rilievo atti incidenti in via
diretta sul diritto all’ufficio, deve riconoscersi loro un’analoga potestà
nei casi in cui, come quello in esame, venga contestata sotto altri
profili -tra cui particolarmente quelli
concernenti il rispetto della disciplina statutaria- la legittimità
dell’azione degli organi politici dell’Ente di appartenenza;
ritenuto
che, in definitiva, i rimedi giurisdizionali sembrano doppiare, in
questi casi, quelli politico amministrativi, per un verso presupponendo, come
quest’ultimi, la medesima funzione di controllo, tipica del Consiglio
Comunale, e tuttavia, per altro verso, dagli stessi distinguendosi per il
fatto di riguardare i casi di vera e propria illegittimità degli atti e non
di mera inopportunità politica latamente intesa;
ritenuto dunque che
l’accesso alla tutela da parte del giudice completi il ruolo centrale
che i componenti del Consiglio rivestono nella vita dell’ente locale,
consentendo loro di agire a tutela di interessi che, altrimenti, sarebbero in
concreto privi di protezione in sede processuale;
ritenuto poi, quanto alla
configurabilità delle violazioni contestate al Sindaco nella formazione della
Giunta, che la disciplina costituzionale (art.
51 Cost.: <<... la Repubblica
promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini>>),
primaria (art. 6 t.u. 267/00) e secondaria (art. 32 statuto
comunale: <<Nella composizione della Giunta è garantita la presenza dei
rappresentanti di entrambi i sessi>>) di riferimento favorisce e/o
garantisce una rappresentanza femminile nell’organo predetto;
ritenuto, tuttavia, che tale
previsione vada contemperata, secondo canoni di ragionevolezza, con le
prerogative riservate al Sindaco nella scelta dei componenti della Giunta;
ritenuto, dunque, che il
Sindaco debba procedere, nel corretto esercizio delle proprie attribuzioni, ad
una nuova formazione della Giunta Comunale, adoperandosi per assicurarvi una
rappresentanza femminile o, nel caso in cui ciò non sia, per ragioni
tecnico-politiche, possibile, illustrando con motivazione puntuale, esaustiva
e concreta le ragioni che impediscono l’attuazione del c.d. principio delle pari
opportunità;
ritenuto congruo assegnare al
Sindaco, per provvedere nei sensi sopra indicati, il termine di 45 giorni
dalla comunicazione/notificazione di quest’ordinanza;
Visti
gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D.
17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto
che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;
P.Q.M.
Accoglie
(Ricorso numero 994/2005) la suindicata domanda cautelare, nei sensi e limiti indicati in
motivazione.
La
presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata
presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle
parti.
LECCE,
li 06 Luglio 2005
Aldo
RAVALLI – Presidente
Ettore
MANCA – Estensore
Pubblicata
mediante deposito
in
Segreteria il 06 luglio 2005