T.A.R. Lombardia–Milano – Sez. III - Sentenza 20 gennaio 2005, n. 119
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N. 119/05
Reg.Sent. N. 2562/04
Reg. Ric. |
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione 3a
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso n. 2562/04 proposto da
ECOSFERA
s.n.c.
con
sede in Lissone, in persona del legale rappresentante
pro tempore,
in proprio e in qualità di mandataria del RTI
ECOSFERA/IDPA - CNR, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Guida, con
domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Milano, corso di Porta
Vittoria 18
contro
ARPA
– AGENZIA REGIONALE per la PROTEZIONE dell’AMBIENTE della Lombardia, in persona del Direttore
generale pro tempore, rappresentata
e difesa dagli avvocati Fiorella Battaini e Vincenzo Lo Iacono, con domicilio
eletto presso gli uffici dell’Agenzia in Milano, viale Restelli 3/1
REGIONE
LOMBARDIA
in
persona del Presidente pro tempore, non
costituita
e nei confronti di
ARIANET
s.r.l.
con
sede legale in Monza in persona del legale rappresentante pro
tempore, in
proprio e in qualità di mandante dell’ATI
costituita con ATTALEA
s.n.c. di G. Poggi & C., capogruppo
mandataria con sede in Milano, entrambe costituite in proprio e nella qualità
di componenti dell’ATI, rappresentate e difese dall’avv. Alessandra Iurlaro,
con domicilio ex lege (art.35
R.D. n.1054/24) presso la segreteria del TAR in Milano via Conservatorio 13
per
l’annullamento, previa sospensione
-
della nota n.48607 del 13 aprile 2004 del Dirigente dell’U.O. Provveditorato
dell’ARPA, con la quale veniva comunicata la non aggiudicazione della gara per
l’affidamento di un campagna di biomonitoraggio della qualità dell’aria nel
territorio della Regione Lombardia;
-
del verbale di gara del 2 marzo 2004 della commissione giudicatrice;
-
di tutti gli atti preordinati, consequenziali o comunque connessi
nonché
per
il risarcimento dei danni subiti
visto
il ricorso notificato in data 3 maggio 2004 e depositato in data 13 maggio 2004;
visti
gli atti di costituzione in giudizio dell’ARPA e delle controinteressata;
viste
le memorie difensive delle parti;
uditi
alla pubblica udienza del 21 ottobre 2004, relatore il cons. Domenico Giordano,
l’avv. Roberto Guida per la ricorrente, l’avv. Fiorella Battaini per
l’ARPA e l’avv. Alessandra Iurlaro per la controinteressata;
visti
gli atti tutti della causa;
ritenuto
quanto segue in:
FATTO
e DIRITTO
1) L’Agenzia regionale
per la protezione dell’ambiente della Lombardia (di seguito: ARPA), con
decreto n.902 del 31 dicembre 2002 del proprio Direttore generale, ha indetto
una gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento dell’intervento
denominato “Sentinel 4”, consistente nell’esecuzione di una campagna di
biomonitoraggio della qualità dell’area all’interno del territorio
regionale, per un importo a base d’asta di € 284.051,30 (IVA esclusa), da
aggiudicare con il criterio di cui all’art.23, primo comma lett.b), D.Lgs.n.
157/95 in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Con il suindicato decreto
veniva nominata la Commissione incaricata dell’espletamento della gara
(composta da: Aldo Tavolato, Roberto Gualdi, Giancarlo Pedazzi e dal segretario
verbalizzante Paola Calligari), e veniva anche designato il Gruppo per la
valutazione tecnica delle offerte (nelle persone di: Roberto Gualdi, Valeria
Roella, Pietro Genoni e Patrizia Casarini).
In
data 19 marzo 2003 la Commissione di gara procedeva all’apertura dei plichi A
e B contenenti rispettivamente la certificazione amministrativa e la
documentazione tecnica presentate dai concorrenti, di seguito disponeva
l’ammissione alla gara dell’ATI ECOSFERA/CNR e dell’ATI ATTALEA/ARIANET e
successivamente consegnava le buste contenenti la documentazione tecnica al
Gruppo incaricato di procedere alla relativa valutazione.
Il
Gruppo tecnico (composto dagli esperti suindicati, nonché da S. Angius)
esaminava i progetti presentati dalle concorrenti in quattro sedute (25 marzo
2003, 1 aprile 2003, 3 febbraio 2004 e 18 febbraio 2004) e, in esito alle
relative operazioni, delle quali dava atto con unico verbale riepilogativo,
assegnava 80 punti all’ATI ATTALEA/ARIANET e punti 70,42 all’ATI ECOSFERA/CNR.
In
data 2 marzo 2004 si riuniva la Commissione di gara che procedeva all’apertura
delle buste C contenenti l’offerta economica dei raggruppamenti,
all’assegnazione dei relativi punteggi (rispettivamente 19,91 e 20) e alla
formulazione della graduatoria finale, che vedeva collocarsi al primo posto l’ATI
ATTALEA/ARIANET con totale di 99,91 punti e al secondo l’ATI ECOSFERA/CNR con
il punteggio indicato in 92,42 punti (ma da individuare più correttamente in
90,42 punti totali).
Con
decreto n.256 del 30 marzo 2004 il Direttore generale dell’ARPA approvava le
operazioni di gara e disponeva l’aggiudicazione definitiva del servizio in
favore dell’ATI ATTALEA/ARIANET. Di tale esito veniva data comunicazione
all’ATI ECOSFERA/CNR con nota n.48607 del 13 aprile 2004.
2)
Con il ricorso in epigrafe la ECOSFERA s.n.c., in proprio e in qualità di mandataria
del raggruppamento, ha impugnato gli atti della gara, deducendo le censure
seguenti:
-
le operazioni di gara hanno avuto uno svolgimento irregolare per il notevolissimo
lasso di tempo trascorso dall’inizio dei lavori, con una prolungata
interruzione tra le sedute della commissione. Questa non ha operato nel plenum
dei suoi componenti, non avendo il Presidente preso parte alle operazioni
valutative che sono state illegittimamente delegate ai membri tecnici riunitisi
in quattro sedute, senza che delle relative operazioni fosse redatto alcun
verbale (1° motivo);
-
nell’unico verbale riassuntivo delle proprie riunioni, la commissione tecnica
ha dato atto di aver richiesto ai due concorrenti di integrare la documentazione
contenuta nelle offerte con la presentazione dei curricula e degli
incarichi pubblici per quattro esperti dell’equipe dell’ATI ATTALEA/ARIANET
e del solo curriculum (e non anche degli incarichi pubblici) per un unico
esperto dell’ATI ECOSFERA/CNR, il che integra violazione della lex
specialis per la surrettizia introduzione di parametri valutativi non
previsti dagli atti di gara, nonché disparità di trattamento e violazione
della par condicio. Inoltre, il gruppo tecnico ha elaborato criteri di
dettaglio per la valutazione delle offerte dopo l’apertura delle buste (2°
motivo);
-
sussistono fondate perplessità circa il possesso dei requisiti per la
partecipazione alla gara della controinteressata e sulla valutazione del
progetto da essa presentato, ciò anche in considerazione dell’inspiegabile
rifiuto opposto dalla stazione appaltante alla esibizione della relativa
documentazione (3° motivo).
3)
L’ARPA, costituita in giudizio, deduce l’infondatezza del gravame. Assume,
al riguardo, che il Gruppo tecnico ha partecipato nella sua interezza a tutte le
sedute convocate, nel corso delle quali ha proceduto ad una pluralità di
operazioni puntualmente descritte in unico verbale riepilogativo; che con la
richiesta di chiarimenti l’amministrazione si è avvalsa di una facoltà
espressamente riconosciuta dall’art.15 D.Lgs. n.358/92; che i parametri
utilizzati dal gruppo tecnico per la valutazione delle offerte non presentano
contenuti innovativi rispetto ai criteri già previsti nel CSA.
Con
successiva memoria la resistente ha precisato che le operazioni di valutazione
delle offerte si sono prolungate per la necessità di acquisire chiarimenti sui curricula
dei componenti lo staff tecnico delle due ATI, e per richiedere al settore
tecnico il parere circa la compatibilità delle apparecchiature informatiche
offerte dai concorrenti con i sistemi già in dotazione presso l’Agenzia,
nonché a causa dell’inevitabile rallentamento dell’attività amministrativa
derivante dal trasferimento in altro immobile della sede dell’ente.
4)
L’ATI controinteressata, dopo aver precisato di aver inteso sanare con la
costituzione in giudizio la nullità della notifica del ricorso alla mandante e
la mancata notifica alla mandataria, ha replicato alle censure avversarie
deducendone l’infondatezza.
La
stessa ha depositato memoria conclusionale con la quale ha insistito per la
reiezione del gravame.
Con
ordinanza n.1464 del 27 maggio 2004 è stata accolta la domanda di sospensione
cautelare dei provvedimenti impugnati.
All’udienza,
dopo la discussione delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5)
Il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato alla società mandante
del raggruppamento aggiudicatario presso una sede operativa anziché nella sede
legale; è stata invece del tutto omessa la notificazione all’impresa
capogruppo.
Dette
irregolarità, come precisato dalle controinteressate nella memoria difensiva,
sono state sanate con la costituzione in giudizio di entrambe le società che
formano il raggruppamento risultato aggiudicatario della gara.
6)
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.
E’
noto che, in tema di contratti della P.A., il principio di continuità delle
procedure (ricavabile dagli artt. 63 segg. R.D. 23 maggio 1924 n. 827) esige
che le gare di appalto siano espletate in unica seduta, o in più sedute
immediatamente consecutive.
La
regola, volta a garantire la celerità delle operazioni in ossequio al principio
del buon andamento e di efficienza dell’amministrazione, risponde
all’esigenza fondamentale di assicurare l’assoluta indipendenza di
giudizio della commissione di gara per sottrarla a possibili influenze esterne,
e per impedire che i criteri di valutazione delle offerte vengano formulati dopo
la conoscenza delle stesse (cfr. CdS VI, 16 novembre 2000 n. 6128; id.,
n.324/04).
La
giurisprudenza ha già chiarito che il principio di continuità non viene
violato, se le operazioni di gara si svolgono con ragionevole celerità, anche
se non in un unico giorno o in pochi giorni consecutivi, purché la fissazione
dei criteri di valutazione delle offerte preceda la conoscenza delle offerte
medesime e venga rispettato il principio di segretezza delle operazioni di gara
fino alla enunciazione dell’esito della stessa.
Su
un piano più generale, si è anche affermato che il principio anzidetto, posto
a presidio della correttezza e genuinità della documentazione prodotta dagli
offerenti (che solo l’esame contestuale e cronologicamente coevo assicura), può
subire deroghe in ragione della complessità delle operazioni di gara che renda
necessarie sospensioni o interruzioni (cfr. CdS V. 7 maggio 1994 n. 442; TAR
Piemonte II, 11 aprile 1995 n. 233), ovvero in presenza di situazioni
particolari che impediscano la concentrazione delle operazioni di gara in una
sola seduta (cfr. CdS IV 23 febbraio 1990 n. 129; TAR Lazio, sez. II, 6
dicembre 1994 n. 2040), o per garantire ai dipendenti comunali il periodo di
ferie (cfr. C.G.R.S., 16 settembre 1998 n. 477).
Anche
con tali contemperamenti, le operazioni di gara devono comunque essere
concentrate in un ristretto arco di tempo, dovendosi ritenere illegittima una
sospensione prolungata della gara, che si pone in violazione
del principio fondamentale di buon andamento e di continuità delle gare di
appalto, finalizzato ad evitare pericoli di deviazione nella valutazione delle
offerte.
7)
Nel caso in esame, le operazioni di gara hanno avuto inizio con la prima seduta
della commissione (in data 19 marzo 2003), nel corso della quale i plichi
contenenti le offerte tecniche dei concorrenti sono stati aperti e consegnati al
coordinatore del gruppo per la valutazione tecnica. Questo si è riunito
dapprima in due sedute tenutesi in data 25 marzo 2003, 1 aprile 2003 e, dopo una
prolungata quanto ingiustificata interruzione, in altre due riunioni il 3 e il
18 febbraio 2004. In data 2 marzo 2004 si è poi tenuta la seduta conclusiva
della commissione di gara.
Nei
verbali delle sedute non risulta annotata alcuna particolare modalità di
custodia degli atti di gara, che possa reputarsi idonea a garantirne la
segretezza e l’inviolabilità durante l’ampio periodo di gestazione della
procedura.
Come
già anticipato nella fase cautelare, le operazioni della commissione tecnica
che ha proceduto alla valutazione delle offerte hanno subito un’interruzione
protrattasi dal 19 aprile 2003 al 3 febbraio 2004, che non risulta giustificata
dall’insorgenza di situazioni obiettivamente ostative ad una più sollecita
definizione della procedura.
Tra
dette situazioni non può invero annoverarsi la particolare complessità dei
progetti da esaminare, trattandosi di aspetto che avrebbe potuto semmai rendere
necessario un numero maggiore di riunioni dell’organo tecnico, ma alla cui
soluzione non sembra poter giovare la sospensione dell’attività di
valutazione.
Neppure
convince il richiamo alle circostanze con le quali si è tentato, nelle memorie
difensive, di giustificare il prolungamento dei tempi registrato nella
situazione in esame.
Ed
invero, nei verbali non vi è alcuna traccia dell’asserito coinvolgimento del
Settore informatico, né è contenuto alcun richiamo al parere che questo
avrebbe reso circa la compatibilità tra le dotazioni dell’ente e le
apparecchiature informatiche offerte dai concorrenti.
Quanto
al trasloco della sede dell’ente in altro edificio, può osservarsi che
l’evento si è realizzato nel novembre 2003, per cui esso non può in alcun
modo contribuire a sanare la pregressa sospensione che ha avuto inizio in data 1
aprile 2003.
Nella
fattispecie, l’intervallo di circa un anno, trascorso tra la prima seduta
pubblica e quella finale, con interruzione protratta per dieci mesi, non trova
dunque alcuna giustificazione, per cui gli atti della procedura e, con essi,
l’aggiudicazione finale vanno annullati sotto lo specifico profilo della
violazione del principio di continuità e di concentrazione
delle operazioni di gara.
8)
Il Collegio giudica illegittima anche la redazione di un unico verbale
riepilogativo delle quattro sedute del gruppo tecnico.
Ciò
per la considerazione che, qualora la redazione del verbale non avvenga in
immediata contestualità allo svolgimento delle singole operazioni compiute
dalla commissione o quantomeno non intervenga in un momento immediatamente
successivo tale da escludere l’insorgenza di errori od omissioni nella
ricostruzione dell’iter valutativo, viene con ciò meno la stessa idoneità
del verbale ad assolvere la funzione sua propria di garanzia della formazione di
uno strumento documentale che consenta la verifica della regolarità delle
operazioni compiute, delle scelte valutative compiute e di ogni altro giudizio
espresso, divenendo altresì impossibile verificare il concreto succedersi delle
fasi in cui si sviluppa l’attività di valutazione.
9)
Un ulteriore motivo di illegittimità della procedura è rinvenibile nella
circostanza che i criteri di valutazione delle offerte sono stati fissati dopo
la conoscenza delle offerte medesime.
A
tale riguardo giova precisare che l’art. 5 del CSA, dopo aver definito i
criteri generali di valutazione delle offerte, ha stabilito, al suo ultimo
comma, che “i criteri di attribuzione dei sottopunteggi saranno stabiliti
dalla commissione tecnica prima della valutazione delle offerte”.
Nel
caso di specie, la definizione dei parametri valutativi è stata invalidata
dalla procedura seguita dalla stazione appaltante.
Come
risulta dal verbale della seduta del 19 marzo 2003, è infatti avvenuto che la
commissione giudicatrice ha aperto i plichi contenenti le offerte tecniche delle
concorrenti e li ha consegnati in tale stato al proprio componente deputato a
coordinare il gruppo di valutazione tecnica.
Per
di più, la commissione tecnica, come risulta dalla successione delle operazioni
registrate nel verbale riepilogativo, ha proceduto alla completa analisi dei
progetti e solo dopo ha elaborato la tabella per la valutazione della qualità
dei progetti, elaborando i parametri per l’attribuzione dei sottopunteggi ai
singoli aspetti dell’offerta.
Dette
specificazioni si sono tradotte nell’introduzione, in fase applicativa, di
parametri innovativi, rispetto ai criteri generali considerati dalla normativa
di gara; come tali, i suindicati parametri valutativi avrebbero dovuto essere
approvati prima di aver preso visione delle offerte, per non incorrere nella
violazione del divieto di immissione postuma di criteri correttivi.
E’
infatti noto che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, la
fissazione dei criteri selettivi di valutazione delle offerte deve sempre
precedere l’apertura delle buste contenenti le offerte medesime ed essere
effettuata in una fase anteriore alla conoscenza delle soluzioni progettuali
proposte dai concorrenti (cfr. CdS VI 16
novembre 2000 n.6128).
Il
principio risponde all’esigenza di garantire la regolarità del procedimento
valutativo e l’oggettiva imparzialità del risultato, che risultano
compromesse dalla sola possibilità di conoscenza delle offerte, posto che la
tardiva fissazione dei criteri consente di calibrare gli elementi valutativi ai
caratteri specifici delle offerte medesime, il che contrasta con elementari
principi di trasparenza dell’azione amministrativa e altera le condizioni
indispensabili per garantire il rispetto della par condicio tra i concorrenti (cfr.
CdS V 26 gennaio 2001 n.264).
Nella
fattispecie in esame la commissione ha approvato i criteri dopo aver già
acquisito una conoscenza completa e dettagliata delle offerte, alla cui
valutazione erano preordinati i criteri (successivamente) adottati.
Ne
discende che la fissazione dei criteri selettivi è avvenuta in una fase oramai
avanzata della procedura, quando il rispetto dei principi già richiamati più
non consentiva alla commissione di introdurre prescrizioni idonee a veicolare
l’assegnazione dei punteggi, risultando in tal modo violato il canone secondo
cui i criteri di valutazione delle offerte
devono essere fissati prima della conoscenza delle stesse.
10)
In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente
annullamento degli atti della procedura di gara.
Sussistono comunque
giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, terza Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2562/04 così dispone:
-accoglie
il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;
-compensa
per intero le spese tra tutte le parti.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano il
21 ottobre 2004 in camera di consiglio con l’intervento dei magistrati:
Italo Riggio - presidente
Domenico Giordano - cons.
est.
Daniele Dongiovanni - ref.
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
il………………………………
(art.
55, l. 27.4.1982, n. 186)
Il
Direttore della Sezione