REPUBBLICA ITALIANA SENT. N.  10702/05
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G. N. 12676/04
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania  1^ Sezione - ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 12676/04 R.G. proposto da Elefante Domenico, Alfano Giuseppe, Del Sorbo Michele, Buonodonno Francesco, Criscuolo Pasquale rappresentati e difesi dall’Avvocato Luigi Tornese ed elettivamente domiciliati  in Napoli, alla via Ugo Niutta n. 36,   presso lo studio dell’Avvocato Luigi Torrese;

     c o n t r o

Comune di Santa Maria La Carità in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocato Nicola Di Prisco ed elettivamente domiciliato  in Napoli,  via Toledo n. 156, presso lo studio degli Avvocati Riccardo Soprano e Antonio Sasso;

                                     nonché contro

Unione dei Comuni di Casola di Napoli, Gragnano, Lettere, Pimonte, Sant’Antonio Abate e Santa Maria La Carità (o Monti Lattari, aree Montane e Pedemontane) in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

                                    nonché nei confronti di

Antonio Del   Sorbo, Agostino Fortunato e Pietro Orazzo, Francesco Scarico, Francesco Cascone, Agostino Elefante, Mario Di Nola, Salvatore Cannavacciuolo, Pasquale Criscuolo, Benito De Rosa, Anna Schettino, Giosuè D’Amora, Francesco Alfano, Ferdinando Alfano, Giovanni Fortunato e Francesco Sicignano; 

           per l’annullamento, previa sospensione

     Della deliberazione n. 10  del Consiglio Comunale di Santa Maria La Carità adottata nella seduta del 28.7.2004  relativa alle modalità di votazione da adottare per l’elezione dei componenti in seno al Consiglio dell’Unione dei Comuni dei Monti Lattari  e la successiva elezione dei medesimi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti  gli atti  di costituzione in giudizio del Comune di Santa Maria La Carità;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore il Dott. Paolo Corciulo;

Uditi alla pubblica udienza del  22.6.2005 gli Avvocati di cui verbale di  udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

           F A T T O   E   M O T I V I   D E L L A  D E C I S I O N E

In data 28.7.2004 il Consiglio Comunale di Santa Maria La Carità si riuniva per procedere all’elezione dei quattro propri componenti in seno al Consiglio dell’Unione dei Comuni  dei Monti Lattari: nella predetta seduta sorgeva un lungo dibattito riguardo alle modalità di elezione da adottare, essendo stata avanzata una proposta da parte della maggioranza - secondo cui ciascun  consigliere  poteva esprimere quattro preferenze, di cui una per il candidato di minoranza – ed un’altra da alcuni consiglieri di opposizione che chiedevano invece che si esprimesse una sola preferenza.

All’esito della votazione veniva preferito il primo di tali sistemi. Tuttavia, poiché cinque dei sette consiglieri di minoranza avevano nel frattempo abbandonato l’aula per protesta, la votazione avveniva mediante la manifestazione da parte di ciascun consigliere  di maggioranza di sole tre preferenze,  in modo da consentire ai due consiglieri di minoranza rimasti presenti di poter eleggere il proprio candidato.

L’esito finale vedeva così eletti i consiglieri di maggioranza Fortunato, Orazzo e Scarico, con quattordici preferenze e quello della minoranza Del Sorbo con due preferenze.

Avverso tale deliberazione proponevano ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale i signori Elefante Domenico, Alfano Giuseppe, Del Sorbo Michele, Buonodonno Francesco, Criscuolo Pasquale, ossia i cinque consiglieri di minoranza che si erano allontanai prima della votazione,  chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.

Lamentavano i ricorrenti che il sistema di votazione adottato si poneva in palese contrasto con il principio di  tutela delle minoranze e ciò essenzialmente perché, attraverso la possibilità di esprimere quattro preferenze da parte di ciascun consigliere, si finiva per riconoscere alla maggioranza la possibilità di influire anche sulla scelta del candidato della minoranza, la cui elezione avrebbe dovuto invece costituire  espressione unicamente della volontà  delle forze di opposizione presenti in consiglio.

Si costituiva in giudizio il Comune di Santa Maria La Carità che, oltre a svolgere delle difese nel merito della controversia, eccepiva l’inammisisbilità del ricorso in quanto irritualmente notificato ad alcuni consiglieri comunali presso la sede dell’Ente.

Alla camera di  consiglio del 1° dicembre 2004, la causa veniva cancellata  dal ruolo delle cautelari.

All’udienza del 16.2.2005, il Tribunale, con  ordinanza n. 311/05, ordinava l’integrazione  del contraddittorio nei confronti dei consiglieri comunali Antonio Del Sorbo, Orazzo Pietro e Scarico  Francesco,  adempimento a  cui parte ricorrente ottemperava ritualmente.

All’udienza del 22.6.2005, in vista della quale il Comune di Santa Maria La Carità depositava una memoria  conclusionale, il Tribunale tratteneva la causa  per la decisione.

Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune resistente con cui è stato rilevata l’irritualità della  notificazione disposta  nei confronti di alcuni consiglieri comunali presso la sede dell’ente, non potendo questa essere considerata come sede dell’ufficio, ai sensi dell’art. 139, primo comma c.p.c.

L’eccezione è infondata.

Osserva il Collegio che, sebbene parte  ricorrente abbia assunto l’iniziativa di procedere alla notificazione del gravame, oltre che nei confronti del Comune di Santa Maria La Carità e dell’Unione dei Comuni dei Monti Lattari,  anche riguardo ai singoli consiglieri comunali, detta attività si manifesta del tutto irrilevante ai fini della instaurazione del rituale contraddittorio, atteso che questi non assumono la qualità di controinteressati.

I consiglieri comunali, nella specie, non sono portatori di un interesse autonomo giuridicamente rilevante alla conservazione dell’atto  impugnato, apparendo piuttosto titolari di un interesse di mero fatto, di natura latamente politica, come tale del tutto insufficiente giustificare una loro indefettibile partecipazione al giudizio in veste di parte necessaria;  né, nella specie, si può parlare di una limitazione dell’esercizio del loro munus  di consigliere, atteso che  lo specifico ruolo da essi assunto nella vicenda de qua è stato quello di partecipare alla formazione della volontà consiliare, che, in quanto tale, è direttamente imputabile al solo ente comunale.

Assumono invece la qualità di soggetti controinteressati i consiglieri  risultati eletti all’esito della contestata votazione, essendo questi, oltre che direttamente contemplati nel provvedimento impugnato,  titolari di un interesse alla conservazione del risultato elettorale conseguito;  nei  loro  confronti è stato  ritualmente instaurato il contraddittorio, anche a mezzo dell’ordinanza di integrazione adottata da questo Tribunale.

Deve essere respinta anche l’eccezione di acquiescenza sollevata dal Comune di Santa Maria La Carità nella memoria depositata in data 21.6.2005 in vista dell’udienza di discussione, secondo cui il censurato sistema di votazione era stato utilizzato senza contestazioni in una successiva seduta del Consiglio Comunale in occasione dell’elezione dei  componenti della  commissione consiliare dei servizi sociali.

Va rilevato che il sistema di votazione oggetto della presente controversia non rappresenta l’elemento centrale che connota l’interesse dei ricorrenti,  il quale è da individuarsi piuttosto nell’illegittima composizione dello specifico organo  dell’Unione dei Comuni  per il quale quello stesso  criterio elettorale  è stato impiegato; orbene,  rispetto a tale configurazione dell’interesse nessuna rilevanza può essere riconosciuta ai risultati elettorali relativi all’elezione di un altro organo, oltre tutto appartenente  ad un ente completamente diverso, anche se ottenuti mediante l’utilizzo del medesimo  contestato sistema  di votazione.

Passando all’esame del  merito, il ricorso è fondato.

Osserva il Collegio che, a livello di normativa generale,  con riferimento alle Unioni di Comuni l’art. 32, terzo comma del D.Lgs. 18.8.2000 stabilisce che lo statuto deve prevedere che i suoi organi siano  costituiti garantendo la rappresentanza delle minoranze. A livello statutario, ai fini che qui interessano, quello dell’Unione dei Comuni dei Monti Lattari, all’art. 8, espressamente riserva al Comune di Santa Maria La Carità la nomina di quattro consiglieri, di cui uno in rappresentanza della minoranza; identico principio è sancito dall’art. 74, quarto comma dello statuto comunale, proprio in materia di partecipazione ad Unioni di Comuni.

La questione s’incentra, pertanto, sul significato da attribuire al principio di “rappresentanza delle minoranze”.

Premesso al riguardo che la garanzia di rappresentanza delle minoranze non è assoluta e non si traduce nella necessità del voto separato, non vi è dubbio tuttavia che essa impone il ricorso al sistema del voto limitato.

Nel caso di specie, invece, il sistema  di votazione prescelto aveva posto le condizioni per cui la maggioranza avrebbe potuto in modo decisivo influire sulla nomina del consigliere di minoranza, limitando e di fatto ponendo in pericolo l’effettiva sua rappresentatività.

Né valga sostenere in senso contrario che la minoranza aveva comunque prescelto il proprio  componente senza che vi fosse stata alcuna concreta influenza da parte dei consiglieri  di maggioranza, essendosi questi  limitati ad esprimere solo tre preferenze per i candidati di maggioranza; infatti, è agevole replicare che ciò in punto di mero fatto è avvenuto – e presumibilmente non a caso – quando la diversa soluzione formalmente adottata  e mai annullata aveva indotto a non prendere parte alla votazione cinque dei sette consiglieri di minoranza, venendo in tal modo a mancare l’effettiva rappresentatività in capo al consigliere di opposizione poi risultato eletto.

In conclusione,  il ricorso deve  essere accolto, con annullamento della deliberazione impugnata, dovendo il Comune di Santa Maria La Carità procedere nuovamente alla elezione dei propri rappresentanti in seno all’Unione dei Comuni secondo i principi contenuti nella presente decisione.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.

     P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Prima Sezione

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella  Camera di Consiglio del  22.6.2005  dai Magistrati

Giancarlo Coraggio  Presidente

Fabio Donadono Consigliere

Paolo Corciulo Primo Referendario, estensore

Il Presidente L’Estensore