REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Registro Decis.:      2067/05

            Registro Gen.: 362/2005  

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce, nelle persone dei signori Magistrati:

ANTONIO CAVALLARI ,Presidente 

TOMMASO CAPITANIO, Referendario, relatore

PATRIZIA MORO, Referendario

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

sul ricorso n. 362/2005, proposto da Pompeo Pisanello, rappresentato e difeso da se medesimo, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR, in Lecce, Via F. Rubichi, 23/A, 

contro 

UNIONE DEI COMUNI DI ALLISTE-MELISSANO-RACALE- TAVIANO, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita, 

per l'annullamento

del diniego di accesso alla deliberazione n. 3 adottata dal Consiglio dell’Unione in data 26.2.2002 e delle altre adottate dalla Giunta dell’Unione nelle seguenti date: n. 46 del 27.11.2001, n. 24 del 16.7.2002 e n. 25 del 30.7.2002, concernenti tutte l’affidamento del servizio di vigilanza dei beni comunali del capoluogo e delle marine dei Comuni dell’Unione. 

Visto il ricorso, con i relativi allegati, e gli atti tutti della causa;

Uditi nella Camera di Consiglio del 30 marzo 2005 il relatore, Ref. Tommaso Capitanio. Nessuno presente per il ricorrente.  

Considerato che:

Il Tribunale non ignora che, secondo un orientamento giurisprudenziale abbastanza diffuso, la disposizione di cui all’art. 10 del T.U.E.L. (la quale recita “1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni”), estesa alle Unioni di Comuni dal successivo art. 32, comma 5 (secondo cui “…Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni..”), non avrebbe introdotto alcuna novità, in tema di diritto di accesso, rispetto alla normativa generale di cui alla L. 7/8/1900 n. 241. Al riguardo, la giurisprudenza, anche di recente, ha affermato che “…il primo comma di tale articolo [l’art. 10 del T.U.E.L. – N.d.R.], sancendo il principio della generale pubblicità degli atti delle amministrazioni locali («tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici», ad eccezione di quelli riservati per legge o dichiarati tali da un atto del sindaco o del presidente della provincia allo scopo di tutelare la riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese), non implica affatto una diversa configurazione del diritto di accesso siccome delineato nell'art. 25 l. proc. Amm. E nemmeno regola secondo modalità differenziate l'esercizio di tale "diritto". La disposizione succitata stabilisce piuttosto che, in linea di massima, gli atti comunali e provinciali non sono riservati ed inaccessibili (fatte salve le esclusioni ivi contemplate), mentre nulla dispone riguardo ai requisiti di accoglimento della domanda che, pertanto, non si discostano da quelli stabiliti nella disciplina generale contenuta negli artt. 22 e seguenti del Capo V della legge 7.8.1990, n. 241. Detto altrimenti, l'art. 10 t.u. ee. Ll. contiene una deroga all'art. 24 l. n. 241/1990 e non anche all'art. 22 della stessa legge…” (Cons. Stato, Sez. V, 29 novembre 2004, n. 7773; nello stesso senso, Cons. Stato, Sez. V, 20 ottobre 2004, n. 6879; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 27 agosto 2004, n. 3284);

Nel caso di specie, c’è una norma che stabilisce espressamente e in linea generale (fatte salve, cioè, le eccezioni previste dalla norma stessa) la pubblicità degli atti adottati dal Comune e dalla Provincia (nonché dalle Unioni di Comuni), la quale riconosce quindi un diritto di accesso a tali atti da parte di tutti i cittadini appartenenti ai predetti enti territoriali (i quali sono pertanto identificati dalla norma come portatori di un interesse diffuso alla conoscenza degli atti in argomento, interesse che può essere tutelato da ciascuno di essi, o uti singulo o associato ad altri soggetti). Del resto, la previsione normativa resterebbe una vox clamans in deserto se fosse consentito all’Amministrazione interessata di negare l’accesso a tali atti, che sono invece considerati pubblici ope legis. A questa norma fa poi da contraltare il citato art. 22 L. n. 241/90, che prevede, in generale, la legittimazione all’accesso da parte di tutti i soggetti privati, ed in particolare dei portatori di interessi pubblici o diffusi.

Peraltro, seppure è vero che la norma da ultimo citata prosegue affermando che la legittimazione all’accesso in tanto è riconosciuta in quanto il richiedente comprovi di avere “…un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso…”, è altrettanto vero che tale inciso non opera quando esiste un’altra norma (nel caso di specie, l’art. 10 del T.U.E.L.) che già ha operato il riconoscimento del diritto di accesso a favore di una certa categoria di soggetti.

Del resto, ribadendo quanto detto in precedenza, non è appagante per l’interprete limitarsi alla conclusione che l’aggettivo “pubblici” utilizzato dall’art. 10 T.U.E.L. a proposito della generalità degli atti adottati dal Comune, dalla Provincia e dall’Unione dei Comuni sia da intendere come opposto agli aggettivi “riservati” o “segreti” utilizzato invece dall’art. 24 L. n. 241/90. O meglio, questa conclusione è vera solo in parte (in quanto è evidente che un atto accessibile a tutti non può essere segreto o riservato), poiché non ha senso stabilire la pubblicità di un atto e poi impedire di fatto che l’accesso sia precluso ad un soggetto che, in forza di una legittimazione riveniente da una norma di legge, voglia prendere visione di quell’atto.

L’unico ostacolo che si frappone all’accoglimento di questa conclusione ha natura metagiuridica, essendo legato al timore che gli uffici degli enti locali siano intasati da un numero di richieste di accesso ingestibile. Tuttavia, a parte che negli ultimi venti anni (si ricordi, infatti, che la prima disposizione che ha previsto la pubblicità generalizzata degli atti degli enti locali è l’art. 25 della L. 27/12/1985 n. 816, il quale aveva una formulazione ancora più aperta rispetto all’attuale art. 10 del T.U.E.L., disponendo che “Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dai comuni, dalle province, dai consigli circoscrizionali, dalle aziende speciali di enti territoriali, dalle unità sanitarie locali, dalle comunità montane. Le amministrazioni disciplinano con proprio regolamento l'esercizio di tale diritto”) questa paventata invasione non si è verificata, rileva il fatto che l’esercizio di un diritto riconosciuto da una norma di legge non può essere compromesso da difficoltà organizzative della P.A., difficoltà che le moderne tecnologie consentono di superare con facilità (si pensi, ad esempio, alla possibilità di pubblicare gli atti sul portale internet, attivato ormai anche dai Comuni di dimensioni ridottissime);

Sussistono peraltro giusti motivi per denegare il rimborso delle spese processuali in favore del ricorrente.  

Visti gli artt. 22 e seguenti della L. 7/8/1990 n. 241, come modificati dalla L. 11/2/2005 n. 15; 

P.Q.M. 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce, accoglie il ricorso in epigrafe.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 30 marzo 2005. 

Dott. Antonio Cavallari  -  Presidente 

Dott. Tommaso Capitanio – Estensore

Pubblicata il 12 aprile 2005

N.R.G.  «362/2005»