n. 18852/05 Reg. Sent.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione I, composto
dai signori magistrati:
Giancarlo Coraggio
Presidente
Fabio Donadono
Consigliere
Francesco Guarracino
Referendario rel.
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso n. 2336/03, proposto dalla LAVANDERIA D'ALESSIO s.a.s.,
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avv. Antonio Romano e Eduardo Romano, con cui elettivamente domicilia in
Napoli, alla Piazza Trieste e Trento n. 48
CONTRO
l'Azienda
Ospedaliera “G. Rummo", in
persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avv. Enrico Soprano, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli,
via G. Melisurgo n. 4;
e nei confronti
di
Pacifico
s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo dell'ATI tra la
stessa e la Eurolav s.a.s. e l'American Laundry Ospedaliera s.p.a.,
rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Lanocita, Gaetano Paolino e
Maria Annunziata, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla via
Caracciolo n. 15, presso lo studio Laudadio-Scotto;
per
l’annullamento
previa
sospensione dell'esecuzione, della deliberazione del direttore generale
dell'Azienda Ospedaliera “G. Rummo” di Benevento n. 1486 del 20.12.2002, con
la quale è stata sancita la revoca dell’aggiudicazione della licitazione
privata per il servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, consegna e ritiro
di biancheria piana e confezionata, intervenuta all’esito delle operazioni di
gara e trasfusa nella precedente deliberazione n. 1445 del 10.12.2002;
Visto
il ricorso, con i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione dell'Azienda Ospedaliera "G. Rummo";
Visto
l'atto di costituzione con ricorso incidentale della Pacifico s.r.l., in proprio
e n.q.;
Viste
le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive ragioni;
Vista
l'ordinanza del 26.3.2003, n. 1442;
Visti
gli atti tutti della causa;
Relatore
il referendario avv. Francesco Guarracino;
Uditi
alla pubblica udienza del 12 ottobre
2005 i difensori delle parti, come da verbale;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 14 febbraio 2003 e depositato il successivo
giorno 28, la Lavanderia D'Alessio s.a.s., che in costituenda A.T.I. con la
Lavanderia Americana s.r.l. si era aggiudicata una licitazione privata indetta
dall'Azienda Ospedaliera “G. Rummo” di Benevento per l'affidamento del
servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, consegna e ritiro di biancheria
piana e confezionata, ha impugnato il provvedimento n. 1486 del 20.12.2002 con
cui l'Azienda, avendo la Lavanderia Americana s.r.l. comunicato in data
18.12.2002 l'indisponibilità a svolgere il servizio appaltato, ha disposto la
revoca dell'aggiudicazione e l'affidamento del servizio all'A.T.I. Pacifico
s.r.l., Eurolav s.a.s. e American
Laundry Ospedaliera s.p.a.
La ricorrente ha chiesto
l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, del provvedimento
impugnato, proponendo avverso di esso due motivi di ricorso per lamentare, da un
lato, che la revoca dell'aggiudicazione non sarebbe stata preceduta dalla
comunicazione di avvio del procedimento e, dall'altro, che la comunicazione con
cui l'associanda Lavanderia Americana s.r.l. ha reso noto di non poter
confermare la validità dell'offerta economica non avrebbe consentito di
revocare l'aggiudicazione anche nei confronti di essa ricorrente, stante
l'autonomia sostanziale della sua partecipazione alla gara, seppur avvenuta in
congiunzione formale con la predetta società, atteso che non era stato ancora
stipulato il contratto di mandato per la costituzione del raggruppamento
temporaneo di imprese tra le società e che la ricorrente aveva più volte
manifestato la volontà di garantire il corretto svolgimento del servizio
appaltato.
Si sono costituiti in giudizio
l'Azienda Ospedaliera "G. Rummo", che ha successivamente prodotto una
memoria difensiva, e la Pacifico s.r.l., in proprio e nella qualità di impresa
mandataria dell'ATI cui il provvedimento impugnato ha contestualmente affidato
il servizio.
In particolare, la Pacifico s.r.l.
ha proposto ricorso incidentale subordinato avverso l'originario atto di
aggiudicazione della gara, sostenendo che la costituenda ATI tra la Lavanderia
Americana s.r.l. e la ricorrente dovesse essere esclusa per violazione delle
disposizioni della lex specialis che prescrivevano l'isolamento e la
separazione fisica dell'area di produzione e stoccaggio della biancheria pulita
da quella di lavorazione della biancheria sporca e l'utilizzo di attrezzature
adibite esclusivamente al trattamento di biancheria sanitaria, ovvero che alla
proposta progettuale della stessa ATI andasse attribuito un punteggio pari a
zero.
Con ordinanza del 26 marzo 2003, n. 1442, la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato è stata respinta.
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie a
sostegno delle rispettive difese.
Alla pubblica udienza del 12
ottobre 2005, uditi i difensori delle parti, il ricorso è stato posto in
decisione.
DIRITTO
E' contestata la legittimità del provvedimento col quale l'Azienda Ospedaliera “G. Rummo” ha revocato l'aggiudicazione alla ATI costituenda tra le imprese Lavanderia Americana s.r.l. e Lavanderia D'Alessio s.a.s. di una gara per l'affidamento del servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, consegna e ritiro di biancheria, a seguito della nota del 18.12.2002 con cui la Lavanderia Americana, mandataria della predetta A.T.I. costituenda, aveva comunicato, essendo decorso il termine di vincolatività dell'offerta, "di non poter confermare l'efficacia e la validità" della stessa, concludendo che "ogni proposta di aggiudicazione, o dichiarazione unilaterale di aggiudicazione non sarà presa in considerazione".
La ricorrente si duole del fatto che non le sia stato dato l'avviso di avvio del procedimento di revoca e sostiene che la decisione della Lavanderia Americana s.r.l., non essendo stato ancora stipulato il contratto di mandato, non le era imputabile, sicché, possedendo essa ricorrente, autonomamente, tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, l'aggiudicazione non poteva essere revocata anche nei suoi confronti.
Il ricorso è infondato.
Pur in mancanza, in materia di appalti di servizi, di un divieto analogo a quello espressamente sancito nell'art. 13, co. 5 bis, della legge 109/94, deve escludersi che le imprese raggruppate che, a termini dell'art. 11, co. 2, del d.lgs. 157/95, abbiano presentato un'offerta congiunta da esse sottoscritta, specificando le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e assumendo l'impegno di conformarsi, in caso di aggiudicazione della gara, alla disciplina prevista dal medesimo articolo, possano, successivamente alla fase di prequalificazione o, a maggior ragione, alla valutazione della offerta, mutare la composizione del raggruppamento (TAR Campania, sez. I, 22 gennaio 2003, n. 375), poiché ciò sarebbe in contrasto col principio della contestualità e simultaneità della valutazione delle imprese partecipanti alla gara; il che vale anche nell'ipotesi in cui l'impegno delle altre imprese del raggruppamento venga meno e permanga un'unica impresa che dichiari di possedere da sola i requisiti di ammissione ovvero di poter assolvere al servizio (cfr. C.d.S., sez. V, 29 settembre 2003, n. 5509, in tema tuttavia di appalto di forniture).
Per tali ragioni a nulla rileva, in contrario, la circostanza che nel caso in esame il raggruppamento temporaneo non fosse stato ancora costituito (TAR Lombardia, Milano, sez. III, 30.1.2003, n. 185).
Neppure il motivo di ricorso attinente alla dedotta violazione dell'art. 7 della legge 241/90 merita accoglimento.
Ricorre, infatti, un'ipotesi in cui l'adozione del provvedimento finale è doverosa e vincolata, i presupposti fattuali sono incontestati, non vi sono margini di incertezze nel quadro normativo di riferimento e l'annullamento del provvedimento per violazione dell'obbligo formale di comunicazione di avvio del procedimento consentirebbe comunque all'Azienda di adottare un nuovo provvedimento di identico contenuto: circostanze in presenza delle quali si è escluso, ancor prima della introduzione dell'art. 21 octies nella legge 241/90, la rilevanza invalidante dell'eventuale inosservanza della norma invocata da parte ricorrente (C.d.S., Sez. IV, 30 settembre 2003, n. 5003).
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione I, respinge il
ricorso in
epigrafe.------------------------------------------------------------------
Condanna
la Lavanderia D’Alessio s.a.s. al pagamento delle spese processuali in favore
dell'Azienda Ospedaliera “G. Rummo" e della Pacifico s.r.l., in
proprio e n.q., che liquida nella somma di € 2.000,00 (duemila/00) a favore di
ciascuna di esse, oltre IVA e CPA come per legge.--------------------
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12 ottobre 2005.
Presidente__________________
Estensore___________________