REPUBBLICA  ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA PUGLIA

LECCE

 

PRIMA SEZIONE

 

Registro Ordinanze: 1144/2005

 

                                                Registro Generale:                        1470/2005

 

 

nelle persone dei Signori:

 

ALDO RAVALLI                         Presidente

ETTORE MANCA                         Ref.

CARLO DIBELLO                  Ref. , relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 28 Settembre 2005

 

Visto il ricorso 1470/2005  proposto da:

 

SICILIANO FRANCESCO

BRUNORI UGO

DE NUCCIO FERNANDO

GALATI ROGER

GRECUCCIO CLAUDIO

MARINO ANTONIO

MARZO FERNANDO

RUBERTI DOLORES

 

rappresentati e difesi da:

DE MATTEIS ALESSANDRO

con domicilio eletto in LECCE

VIA TRINCHESE N. 63

presso

DE MATTEIS ALESSANDRO  

 

 

contro

 

PREFETTO DI LECCE

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

con domicilio eletto in LECCE

VIA F.RUBICHI 23

presso la sua sede

 

 

MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

con domicilio eletto in LECCE

VIA F.RUBICHI 23

presso la sua sede

 

 

COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO, non costituito;   

 

e nei confronti di

MONTEDURO FERNANDO  

rappresentato e difeso da:

QUINTO PIETRO

DISTANTE ALESSANDRO

con domicilio eletto in LECCE

VIA GARIBALDI 43

presso

QUINTO PIETRO  

 

e nei confronti di

CIULLO FRANCESCO 

rappresentato e difeso da:

QUINTO PIETRO

DISTANTE ALESSANDRO

con domicilio eletto in LECCE

VIA GARIBALDI 43

presso

QUINTO PIETRO  

 

 

e nei confronti di

PETESE FABIO  

rappresentato e difeso da:

QUINTO PIETRO

DISTANTE ALESSANDRO

con domicilio eletto in LECCE

VIA GARIBALDI 43

presso

QUINTO PIETRO  

 

 

e nei confronti di

PIZZOLANTE SERAFINA 

rappresentato e difeso da:

QUINTO PIETRO

DISTANTE ALESSANDRO

con domicilio eletto in LECCE

VIA GARIBALDI 43

presso

QUINTO PIETRO  

 

e nei confronti di

FERRARO ANTONIO  

rappresentato e difeso da:

QUINTO PIETRO

DISTANTE ALESSANDRO

con domicilio eletto in LECCE

VIA GARIBALDI 43

presso

QUINTO PIETRO  

 

e nei confronti di

MICHELI SALVATORE

rappresentato e difeso da:

QUINTO PIETRO

DISTANTE ALESSANDRO

con domicilio eletto in LECCE

VIA GARIBALDI 43

presso

QUINTO PIETRO  

 

e nei confronti di

PETRACCA FRANCESCO  

rappresentato e difeso da:

QUINTO PIETRO

DISTANTE ALESSANDRO

con domicilio eletto in LECCE

VIA GARIBALDI 43

presso

QUINTO PIETRO  

 

e nei confronti di

FERRARO PIERLUIGI

rappresentato e difeso da:

QUINTO PIETRO

DISTANTE ALESSANDRO

con domicilio eletto in LECCE

VIA GARIBALDI 43

presso

QUINTO PIETRO  

 

e nei confronti di

VALLO COSIMO  

rappresentato e difeso da:

QUINTO PIETRO

DISTANTE ALESSANDRO

con domicilio eletto in LECCE

VIA GARIBALDI 43

presso

QUINTO PIETRO  

 

e nei confronti di

FERRARO ANTONIO ED ALTRI  

rappresentato e difeso da:

QUINTO PIETRO

DISTANTE ALESSANDRO

con domicilio eletto in LECCE

VIA GARIBALDI 43

presso

QUINTO PIETRO 

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto (prot. n. 249/05 Area II E.L.) di sospensione del consiglio comunale di Castrignano del Capo adottato dal Prefetto di Lecce in data 28 luglio 2005 ai sensi dell’art. 141 comma 7° del D. Lgs. n. 267/2000, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

CIULLO FRANCESCO

FERRARO ANTONIO

FERRARO ANTONIO ED ALTRI

FERRARO PIERLUIGI

MICHELI SALVATORE

MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA

MONTEDURO FERNANDO

PETESE FABIO

PETRACCA FRANCESCO

PIZZOLANTE SERAFINA

PREFETTO DI LECCE

VALLO COSIMO

 

Udito il relatore Ref. CARLO DIBELLO  e uditi altresì per le parti l’Avv. De Matteis, l’Avv. dello Stato Libertini, l’Avv. Quinto e l’Avv. Distante;

 

Considerato che l’art. 141 del d.lvo 267/2000 individua una procedura tipica esclusivamente destinata a portare allo scioglimento del consiglio comunale attraverso la presentazione delle dimissioni contestuali da parte di una pluralità di consiglieri, qualora raggiungano validamente la metà più uno dei componenti del consiglio;

Considerato che l’atto contestuale di dimissioni, per l’espressa finalità che la legge dà a tale strumento giuridico, ha natura di atto solidale collettivo che unifica una pluralità di dimissioni in un fine specifico e convenuto;

Considerato che la presupposizione e la funzione che lega le dichiarazioni contenute nell’unico atto rendono significative le singole volontà solo in quanto insieme siano valide per il raggiungimento della comune finalità secondo la procedura specifica di legge, per cui l’invalidità di alcune delle dichiarazioni rende inutile l’intero atto contestuale;

Considerato, conseguentemente, che l’atto contestuale di dimissioni, ove non raggiunga la finalità comune, ben può essere reiterato dagli stessi consiglieri, non comportando le dimissioni secondo la procedura di cui all’art. 141 cit. la dimissione dalla carica e conseguente surroga;

Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

 

Ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;

 

P.Q.M.

 

Respinge (Ricorso numero 1470/2005) la suindicata domanda cautelare.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

LECCE , li 28 Settembre 2005

 

Aldo RAVALLI – Presidente

 

Carlo DIBELLO - Estensore

 

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 28 settembre 2005