REPUBBLICA
ITALIANA
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
PRIMA SEZIONE
Registro Ordinanze: 1144/2005
Registro Generale:
1470/2005
nelle
persone dei Signori:
ALDO RAVALLI
Presidente
ETTORE MANCA
Ref.
CARLO
DIBELLO
Ref. , relatore
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella
Camera di Consiglio del 28
Settembre 2005
Visto
il ricorso 1470/2005 proposto da:
SICILIANO FRANCESCO
BRUNORI UGO
DE NUCCIO FERNANDO
GALATI ROGER
GRECUCCIO CLAUDIO
MARINO ANTONIO
MARZO FERNANDO
RUBERTI DOLORES
rappresentati
e difesi da:
DE MATTEIS
ALESSANDRO
con
domicilio eletto in LECCE
VIA TRINCHESE
N. 63
presso
DE MATTEIS
ALESSANDRO
contro
PREFETTO DI
LECCE
rappresentato
e difeso da:
AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio
eletto in LECCE
VIA F.RUBICHI
23
presso la sua
sede
MINISTERO
DELL'INTERNO - ROMA
rappresentato
e difeso da:
AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio
eletto in LECCE
VIA F.RUBICHI
23
presso la sua
sede
COMUNE DI
CASTRIGNANO DEL CAPO, non costituito;
e nei confronti
di
MONTEDURO
FERNANDO
rappresentato
e difeso da:
QUINTO PIETRO
DISTANTE
ALESSANDRO
con domicilio
eletto in LECCE
VIA GARIBALDI
43
presso
QUINTO PIETRO
e nei confronti
di
CIULLO
FRANCESCO
rappresentato
e difeso da:
QUINTO PIETRO
DISTANTE
ALESSANDRO
con domicilio
eletto in LECCE
VIA GARIBALDI
43
presso
QUINTO PIETRO
e nei confronti
di
PETESE FABIO
rappresentato
e difeso da:
QUINTO PIETRO
DISTANTE
ALESSANDRO
con domicilio
eletto in LECCE
VIA GARIBALDI
43
presso
QUINTO PIETRO
e nei confronti
di
PIZZOLANTE
SERAFINA
rappresentato
e difeso da:
QUINTO PIETRO
DISTANTE
ALESSANDRO
con domicilio
eletto in LECCE
VIA GARIBALDI
43
presso
QUINTO PIETRO
e nei confronti
di
FERRARO ANTONIO
rappresentato
e difeso da:
QUINTO PIETRO
DISTANTE
ALESSANDRO
con domicilio
eletto in LECCE
VIA GARIBALDI
43
presso
QUINTO PIETRO
e nei confronti
di
MICHELI
SALVATORE
rappresentato
e difeso da:
QUINTO PIETRO
DISTANTE
ALESSANDRO
con domicilio
eletto in LECCE
VIA GARIBALDI
43
presso
QUINTO PIETRO
e nei confronti
di
PETRACCA
FRANCESCO
rappresentato
e difeso da:
QUINTO PIETRO
DISTANTE
ALESSANDRO
con domicilio
eletto in LECCE
VIA GARIBALDI
43
presso
QUINTO PIETRO
e nei confronti
di
FERRARO
PIERLUIGI
rappresentato
e difeso da:
QUINTO PIETRO
DISTANTE
ALESSANDRO
con domicilio
eletto in LECCE
VIA GARIBALDI
43
presso
QUINTO PIETRO
e nei confronti
di
VALLO COSIMO
rappresentato
e difeso da:
QUINTO PIETRO
DISTANTE
ALESSANDRO
con domicilio
eletto in LECCE
VIA GARIBALDI
43
presso
QUINTO PIETRO
e nei confronti
di
FERRARO ANTONIO
ED ALTRI
rappresentato
e difeso da:
QUINTO PIETRO
DISTANTE
ALESSANDRO
con domicilio
eletto in LECCE
VIA GARIBALDI
43
presso
QUINTO PIETRO
per l'annullamento, previa sospensione
dell'esecuzione, del decreto (prot. n. 249/05 Area II E.L.) di sospensione del
consiglio comunale di Castrignano del Capo adottato dal Prefetto di Lecce in
data 28 luglio 2005 ai sensi dell’art. 141 comma 7° del D. Lgs. n.
267/2000, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Visti
gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista
la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dai ricorrenti;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di:
CIULLO FRANCESCO
FERRARO ANTONIO
FERRARO ANTONIO ED ALTRI
FERRARO PIERLUIGI
MICHELI SALVATORE
MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA
MONTEDURO FERNANDO
PETESE FABIO
PETRACCA FRANCESCO
PIZZOLANTE SERAFINA
PREFETTO DI LECCE
VALLO COSIMO
Udito
il relatore Ref. CARLO DIBELLO e
uditi altresì per le parti l’Avv. De Matteis, l’Avv. dello Stato
Libertini, l’Avv. Quinto e l’Avv. Distante;
Considerato
che l’art. 141 del d.lvo 267/2000 individua una procedura tipica
esclusivamente destinata a portare allo scioglimento del consiglio comunale
attraverso la presentazione delle dimissioni contestuali da parte di una
pluralità di consiglieri, qualora raggiungano validamente la metà più uno
dei componenti del consiglio;
Considerato
che l’atto contestuale di dimissioni, per l’espressa finalità che la
legge dà a tale strumento giuridico, ha natura di atto solidale collettivo
che unifica una pluralità di dimissioni in un fine specifico e convenuto;
Considerato
che la presupposizione e la funzione che lega le dichiarazioni contenute
nell’unico atto rendono significative le singole volontà solo in quanto
insieme siano valide per il raggiungimento della comune finalità secondo la
procedura specifica di legge, per cui l’invalidità di alcune delle
dichiarazioni rende inutile l’intero atto contestuale;
Considerato,
conseguentemente, che l’atto contestuale di dimissioni, ove non raggiunga la
finalità comune, ben può essere reiterato dagli stessi consiglieri, non
comportando le dimissioni secondo la procedura di cui all’art. 141 cit. la
dimissione dalla carica e conseguente surroga;
Visti
gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D.
17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto
che non sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;
P.Q.M.
Respinge
(Ricorso numero 1470/2005) la suindicata domanda cautelare.
La
presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata
presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle
parti.
LECCE
, li 28 Settembre 2005
Aldo
RAVALLI – Presidente
Carlo
DIBELLO - Estensore
Pubblicata
mediante deposito
in
Segreteria il 28 settembre 2005