REPUBBLICA
ITALIANA
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
PRIMA SEZIONE
Registro Ordinanze: 1306/2005
Registro Generale:
994/2005
nelle
persone dei Signori:
ALDO RAVALLI
Presidente
ENRICO D'ARPE
Cons.
ETTORE
MANCA
Ref. , relatore
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella
Camera di Consiglio del 26
Ottobre 2005
Visto
il ricorso 994/2005 proposto da:
ARMONICO VALERIO
APRILE ALESSANDRO
CARLA' VANNI
GRECO ANTONIO
PALADINI CLAUDIO
STEFANIZZI FABRIZIO
VETRANO SALVATORE
rappresentati
e difesi da:
TAURINO BARBARA
MATINO SANDRO
con
domicilio eletto in LECCE
VIA
TEMPLARI,10/A
presso
MATINO SANDRO
contro
COMUNE DI
VEGLIE
rappresentato
e difeso da:
VANTAGGIATO
ANGELO
con domicilio
eletto in LECCE
VIA ZANARDELLI
7
presso la sua
sede
e nei confronti
di
FAI FERNANDO
e nei confronti
di
SPAGNOLO
MAURIZIO
e nei confronti
di
ALBANO MARIO
VITTORIO
e nei confronti
di
MAGGIORE
GIOVANNI
e nei confronti
di
SPAGNOLO COSIMO
e nei confronti
di
CASCIONE
ANTONIO
e nei confronti
di
ROLLO POMPILIO
e nei confronti
di
VADACCA
MARCELLO
per l'annullamento, previa sospensione
dell'esecuzione, del decreto sindacale n. 44/05, prot. n. 8160 del 20.07.2005,
con cui il Sindaco del Comune di Veglie, in ottemperanza all’ordinanza n.
680/2005 resa dal TAR Puglia, I^ Sez. di Lecce, nella C.C. del 6 luglio 2005,
ha confermato integralmente la nomina degli assessori comunali così come
effettuata con il decreto sindacale n. 11/05, prot. n. 3901 dell’11.05.05 e
con le relative deleghe conferite con successivi decreti nn. 12/05, 13/05,
14/05, 15/05, 16/05 e 17/05, nella parte in cui esclude dall’organo di
governo la rappresentanza femminile; di ogni altro atto presupposto, connesso
e/o consequenziale;
Visti
gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visti i motivi aggiunti depositati in data 29 agosto
2005;
Vista
la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dai ricorrenti;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI VEGLIE
Udito
il relatore Ref. ETTORE MANCA e
uditi altresì per le parti l’Avv. Taurino e l’Avv. Vantaggiato;
Rilevato che questa Sezione si è già pronunciata
una prima volta sulla vicenda in esame, nei sensi che seguono:
“Premesso
che i ricorrenti, tutti Consiglieri del Comune di Veglie, impugnano gli atti
con i quali il Sindaco, nominandone i componenti, non assicurava una
rappresentanza femminile all’interno della Giunta;
considerato
che, secondo il giudizio, pur sommario, del Collegio, oltre al tradizionale
riconoscimento della legittimazione dei Consiglieri Comunali ad agire in
giudizio ove vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto
all’ufficio, deve riconoscersi loro un’analoga potestà nei casi in
cui, come quello in esame, venga contestata sotto altri profili -tra
cui particolarmente quelli concernenti il rispetto della disciplina statutaria-
la legittimità dell’azione degli organi politici dell’Ente di
appartenenza;
ritenuto
che, in definitiva, i rimedi giurisdizionali sembrano doppiare, in
questi casi, quelli politico amministrativi, per un verso presupponendo, come
quest’ultimi, la medesima funzione di controllo, tipica del Consiglio
Comunale, e tuttavia, per altro verso, dagli stessi distinguendosi per il
fatto di riguardare i casi di vera e propria illegittimità degli atti e non
di mera inopportunità politica latamente intesa;
ritenuto dunque che l’accesso alla tutela da
parte del giudice completi il ruolo centrale che i componenti del
Consiglio rivestono nella vita dell’ente locale, consentendo loro di
agire a tutela di interessi che, altrimenti, sarebbero in concreto privi di
protezione in sede processuale;
ritenuto poi, quanto alla configurabilità delle
violazioni contestate al Sindaco nella formazione della Giunta, che la
disciplina costituzionale (art. 51 Cost.:
<<... la Repubblica promuove con
appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini>>),
primaria (art. 6 t.u. 267/00) e secondaria (art. 32 statuto
comunale: <<Nella composizione della Giunta è garantita la presenza dei
rappresentanti di entrambi i sessi>>) di riferimento favorisce e/o
garantisce una rappresentanza femminile nell’organo predetto;
ritenuto, tuttavia, che tale previsione vada
contemperata, secondo canoni di ragionevolezza, con le prerogative riservate
al Sindaco nella scelta dei componenti della Giunta;
ritenuto, dunque, che il Sindaco debba procedere,
nel corretto esercizio delle proprie attribuzioni, ad una nuova formazione
della Giunta Comunale, adoperandosi per assicurarvi una rappresentanza
femminile o, nel caso in cui ciò non sia, per ragioni tecnico-politiche,
possibile, illustrando con motivazione puntuale, esaustiva e concreta le
ragioni che impediscono l’attuazione del c.d. principio delle pari opportunità;
ritenuto congruo assegnare al Sindaco, per
provvedere nei sensi sopra indicati, il termine di 45 giorni dalla
comunicazione/notificazione di quest’ordinanza” (cfr.
ord. n. 680 del 6.7.05).
Rilevato, ancora, che:
-
dando esecuzione alla decisione appena richiamata il Sindaco riteneva di dover
comunque confermare “integralmente la nomina degli assessori comunali così
come effettuata con proprio decreto n. 11/05 – prot. n. 3901 dell’11.5.05”
(cfr. decreto n. 44 – prot. n. 8160
del 20.7.05), e ciò sul
presupposto che il primo provvedimento “trovava origine negli accordi
scritti preelettorali ed elettorali […] di equilibrio tecnico-politico e politico-amministrativo”, i
quali “prevedevano l’assegnazione delle deleghe assessorili secondo
criteri di ripartizione che tenessero in debita considerazione il numero dei
voti assegnati ai candidati delle diverse parti politiche”.
Ritenuto
che siffatti accordi, pur di indiscutibile legittimità sul piano strettamente
politico, non posseggono tuttavia, per la loro valenza esclusivamente privata
-basti sottolineare, sul punto, che essi
intervenivano fra soggetti solo candidati all’elezione-, alcuna capacità
derogatoria della normativa pubblicistica, la quale, come già precisato,
impone il rispetto delle pari opportunità tra donne e uomini.
Ritenuto,
soprattutto, che lo stesso Comune intimato si è dotato, in tal modo sul punto
rigidamente limitando l’autonomia del Sindaco, di una previsione di univoca
portata prescrittiva, disponendo con il già citato art. 32 dello Statuto che <<Nella composizione
della Giunta è garantita la presenza dei rappresentanti di entrambi i
sessi>>.
Ritenuto, dunque, che
l’impegno politico a rispettare i suindicati accordi elettorali non
costituisce ragione idonea a giustificare la violazione della normativa fin
qui citata, vieppiù considerato che gli accordi stessi ben potevano essere
conclusi tenendo conto delle previsioni in parola.
Ritenuto, inoltre, che, in
disparte la possibilità di ricorrere a soggetti esterni al Consiglio
Comunale, neppure può convalidarsi
la tesi, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui l’esercizio del
diritto costituzionale (art. 24 Cost.)
di difesa (mediante ricorso al T.A.R.)
da parte dell’unico consigliere comunale di maggioranza donna,
peraltro proprio allo scopo di contestare il mancato rispetto del principio
delle pari opportunità, possa costituire poi, a posteriori, seppure in parte, argomento idoneo a giustificare la
violazione della normativa medesima, in ragione dell’asserito venir meno del
rapporto fiduciario con la stessa.
Ritenuto, ancora, che non ha
alcuna rilevanza, per escludere il ricorso ad assessori esterni, il
riferimento del Sindaco all’avvenuta costituzione di un ufficio di staff –con la nomina di
soggetti esterni al C.C.-, non potendo confondersi il ruolo comunque
politico della Giunta con quello meramente tecnico di un organo di consulenza.
Ritenuto che il Sindaco
debba, in definitiva, esercitare le proprie prerogative in modo tale da
assicurare, nella composizione della Giunta, il rispetto delle previsioni
costituzionali, legislative e statutarie in materia, e che, atteso il rango e
la significatività dei principi violati, risulta opportuno sollecitare il
potere di controllo amministrativo del Prefetto e quello di vigilanza
politico/amministrativa del Ministro per le pari opportunità, mediante
trasmissione agli stessi della presente ordinanza.
Visti
gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D.
17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto
che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;
P.Q.M.
Accoglie
(Ricorso numero 994/2005) la suindicata domanda cautelare e,
per l’effetto, prescrive al Sindaco del Comune intimato di procedere alla
formazione di una nuova Giunta nel rispetto della normativa in materia di pari
opportunità.
Indica,
a tal fine, il termine di 30 giorni dalla comunicazione/notificazione di
quest’ordinanza.
Dispone che copia della medesima sia inviata al
Prefetto di Lecce ed al Ministro per le pari opportunità.
La
presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata
presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle
parti.
LECCE
, li 26 Ottobre 2005
Aldo
RAVALLI – Presidente
Ettore
MANCA – Estensore
Pubblicata
mediante deposito
in
Segreteria il 26 ottobre 2005