n. 5559/05 Reg. Sent. 

REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA

NAPOLI

SECONDA SEZIONE  

nelle persone dei Signori Magistrati:

dr. ANTONIO ONORATO   Presidente

dr. UMBERTO MAIELLO   Ref. , relatore

dr. PAOLO SEVERINI   Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 5 maggio 2005

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 2842/2005 proposto da AMETRANO MARCELLO, rappresentato e difeso dall’Avv. D’Angelo Antonio ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via del rione Sirignano n°6

contro

il COMUNE DI QUARTO, in persona del Sindaco pro – tempore,

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

del provvedimento prot.llo n°1731 del 21.1.2005 di intimazione di pagamento di oneri concessori.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Udito il relatore Referendario dr. UMBERTO MAIELLO all’udienza camerale del 5.5.2005;

Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;

Visto l'articolo 21 nono comma della legge 6 dicembre 1971, n.1034, nel testo sostituito dall'art. 3, primo comma, della Legge 21 luglio 2000 n. 205, che facoltizza, in sede di decisione della domanda cautelare, il Tribunale Amministrativo Regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, a definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26 della legge della legge 6 dicembre 1971, n.1034,.

Rilevato che, nella specie, il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi dell'articolo 26 della legge della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall'art. 9 della Legge 21 luglio 2000 n. 205, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa, oltre che la manifesta fondatezza del ricorso,

Sentiti sul punto i difensori delle parti costituite, come da verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto;

FATTO e DIRITTO

La parte ricorrente, con il gravame in epigrafe, impugna il provvedimento prot.llo n°1731 del 21.1.2005 di intimazione di pagamento di oneri concessori, speditogli nella qualità di amministratore del condominio.

Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

Segnatamente va condivisa la censura con la quale la parte ricorrente contesta la titolarità della posizione di debito oggetto del procedimento monitorio azionato dal Comune di Quarto.

Com’è noto, per effetto dell’art. 1 della legge 10/77, applicabile ratione temporis, ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi.

Il contributo risulta articolato in due quote: ai sensi del successivo art. 3 del precitato provvedimento legislativo, la concessione comporta la corresponsione di un contributo, da un lato, commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, e, dall’altro, proporzionato al costo di costruzione dell’edificio.

Alla stregua del richiamato quadro normativo appare di evidenza intuitiva che il rilascio della concessione edilizia si configura come fatto costitutivo dell'obbligo giuridico di corrispondere il contributo ( cfr. CdS Sez. IV, sent. n. 1071 del 25-10-1993).

Del pari – in ragione del chiaro dettato normativo – deve ritenersi che il soggetto passivo dell’obbligazione di cui all’art. 3 della legge 10/77 si identifichi nel destinatario della concessione edilizia.

Ciò in ragione del fatto che gli oneri de quibus sono correlati proprio al rilascio della concessione edilizia. Di essi, pertanto, ne rispondono direttamente e per l’intero i concessionari, essendo i successivi acquirenti estranei al rapporto che al riguardo si è instaurato con il Comune ( cfr. CdS Sez. V 26.6.1996 n°793).

In definitiva, il contributo previsto per il rilascio della concessione edilizia viene a rappresentare il contenuto di un’obbligazione estrinseca rispetto al provvedimento concessorio gravante ex lege in capo al concessionario ( cfr. CdS Sez. V 8 febbraio 1991 n°108).

Nel caso in esame vale osservare che il procedimento monitorio risulta del tutto disancorato dal descritto quadro di riferimento, risultando impropriamente attivato nei confronti del ricorrente nella sua qualità di amministratore di condominio.

Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese processuali.

  P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5.5.2005.

Il Ref. Estensore                                           Il Presidente