REPUBBLICA ITALIANA | N. 8390/05 SENT. |
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO | N. 3546/05 R.G. |
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania 1^ Sezione - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 3546/05 R.G. proposto da AL.MA. Costruzioni s.n.c. e COVECA s.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in proprio ed in qualità i soggetti costituenti A.T.I., rappresentate e difese dagli Avvocati Cipriano Di Puorto e Mariarosaria Menditto ed elettivamente domiciliate in Napoli, corso Umberto I n. 174, presso lo studio degli Avvocati Cipriano Di Puorto e Mariarosaria Menditto;
c o n t r o
Comune di Sant’Arpino, in persona del Sindaco p.t. non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari
della determinazione dirigenziale n. 1 del 21.2.2005, pubblicata in data 23.2.2005, mai notificata, con la quale il responsabile dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata, facendo ricorso al potere di autotutela, ha annullato la determina dirigenziale n. 45 del 16.11.2004, con cui l’A.T.I. AL.MA.-COVECA si è aggiudicata i lavori di ampliamento del Cimitero Comunale ed ha rimesso gli atti al seggio di gara per il riesame delle offerte con esclusione di quelle delle concorrenti che non hanno prodotto la certificazione INPS, INAIL e Cassa Edile in originale, così come previsto al punto 6 del disciplinare di gara, nonché conseguentemente di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e comunque correlato a quello espressamente impugnato;
per la declaratoria del diritto
dell’ A.T.I. AL.MA.-COVECA a conservare l’aggiudicazione definitiva dell’appalto per l’esecuzione dei lavori di ampliamento del Cimitero Comunale di Sant’Arpino per l’importo di € 1.871.179,62;
ovvero in via gradata per la condanna
del Comune di Sant’Arpino al risarcimento del danno ingiusto cagionato all’ A.T.I. AL.MA.-COVECA in dipendenza degli illegittimi atti e/o comportamenti adottati.
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore il Dott. Paolo Corciulo;
Uditi alla camera di consiglio dell’8.6.2005 gli avvocati di cui al relativo verbale;
Ritenuti sussistenti i presupposti per una decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 9 della Legge 21.7.2000 n. 205;
Rilevato che:
-le società AL.MA s.n.c. e COVECA s.r.l., riunite in A.T.I., giusta determinazione dirigenziale n. 45 del 16.11.2004, venivano dichiarate aggiudicatarie della gara d’appalto indetta dal Comune di Sant’Arpino per l’affidamento di lavori di ampliamento del Cimitero Comunale;
- avverso l’aggiudicazione avevano proposto ricorso alcune ditte concorrenti, sostenendo che l’A.T.I. vincitrice avrebbe dovuto essere esclusa per avere prodotto la certificazione INPS non in originale, ma in copia conforme;
- con atto n. 51 del 9.12.2004, il Comune di Sant’Arpino comunicava alle società aggiudicatarie l’avvio del procedimento di autotutela volto alla sospensione degli atti di gara e con successiva determinazione n. 1 del 21.2.2005, si procedeva all’annullamento dell’aggiudicazione, rimettendo alla Commissione onde procedere alla rinnovazione delle operazioni di gara, escludendo quelle imprese che non avessero prodotto la certificazione INPS, INAIL e Cassa Edile in originale;
Rilevato ancora che:
- avverso tale provvedimento proponevano ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale le società aggiudicatarie AL.MA. s.n.c. e COVECO s.r.l., chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, avanzando altresì domanda per il risarcimento dei danni subiti;
- le ricorrenti lamentavano che l’Amministrazione comunale non avesse indicato le ragioni di interesse pubblico che l’avevano indotta a procedere al contestato annullamento; inoltre, non poteva giustificarsi l’esercizio del potere di autotutela per il solo fatto dell’avvenuta presentazione di un ricorso giurisdizionale, il quale era stato in ogni caso respinto, confermando in sostanza la legittimità dell’ammissione alla gara delle ricorrenti; del resto vi era contraddittorietà nello stesso provvedimento gravato nella parte in cui, pur richiamando espressamente la sentenza di questa Sezione, non ha tenuto conto dei contenuti, essendosi determinata per il ritiro dell’aggiudicazione;
Considerato che alla camera di consiglio dell’8.6.2005, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, il Collegio riteneva sussistenti i presupposti per una decisione in forma semplificata nel merito della controversia ai sensi dell’art. 9 della legge 21.7.2000 n. 205;
Considerato che il ricorso deve essere accolto, con annullamento del provvedimento impugnato, poichè:
- il provvedimento impugnato si rivela manifestamente erroneo in fondato sull’assunto, espressamente smentito dalla sentenza n. 1118/05 di questa Sezione, secondo cui la certificazione INPS dovesse essere depositata soltanto in originale e non anche in copia conforme;
- l’illegittimità dell’azione amministrativa è aggravata, oltre che dall’annullamento della precedente aggiudicazione, dal manifestato intendimento di procedere alla rinnovazione delle operazioni di gara, escludendo tutte le imprese che avevano presentato le certificazioni INPS, INAIL e Cassa Edile in copia conforme e non anche in originale;
- fondata appare anche la considerazione per cui l’avvenuta presentazione di un ricorso giurisdizionale in sé considerata - prescindendo quindi da un esame condiviso da parte dell’Amministrazione delle censure in questo proposte - non può ritenersi valida ragione per procedere all’annullamento in sede di autotutela degli atti gravati in sede contenziosa;
Quanto alla domanda risarcitoria, questa deve essere allo stato respinta, dovendo a tal fine attendere le successive determinazioni dell’Amministrazione resistente di esecuzione della presente decisione;
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Prima Sezione
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio dell’8.6.2005 dai Magistrati
Giancarlo Coraggio Presidente
Paolo Corciulo Primo Referendario, estensore
Carlo
Buonauro Referendario
Il Presidente L’Estensore