n. 3030/05 Reg. Sent. 

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA - NAPOLI, SEZIONE 4^ -,

composto dai signori magistrati:

            Nicolò Monteleone   Presidente

            Dante D’Alessio   Consigliere est.

            Carlo Polidori   Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 13158 del 2004 R.G., proposto da D’Ambrosio Francesco, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Lamberti, con domicilio eletto in Napoli, Via San Pasquale a Chiaia n. 55,

contro

- il Comune di Sant’Antimo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Valerio Barone, con domicilio eletto in Napoli, Piazza Sannazzaro n. 71,

- l’Agenzia autonoma per la Gestione dell’Albo dei segretari Comunali e Provinciali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Armando Profili e Antonello Langiu, con domicilio eletto in Napoli, Via Marino Turchi n. 34

e nei confronti di:

Magnoni Patrizia, controinteressata, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Coppola, con domicilio eletto in Napoli, Via Giovenale n. 4, presso lo studio dell’avv. Francamaria Abbate,

per l’annullamento

- del decreto n. 24721 del 14.10.2004, con il quale il Sindaco del Comune di Sant’Antimo ha nominato la dottoressa Patrizia Magnoni segretario Comunale;

- della nota n. 742/AMM del 13.10.2004 con la quale l’Agenzia autonoma per la Gestione dell’Albo dei segretari Comunali e Provinciali – Sezione Campania ha assegnato la dottoressa Patrizia Magnoni, in qualità di titolare, alla Segretaria del Comune di Sant’Antimo;

- della delibera n. 179 del 13.10.2004 del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia autonoma per la Gestione dell’Albo dei segretari Comunali e Provinciali – Sezione Campania;

- del decreto n. 29298 del 12.10.2004 con il quale il Presidente dell’Agenzia autonoma per la Gestione dell’Albo dei segretari Comunali e Provinciali ha ratificato e confermato la nota del Direttore Generale n. 28851 dell’8.10.2004;

- del decreto sindacale n. 24451 del 12.10.2004 con il quale è stata individuata la dottoressa Patrizia Magnoni quale nuovo segretario Comunale;

- del decreto n. 28851 dell’8.10.2004 con il quale il Direttore Generale dell’Agenzia ha disposto in ordine alla richiesta di pubblicazione delle sedi di segreteria;

- dell’avviso n. 77 dell’8.10.2004 dell’Agenzia autonoma per la Gestione dell’Albo dei segretari Comunali e Provinciali;

- della nota n. 23491 del 1.10.2004 di comunicazione di avvio del procedimento.

      Visto il ricorso ed i relativi allegati;

      Visti gli atti tutti di causa;

      Relatore nella Camera di Consiglio del 9 marzo 2005 il Consigliere Dante D'Alessio;

      Udite le parti, come da verbale;

      Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

      VISTi gli articoli 21 e 26, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modificati dagli articoli 3 e 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che consentono al Giudice amministrativo di decidere il ricorso con "sentenza succintamente motivata”, ove lo stesso sia di agevole definizione;

      Considerato:

- che l’odierna controversia attiene alla procedura di nomina di un Segretario comunale;

- che, con l'assunzione delle mansioni di segretario comunale o provinciale, rispettivamente in un comune o in una provincia, non si costituisce un rapporto d'impiego con l'ente territoriale, ma s'instaura con questo un rapporto organico a tempo determinato; pertanto, la cognizione della controversia con la quale s'impugnano le deliberazioni di un sindaco, aventi ad oggetto la sostituzione del segretario comunale, che svolgeva le sue mansioni presso quell'amministrazione comunale, e la nomina di altro segretario, scelto tra quelli indicati dalla competente Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, allorché la domanda attenga ad un periodo successivo al 30 giugno 1998 (cfr. Cassazione civile, sezioni unite, 10 luglio 2003, n. 10897). Ed invero, attesa l'ampia portata della normativa (artt. 29 e 45 d.lg. n. 80 del 1998) che, salvo tassative eccezioni, attribuisce al giudice ordinario la cognizione di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie relative sia al rapporto di impiego intercorrente tra il segretario comunale (inclusi nell’ambito della contrattazione collettiva dall’art. 17, comma 74, della legge 15 maggio 1997, n. 127). e l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, sia al rapporto organico, intercorrente tra il segretario e l'ente locale e quindi anche alle controversie aventi ad oggetto la nomina e la revoca dell'incarico da parte del Comune (in tal senso, Cassazione civile, sezioni unite, 26 giugno 2003, n. 10207; 14 maggio 2001, n. 205, TAR Campania Napoli, sez. V^ n. 895 dell’8 febbraio 2005)),

      per le suesposte considerazioni, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

      In relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;

P.Q.M.

      Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli sez. IV^, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in epigrafe n. 13158 del 2004 R.G., proposto da D’Ambrosio Francesco.

      Spese compensate.

      Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 9 marzo 2005 

Il Presidente

Il Consigliere estensore 

Il Segretario