REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la

Puglia – Lecce

Reg. Sentenze: 4633/2005

     Reg. Ricorsi: 1602/2005   

composto dai Signori Magistrati : 

Aldo Ravalli                                 PRESIDENTE 

Enrico D’Arpe                             COMPONENTE  

Carlo Dibello                               COMPONENTE  rel. 

ha pronunziato la seguente : 

SENTENZA 

Su ricorso n. 1602/2005  presentato da : 

- PROVINCIA DI BRINDISI , in persona del Presidente della Giunta provinciale pro-tempore,  rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dal Prof.Avv. Franco Giampietro e dall’Avv. Lorenzo Durano, ed  elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to Giovanni Pellegrino, in via A.Imperatore, 16 ; 

contro 

- MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE , in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato , presso i cui uffici è domiciliato, in Lecce, via Rubichi, 23;

-MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato , presso i cui uffici è domiciliato , in Lecce, via Rubichi, 23;

-REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore , domiciliato per la carica in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31 ;

e nei confronti di :

-BRINDISI LNG s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Brindisi, via regina Margherita , 13, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, dal prof . Avv. Aristide Police e dall’Avv. Gian Luca Rabitti, ed selettivamente domiciliata presso lo studio del prof.Avv. Ernesto Sticchi Damiani , in Lecce, via 95° Rgt Fanteria  
 

per l’accertamento della illegittimità del silenzio

serbato dalle Amministrazioni intimate sulla istanza prot.prov. n. 29639 del 9 febbraio 2005, avente ad oggetto “ Istanza di autotutela con riferimento all’autorizzazione alla realizzazione da parte di British Gas Italia s.p.a. ( ora Brindisi LNG S.p.a.) di un terminale di rigassificazione di GNL e delle opere connesse nel porto di Brindisi in Località Capo Bianco”; 

nonché,

per l’accertamento della fondatezza dell’istanza e per la conseguente condanna

delle Amministrazioni intimate a provvedere nel senso richiesto, ovvero, in subordine, aprovvedere comunque espressamente sull’istanza

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione del Ministero delle Attività Produttive e del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, nonché della Brindisi LNG s.p.a. ;

Visto che la Regione Puglia e il Comune di Brindisi non si sono costituiti;

Visti gli atti della causa;

Designato alla camera di consiglio del 12 ottobre 2005 il relatore dr.Carlo Dibello  e uditi gli avvocati Giampietro e Durano per la Provincia di Brindisi, gli avvocati Sticchi Damiani, Police e Matteo, quest’ultimo in sostituzione dell’Avv. Rabitti per la Brindisi LNG , nonché l’avvocato dello Stato Pedone, per i Ministeri intimati , come da verbale d’udienza   

FATTO E DIRITTO 

Si premette in fatto che , con decreto del 21 gennaio 2003, il Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell’Ambiente,  ha concesso l’autorizzazione  alla realizzazione, da parte della società British Gas Italia ( poi divenuta Brindisi LNG s.p.a.) di un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), e delle opere connesse, da ubicare nel porto di Brindisi in località “ Capo Bianco”.

La ricorrente Provincia di Brindisi, che ha recentemente  inoltrato una denuncia di inadempimento della Repubblica Italiana ad una serie di disposizioni di diritto comunitario asseritamente vulnerate nell’ambito della procedura autorizzativa de qua, ha da ultimo proposto motivata istanza di autotutela alle amministrazioni intimate, diretta a sollecitare la rimozione della rilevata situazione di illegittimità comunitaria e nazionale, sicchè, non essendo intervenuto, ad oggi, alcun provvedimento espresso, propone il rito del silenzio ex art 2 legge 241/90 , come novellata con legge 15/2005 .       

Il Collegio rileva che  , nella specie, sussistono, in primis, i requisiti previsti per la formazione della fattispecie del silenzio inadempimento.

La Provincia di Brindisi ha, infatti, inoltrato alle amministrazioni intimate   un’istanza tendente a sollecitare la loro potestà di autotutela nel contesto di un procedimento culminato, in precedenza,  negli assensi alla realizzazione di un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto e opere connesse nel porto di Brindisi.

Detta istanza è stata presentata il 9 febbraio 2005 sulla base della ritenuta illegittimità comunitaria e nazionale dei provvedimenti autorizzativi dei quali viene oggi sollecitato il riesame dall’Ente provinciale.

Deve rilevarsi, anzitutto, che il termine per provvedere risulta decorso ,  trovando  applicazione, nella specie,  il disposto dell’art 2, comma 3 della legge 241 del 1990 , a mente del quale, qualora non si provveda a norma del comma 2- cioè laddove difettino i regolamenti attuativi della citata legge, volti a disciplinare i termini di conclusione dei procedimenti- il termine è di novanta giorni .

Il termine in questione è infatti scaduto il 9 maggio 2005 senza che sia stato adottato un provvedimento espresso sull’istanza.

Così come si applica, nella specie, la disposizione contenuta nel comma 5 dell’art 2 della citata legge, che legittima la proposizione del ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione , senza necessità di previa diffida alla o alle amministrazioni inadempienti, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui , nel caso che ci riguarda, al comma 3 dello stesso articolo 2 .  

Il Collegio stima pure sussistente l’obbligo di provvedere in capo alle amministrazioni intimate che, tuttavia, richiede alcune considerazioni finalizzate ad inquadrare correttamente il tema tenendo conto della peculiarità della vicenda.

In linea generale è noto che l’esercizio del potere di autotutela costituisce uno degli ambiti in cui si esprime un elevato coefficiente di discrezionalità dell’autorità amministrativa .

Risulta, perciò, problematica e dibattuta la ricostruzione della  connessa potestà in chiave di doverosità, cioè di obbligatorietà del potere di ripensamento dell’amministrazione.

E’ altrettanto noto che la giurisprudenza afferma non esservi obbligo di pronuncia in merito a provvedimenti divenuti inoppugnabili qualora di questi ultimi si intenda ottenere il ritiro in autotutela .

Tuttavia, tale principio , formatosi  con riguardo al rapporto tra soggetto privato e autorità pubblica, non può operare tout court  nel caso in cui la richiesta di autotutela provenga da  un soggetto titolare di interessi pubblici, che sia intervenuto nel procedimento di primo grado e che si faccia successivamente portatore , anche in sede di autotutela, dei medesimi interessi.  

Deve anche osservarsi che il potere di autotutela può  fondarsi non solo su motivi di legittimità, ma anche su valutazioni di opportunità che militino in favore di un atto di ritiro di un precedente provvedimento.

Siffatte valutazioni di opportunità ben possono risiedere in un ripensamento delle ragioni che hanno indotto , in un primo tempo, una amministrazione a formulare assensi, prestare nulla osta, ecc alla realizzazione, per quanto di interesse, di una opera pubblica di pur rilevante interesse nazionale.

Aggiungasi che, nel caso di specie, la vicenda sottostante presenta aspetti problematici, sul versante della legittimità comunitaria, in ordine all’ assoggettamento dell’impianto di rigassificazione in questione, alle procedure di V.I.A. , come questo Giudice ha avuto occasione di apprezzare occupandosi del sottostante procedimento autorizzativo posto in essere dal Ministero delle Attività produttive per la parte concernente i lavori di colmata nel porto di Brindisi e i connessi profili di sicurezza della navigazione.   

In un contesto del genere, quando la richiesta di autotutela promana da una amministrazione che ha espresso , per la parte di competenza, pareri o nulla osta obbligatoriamente convogliati in sede di conferenza decisoria,   si pone concretamente il problema delle modalità per mezzo delle quali la stessa amministrazione compartecipe possa far valere il ripensamento  su di un eventuale assenso precedentemente prestato , che si  fondi  su fatti nuovi.

Tanto deriva , come risulta evidente, dalla impossibilità di assumere una autonoma decisione capace di produrre effetti di ritiro del provvedimento di primo grado al cui varo  si è concorso in sede conferenziale.

Per questo, sembra logico ritenere che il principio di leale cooperazione tra enti che hanno adottato una decisione di tipo collegiale possa fondare una legittima richiesta di autotutela da parte dell’ente che rimedita il proprio assenso allo scopo di conseguire una rivalutazione della complessiva vicenda.

Ma il principio su richiamato opera pure nel senso di investire gli enti destinatari della istanza di autotutela dell’obbligo di pronunciarsi perchè , in siffatte ipotesi, la collaborazione deve concretamente tradursi nell’esercizio di poteri di amministrazione attiva capaci di dar corso ad una rimeditazione della vicenda procedimentale “re melius perpensa “.   

D’altronde, occorre tener presente che il principio di leale cooperazione evocato pone a carico dell’ente provincia, ente esponenziale della collettività destinata ad ospitare il rigassificatore della Brindisi LNG, obblighi di collaborazione intensa e rafforzata trattandosi di amministrazione deputata istituzionalmente alla tutela di interessi pubblici che le sono devoluti per legge( ambiente, sicurezza, ecc) e che risultano coinvolti dalla autorizzazione alla realizzazione dell’opera in esame.

Il sistema così delineato sarebbe, tuttavia,  privo di effettività se non si immaginasse, a fronte di  una ammissibile istanza di autotutela ad opera di un ente pubblico partecipante al procedimento , un altrettanto doveroso obbligo di pronuncia del soggetto titolare del potere di autotutela.

Nella specie, peraltro, il contesto normativo comunitario e nazionale è tale da non potersi ritenere evidentemente infondata la richiesta dell’Ente di provvedere in autotutela al pari del corrispondente obbligo di pronunciarsi sulla richiesta stessa.

E’ perciò legittimo il ricorso , da parte della provincia di Brindisi, al rito del silenzio nel caso che ci occupa, così come è doveroso, da parte degli enti intimati, assumere un provvedimento espresso sull’istanza inoltrata il 9 febbraio 2005 .

In questo senso, il ricorso merita accoglimento   

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alle Amministrazioni intimate di provvedere fissando il termine di gg 90 .

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, in camera di consiglio, il 12 ottobre 2005

-ALDO RAVALLI- PRESIDENTE

-CARLO DIBELLO- ESTENSORE

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 27 ottobre 2005