REPUBBLICA ITALIANA | N. 560-05 Reg. Sent. |
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A |
N. 6281 Reg.
Gen.
ANNO 2003 |
sul ricorso R.G. n. 6281/2003 proposto da Catania Multiservizi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente dom.to in Palermo, via G. Ventura 1, presso lo studio dell'avv.to Daniela Macaluso, rappresentata e difesa dall’avv. Harald Bonura, per mandato a margine del ricorso;
contro
- il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area della Ricerca di Palermo – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici di via A. De Gasperi 81 è domiciliato;
per l’annullamento
- della delibera del Presidente del Comitato dell’Area di Ricerca di Palermo, prot. 126/2003/SB/ap/AdR, 1 luglio 2003, e del conseguente decreto, prot. 139/2003/SB/ap/AdR, 7 agosto 2003.
E per il risarcimento
- del danno conseguente agli atti ed al comportamento dell’amministrazione intimata.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Designato relatore alla pubblica udienza dell’8 marzo 2005 il Referendario avv.to Nicola Maisano;
Udito l'avv.to D. Macaluso, in sostituzione dell’avv. H. Bonura per il ricorrente e l'avv. dello Stato M. Mango per l'Amm.ne intimata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 10.11.2003, e depositato il successivo 18.11, la società ricorrente ha impugnato la delibera del Presidente del Comitato dell’Area di Ricerca di Palermo, prot. 126/2003/SB/ap/AdR, 1 luglio 2003, ed il conseguente decreto, prot. 139/2003/SB/ap/AdR, 7 agosto 2003, nonché chiesto il risarcimento del danno conseguente agli atti ed al comportamento dell’amministrazione intimata.
In tale gravame vengono articolate le censure di: 1) Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto. Carenza di potere. Difetto di motivazione. Illogicità e contraddittorietà. Sviamento di potere. Violazione del principio dell’affidamento. Violazione del principio di conservazione degli atti. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. 2) Violazione del giusto procedimento. Violazione della par condicio e delle norme sulla trasparenza sotto altro profilo. Violazione degli artt. 1 e 3 del contratto d’appalto.
Si è costituita l’Avvocatura dello Stato.
Alla pubblica udienza di discussione i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive ed il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
In relazione al presente ricorso devono essere separatamente esaminate la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati e la richiesta di risarcimento danni per responsabilità pre-contrattuale, articolata in via subordinata da parte ricorrente.
La domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati è priva di fondamento.
Dalla documentazione in atti, e dalla stessa ricostruzione operata da parte ricorrente, emerge che l’amministrazione ha erroneamente indetto la gara per cui è causa, in assenza della necessaria copertura finanziaria per potere poi onorare l’impegno contrattuale che ne sarebbe sorto.
In tale situazione l’amministrazione intimata non avrebbe certo potuto stipulare il relativo contratto, in assenza della necessaria copertura finanziaria, e l’unico strumento a sua disposizione per rimediare all’erronea indizione della gara non poteva che essere l’annullamento di tale illegittimo atto, a prescindere dal rilievo che può assumere, ad altri fini, il complessivo comportamento del C.N.R.
Risultano pertanto privi di alcun fondamento le censure articolate in ricorso avverso l’impugnato provvedimento di annullamento, che risulta ampiamente giustificato dalla necessità di rimuovere la precedente illegittima determinazione di indire la gara, che avrebbe portato alla stipula di un contratto in assenza della necessaria copertura finanziaria.
Per quanto riguarda la domanda subordinata di risarcimento danni per responsabilità precontrattuale, appare necessario in primo luogo precisare che il Collegio ritiene che tale domanda rientri nella giurisdizione del Giudice Amministrativo, anche a seguito della sentenza della corte Costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004.
Come ha già avuto modo di precisare questa Sezione con la sentenza n. 2144/04, le richieste di risarcimento danni in conseguenza di procedimenti di gara rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi degli artt. 6 e 35 della legge n. 205/2000, che non hanno subito alcuna modifica in conseguenza della sentenza della C. Costituzionale n. 204/2004.
Sembra peraltro utile precisare che nel caso in esame il danno patito da parte ricorrente non consegue a comportamenti materiali dell’amministrazione intimata, ma all’adozione di atti illegittimi (poi legittimamente annullati) nell’ambito del procedimento di gara.
Ciò chiarito, la domanda di risarcimento danni per responsabilità pre-contrattuale, azionata da parte ricorrente in via subordinata, è fondata.
E’ infatti indiscutibile che il comportamento tenuto dall’amministrazione intimata, che ha indetto una gara di appalto senza la necessaria copertura finanziaria, non possa non essere considerato colpevolmente superficiale e pertanto idoneo a configurare un illecito civile, a fronte del danno ingiusto causato in coloro che hanno incolpevolmente fatto affidamento nella gara indetta.
In particolare la responsabilità dell’amministrazione ha natura pre –contrattuale ai sensi dell’art. 1337 cod. civ. e, pertanto, la società ricorrente ha diritto al risarcimento del così detto interesse negativo, e cioè al risarcimento dei danni che non avrebbe patito ove non avesse partecipato alla gara illegittimamente indetta (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 15.11.2004 n. 7449).
Per quanto riguarda la quantificazione del risarcimento del danno a cui ha diritto la ricorrente deve essere precisato che, sulla base di quanto indicato in ricorso, non può essere riconosciuta alcuna somma a titolo di lucro cessante, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente la generica affermazione che l’aggiudicazione alla gara per cui è causa ha indotto la ricorrente a non partecipare ad altre gare che si sarebbe plausibilmente aggiudicata.
Per quanto riguarda il danno emergente subito in conseguenza del comportamento dell’amministrazione, poiché parte ricorrente non ha fornito piena prova in ordine alla sua quantificazione, il Collegio ritiene di potersi avvalere del meccanismo di cui all’art. 35 co.2° D. Lgs. N. 80/1998, come modificato dall’art. 7 L. n.205/2000.
La società ricorrente dovrà fornire piena prova delle spese sostenute in dipendenza della partecipazione alla gara per cui è causa, all’amministrazione intimata, che provvederà quindi al conseguente risarcimento di tali danni ingiustamente subiti.
Il ricorso deve pertanto essere accolto in parte, con riferimento alla domanda di risarcimento danni proposta in via subordinata.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe indicato limitatamente alla richiesta di risarcimento, nei sensi di cui in motivazione.---------------------------------------------------------------
Spese compensate.------------------------------------------------
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.---------------------------------------------------
Così deciso in Palermo, in Camera di Consiglio, addì 08 marzo 2005, con l’intervento di Signori Magistrati:---------------
- Giorgio Giallombardo Presidente
- Nicola Maisano Referendario-est.
- Fabio Taormina Referendario
Angelo Pirrone, Segretario.
Depositata in Segreteria il 18/04/2005
Il Segretario
I.B.