REPUBBLICA  ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA - NAPOLI

SECONDA SEZIONE  

Registro Sentenze:     1547/05

            Registro Generale: 12521/2004  

nelle persone dei Signori:

FRANCESCO GUERRIERO Presidente

ANNA PAPPALARDO            Consigliere

PAOLO SEVERINI    Referendario, relatore

ha pronunciato, ai sensi dell’art. 23 bis, sesto comma, della l. 6.12.1971, n. 1034, la seguente 

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2005;

Visto il ricorso 12521/2004, proposto da: 

- DEL GIUDICE MARIO

in proprio, e quale rappresentante legale p. t. dell’

ASSOCIAZIONEPROFESSIONALE TEMPORANEA

costituita da

STUDIO TECNICO A.P.D.S.

e

DELLE CAVE CLEMENTE

nonché da:

- STUDIO TECNICO A.P.D.S.

in persona del legale rappresentante p. t.

DEL GIUDICE MARIO

tutti rappresentati e difesi da:

SUPINO LUIGI

con domicilio eletto in NAPOLI

VIA ARTE DELLA LANA,16

presso

CEGLIA FRANCESCO    

contro 

COMUNE DI ARIENZO

rappresentato e difeso da:

ROMANO ANTONIO

con domicilio eletto in NAPOLI

P.ZZA TRIESTE E TRENTO, 48

presso

ROMANO ANTONIO 

e nei confronti di  

IGLIO LUIGI ERNESTO

rappresentato e difeso da:

IGLIO ROBERTO ANTONIO

con domicilio eletto in NAPOLI

VIA S. TOMMASO D’AQUINO 67

presso

PERNA MARIA TERESA  

per l'annullamento 

 

nonché per l’annullamento

giusta atto di motivi aggiunti depositati in data 7.01.2005 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di: 

COMUNE DI ARIENZO

IGLIO LUIGI ERNESTO 

Viste le memorie, depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Udito il relatore, Referendario Paolo Severini,

Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue: 

FATTO   

Col ricorso in epigrafe, Del Giudice Mario, nell’indicata qualità, impugnava gli atti sopra specificati, premettendo, in fatto, che il dirigente responsabile dei LL. PP. del Comune di Arienzo aveva reso pubblico un avviso, per l’affidamento di incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutivo – cantierabile, direzione lavori e prestazioni tecniche accessorie, concernenti la realizzazione del tratto fognario S. S. 7 – via Unità d’Italia ed altri, prevedendo il conferimento dell’incarico con scelta fiduciaria su base curriculare, ai sensi dell’art. 7 della l. 166/02; che alla procedura aveva partecipato l’associazione professionale temporanea sopra indicata, producendo tutta la documentazione necessaria; che – in mancanza di provvedimenti di esclusione – era venuto a conoscenza dell’affidamento dell’incarico, da parte dell’Amministrazione, ad altro concorrente, ing. Iglio Luigi Ernesto, “secondo una procedura completamente viziata”; che era stato stipulato, col citato professionista, anche l’atto di convenzione; tanto premesso, articolava le seguenti censure:

- Violazione o errata applicazione art. 17 co. 12 legge 11.02.1994 n. 109, come modificato dall’art. 7 della l. 1.08.02 n. 166; violazione od errata applicazione dell’art. 51 della l. 8.06.90 n. 142 come modificato dall’art. 6 co. 2 l. 15.05.1997 n. 127 (oggi art. 107 T. U. 267/2000); violazione della disciplina dell’avviso pubblico; incompetenza dell’autorità emanante; eccesso di potere per motivazione inesistente o carente; violazione art. 3 l. 241/90; eccesso di potere per carenza del presupposto, manifesta illogicità, violazione art. 97 Cost: l’affidamento dell’incarico all’ing. Iglio era avvenuto ai sensi dell’art. 7 della l. 166/02, a norma del quale le stazioni appaltanti procedono all’affidamento “per il tramite del responsabile del procedimento”, nonché “previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale” dei concorrenti, nonché ancora “con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare”; era quindi illegittimo l’operato del Comune di Arienzo, che aveva affidato l’incarico ad opera della Giunta Municipale, anziché ad opera del responsabile del procedimento (il quale s’era limitato soltanto a formalizzare una proposta di deliberazione, poi approvata dalla Giunta, oltre a firmare l’avviso di gara); inoltre non era dato rinvenire, nella deliberazione impugnata, alcuna attività di verifica dell’esperienza del soggetto affidatario, né alcuna motivazione in ordine alla scelta, in relazione al progetto da affidare; l’Amministrazione, atteso che la “proposta” a firma del responsabile del procedimento era priva di “qualsivoglia pregio giuridico”, nel momento in cui aveva approvato una siffatta proposta aveva “posto in essere una vera e propria azione sviante tesa, evidentemente, a conferire ad ogni costo all’ing. Iglio” l’incarico in questione; l’ing. Iglio, inoltre, era “assolutamente privo di esperienze nel campo della progettazione di opere fognarie pubbliche”, al contrario del ricorrente.

In data 7.12.04 si costituiva in giudizio il Comune di Arienzo, che depositava in data 15.12.2004 memoria difensiva, nella quale sosteneva l’inammissibilità della censura d’incompetenza della Giunta Municipale, la quale aveva operato, nella specie, secondo quanto stabilito nell’art. 28 lett. c) dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 28.02.03 n. 7, entrata in vigore il 18.04.03, previsione statutaria non impugnata, come del resto l’avviso pubblico che, del pari, prevedeva il conferimento dell’incarico con deliberazione di G. M.; la censura di difetto di motivazione era infondata, posto che la verifica dell’esperienza professionale dell’affidatario era stata effettuata in base al suo curriculum, mentre la scelta era derivata esclusivamente dal “rapporto fiduciario con l’Amministrazione”; la proposta del responsabile del procedimento non era inesistente, posto che lo stesso, svolta l’istruttoria, aveva poi rimesso gli atti alla Giunta, “perché procedesse al conferimento dell’incarico in virtù della previsione statutaria dianzi richiamata”; quanto, infine, alla censura impingente nella carenza d’adeguata esperienza professionale dell’ing. Iglio, la stessa era inammissibile, attenendo al merito della valutazione discrezionale e fiduciaria dell’Amministrazione, ed era comunque infondata.                          

In data 16.12.2004 si costituiva in giudizio il controintereessato Iglio Luigi Ernesto, producendo memoria difensiva in cui preliminarmente eccepiva l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso, per carenza di legittimazione attiva o d’interesse all’azione, osservando come l’incarico di progettazione preliminare e definitiva fosse stato svolto totalmente, sicché non sarebbe potuto spettare, al ricorrente, se non un risarcimento per equivalente (risarcimento danni), tuttavia non richiesto; inoltre eccepiva l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso, per mancanza di un valido contraddittorio, rilevando come il ricorso fosse stato proposto dall’ing. Del Giudice Mario in proprio e quale asserito rappresentante legale dell’associazione professionale temporanea tra lo studio tecnico A.P.D.S. e l’arch. Clemente delle Cave, nonché dallo studio tecnico A.P.D.S. in persona del rappresentante legale ing. Del Giudice Mario; ma dalla lettura dell’atto costitutivo dell’associazione professionale temporanea s’evinceva che l’ing. Del Giudice Mario non aveva la rappresentanza legale della medesima, “ma un’irrituale delega personale a capogruppo”; ne conseguiva che il ricorso doveva essere presentato da tutti i soci e quindi anche dall’arch. Delle Cave, quale professionista associato; nel merito, affermava l’infondatezza dei motivi di ricorso, secondo argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle, già esposte a proposito della memoria difensiva dell’Amministrazione, ed alle quale sia quindi consentito in questa sede, per brevità, fare rinvio.

In data 16.12.2004 la Sezione pronunziava ordinanza in cui, rilevato che il ricorso, ad una primo sommario esame, evidenziava l’illegittimità degli atti impugnati e la sussistenza di un  pregiudizio grave ed irreparabile; letto l’art. 23 bis della l. 1034/71, introdotto dall’art. 4 della l. 205/2000, fissava la data di discussione del ricorso, nel merito, per l’udienza pubblica del 27.01.2005; rilevato inoltre che il ricorso pareva prima facie evidenziare un grave difetto di motivazione negli atti d’affidamento dell’incarico, e ravvisata l’estrema urgenza di provvedere, disponeva sospendersi provvisoriamente gli effetti tutti, ancora in itinere, degli atti impugnati, fino alla decisione di merito.

In data 7.01.2005 il ricorrente, nella suindicata qualità, depositava atto di motivi aggiunti in cui impugnava gli ulteriori atti e provvedimenti indicati in epigrafe, deducendo avverso i medesimi, oltre all’illegittimità derivata dai vizi, di cui al ricorso principale, le seguenti ulteriori censure:

In data 21.01.05 perveniva breve memoria di replica da parte di Iglio Luigi Ernesto, il quale eccepiva – relativamente ai detti motivi aggiunti – la carenza di legittimazione attiva o dell’interesse all’azione del ricorrente, posto che l’eventuale annullamento degli atti impugnati non avrebbe determinato il conseguimento del bene della vita (atteso che esso non era più possibile, per l’avvenuta realizzazione delle attività professionali e per la loro approvazione); nel merito, rilevava che il progetto preliminare era stato redatto ed approvato da tutti gli organi competenti, e certamente non poteva “inficiare la validità e regolarità di esso la mera sottoscrizione (della convenzione) intervenuta successivamente, atteso che essa riveste carattere meramente privatistico e non pubblicistico”; ribadiva, infine, l’eccezione d’inammissibilità o d’improcedibilità del ricorso, per mancanza di valido contraddittorio, già formulata nei precedenti scritti difensivi.

In data 26.01.05 l’Amministrazione comunale depositava memoria difensiva nella quale eccepiva preliminarmente che i motivi aggiunti erano stati “prodotti nel ricorso R. G. 12519/04, che non è quello pendente tra parte ricorrente, il Comune di Arienzo e l’ing. Iglio”; affermava, inoltre, che a carico degli atti, impugnati coi motivi aggiunti (approvazione progetto preliminare e definitivo) non poteva sussistere alcuna forma di illegittimità derivata o consequenziale; sosteneva poi che la mancata stipula della convenzione col progettista non incideva sulla legittimità degli atti posti in essere dall’Amministrazione; in ogni caso rilevava come l’approvazione del progetto definitivo fosse avvenuta in data successiva alla firma della convenzione in oggetto; nemmeno, infine, sussistevano le denunciate violazioni delle norme che disciplinavano i compiti del responsabile del procedimento.

Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2005, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il ricorso era deciso, con pubblicazione del dispositivo della sentenza mediante deposito in Segreteria, nel termine previsto dall’art. 23 bis comma 6° della legge 1034/1971, come novellato dall’art. 4 della legge 205/2000. 

         

DIRITTO 

Il ricorso è fondato e va accolto.

Preliminarmente, tuttavia, occorre esaminare le eccezioni d’inammissibilità del medesimo, avanzate dalle controparti.

L’ing. Iglio ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, perché non proposto anche dall’arch. Delle Cave, quale partecipante all’associazione professionale temporanea tra il medesimo e lo studio tecnico A.P.D.S., rappresentato dall’ing. Mario Del Giudice; ciò, perché quest’ultimo non aveva la rappresentanza legale dell’associazione professionale temporanea, ma solo una “irrituale delega personale a capogruppo”; nella successiva memoria, l’ing. Iglio specificava che, con la nomina a capogruppo dell’ing. Del Giudice, era stato nominato un soggetto giuridico estraneo all’associazione (costituita da A.P.D.S. e arch. Delle Cave), sicché l’A.T.P. era “giuridicamente inesistente”.

Al riguardo, s’osserva che ricorso e motivi aggiunti sono stati presentati sia dall’arch. Del Giudice Mario, quale capogruppo dell’A.T.P. tra A.P.D.S. e arch. Delle Cave, sia dallo studio tecnico A.P.D.S., in persona del rappresentante legale Del Giudice Mario; che, alla richiesta di partecipazione alla gara, era allegato un “atto costitutivo di associazione professionale temporanea”, del 22.07.04, tra A.P.D.S., legalmente rappresentata dall’ing. Del Giudice, e arch. Delle Cave, con designazione come capogruppo dell’ing. Mario Del Giudice; deve pertanto intendersi, a parere del Collegio, dalla considerazione della comune intenzione delle parti, che deve presiedere, quale canone ermeneutico fondamentale, all’interpretazione di tale atto convenzionale, ex art. 1362 cod. civ., che la direzione dell’A.T.P. sia stata conferita all’ing. Del Giudice, nella qualità di rappresentante legale dello Studio Tecnico A.P.D.S.; si ricordi, del resto, anche il canone interpretativo di chiusura, dettato dall’art. 1367 cod. civ., secondo cui “Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”.

Fermo restando il carattere assorbente di tali considerazioni, anche qualora si dovesse ritenere che la delega a capogruppo in favore dell’ing. Del Giudice (e non dello Studio Tecnico A.P.D.S.) renda “giuridicamente inesistente”, come sostenuto dall’ing. Iglio, l’A.T.P. in oggetto, non per questo ne deriverebbe, secondo il Tribunale, l’accoglimento dell’eccezione d’inammissibilità del ricorso.

In tal caso, infatti, la questione da risolvere – stante l’impugnativa proposta, in proprio, anche dallo Studio Tecnico A.P.D.S., rappresentato dall’ing. Mario Del Giudice – consisterebbe nello stabilire se sia, o meno, inammissibile il ricorso proposto dalla capogruppo di un’associazione professionale temporanea non ancora costituita, pur in assenza d’impugnativa da parte dell’altro partecipante alla (futura) associazione; ebbene, il Collegio ritiene di dover disattendere anche tale eccezione, preferendo aderire alla corrente giurisprudenziale (Cons. St., sez. VI, 23 dicembre 2003; sez. IV, 22 settembre 2003, n. 5356, sez. V, 9 giugno 2003, n. 3241; Tar Napoli, Sez. I, n. 10181/04) ampliativa della legittimazione della capogruppo mandataria di una costituenda (ma non ancora costituita) associazione temporanea d’imprese a ricorrere avverso gli atti della procedura, contro la tesi (minoritaria: Tar Lazio, sez. II, 18 luglio 2003, n. 6361; Tar Napoli, sez. I, n. 2837/04) restrittiva, che tale legittimazione ha invece negato.

In definitiva, la mancata proposizione di ricorso da parte dell’arch. Delle Cave non starebbe comunque a significare, secondo la tesi cui la Sezione ha ritenuto, anche in altra recente sentenza (n. 942/05), d’aderire, che il medesimo avesse prestato acquiescenza agli esiti della gara; con la conseguenza che il ricorso, proposto dal capogruppo della costituenda A.T.P., sarebbe anche in tal caso pienamente ammissibile.   

Quanto invece all’eccezione proposta dal Comune resistente, secondo cui i motivi aggiunti sarebbero stati proposti in altro ricorso (n. 12519/04), essa è smentita dalla semplice lettura dell’atto in questione, che fa riferimento al presente ricorso (n. 12521/04) e non già al n. 12519/04.

Per ciò che concerne, infine, l’eccezione d’inammissibilità per carenza d’interesse, pure formulata dall’ing. Iglio, essa fa leva sulla circostanza che – essendo stato svolto totalmente l’incarico di progettazione preliminare e definitiva, e non essendo stato chiesto, dal ricorrente, il risarcimento per equivalente – farebbe difetto l’interesse a ricorrere; in contrario, si deve invece rilevare, col conforto di recente giurisprudenza, che: “Nell’attuale conformazione del sistema di giustizia amministrativa il previo giudizio di impugnazione degli atti amministrativi reputati illegittimi ha una propria evidente autonomia, indipendentemente dall’attuale proposizione di una domanda risarcitoria; inoltre, secondo l’opinione ormai prevalente in giurisprudenza l’annullamento degli atti lesivi degli interessi legittimi costituisce necessario passaggio pregiudiziale rispetto al successivo, e solo eventualmente contestuale, giudizio sul risarcimento dei danni conseguenti” (T.A.R. Liguria, sez. I, 30 aprile 2003, n. 544).

Si tenga presente anche l’ulteriore massima, particolarmente aderente alla specie: “La tempestiva domanda di annullamento del provvedimento amministrativo costituisce presupposto di ammissibilità della domanda di risarcimento del danno, che da quel provvedimento si assume essere derivato; deve quindi essere escluso che l’intervenuta integrale esecuzione della progettazione, oggetto di procedura selettiva, renda inammissibile o improcedibile il ricorso per l’annullamento degli atti di gara, in quanto l’eventuale statuizione giurisdizionale di annullamento della procedura di gara assume necessariamente rilievo nel successivo giudizio risarcitorio diretto a ristorare la società del pregiudizio patito per effetto dell’illegittimità provvedimentale, costituendo l’annullamento dell’atto un passaggio obbligato per affermare la responsabilità dell’amministrazione” (Consiglio Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3338).

Ciò posto, e passando all’esame del merito, osserva il Tribunale – iniziando dal ricorso principale – che la censura d’incompetenza della Giunta Municipale è inammissibile, per mancata impugnativa anche dell’avviso di gara, che appunto prevedeva il conferimento dell’incarico ad opera della Giunta, in conformità allo Statuto comunale.

La censura che si presenta, invece, pienamente fondata, nonché assorbente, è quella di assoluto difetto di motivazione della scelta, compiuta da parte della Giunta Municipale, d’affidare l’incarico di progettazione in oggetto all’ing. Iglio.

Analizzando la deliberazione di G. C. n. 135 del 3 agosto 2004, s’osserva che, con essa, la Giunta stabiliva d’approvare la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile dell’U.T.C., avente ad oggetto l’affidamento d’incarico professionale in questione, e di “conferire l’incarico professionale all’ing. Luigi Ernesto Iglio”; scorrendo la proposta di deliberazione in oggetto, nella stessa si fa esclusivamente riferimento alle quattro richieste di affidamento incarico pervenute al Comune, da parte dei tecnici, si dà atto che l’incarico sarà disciplinato da apposita convenzione, e s’afferma che la scelta avverrà “sulla scorta della richiesta e dei curricula professionali proposti dai professionisti di cui sopra”.

Dal “combinato disposto” della deliberazione di Giunta e della proposta del responsabile dell’U.T.C., in sostanza, non è dato ricavare il benché minimo elemento di motivazione circa le ragioni della scelta dell’ing. Iglio, rispetto agli altri professionisti che s’erano proposti per lo svolgimento dell’incarico, né la benché minima attività valutativa dei curricula dei tecnici, attività che pure – secondo la proposta del responsabile dell’U.T.C. – avrebbe dovuto fondare la scelta dell’affidatario dell’incarico.      

Soprattutto, rileva il Collegio che l’incarico in questione, a tenore dell’avviso di gara, doveva essere conferito “con deliberazione di Giunta Municipale con scelta fiduciaria su base curriculare, ai sensi dell’art. 17 (rectius: 7) della legge n. 166/2002”.

La disposizione in oggetto (art. 7, co. 1 della l. 166/2002, sostitutivo dell’art. 17 co. 12 della l. 109/94), alla cui osservanza il Comune era quindi vincolato, ai sensi della stessa lex specialis regolante la procedura concorsuale de qua, recita: “Per l’affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono procedere all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare”.

E’ più che evidente, nella specie, l’illegittima modalità di conferimento dell’incarico in oggetto, non trasparendo dalla deliberazione di Giunta – e tanto meno dalla proposta del responsabile dell’U.T.C., oggetto di espressa “ricezione” nel testo della delibera – alcuna “verifica” dell’esperienza e della capacità professionale dei vari tecnici, e alcuna motivazione della scelta, in relazione alle concrete caratteristiche del progetto da affidare.

La necessità, viceversa, di tale indispensabile corredo motivazionale della scelta dell’affidatario, oltre a risultare in maniera estremamente chiara dalla stessa lettera della legge, è stata affermata, in maniera inequivocabile, dalla giurisprudenza: “L’Amministrazione, anche quando scelga di affidare gli incarichi di progettazione, d’importo inferiore a 200.000 E.C.U., senza esperimento di una formale procedura di aggiudicazione, e come le è consentito dall’articolo 17 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, deve motivare dando conto delle ragioni della preferenza accordata, in relazione agli indici di esperienza e specifica capacità professionale desunti dal curriculum del professionista prescelto, anche se non è richiesta una comparazione analitica e puntuale dei curriculum di tutti i partecipanti sulla base di criteri predeterminati” (Cons. St., Sez. V, sent. n. 112 del 03-02-1999).

Gli stessi principi, del resto, sono stati affermati anche esplicitamente dalla Sezione; in particolare, nella motivazione della sentenza n. 15430 del 2003, è possibile leggere: “In ordine al secondo aspetto (concernente direttamente la legittimità sostanziale della contestata attività amministrativa), occorre rilevare che, anche a voler considerare un valore inferiore ad euro 100.000, la resistente amministrazione comunale non avrebbe comunque potuto (così come ha fatto) conferire gli incarichi di progettazione in questione mediante un affidamento “fiduciario” completamente svincolato da qualsiasi onere istruttorio e motivazionale, essendo necessaria, a mente dell’articolo 17, comma 12, della legge n. 109 del 1994, la “previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale” dei professionisti esterni di fiducia dell’ente, nonché la “motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare”.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso principale e l’annullamento degli atti ivi impugnati.

Passando, ora, ad analizzare le censure articolate in sede di motivi aggiunti, s’osserva anzitutto che – come dedotto dal ricorrente – l’evidenziato vizio di eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, inficiante la legittimità della deliberazione di G. C. di Arienzo n. 135 del 3.08.2004, s’estende, secondo il meccanismo dell’invalidità derivata, alle successive deliberazioni di G. C. concernenti l’approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo dei lavori in argomento (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 10 settembre 1993, n. 883: “Qualora siano stati impugnati con distinti ricorsi due provvedimenti amministrativi, il primo dei quali sia presupposto condizionante le validità del secondo, questo deve ritenersi illegittimo per invalidità derivata in conseguenza dell’annullamento dell’atto presupposto”).

A prescindere dall’operatività del meccanismo dell’invalidità derivata, che in ogni caso già determinerebbe l’accoglimento anche dei motivi aggiunti, osserva il Tribunale, ad abundantiam, che è fondata – ed ha carattere assorbente rispetto alla successiva – anche la censura d’illegittimità delle precitate delibere in via autonoma, impingente nella circostanza dell’approvazione del progetto preliminare dei lavori di che trattasi, con delibera di G. C. n. 165 del 7.10.04, sul presupposto della sua redazione da parte dell’ing. Iglio, nella sua qualità di tecnico incaricato, prima della formalizzazione, tra il Comune e lo stesso ing. Iglio, dell’atto di convenzione – intervenuto nella successiva data del 19.10.04.

Ciò, in aderenza all’orientamento giurisprudenziale della S. C., espresso, da ultimo, nella seguente massima: “Per il contratto d’opera professionale, quando ne sia parte una p.a. e pur ove questa agisca iure privatorum, è richiesta, in ottemperanza al disposto degli art. 16 e 17 r. d. 18 novembre 1923 n. 2440, come per ogni altro contratto stipulato dalla p.a. stessa, la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa nell’interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l’espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi d’imparzialità e buon andamento della p.a. posti dall’art. 97 Cost.; pertanto il contratto deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell’organo attributario del potere di rappresentare l’Ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere ed al compenso da corrispondere. Di conseguenza, in mancanza di detto documento contrattuale, ai fini d’una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l’esistenza di una deliberazione con la quale l’organo collegiale dell’Ente abbia conferito un incarico ad un professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento, in quanto detta deliberazione non costituisce una proposta contrattuale nei confronti del professionista, ma un atto con efficacia interna all’Ente che, almeno ai fini che ne occupano, ha solo natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprimere la volontà all’esterno” (Cassazione civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14570).

E’ vero poi, come affermato nella memoria difensiva dell’Amministrazione, che la delibera di approvazione del progetto definitivo, con atto di G. C. del 2.12.2004, è intervenuta dopo la stipula della convenzione in oggetto, ma deve rilevarsi che sulla stessa non può, a quel punto, non influire, in maniera decisiva, l’annullamento della progettazione preliminare (oltre che – giusta quanto osservato supra – dell’atto di scelta del soggetto cui conferire l’incarico professionale, costituente l’atto iniziale della serie procedimentale, confluita nell’approvazione del progetto definitivo), secondo il già illustrato meccanismo dell’invalidità derivata.

All’accoglimento, in conformità delle predette considerazioni, dei motivi aggiunti, consegue l’annullamento anche delle suddette deliberazioni di Giunta del Comune di Arienzo.

Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Seconda Sezione di Napoli – definitivamente decidendo sul ricorso emarginato (ricorso n. 12521 del 2004),

ACCOGLIE

il ricorso suindicato, e per l’effetto annulla i provvedimenti di cui in epigrafe;

DICHIARA

integralmente compensate tra le parti le spese di lite;

ORDINA

all’Autorità Amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2005. 

Il Presidente            L’Estensore

(Francesco Guerriero)               (Paolo Severini)

N.R.G.  «RegGen»