n.
4217/05 Reg. Sent.
REPUBBLICA
ITALIANA
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
PRIMA
SEZIONE
nelle
persone dei Signori:
GIANCARLO CORAGGIO
Presidente
FABIO DONADONO
Cons.
CARLO BUONAURO
Ref. , relatore
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. 13973/2004 proposto da
GRUPPO SAMIR GLOBAL SERVICE S.R.L.
rappresentato
e difeso da:
ABBAMONTE
ANDREA
con
domicilio eletto in NAPOLI
VIA
MELISURGO 4
presso
ABBAMONTE
ANDREA
contro
I.N.P.S.
rappresentato
e difeso da:
SILVESTRO
COSIMO
con
domicilio eletto in NAPOLI
VIA MEDINA 61
E
nei confronti di
CONSORZIO
EUROPEO MULTISERVICE
rappresentato
e difeso da:
DIACO CORRADO E
GAMBARDELLA SIMONA
con
domicilio eletto in NAPOLI
VIA MILLE 40
per l’annullamento
con ricorso iniziale
-
della nota INPS del 15.11.2004 prot. 5180;
-
del bando di gara del 28.5.04, licitazione privata con procedura ristretta,
per l’affidamento del servizio di pulizia delle strutture INPS della
Campania, nella parte in cui limita l’accesso alla licitazione privata a
soli 20 concorrenti e fissa i relativi criteri selettivi;
-
degli atti di gara concernenti la fase di prequalificazione, ivi compresa l’eventuale
aggiudicazione ove intervenuta;
con ricorso per
motivi aggiunti
dei
verbali del 27.9.2004 e 30.9.04, come depositati dalla difesa INPS in giudizio
in data 21.1.05, afferenti alla definizione della gara de qua ed all’aggiudicazione
del servizio a favore del Consorzio Europeo Multiservice;
di
ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.
e
per la conseguente condanna al risarcimento del danno
Visto
il ricorso iniziale e per motivi aggiunti con i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio dell’INPS e del Consorzio
controinteressato;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
gli atti tutti della causa;
Nominato
relatore il dott. Carlo Buonauro;
Uditi
alla pubblica udienza del 23 marzo 2005 gli avvocati delle parti come da
verbale d’udienza.
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
Riferisce
la società ricorrente che l’INPS di Napoli indiceva una gara, da svolgersi
con il metodo della licitazione privata con procedura ristretta, per l’affidamento
del servizio di pulizia delle strutture INPS della Campania; che il bando
prevedeva l’invito a presentare l’offerta ai soli venti concorrenti,
precisando i relativi criteri di scelta; che, presentata la relativa domanda
di partecipazione, la ricorrente non veniva inclusa tra le imprese invitate
all’offerta.
Avverso
gli atti di gara, ivi compreso il bando, ha proposto impugnativa l’interessata,
deducendo:
1)
Violazione degli artt. 6 e
10 del d.lgs. n. 157/95. Violazione del principio della
massima partecipazi0ne delle imprese a pubbliche gare – difetto di
motivazione in ordine alle opportunità di limitare il numero delle imprese da
invitare. Violazione direttiva CEE 92/50 artt. 1, 17, 18 e ss.
2)
Contraddittorietà ed
equivocità della previsione del bando e conseguente violazione del principio
dell’affidamento in buona fede dei partecipanti alla gara. Sviamento.
Carenza di interesse pubblico.
3)
Violazione art. 1 e 3 L
241/1990.
Conclude
quindi la ricorrente per l’annullamento degli atti impugnati.
Con
successivo ricorso per motivi aggiunti estende tale impugnazione e le relative
censure avverso l’atto di aggiudicazione disposta in favore del Consorzio
Europeo Multiservice.
Quest’ultimo
si è costituita in giudizio, al pari dell’INPS, resistendo al gravame e
formulando previe eccezioni in rito.
All’udienza
del 23 marzo 2005, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata
in decisione.
D I R I T T O
Non
inclusa tra le imprese destinatarie dell’invito a presentare le offerte in
relazione alla licitazione privata indetta dall’INPS di Napoli per l’affidamento
del servizio di pulizia delle strutture INPS della Campania, la società
ricorrente impugna gli atti di gara in epigrafe indicati. Imputa all’Amministrazione
di avere ristretto venti gli inviti alla presentazione dell’offerta – con
conseguente non ammissione della propria istanza tempestivamente pervenuta -,
pur in assenza dei necessari criteri legali per la scelta delle ditte da
ammettere alla selezione; lamenta, in ogni caso, l’omessa indicazione delle
ragioni di pubblico interesse che giustificherebbero il ricorso al suddetto
metodo di prequalificazione, nonché l’equivocità della relativa clausola
del bando di gara.
Il
Collegio, in quanto il ricorso è da considerarsi infondato nel merito,
ritiene di poter prescindere dalla approfondita disamina delle eccezioni
sollevate dall’Amministrazione resistente, comunque prive di pregio atteso
che, per un verso, la notifica al controinteressato è stata correttamente
effettuata solo in sede di proposizione dei motivi aggiunti avverso il
successivo e specifico atto di aggiudicazione, laddove il ricorso
introduttivo, concentrandosi avverso l’atto di non ammissione e della
corrispondete norma della lex specialis, non era sottoposto a tale onere; per
altro verso, non sussiste la paventata tardività del presente gravame, atteso
che l’impugnata clausola del bando non si poneva in termini di diretta,
certa ed immediata lesività, di tal che l’interesse al ricorso si è
consolidato solo per effetto del successivo atto di non ammissione alla gara.
Nel
merito comunque il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che
seguono.
Preliminarmente
deve essere portata l’attenzione sulle norme che regolano la vicenda in
esame. Al riguardo s’osserva che, in esecuzione della delega conferita al
Governo per l’attuazione della direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992, in
tema di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, è
stato emanato il d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157;
in particolare, l’art. 22, comma 2, - espressamente
richiamato al punto VI.4 del bando di gara a chiarimento della previsione
circa il numero di imprese da invitare e su cui nessun rilievo appare
formulato da parte ricorrente nei sui scritti difensivi - dispone che “nella
licitazione privata e nell’appalto concorso l’amministrazione
aggiudicatrice può prevedere, facendone menzione nel bando di gara, i numeri
minimo e massimo di prestatori di servizi che intende invitare; i limiti sono
definiti in relazione alla natura del servizio da prestare, fermo restando che
il numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo, almeno
di norma, a venti prestatori di servizi; in ogni caso, il numero di candidati
invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una
concorrenza effettiva”. Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha
chiarito che, da un lato, deve escludersi che, essendosi limitato il
legislatore nazionale a trascrivere il testo della corrispondente norma
comunitaria, senza specificare i criteri cui devono attenersi gli enti
appaltanti nella scelta dei soggetti ammessi alla gara, la prescrizione sul numero
massimo di inviti (c.d. “forcella”) sarebbe allo stato
inoperante nel nostro ordinamento, in attesa che una disposizione di legge
provveda a colmare il vuoto normativo; per altro verso, ha precisato che la
circostanza che analoghe norme, in altri settori degli appalti pubblici,
rechino analitica indicazione dei parametri di condotta delle stazioni
appaltanti non costituisce ragione sufficiente per considerare incompleta la
disposizione di che trattasi. Nulla infatti si oppone a che la fissazione dei
criteri sia di volta in volta operata dalle Amministrazioni in sede di bando,
naturalmente nel rispetto dei canoni di razionalità, congruità e coerenza
che presiedono alle determinazioni discrezionali di qualsiasi organo
amministrativo, tanto più ove si consideri che la normativa sul punto (art.
27, cpv) delinea una prescrizione puntuale nel delimitare l’ambito di azione
degli enti appaltanti, chiamati ad esercitare il proprio potere discrezionale
nel rispetto di canoni non indeterminati (“Qualora le amministrazioni
aggiudichino un appalto mediante procedura ristretta, esse possono fissare il numero
massimo e minimo di prestatori di servizi che intendono
invitare: in questo caso tali cifre limite devono figurare nel bando di gara.
I limiti sono determinati in relazione alla natura del servizio da prestare,
fermo restando che il numero minimo non deve essere inferiore a cinque e
quello massimo superiore a venti prestatori di servizi”). Ne consegue
pertanto l’evidente infondatezza della prima censura tendente ad evidenziare
l’esercizio da parte dell’amministrazione di un potere asseritamene
contrastante con la normativa di riferimento in materia.
Quanto,
poi, alla carente indicazione dei motivi per i quali l’Amministrazione ha
optato per la determinazione di un numero massimo
di offerenti, da un lato, appare sufficiente osservare come i bandi di gara,
al pari dei bandi di concorso (v. Cons. Stato, Sez. VI, 24 marzo 2000 n.
1745), siano atti generali, e come tali sottratti all’obbligo di
motivazione, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
Pertanto, in assenza di specifiche previsioni ad hoc, non può addebitarsi all’ente
appaltante alcuna omissione, nulla essendo richiesto sul punto in termini di
motivazione; che sarebbe invece necessaria, perché espressamente imposta, sia
nel caso in cui occorresse giustificare il ricorso alla “procedura
accelerata” – impropriamente richiamata nel corpo del gravame - nell’ambito
di una licitazione privata, di un appalto-concorso o di una trattativa
privata, sia nel caso in cui occorresse dar conto delle ragioni del ricorso
alla trattativa privata senza preliminare pubblicazione di un bando di gara
(v., in tal senso, l’allegato 4 al d.lgs. 17 marzo 1995, n.
157). Per altro verso, in ogni caso, l’infondatezza del
denunciato vizio motivazionale risulta ulteriormente corroborato nella vicenda
in esame, avendo l’amministrazione non solo optato per l’assunzione del
numero massimo, normativamente previsto, di imprese da invitare (con
conseguente contemperamento tra i valori della concorrenza ai fini della
migliore offerta ed apertura nella contrattazione con la P.A. e quelli della
celerità ed efficacia dell’azione amministrativa), ma altresì considerato
non già le prime venti imprese che cronologicamente avrebbero fatto pervenire
la loro domanda di partecipazione, ma più correttamente le prime venti in
possesso di tutti i requisii previsti.
I
restanti profili di doglianza investono in sé la formulazione dei criteri di
selezione degli aspiranti offerenti, senza però prospettare questioni
fondate.
Non ha ragione la ricorrente nel lamentare una presunta
equivocità nella censurata prescrizione del bando (punto IV.1.4. numero di
imprese che si prevede di invitare a presentare un’offerta: minimo 5 –
massimo 20) e la connessa violazione del principio del clare
loqui, over si consideri, per un
verso, che il richiamato punto VI.4, accanto al citato referente normativo,
perentoriamente chiarisce che “saranno invitate le prime 20 ditte (in ordine
cronologico di ricezione di domanda) che, in possesso di tutti i requisiti,
abbiano fatto pervenire in tempo utile la propria istanza di partecipazione”;
e, per altro verso, che la pretesa violazione dell’affidamento dell’impresa
ricorrente appare in fatto smentita dalla circostanza che quest’ultima aveva
presentato un precedente plico (utilmente collocabile essendosi proceduti sino
all’apertura del plico contrassegnato dal numero 23), di cui essa stessa
aveva chiesto l’annullamento in quanto priva della domanda di partecipazione
(cfr. nota del 7.7.04 in atti).
Il
ricorso, in conclusione, va respinto, ivi compresa la reiezione della domanda
risarcitoria in ragione dell’assenza dei censurati profili di illegittimità
nell’azione amministrativa nel caso in questione.
Le
spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, e vengono liquidate
come da dispositivo.
P. Q. M.
Il tribunale amministrativo regionale per la Campania,
sez.I^ di Napoli, definitivamente pronunciando:
-
rigetta il ricorso.
- Condanna la parte ricorrente GRUPPO SAMIR GLOBAL SERVICE
S.R.L. a rimborsare all’INPS e al CONSORZIO EUROPEO MULTISERVICE le spese
del presente giudizio che liquida in complessivi € 2000,00 da ripartirsi in
parti eguali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del
23.03.2005
Giancarlo
Coraggio
Presidente
Carlo Buonauro
Estensore