n. 7824/05 Reg. Sent. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. I^ di Napoli

composto dai signori magistrati:

Luigi Domenico Nappi                                     Presidente

Paolo Corciulo                                               Componente      

Carlo Buonauro                Componente relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso n. 212/2005 proposto da:

NAM S.R.L.  

rappresentato e difeso da:

MAROTTA PASQUALE

con domicilio eletto in NAPOLI

SEGRETERIA T.A.R.

presso

MAROTTA PASQUALE    

contro 

MINISTERO BENI ATTIVITA' CULTURALI 

rappresentato e difeso da:

RIPPA ANDREA

con domicilio eletto in NAPOLI

AVV,RA DELLO STATO VIA DIAZ

presso la sua sede 

SOPRINTENDENZA PER I BB.AA.AA.SS. DI BENEVENTO E CASERTA   

e nei confronti di

D.A.V. DITTA ANGELINO VINCENZO S.R.L. 

rappresentato e difeso da:

ABBAMONTE ANDREA

con domicilio eletto in NAPOLI

VIA  MELISURGO,4

presso la sua sede 

e nei confronti di

AUTOLINEE EREDI FERNANDES PASQUALINO SAS DI SIMEOLI   TERESA  

rappresentato e difeso da:

ABBAMONTE ANDREA

con domicilio eletto in NAPOLI

VIA  MELISURGO,4

presso la sua sede 

e nei confronti di

AZIENDA CASERTANA MOBILITA' E SERVIZI SPA DI CASERTA 

rappresentato e difeso da:

CASERTANO FRANCESCO

con domicilio eletto in NAPOLI

VIA GIANNONE,30 C/O E. IACOBELLI

presso la sua sede; 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

quanto al ricorso per introduttivo: della nota della Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici di Benevento e Caserta del 2.11.2004 prot. n. 23543, con la quale l’amministrazione ha comunicato alla ricorrente che la commissione di gara “ha ritenuto che sono venute meno le condizioni che hanno fatto acquisire la posizione di vincitrice alla NAM s.r.l.” e che “pertanto la commissione ritiene di invitare la ditta seconda classificata ATI DAV s.r.l. e Autolinee Eredi di Fernandes Pasqualino s.a.s., a presentare il proprio mezzo elettrico per le dovute prove tecniche entro 10 gg. dalla ricezione della presente presso il Parco della Reggia di Caserta per procedere all’eventuale aggiudicazione”; della relativa e richiamata decisione della commissione di gara del 22.-10.2004; del verbale della commissione redatto nella seduta del 27 ottobre 2004, contenente l’aggiudicazione della gara alla ricorrente, verbale mai trasmesso e conosciuto dalla ricorrente, se e per quanto appone eventuali condizioni per l’aggiudicazione della gara; del successivo provvedimento di aggiudicazione provvisoria della gara, assunto in data 20.10.2004 a favore della predetta a.t.i. DAV s.r.l., nonché del relativo verbale di gara; della decisione adottata dalla Commissione di gara nella predetta seduta del 20.10.2004, di dichiarare e considerare decaduta la ricorrente dalla posizione di vincitrice della gara, nonché del relativo verbale di gara che contiene tale decisione; del successivo ed eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva di tale gara, adottato dall’amministrazione in favore della predetta a.t.i.;

quanto al ricorso contenente i primi motivi aggiunti: del verbale della commissione redatto nella seduta del 20 settembre 2004, contenente l’aggiudicazione della gara alla ricorrente, verbale mai trasmesso e conosciuto dalla ricorrente, se e per quanto appone eventuali condizioni per l’aggiudicazione della gara;

quanto al ricorso contenente ulteriori motivi aggiunti: del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara per il servizio di trasporto pubblico mediante bus elettrici, nel parco della Reggia di Caserta, adottato in data 19.1.2005 prot. n. 1214 dal Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio, il patrimonio storico, artistico delle province di Benevento e Caserta.

Visti gli atti e documenti presentati col ricorso e con le memorie di costituzione;                  

Designato relatore, alla pubblica udienza  del  20 aprile  2005,  il dott. Carlo BUONAURO;                            

Udito, altresì, gli avvocati come da verbale d’udienza;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:               

FATTO

  A mezzo del ricorso in esame (atto introduttivo del giudizio ed atti recanti motivi aggiunti) la società NAM s.r.l. ha adito questo Tribunale per ottenerne, in una a quello degli atti presupposti, l'annullamento dell'atto di decadenza pronunciato nei suoi confronti e dell’aggiudicazione  disposta dal convenuto Ministero in favore dell'Ati costituita fra le società controinteressate in relazione al servizio di trasporto pubblico mediante bus elettrici, nel parco della Reggia di Caserta, adottato in data 19.1.2005 prot. n. 1214 dal Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio, il patrimonio storico, artistico delle province di Benevento e Casertaa.

  Nella prospettazione attorea, di cui al proposto gravame in esame, i provvedimenti in epigrafe sono da considerarsi illegittimi, con conseguente annullamento, per più ragioni, di cui ai singoli motivi di ricorso recanti denunce di violazione di legge (art. 97 Cost., L. 241/1990; D. Lgs. n. 157/1995;), della lex specialis di gara, nonché di eccesso di potere sotto più profili, così come di seguito ulteriormente specificati

  L’Amministrazione resistente e le parti controinteressate costituite in giudizio hanno insistito per l'infondatezza delle doglianze attoree, formulando altresì l’Ati Dav-Eredi Fernandes ricorso incidentale.

  Alla udienza del 20.04.2005 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

DIRITTO

   Il ricorso principale (originale e per motivi aggiunti) è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.

   I motivi di ricorso proposti, complessivamente volti a dimostrare l’illegittimità del comportamento dell’amministrazione resistente in ordine alla gestione della gara in esame, non si presentano meritevoli di accoglimento, sicché può prescindersi dall’esame dell’ammissibilità e fondatezza del ricorso incidentale proposto dall’Ati controinteressata

   In particolare, con riferimento all’impugnativa principale e prioritaria dal punto di vista logico-giuridico (avente ad oggetto la nota della Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici di Benevento e Caserta del 2.11.2004 prot. n. 23543, con la quale l’amministrazione ha comunicato alla ricorrente che la commissione di gara “ha ritenuto che sono venute meno le condizioni che hanno fatto acquisire la posizione di vincitrice alla NAM s.r.l.” ), le censure di cui al ricorso mirano ad evidenziare, da un lato, sul piano formale-procedimentale, l’illegittimità di tale atto in quanto adottato al di fuori degli schemi dei provvedimenti di autotutela e dei relativi presupposti, nonché in difformità delle regole di partecipazione procedimentale; e, dall’altro lato, sul piano contenutistico-decisorio, la sua  incongruenza ed erroneità in quanto fondata su presupposti non corretti.

   Tali censure risultano prive di pregio.

   Ed, invero, quanto alle prime, in termini generali, merita di essere precisato che, posto che l’amministrazione, anche dopo la scelta del contraente e la aggiudicazione definitiva, agisce in veste di autorità anche nella fase della procedura di appalto antecedente alla stipula del contratto allorquando verifica la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti nascenti direttamente dal provvedimento di aggiudicazione definitiva (sì da radicare conseguentemente la giurisdizione del giudice amministrativo), non può essere revoca in dubbio che la stessa possa legittimamente adottare, in attuazione del canone costituzione del buon andamento e del correlativo dovere di adottare atti il più possibile rispondente ai fini da conseguire, con conseguente facoltà di procedere anche la revisione degli atti adottati ove reso opportuno e necessario da esigenze sopravvenute, un provvedimento incidente sulla stessa aggiudicazione qualora riscontri l’inidoneità dell’impresa a svolgere l’appalto. Tale atto va correttamente qualificato come provvedimento di decadenza, il cui tratto tipico e fisionomico risiede nella sua natura accertativo-sanzionatoria volta ad evidenziare inadempienze o assenza di requisiti che impediscono la costituzione o la prosecuzione di un rapporto scaturente da un precedente provvedimento ampliativo. Ne consegue che, in forza dei suesposti rilievi, non solo la P.A., nel caso di specie, non ha esercitato alcun potere atipico od esorbitante dal catalogo provvedimentale inerente le procedure d’appalto, agendo per converso nelle forme proprie e peculiari di tale complesso iter procedementale, con conseguente infondatezza del secondo motivo di ricorso; ma altresì, non essendo corretta la prospettazione di parte ricorrente in punto di qualificazione del potere in esame i  termini di revoca provvedimentale, non si presentano pertinenti quelle ulteriori censure (motivi da 3 ad 8) che mirano ed evidenziare presunte divergenze rispetto ai principi ed alle regole proprie di tale distinto atto di autotutela: ed, invero, questi ultimi, avendo come comune ratio il distinto fondamento del potere di revoca e cioè la permanente adeguatezza opportunità e rispondenza dell’assetto provvedimentale alla finalità del perseguimento del pubblico interesse (cfr. il novellato art. 21 quinquies L. 241/1990) si presentano incommensurabili con il distinto potere di decadenza nel quale la modulazione delle forme di attuazione dell’interesse pubblico si lega a puntuali e circoscritti comportamenti del destinatario del relativo provvedimento.

   Parimenti priva di fondamento è la censura con cui parte ricorrente si duole dell’illegittimità contenutistica di tale atto per effetto della dedotta erroneità nei suoi presupposti, non essendo, secondo tale prospettatine, ravvisabile alcuna discordanza tra i contenuti dell’offerta e le risultanze scaturenti dalla prova di collaudo dei mezzi in punto di di numero delle persone trasportabili. Preliminarmente deve osservarsi che, da un lato, il bando di gara, nel riferirsi al criterio di aggiudicazione ex art. 23 lett. B) D. Lgs. 157/1995, individuava, quale valore tecnico-estetico dell’offerta, “il numero dei mezzi impiegati ed i posti passeggeri messi a disposizione (minimo 30 massimo 50); dall’altro, che parte ricorrente in sede di offerta aveva messo a disposizione 2 bus elettrici con posti da 30 a 50, più a richiesta, fino a 10 autobus con 50 posti, di tal che, proprio in relazione a tale dichiarata disponibilità di mezzi, siffatta offerta riceveva il massimo punteggio, collocandosi al primo posto della graduatoria all’esito della valutazione delle offerte (cfr. verbali di gara in atti). Conseguentemente con verbale del 20.9.04, la Commissione, per un verso, proclamava l’odierna ricorrente vincitrice della gara de qua e, per altro verso, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, imponeva alla stessa di dare inizio al servizi “con tutti i mezzi indicati nell’offerta presentata (10 bus elettrici da n. 50 posti cadauno), entro il termine di 10 gg. dalla data di ricevimento di comunicazione scritta da parte della soprintendenza”. Nondimeno in sede di prova di collaudo del bus da destinare al servizio, emergeva che il numero du posti era pari a 36, sicché sulla base di tale accertata difformità la Commissione provvedeva con l’atto odiernamente impugnato a disporre la decadenza dall’aggiudicazione del servizio. Ne consegue, da un lato, che il fondamento di tale atto non va ravvisato, secondo la parziale prospettazione di parte ricorrente, nella mera divergenza tra autobus collaudato ed autobus indicato in sede idi offerta, dovendo i contenuti di quest’ultima essere integralmente considerati in relazione anche alla disponibilità,  su richiesta, di fornire un diverso e più capiente mezzo ed alla indicazione in tal senso chiaramente fornita dalla Commissione in sede di aggiudicazione; dall’altro che la dedotta contraddittorietà tra esito positivo del collaudo e successivo provvedimento di decadenza  non risulta in realtà sussistente, atteso che il primo si riferisce alla verifica tecnica del mezzo in sé considerato, mentre il secondo valuta la conformità tra quanto complessivamente e potenzialmente offerto dalla ditta aggiudicatrice e il successivo adempimento degli obblighi assunti. Del pari no possono trovare accoglimento le ulteriori doglianze, formulate in sede di motivi aggiunti, avverso il verbale di aggiudicazione, nella parte in cui - oltre ad  inidoneo, in  quanto non conosciuto tempestivamente, a fondare il successivo provvedimento di decadenza - imporrebbe illegittime condizioni. In disparte la questione relativa alla regolarità temporale di tale impugnazione ed essendo per converso evidente la tempestiva conoscenza del relativo atto (tanto che, a seguito dello stesso, la medesima ricorrente ebbe a richiedere la prova tecnica per la data 13.10.2004), diversamente s’osserva che la richiesta di dare inizio al servizio con autobus da 50 posti cadauno non costituisce affatto una condizione ulteriore per l’aggiudicazione: ed, invero, non solo il bando di gara individuava tale caratteristica quantitativa come misura massima di riferimento del servizio, ma anche la stessa offerta presentata dalla ricorrente  (e la sua relativa valutazione in sede di attribuzione dei punteggi) conformemente recava l’espresso impegno – attualizzato e concretizzato in sede di aggiudicazione – di mettere a disposizione autobus con tali caratteristiche, sicché nessuna prescrizione ulteriore o condizione aggiuntiva risulta introdotta dalla commissione di gara, la quale non è andata oltre i suoi poteri discrezionale. I secondo luogo, in cui. non potrebbe.

      Le considerazioni che precedono impongono la reiezione del ricorso principale e del ricorso contenente i primi motivi aggiunti, con conseguente inammissibile delle ulteriori impugnative proposte con gli ulteriori motivi aggiunti i quanto dirette a colpire i successivi atti della procedura adottati in favore dell’odierna controinteressatata ed in relazione ai quali nessuna posizione differenziata e qualificata può riconosce3resi all’attuale ricorrente in forza delle legittima decadenza pronunziata a suo carico. Non vi è quindi a provvedere sul ricorso incidentale proposto dall’Ati controinteressata.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le partile spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione I, rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. 
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20 aprile 2005.

Luigi Domenico Nappi  Presidente

Carlo Buonauro  Estensore