REPUBBLICA  ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA PUGLIA

LECCE

 

PRIMA SEZIONE

 

Registro Ordinanze: 1306/2005

 

                                                                         Registro Generale:            994/2005

 

 

nelle persone dei Signori:

 

ALDO RAVALLI                 Presidente

ENRICO D'ARPE                Cons.

ETTORE MANCA               Ref. , relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 26 Ottobre 2005

 

Visto il ricorso 994/2005  proposto da:

ARMONICO VALERIO

APRILE ALESSANDRO

CARLA' VANNI

GRECO ANTONIO

PALADINI CLAUDIO

STEFANIZZI FABRIZIO

VETRANO SALVATORE

 

rappresentati e difesi da:

TAURINO BARBARA

MATINO SANDRO

con domicilio eletto in LECCE

VIA TEMPLARI,10/A

presso

MATINO SANDRO

 

 

contro

 

 

 

 

COMUNE DI VEGLIE 

rappresentato e difeso da:

VANTAGGIATO ANGELO

con domicilio eletto in LECCE

VIA ZANARDELLI 7

presso la sua sede

 

 

e nei confronti di

FAI FERNANDO  

 

e nei confronti di

SPAGNOLO MAURIZIO

 

e nei confronti di

ALBANO MARIO VITTORIO  

 

e nei confronti di

MAGGIORE GIOVANNI

 

e nei confronti di

SPAGNOLO COSIMO  

 

e nei confronti di

CASCIONE ANTONIO 

 

e nei confronti di

ROLLO POMPILIO

 

e nei confronti di

VADACCA MARCELLO

 

 

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto sindacale n. 44/05, prot. n. 8160 del 20.07.2005, con cui il Sindaco del Comune di Veglie, in ottemperanza all’ordinanza n. 680/2005 resa dal TAR Puglia, I^ Sez. di Lecce, nella C.C. del 6 luglio 2005, ha confermato integralmente la nomina degli assessori comunali così come effettuata con il decreto sindacale n. 11/05, prot. n. 3901 dell’11.05.05 e con le relative deleghe conferite con successivi decreti nn. 12/05, 13/05, 14/05, 15/05, 16/05 e 17/05, nella parte in cui esclude dall’organo di governo la rappresentanza femminile; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visti i motivi aggiunti depositati in data 29 agosto 2005;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

COMUNE DI VEGLIE

 

Udito il relatore Ref. ETTORE MANCA  e uditi altresì per le parti l’Avv. Taurino e l’Avv. Vantaggiato;

 

Rilevato che questa Sezione si è già pronunciata una prima volta sulla vicenda in esame, nei sensi che seguono:

“Premesso che i ricorrenti, tutti Consiglieri del Comune di Veglie, impugnano gli atti con i quali il Sindaco, nominandone i componenti, non assicurava una rappresentanza femminile all’interno della Giunta;

considerato che, secondo il giudizio, pur sommario, del Collegio, oltre al tradizionale riconoscimento della legittimazione dei Consiglieri Comunali ad agire in giudizio ove vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio, deve riconoscersi loro un’analoga potestà nei casi in cui, come quello in esame, venga contestata sotto altri profili -tra cui particolarmente quelli concernenti il rispetto della disciplina statutaria- la legittimità dell’azione degli organi politici dell’Ente di appartenenza;

ritenuto che, in definitiva, i rimedi giurisdizionali sembrano doppiare, in questi casi, quelli politico amministrativi, per un verso presupponendo, come quest’ultimi, la medesima funzione di controllo, tipica del Consiglio Comunale, e tuttavia, per altro verso, dagli stessi distinguendosi per il fatto di riguardare i casi di vera e propria illegittimità degli atti e non di mera inopportunità politica latamente intesa;

ritenuto dunque che l’accesso alla tutela da parte del giudice completi il ruolo centrale che i componenti del Consiglio rivestono nella vita dell’ente locale, consentendo loro di agire a tutela di interessi che, altrimenti, sarebbero in concreto privi di protezione in sede processuale;

ritenuto poi, quanto alla configurabilità delle violazioni contestate al Sindaco nella formazione della Giunta, che la disciplina costituzionale (art. 51 Cost.: <<... la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini>>), primaria (art. 6 t.u. 267/00) e secondaria (art. 32 statuto comunale: <<Nella composizione della Giunta è garantita la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi>>) di riferimento favorisce e/o garantisce una rappresentanza femminile nell’organo predetto;

ritenuto, tuttavia, che tale previsione vada contemperata, secondo canoni di ragionevolezza, con le prerogative riservate al Sindaco nella scelta dei componenti della Giunta;

ritenuto, dunque, che il Sindaco debba procedere, nel corretto esercizio delle proprie attribuzioni, ad una nuova formazione della Giunta Comunale, adoperandosi per assicurarvi una rappresentanza femminile o, nel caso in cui ciò non sia, per ragioni tecnico-politiche, possibile, illustrando con motivazione puntuale, esaustiva e concreta le ragioni che impediscono l’attuazione del c.d. principio delle pari opportunità;

ritenuto congruo assegnare al Sindaco, per provvedere nei sensi sopra indicati, il termine di 45 giorni dalla comunicazione/notificazione di quest’ordinanza” (cfr. ord. n. 680 del 6.7.05).

Rilevato, ancora, che:

- dando esecuzione alla decisione appena richiamata il Sindaco riteneva di dover comunque confermare “integralmente la nomina degli assessori comunali così come effettuata con proprio decreto n. 11/05 – prot. n. 3901 dell’11.5.05” (cfr. decreto n. 44 – prot. n. 8160 del 20.7.05), e ciò sul presupposto che il primo provvedimento “trovava origine negli accordi scritti preelettorali ed elettorali [] di equilibrio tecnico-politico e politico-amministrativo”, i quali “prevedevano l’assegnazione delle deleghe assessorili secondo criteri di ripartizione che tenessero in debita considerazione il numero dei voti assegnati ai candidati delle diverse parti politiche”.

Ritenuto che siffatti accordi, pur di indiscutibile legittimità sul piano strettamente politico, non posseggono tuttavia, per la loro valenza esclusivamente privata -basti sottolineare, sul punto, che essi intervenivano fra soggetti solo candidati all’elezione-, alcuna capacità derogatoria della normativa pubblicistica, la quale, come già precisato, impone il rispetto delle pari opportunità tra donne e uomini.

Ritenuto, soprattutto, che lo stesso Comune intimato si è dotato, in tal modo sul punto rigidamente limitando l’autonomia del Sindaco, di una previsione di univoca portata prescrittiva, disponendo con il già citato art. 32 dello Statuto che <<Nella composizione della Giunta è garantita la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi>>.

Ritenuto, dunque, che l’impegno politico a rispettare i suindicati accordi elettorali non costituisce ragione idonea a giustificare la violazione della normativa fin qui citata, vieppiù considerato che gli accordi stessi ben potevano essere conclusi tenendo conto delle previsioni in parola.

Ritenuto, inoltre, che, in disparte la possibilità di ricorrere a soggetti esterni al Consiglio Comunale, neppure può convalidarsi la tesi, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui l’esercizio del diritto costituzionale (art. 24 Cost.) di difesa (mediante ricorso al T.A.R.) da parte dell’unico consigliere comunale di maggioranza donna, peraltro proprio allo scopo di contestare il mancato rispetto del principio delle pari opportunità, possa costituire poi, a posteriori, seppure in parte, argomento idoneo a giustificare la violazione della normativa medesima, in ragione dell’asserito venir meno del rapporto fiduciario con la stessa. 

Ritenuto, ancora, che non ha alcuna rilevanza, per escludere il ricorso ad assessori esterni, il riferimento del Sindaco all’avvenuta costituzione di un ufficio di staffcon la nomina di soggetti esterni al C.C.-, non potendo confondersi il ruolo comunque politico della Giunta con quello meramente tecnico di un organo di consulenza.

Ritenuto che il Sindaco debba, in definitiva, esercitare le proprie prerogative in modo tale da assicurare, nella composizione della Giunta, il rispetto delle previsioni costituzionali, legislative e statutarie in materia, e che, atteso il rango e la significatività dei principi violati, risulta opportuno sollecitare il potere di controllo amministrativo del Prefetto e quello di vigilanza politico/amministrativa del Ministro per le pari opportunità, mediante trasmissione agli stessi della presente ordinanza.

Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

 

Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;

 

P.Q.M.

 

Accoglie (Ricorso numero 994/2005) la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, prescrive al Sindaco del Comune intimato di procedere alla formazione di una nuova Giunta nel rispetto della normativa in materia di pari opportunità.

Indica, a tal fine, il termine di 30 giorni dalla comunicazione/notificazione di quest’ordinanza.

Dispone che copia della medesima sia inviata al Prefetto di Lecce ed al Ministro per le pari opportunità.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

LECCE , li 26 Ottobre 2005

 

Aldo RAVALLI – Presidente

 

Ettore MANCA – Estensore

 

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 26 ottobre 2005