REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.   3555            reg. sent.

anno   2005

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima,

ha pronunciato la seguente

N. 888 reg. gen.

anno 2005

 

S E N T E N Z A

§ sul ricorso n. 888/05 reg. gen. proposto dal Consorzio Campania Fidi, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Rosario Caputo, Confidi PMI Campania s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante p.t. sig. Lucio Donadio, Consorzio API Napoli Campania Fidi, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Uberto Caiazzo, C.L.A.A.I. Consorzio tra Cooperative Artigiane di Garanzia aderenti alla C.L.A.A.I., in persona del legale rappresentante p.t. sig. Renato Denicolo, nella qualità di componenti del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese denominato “Intergaranzia Campania” con la partecipazione anche della Unionfidi Piemonte, Interconfidi Nord Est, San Paolo Banco di Napoli s.p.a., Monte dei Paschi di Siena s.p.a., M.C.C. s.p.a. (ex Mediocredito Centrale), rappresentati e difesi dall'avv. Luigi M. D'Angiolella, con lo stesso elettivamente domiciliati in Napoli al viale Gramsci n. 16,

c o n t r o

Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Almerina Bove e Rosanna Panariello, con le stesse elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81,

e nei confronti di

Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., in persona del presidente e legale rappresentante p.t. dott. Luigi Abete, e Artigiancassa s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. avv. Gianfranco Verzaro, rappresentate e difese dall'avv. Angelo Clarizia, con lo stesso elettivamente domiciliate in Napoli al viale Gramsci n. 10 presso lo studio dell'avv. Renato De Lorenzo,

per l'annullamento

del decreto dirigenziale n. 11 del 3/12/2004, concernente la selezione dei soggetti gestori delle cinque sezioni provinciali del Fondo Regionale di Garanzia per il finanziamento e medio e lungo termine degli investimenti delle piccole e medie imprese campane operanti nei settori di cui alla sezione II del Complemento di programmazione al P.O.R. Regione Campania 2000-2006; dei verbali di gara; del provvedimento di aggiudicazione al costituendo raggruppamento tra Banca Nazionale del Lavoro (mandataria), Artigiancassa ed ICCREA Banca; del bando di gara e della delibera di Giunta regionale n. 1512 del 29/7/2004; nonché di ogni altro atto connesso comunque lesivo;

§ sui motivi aggiunti proposti dai ricorrenti

per l'annullamento

del decreto dirigenziale n. 3 del 10/2/2005, recante l'aggiudicazione definitiva;

§ sul ricorso incidentale proposto dalle società controinteressate,

per l'annullamento

del punto 6.1 del bando di gara nella parte in cui consente l'ammissione dei confidi privi del requisito dell'iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 107 del d. lgs. n. 385 del 1993;

     visto il ricorso con i relativi allegati;

     visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione, con i relativi allegati;

     visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale delle società controinteressate;

     visti i motivi aggiunti proposti dai ricorrenti;

     visti gli atti tutti di causa;

     alla camera di consiglio del 23/3/2005, relatore il cons. Donadono, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza;

      ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi dell'art. 26, co. 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come modificato dall'art. 9 della legge n. 205 del 2000;

      premesso che i confidi ricorrenti, partecipanti come costituendo raggruppamento alla selezione bandita dalla Regione per l'affidamento della gestione delle sezioni provinciali del Fondo Regionale di Garanzia, contestano la propria esclusione dalla gara e l'aggiudicazione in favore del raggruppamento BNL-Artigiancassa-ICCREA, unico concorrente rimasto;

      rilevato che l'impugnata determinazione di esclusione è motivata da:

- presentazione delle scatole contenenti la documentazione e l'offerta prive di alcuna controfirma di chiusura;

- presentazione dell'offerta economica firmata dal solo rappresentante della Unionfidi Piemonte, quale capofila del costituendo raggruppamento, e mancante della firma dei legali rappresentanti di tutte le altre imprese;

- presentazione della domanda di partecipazione con modalità non conformi al bando ed inidonee a garantire la sicurezza e riservatezza;

- presentazione nell'offerta tecnica e organizzativa di documenti non firmati da alcuno o firmati dal solo rappresentante della Unionfidi Piemonte;

      considerato che:

- il punto 7.4 del bando di gara espressamente prevede che “l'offerta … dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa partecipante alla gara o, nel caso di raggruppamento di imprese, da ciascuno dei legali rappresentanti dei soggetti facenti parte del raggruppamento”;

- i ricorrenti deducono che tale prescrizione, genericamente riferita alla “offerta”, riguarderebbe la sottoscrizione della sola domanda di partecipazione alla gara, o comunque sarebbe da intendere in tal senso, nel caso di dubbio, secondo i principi di tutela dell'affidamento dei concorrenti, di più ampia partecipazione alle procedure concorsuali, nonché di economicità e buon andamento dell'amministrazione, fatta salva eventualmente la possibilità di procedere alla regolarizzazione della produzione documentale;

      considerato che:

- la norma del bando, peraltro conforme al dettato dell'art. 11 del d. lgs n. 157 del 1995, richiede che l'offerta congiunta sia sottoscritta da tutte le imprese comprese nel costituendo raggruppamento;

- tale prescrizione comprende l'offerta economica, che contiene appunto le condizioni impegnative, sul piano negoziale, per le imprese partecipanti alla gara;

- la non equivocità della disposizione in esame esclude l'applicazione dei canoni ermeneutici invocati dai ricorrenti;

- la possibilità di procedere alla regolarizzazione di carenze meramente documentali non si può estendere, in ossequio al principio di parità di trattamento tra i concorrenti, all'integrazione di un elemento costitutivo dell'offerta presentata;

- il bando di gara contempla espressamente l'aggiudicazione pur in presenza di una sola offerta valida;

      ritenuto pertanto che, in presenza di una valida ragione di sé sola sufficiente a precludere l'ammissione alla gara, non emerge un interesse concreto dei ricorrenti alla contestazione degli ulteriori motivi posti a sostegno dell'impugnata esclusione;

      considerato, per quanto riguarda le censure dedotte dai ricorrenti contro il procedimento di gara nel suo complesso (per la violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara, la formulazione da parte della commissione giudicatrice di criteri di analisi delle offerte, nonché la violazione del principio di continuità e concentrazione della gara), che le doglianze (anche a prescindere da ogni considerazione sulla loro ammissibilità, tenuto conto delle circostanze evidenziate nel ricorso incidentale, tali da escludere la sussistenza di un concreto interesse strumentale alla ripetizione della gara) si rivelano comunque infondate nel merito, in quanto:

- la deroga al principio di pubblicità della gara deve ritenersi consentita, anche per quanto attiene all'apertura dei plichi contenenti la documentazione richiesta dal bando di gara, quando si debba procedere all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (cfr. Cons. St., sez. V, 23/8/2000, n. 4577), fermo restando che le garanzie di imparzialità, correttezza e trasparenza della procedura concorsuale sono soddisfatte dalla facoltà comunque riconosciuta agli interessati di esercitare, se del caso, i diritti di accesso e di partecipazione al procedimento;

- la commissione di gara si è limitata a predisporre appositi “format e check list”, secondo quanto risulta dagli atti di causa, attenendosi ai criteri di valutazione delle offerte così come previsti dal punto 11 del bando;

- le operazioni di gara si sono svolte in un arco di tempo (con otto riunioni effettuate dal 10 al 30/11/2004) che non risulta manifestamente sproporzionato rispetto alla natura ed alle esigenze del procedimento;

      rilevato che l'infondatezza del ricorso principale comporta l'inammissibilità per carenza di interesse dell'impugnativa proposta con il ricorso incidentale, tendente a precludere l'ammissione in gara dei confidi ricorrenti, in quanto privi dell'iscrizione all'elenco speciale di cui agli artt. 155 e 107 del d. lgs. n. 385 del 1993;

     ravvisato che le spese di giudizio vanno poste a carico dei ricorrenti principali in base al principio della soccombenza;

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, respinge il ricorso n. 888/05 e dichiara l'inammissibilità del ricorso incidentale.

Condanna il Consorzio Campania Fidi, il Confidi PMI Campania, il Consorzio API Napoli Campania Fidi ed il C.L.A.A.I. Consorzio tra Cooperative Artigiane di Garanzia aderenti alla C.L.A.A.I., in solido al pagamento delle spese di causa in favore della Regione Campania nella misura di euro 1.000,00 (mille/-) e di B.N.L. e Artigiancassa, nella misura di euro 1.000,00 (mille/-).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, addì 23 marzo 2005, in camera di consiglio con l'intervento dei signori:

Giancarlo Coraggio    Presidente

Fabio Donadono    consigliere  estensore

Carlo Buonauro    referendario

Il Presidente

L'estensore 

ric. n. 888/05 reg. gen.


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