REPUBBLICA ITALIANA | |
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A |
N. 207/05 Reg. Sent.
N.5046 Reg. Gen. ANNO 2004 |
sul ricorso R.G. n. 5046/04 proposto dall’Impresa Nicotra Giuseppe, in persona dell’omonimo titolare, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Angelo Amoroso, elettivamente domiciliato in Palermo, via Terrasanta n. 6, presso lo studio dell’avv. Liborio Gambino;
CONTRO
il Comune di Santa Margherita Belice, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta delibera della Giunta Comunale n. 206 del 29 novembre 2004 e per procura in calce alla memoria di costituzione, dall’avv. Salvatore Barbera, elettivamente domiciliato in Palermo, via Zisa n. 26, presso lo studio dell’avv. Filippo Lo Jacono;
E NEI CONFRONTI
della impresa Castronovo Gaspare, in persona del legale rappresentante, non costituitosi in giudizio;
PER L’ANNULLAMENTO
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione del Comune di Santa Margherita Belice, con le relative deduzioni difensive;
Vista l’ordinanza collegiale n. 2175/2004;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Referendario Aurora Lento;
Uditi alla pubblica udienza del 25 gennaio 2004 l’avv. Raimondo Alaimo, in sostituzione dell’avv. Angelo Amoroso, per la ricorrente e l’avv. Salvatore Barbera per il Comune di Santa Margherita Belice;
Ritenuto e considerato:
FATTO
Con ricorso, notificato il 5 novembre 2004 e depositato il giorno 19 successivo, l’impresa Nicotra Giuseppe ha impugnato il verbale, con il quale il Comune di Santa Margherita Belice, dopo averle, con verbale di gara del 6.9.2004, aggiudicato l’appalto dei “lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade comunali extraurbane ed opere connesse” (importo a base d’asta € 54.023,77), con successivo verbale del 28.9.2004 la ha esclusa dalla gara per non avere trasmesso “l’elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori” richiestole al fine di “dimostrare il possesso dei requisiti tecnico organizzativi (..) per poter contrattare con la P.A.”.
Ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, dei provvedimenti impugnati per il seguente unico articolato motivo:
1. Violazione e falsa applicazione della l. r. n. 7/2002, della prescrizione di cui all’art. 11 lett. a) del bando di gara e della prescrizione di cui all’art. 2 (procedura di aggiudicazione) punto 4 del disciplinare. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed erroneità. Illogicità ed incongruenza. Violazione delle norme regolamentari contenute nella circolare dell’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici del 20 settembre 2000. Travisamento.
Sarebbe illegittima l’esclusione della ricorrente dalla gara, in quanto, trattandosi di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00, l’unico requisito, che avrebbe potuto essere richiesto alla stessa, in quanto impresa iscritta all’albo separato delle imprese artigiane istituito presso la C.C.I.A.A. sarebbe stato, ai sensi dell’art. 8, comma 11 quinquies, della l. 11 febbraio 1994 n. 109, come recepito dalla l. r. 2 agosto 2002 n. 7, proprio tale certificato di iscrizione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Santa Margherita Belice, il quale, eccepita preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnativa nei termini del bando e del disciplinare di gara nella parte relativa ai requisiti di partecipazione delle imprese, ne ha chiesto il rigetto per infondatezza, vinte le spese.
Con ordinanza n. 2175/2004 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione, con contestuale fissazione dell’udienza per la trattazione della causa nel merito.
Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2005, il ricorso, su conforme richiesta dei difensori delle parti, è stato posto in decisione.
In data 25 gennaio 2005, come per legge, è stato depositato in Segreteria il dispositivo della presente sentenza.
DIRITTO
1. La controversia concerne l’esclusione della ricorrente dalla gara indetta dal Comune di Santa Margherita Belice per l’aggiudicazione dei “lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade comunali extraurbane ed opere connesse” (importo a base d’asta € 54.023,77), motivata con riferimento alla circostanza della mancata trasmissione dell’“elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori”, richiestole, a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, al fine di “dimostrare il possesso dei requisiti tecnico organizzativi (..) per poter contrattare con la P.A.”.
Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di tardività per mancata impugnazione nei termini del bando e del disciplinare di gara, sollevata dalla difesa del Comune, che il Collegio ritiene infondata, in quanto, per le considerazioni esposte sub 3), la lex specialis della gara non imponeva alla Amministrazione procedente di richiedere alla ricorrente la documentazione in questione.
2. Ciò premesso, va esaminato l’unico motivo proposto, con il quale la ricorrente deduce la illegittimità della sua esclusione dalla gara in quanto attuata in violazione dell’art. 8, comma 11 quinquies, lettera a) della l. 11 febbraio 1994 n. 109, come recepito dalla l. r. 2 agosto 2002 n. 7.
La doglianza è fondata, in quanto la disposizione richiamata statuisce testualmente che “ per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro il sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici è così determinato:
a) per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il requisito richiesto per partecipare agli appalti dei lavori pubblici, è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale”.
Considerato, pertanto, che l’importo dei lavori è di € 54.023,77 (inferiore, quindi, al predetto limite di € 150.000,00) e che dalla documentazione versata in atti risulta che la ricorrente ha prodotto il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Agrigento, attestante che la stessa è iscritta dal 18 giugno 2002 al n. 48278 dell’albo separato delle imprese artigiane, illegittima appare la decisione del Comune di Santa Margherita Belice di escluderla dalla gara per mancata dimostrazione dei requisiti tecnico – organizzativi previsti dal disciplinare di gara.
3. A diversa conclusione non può, peraltro, giungersi sulla base delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara, il quale sul punto si limita a prevedere che “qualora l’aggiudicatario provvisorio ed il secondo in graduatoria non siano compresi tra i concorrenti sorteggiati, si applicano le disposizioni di cui all’art. 10, comma 1 quater, ultimo periodo” (naturalmente della l. 109/1994).
La norma richiamata statuisce che l’aggiudicatario provvisorio debba produrre gli stessi documenti, che sono stati prodotti dalle imprese sorteggiate dalla stazione appaltante prima della apertura delle buste contenenti le offerte.
Orbene, nell’individuare gli adempimenti, ai quali sono tenuti i concorrenti sorteggiati, il disciplinare di gara prevede espressamente che debbano trasmettere l’elenco dei lavori ed il certificato di iscrizione nel registro delle imprese “oppure il certificato attestante l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (…)”.
Considerata l’analogia esistente tra la fase della verifica dei requisiti in sede di sorteggio ed in sede di aggiudicazione definitiva, deve ritenersi che lo stesso disciplinare di gara rendesse superflua la produzione dell’elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando, corredato dai certificati di esecuzione relativamente alle imprese rientranti nella previsione di cui all’art. 8, comma 11 quinquies, lett. a) della l. 11 febbraio 1994, n. 109, come recepito dalla l. r. 2 agosto 2002, n. 7, ovverosia quelle iscritte all’albo delle imprese artigiane.
Ne consegue che, anche avuto riguardo alle previsioni della lex specialis il ricorso si appalesa fondato e meritevole di accoglimento.
Le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, ivi compresi diritti ed onorari..
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.-------------------------------------------------
Condanna il Comune di Santa Margherita Belice al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA.------------------------------------------------------------------------
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.---------------------------------------------------------------
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 25 gennaio 2005, con l'intervento dei Signori Magistrati:
- CALOGERO ADAMO - Presidente
- GIOVANNI TULUMELLO - Referendario
- AURORA LENTO - Referendario Estensore
Depositato in Segreteria il
22.2.2005
Maria Rosa
Leanza