REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
PRIMA SEZIONE
Registro Sentenze: 554 /2005
Registro Generale: 13626/2004
nelle persone dei Signori:
GIANCARLO CORAGGIO Presidente
LUIGI DOMENICO NAPPI Cons.
GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Cons. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 26,
comma 4, legge 1034/1971, e succ. mod. e int.
nella Camera di Consiglio del 12
Gennaio 2005
Visti gli artt. 19 e 21,
u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il ricorso 13626/2004 proposto da:
H3G S.P.A.
rappresentato e difeso da:
SARTORIO GIUSEPPE
con domicilio eletto in NAPOLI
VIA DEI MILLE, 16
presso
SARTORIO GIUSEPPE
contro
COMUNE DI AVERSA
rappresentato e difeso da:
NERONE GIUSEPPE
con domicilio eletto in NAPOLI
VIA C. CONSOLE, 3
presso
NERONE
GIUSEPPE
per l'annullamento, previa
sospensione dell'esecuzione, a) della determina rpot. n. 36457 dell’11.10.2004
con la quale il comune di Aversa, in relazione alla denuncia di inizio attività
presentata dalla H3G per la realizzazione di una stazione radio base per la
telefonia cellulare alla via
Golia n. 48, ha espresso diniego alla realizzazione di infrastrutture di
comunicazione elettronica; b) della delibera di C.C. n. 6 del 08.02.00, con cui
è stato approvato il “regolamento per l’istallazione di nuovi impianti e/o
sistemi fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi”
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di
sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dal ricorrente;
Udito il relatore Ref. GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI
Uditi altresì per le parti gli avvocati
come da verbale;
PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli articoli 23 bis e 26 comma 4 della legge 1034 del 1971 e successive modifiche e integrazioni, il contraddittorio risulta correttamente instaurato, i procuratori delle parti, sentiti in camera di consiglio, hanno acconsentito alla immediata decisione nel merito della causa, che appare matura per la decisione;
RILEVATO che la ricorrente premetteva di aver presentato una DIA in data 09.09.04 per l'istallazione di un impianto di telefonia mobile in via Cesare Golia n. 48; che l'ARPAC aveva espresso parere favorevole in data 10/11/04; che tuttavia il Comune emetteva l'atto impugnato, sostenendo che la DIA era in contrasto con l’art. 7 del Regolamento comunale, il quale vietava l’istallazione di tali impianti su scuole, ospedali, asili nido, case di cura e di riposo ed entro metri 100 dal perimetro esterno dei predetti siti; che pertanto la ricorrente impugnava tali provvedimenti, ritenendoli illegittimi per i seguenti motivi: 1) l’impianto rispetta la normativa posta a tutela della salute pubblica, come attestato dall’ARPAC; 2) il regolamento è incompatibile con la normativa statale sopravvenuta; gli impianti di telefonia mobile sono opere di urbanizzazione primaria, e come tali possono essere realizzati su tutto il territorio comunale; il Regolamento può essere disapplicato; 3) la tutela della salute non rientra nelle competenze del comune; 4) è illegittima l'imposizione dell'obbligo di rispettare distanze minime da determinati edifici o luoghi; 5) violazione dell'art. 93 D.L.vo n. 259/03, atteso che ai gestori non possono essere imposti altri oneri; pertanto, è illegittima l'imposizione di cui all’art. 2 del Regolamento, di oneri non previsti dal codice delle comunicazioni;
CONSIDERATO che il quarto motivo di ricorso appare fondato, atteso che, come da costante giurisprudenza di questa Sezione, è illegittima l'imposizione dell'obbligo di rispettare distanze minime da determinati edifici o luoghi, in quanto non è consentito al Comune introdurre, surrettiziamente, criteri finalizzati alla tutela della salute pubblica;
che, tuttavia, il provvedimento di diniego sub a) è motivato unicamente con riferimento al mancato rispetto della distanza minima metri 100 da ospedali, scuole, asili nido, case di cura e di riposo e parchi giochi, sicché la ricorrente non ha interesse contestare anche le prescrizioni di cui all’art. 2 del Regolamento comunale sub b);
RITENUTO , pertanto, che il ricorso sia fondato;
P.Q.M.
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA – Prima Sezione, visto ed applicato l’art. 26, comma 4, l. 1034/1971 e succ. modif. e int., definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento sub a) in epigrafe, nonché il Regolamento sub b), limitatamente all’art. 7, nella parte in cui impone il rispetto della distanza minima metri 100 da ospedali, scuole, asili nido, case di cura e di riposo, parchi giochi ed aree destinate ad attivit sportive.
Condanna il comune di Aversa al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 500,00 (cinquecento) per spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2005.
IL CONSIGLIERE
EST.
N.R.G. 13626/2004
N.R.G. «RegGen»