REPUBBLICA ITALIANA |
SENT.
N. 18839/05 |
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO |
R.G.
N. 10782/2004
|
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania 1^ Sezione - ha pronunciato la seguente
S
E N T E N Z A
sul
ricorso n. 10782/2004 R.G., proposto da Tecnogamma di Riva & C. s.n.c. in
persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati
Giuseppe Palma e Mariapia Pucci ed elettivamente domiciliata in Napoli, viale
Gramsci n. 10, presso lo studio
degli Avvocati Giuseppe Palma e Mariapia Pucci;
c o n t r o
Azienda
Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Antonio
Cardarelli” in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa
dall’Avvocato Luigi Servino ed elettivamente domiciliata in Napoli,
via A. Cardarelli n. 9,
presso l’Avvocato Luigi Servino;
nonché
nei confronti
Edap
Technomed Italia s.r.l. in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Gaetano
Buscami del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato in Napoli, presso la
Segreteria del T.A.R. Campania;
per
l’annullamento, previa sospensione
-
della deliberazione del Direttore Generale della AORN n. 1060 del 27.7.2004, con
la quale si è approvato il contratto di noleggio quinquennale per
l’acquisizione di un’apparecchiatura per ablazione dei tessuti prostatici,
comprensivo di manutenzione full risk fornito dalla società EDAP TECHNOMED
ITALIA s.r.l. al prezzo complessivo di €1.022.725,80, oltre IVA al 20%;
-
di ogni altro atto preordinato connesso e/o conseguente, ivi compresa la
relazione resa dalla società Hospital Consulting s.r.l. e quella resa dal
Direttore della UOSC di Urologia dott. A. Masala, entrambe richiamate dalla
deliberazione n. 1060/04, nonché di ogni altro atto istruttorio realizzato dal
competente servizio della AORN.
nonché
per
il risarcimento dei danni subiti.
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visti
gli atti di costituzione in
giudizio dell’Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale “A. Cardarelli”
e della controinteressata EDAP TECHNOMED ITALIA s.r.l.;
Visti
tutti gli atti di causa;
Relatore
il Dott. Paolo Corciulo;
Uditi
alla pubblica udienza del 12.10.2005
gli Avvocati di cui al verbale di udienza;
F A T T O
Con
deliberazione n. 759 del 18.9.2003 la Direzione Acquisto Beni e Servizi
dell’Azienda Ospedaliera di
Rilievo Nazionale “A. Cardarelli”
predisponeva un elenco di nuova strumentazione da acquisire in uso
locativo da destinare ai vari
Reparti, tra cui figurava un’apparecchiatura per l’ablazione dei tessuti
prostatici.
La
Direzione Funzionale Gestione Attività Tecniche e Manutentive dell’Azienda,
con lettera del 25.5.2004, incaricava
la società Hospital Consulting, s.r.l., affidataria del servizio di Ingegneria
Clinica, di procedere ad un’indagine di mercato con comparazione delle
offerte, per la locazione con patto
di riscatto della suddetta apparecchiatura:
la ricerca veniva limitata a due sole imprese ritenute in grado di fornire
l’apparecchiatura richiesta,
ossia la Tecnogamma s.n.c. e la Edap Technomed Italia s.r.l.; alle stesse veniva
così inviata una lettera del 4.6.2004 con cui le si invitava a compilare un
questionario in cui indicare e descrivere le caratteristiche tecniche
strutturali ed operative del macchinario rispettivamente fornibile.
Mentre
la Tecnogamma s.n.c. rispondeva all’invito descrivendo le caratteristiche del
modello Sonablate 500 marca Focus Surgery, la Edap Technomed Italia s.r.l.
riportava i dati tecnici del proprio modello Ablatherm marca Edap.
I
dati acquisiti venivano poi riportati e
valutati in una relazione della società incaricata in cui si evidenziava come
l’apparecchiatura fornita dalla Edap Technomed Italia s.r.l. fosse da
ritenersi esclusiva perché in possesso del marchio CE specifico per il
trattamento del cancro della
prostata e di tre modalità
operative utilizzate per il trattamento di tale patologia, ossia quello di prima
scelta, ritrattamento e trattamento successivo
dopo prostatectomia radicale e
trattamento dopo radioterapia.
Inoltre,
il Direttore della UOSC di Urologia dott. Alberto Masala, investito
di un parere tecnico, operava un confronto tra le due attrezzature, ritenendo
preferibile quella distribuita dalla Edap Technomed Italia s.r.l., perché
maggiormente corredata di informazioni tecniche, più diffusamente utilizzata, recante tempi di procedura non eccessivamente lunghi, nonché
effetti indesiderati trascurabili ed anche per la sua utilizzabilità
in riferimento a pazienti già sottoposti
ad altre terapie.
L’Azienda,
pertanto, ritenendo la sussistenza di una situazione in cui fosse possibile
procedere ad una trattativa privata senza previa pubblicazione di bando ai sensi
dell’art. 9, comma quarto del D.lgs. 24.7.1992 n. 358, in quanto
si era in presenza di un prodotto la cui fornitura, per le sue
caratteristiche tecniche, poteva essere
affidata unicamente ad un fornitore determinato, chiedeva alla Edap
Technomed Italia s.r.l.
di presentare un’offerta che,
dopo un’ulteriore riduzione, veniva definita in €13.263,03 per canone
mensile di locazione, €3.782,40 per canone mensile di manutenzione
ed €6.700,00 quale prezzo
di riscatto.
Il
Direttore Generale dell’Azienda con deliberazione n. 1060 del 27.7.2004,
ritenendo la convenienza dell’offerta e l’urgenza della fornitura, approvava
il contratto di noleggio quinquennale dell’apparecchiatura, provvedimento a
cui faceva seguito la stipulazione del relativo contratto n.
191 del 16.9.2004.
Avverso
tale ultima deliberazione, nonché contro la relazione istruttoria della
Hospital Consulting s.r.l. e del
Direttore del Reparto di Urologia, dott. Alberto Masala,
proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale la
Tecnogamma s.n.c. chiedendone l’annullamento, previa concessione di
idonee misure cautelari, oltre al risarcimento del danno.
La
ricorrente lamentava che, pur disponendo nell’ambito dell’indagine di
mercato di un ampio potere discrezionale, l’Amministrazione doveva pur sempre
orientare la propria azione a canoni di logica e di buona amministrazione: nel
caso di specie, invece, pur essendo stata disposta una specifica indagine
di natura comparativa, in
sede istruttoria tale tipo di accertamento non aveva mai avuto luogo,
difettando infatti qualsiasi
motivazione circa la scelta compiuta, né essendo stata richiesta alla
ricorrente una offerta economica per il proprio prodotto; inoltre, erroneamente
l’apparecchiatura della controinteressata era stata riconosciuta in possesso di caratteristiche ritenute
esclusive, in quanto le stesse erano tipiche anche della strumentazione offerta
dalla Tecnogamma s.n.c., per cui non poteva
assolutamente ritenersi che si fosse in presenza
di un prodotto distribuito da un fornitore
determinato, come tale legittimante il ricorso alla trattativa privata
senza pubblicazione di bando.
La
ricorrente, inoltre, evidenziava
che il proprio macchinario era di gran lunga preferibile sotto il profilo
tecnico ed operativo rispetto a quella della società controinteressata.
Si
costituivano in giudizio l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A.
Cardarelli” e la controinteressata Edap Technomed Italia s.r.l. che
chiedevano il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.
Alla
camera di consiglio del 13.10.2004, il Tribunale, con ordinanza n. 4847/2004,
respingeva la domanda cautelare, provvedimento confermato in appello dalla
Quinta Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 5916/04 del 14.12.2004.
All’udienza
del 12.10.2005, in vista della quale parte ricorrente e l’Azienda resistente
depositavano memorie conclusionali,
la causa veniva trattenuta per la decisione.
M O T I V I D E L L A
D E C I S I O N E
La
società Tecnogamma s.n.c. ha
impugnato la deliberazione n. 1060 del 27.7.2004 e relativi atti istruttori con
cui il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Antonio
Cardarelli” ha approvato la stipulazione a trattativa privata di un
contratto di noleggio quinquennale con patto di riservato dominio di
un’apparecchiatura per l’ablazione di tessuti prostatici con la società
Edap Technomed Italia s.r.l. sul presupposto che questa fosse fornitore esclusivo
del bene; la ricorrente ha altresì proposto domanda per il risarcimento del
danno subito.
La
ricorrente ha preliminarmente contestato che nella fattispecie si fosse in
presenza di una situazione
legittimante il ricorso alla trattativa privata, evidenziando inoltre la
mancanza di una completa ed effettiva comparazione tra il proprio prodotto e
quello della società controinteressata,
attività di cui era stata invece espressamente incaricata in sede istruttoria
la società di Ingegneria Clinica
Hospital Consulting, s.r.l.
Il
motivo è fondato.
Dalla
deliberazione impugnata emerge che l’Azienda Ospedaliera ha ritenuto di poter
procedere con il sistema della trattativa privata, ricorrendo nella fattispecie
l’ipotesi di cui all’art 9, comma quarto del D.Lgs. n.358/92 e quindi
trattandosi di fornitura “la cui
fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità
tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla
protezione dei diritti di esclusiva unicamente ad un fornitore
determinato”.
Si
tratta di una delle ipotesi in cui la normativa di settore consente di derogare
alla regola dell’individuazione del contraente mediante esperimento di una
procedura di gara, e ciò in base all’esigenza di ridurre i tempi ordinari
di acquisto di beni e servizi, in
presenza di particolari situazioni di mercato o di qualità del bene o del
servizio da acquisire che consentono o impongono di evitare il
confronto concorrenziale.
E’
noto che le ipotesi di ricorso alla trattativa privata costituiscono fattispecie
di stretta interpretazione, proprio perché, comportando l’esonero per la
stazione appaltante dall’obbligo del previo esperimento di una gara, si
pongono in rapporto di eccezione rispetto al fondamentale principio di par
condicio cui sono informate sia la normativa nazionale che quella
comunitaria.
Tale
rigore interpretativo deve ritenersi applicabile non solo con riferimento al
riscontro finale della coincidenza tra fattispecie astratta derogatoria ed
ipotesi contrattuale concreta, dovendosi piuttosto estendere anche alla condotta
procedimentale complessivamente assunta dalla stazione appaltante ogni volta che
questa abbia fatto ricorso al sistema negoziale diretto: in altri termini, non
sempre sarà sufficiente, ai fini dell’accertamento
di un legittimo ricorso alla trattativa privata, limitarsi a verificare
l’astratta ricorrenza di una delle ipotesi derogatorie indicate dalla norma,
dovendosi piuttosto estendere la verifica da parte del giudice al modo con cui
l’Amministrazione sia pervenuta alla scelta del
contraente.
Nella
fattispecie all’esame del Collegio, il ricorso alla trattativa privata senza
previa pubblicazione di un bando, ricorre laddove, generalmente, specifiche
caratteristiche del bene oggetto di fornitura siano tali da determinare una
situazione di mercato per cui un solo soggetto potrà essere il contraente
dell’Amministrazione.
A
ben vedere, si tratta di un’evenienza la
contrattazione diretta non è tanto consentita, ma addirittura imposta
dalla norma in presenza di una situazione monopolistica, di fatto o di diritto,
che escludono radicalmente la possibilità di un confronto concorrenziale. Ciò
in quanto il bene da acquisirsi è
sostanzialmente unico.
A
questo punto occorre chiedersi se
tale esclusività sia da ricondursi solamente alla mancanza appartenenza in sé
del bene ad un genus oppure anche alla
sussistenza di un rapporto di specialità nell’ambito del tipo che rende
quello stesso bene unico in riferimento alle specifiche esigenze
dell’Amministrazione.
A
parte l’ipotesi di bene unico nel genus,
deve ritenersi che la
trattativa privata possa ricorrere anche nell’ipotesi in cui un bene, sebbene
appartenente ad un determinata tipologia, presenti caratteristiche tecniche (o
artistiche), tali da presentare una configurazione strutturale o funzionale
indefettibile per il soddisfacimento delle esigenze pubbliche che sottendono
all’acquisto da parte dell’Amministrazione.
In
tale ultimo caso, l’Amministrazione
dovrà previamente individuare dette caratteristiche e verificarne
l’esclusività, con conseguente acclaramento di una situazione di monopolio
legittimante il ricorso alla trattativa privata: tale attività di
identificazione del bene e delle sue caratteristiche esclusive deve
avvenire con estremo rigore
e ampiezza descrittiva, in modo da poter dimostrare l’inutilità o comunque
l’impossibilità di un confronto
concorrenziale.
In
altri termini, tale fase di qualificazione del bene si rileva estremamente
importante ai fini della trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa,
in quanto si pone come linea di discrimine tra la regola della gara come
rispetto del principio comunitario di par
condicio e la sua eccezione giustificata proprio dalla situazione di
esclusività.
Pertanto,
la stazione appaltante, per poter essere legittimata alla trattativa privata,
dovrà manifestare l’intenzione di
acquisire uno specifico bene le cui caratteristiche tecniche o artistiche
particolari, connesse
a specifiche esigenze di tutela dell’interesse pubblico, dovranno
comportarne l’esclusività e, quindi la possibilità di acquisizione da parte
di una sola impresa:
diversamente, il principio di par condicio
potrebbe risultare agevolmente eluso, mercè l’inserimento di
caratteristiche tecniche del tutto irrilevanti o minimali rispetto
all’effettiva destinazione pubblica del bene, che nella sua configurazione
tipica potrebbe invece essere fornito da più d’una impresa.
In
altri termini, non esistono zone grigie tra la trattativa privata
in presenza di un fornitore determinato
ed il modo ordinario di procedere mediante
gara; o il bene è (legittimamente qualificato come) unico, oppure si dovrà
fare ricorso alla procedura concorrenziale, al più di natura negoziata, nel
caso in cui sia possibile
previamente restringere l’area delle imprese potenzialmente idonee.
Muovendo
da tali premesse, deve ritenersi che l’azione amministrativa nel caso concreto
non sia stata conforme ai principi
esposti.
In
primo luogo, l’Azienda Ospedaliera non ha preventivamente descritto le
caratteristiche del bene in modo tale
da giungere a ritenere che l’apparecchiatura fosse unica o che unica fosse –
in base alle caratteristiche generiche indicate nel questionario – l’impresa
in grado di fornirla: del resto, proprio la conclusione cui era giunta la società incaricata dell’indagine di
mercato, secondo cui due (sole) erano le imprese in condizioni di soddisfare le
esigenze dell’Azienda, avrebbe dovuto condurre ad escludere il ricorso alla
trattativa privata, dovendosi piuttosto procedere con il sistema del confronto
concorrenziale, nell’ambito del quale sarebbe stato possibile, sotto il
profilo della qualità dell’offerta, dare rilevanza alle varie differenze
tecniche.
Invece,
l’indagine di mercato – che si
sarebbe dovuto limitare ad accertare la sussistenza di una situazione di
oggettiva esclusività – si è risolta in una sorta di accertamento
comparativo (del resto anche incompleto, essendo
mancata l’offerta economica della società ricorrente) conclusosi con un
giudizio di preferibilità tra due soluzioni tecniche entrambe potenzialmente
idonee rispetto alle esigenze indicate dalla stazione appaltante: tale momento
di confronto avrebbe invece dovuto avere luogo nell’ambito di un vero e
proprio procedimento di gara.
In
conclusione, il ricorso deve essere accolto, con annullamento del provvedimento
impugnato ed assorbimento delle altre censure proposte.
Quanto
alla domanda risarcitoria, questa,
allo stato, non può trovare accoglimento, dovendosi attendere le ulteriori
determinazioni dell’Amministrazione
in esecuzione della presente decisione.
Le
spese di giudizio vanno compensate tra le parti sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Prima Sezione
-
Accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati;
-
respinge
la domanda risarcitoria;
- spese compensate;
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così
deciso in Napoli nella Camera di
Consiglio del 12.10.2005 dai
Magistrati
Giancarlo
Coraggio
Presidente
Luigi Domenico Nappi
Consigliere
Paolo
Corciulo
Primo Referendario, estensore
Il
Presidente
L’Estensore