REPUBBLICA
ITALIANA |
|
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo,
Sezione Seconda
, ha pronunciato la seguente S
E N T E N Z A |
N.697/05
Reg. Sent. N.
478
Reg. Gen. ANNO
2005 |
sul
ricorso n. 478
/2005 R.G.
proposto dall’impresa Antinoro Salvatore
, in persona del
suo omonimo titolare,
rappresentato
e difeso dagli avv.ti
Giovanni
e Giuseppe Immordino, presso il cui studio
in Palermo, via Libertà n. 171, è elettivamente domiciliato,
CONTRO
-
il Comune di Trapani, in persona del Sindaco pro-tempore, e
-
l’UIPA, Ufficio Intercomunale Pubblici Appalti di Trapani, in persona
del legale rappresentante pro-tempore, entrambi non costituitisi in giudizio,
E
NEI CONFRONTI
dell’impresa
Italscavi di Foderà Giuseppe, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, non costituitosi in giudizio;
PER
L’ANNULLAMENTO ( previa sospensione ):
1)
del verbale di gara del 25-28.10/5.11/3.12.2004, concernente l’appalto
dei lavori di manutenzione
straordinaria da eseguirsi in alcune strade del centro abitato di Xitta, nella
parte in cui l’impresa ricorrente è stata esclusa dalla gara,
unitamente all’impresa Gen Costruzioni s.r.l., per essere stati
riscontrati elementi sostanziali di collegamento;
2)
della nota prot. n. 8072 del 17/12/2004, con la quale l’UIPA di Trapani
ha segnalato all’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. la
suddetta esclusione al fine di effettuare l’annotazione ai sensi dell’art.27
del D.P.R. n. 34/2000;
3)
nonché degli atti tutti presupposti, connessi e conseguenziali “;
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visti
gli atti tutti di causa;
Vista
l’ordinanza collegiale n. 308 del
10/3/2005
con cui si è accolta la domanda incidentale
di sospensione dei provvedimenti
impugnati;
Relatore
il
Consigliere Filippo Giamportone:
Udito
alla pubblica udienza del 3 maggio 2005 l’
avv. Giuseppe Immordino per l’impresa ricorrente
;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con
ricorso notificato il 14 febbraio 2005 e depositato il 24 successivo l’impresa
Antinoro Salvatore
ha
impugnato gli atti di gara indicati in epigrafe, nelle
parti in cui è stata esclusa dalla gara medesima, unitamente all’impresa
Gen Costruzioni, per asserito riscontro
di elementi sostanziali di
collegamento, e tale esclusione è
stata segnalata all’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP.
Il
ricorso è stata affidato alla seguente ed articolata censura:
-
Violazione e falsa applicazione dell’art.16, punto 3, lett. f), in
relazione all’art. 26 del D.P.R. n. 34/2000, dell’art.10, comma
1 bis della L. n. 109/94; violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 e L.r.
n. 10/91, per assoluto difetto di motivazione. Eccesso di potere per
travisamento dei fatti ed illogicità manifesta.
Non
poteva disporsi l’esclusione dalla gara della impresa ricorrente sia in
quanto il bando non prevedeva l’esclusione per ipotesi di collegamento
sostanziale, ma solo per le situazioni di controllo previste dall’art.
2359 Cod. civ., sia in quanto nella specie le circostanze indicate dal Comune
di Trapani non rientrano in quelle analiticamente indicate dalla predetta
norma civilistica.
Conclusivamente,
l’impresa ricorrente, precisando che il gravame non è finalizzato al
conseguimento dell’aggiudicazione,
ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento dei provvedimenti
impugnati, con vittoria delle spese
Nessuna
delle parti intimate si è costituita in giudizio.
Con
ordinanza collegiale n. 308 del
10 marzo 2005 la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione dei
provvedimenti impugnati è stata accolta.
Alla
pubblica udienza del 3 maggio 2005,
su conforme richiesta del difensore dell’impresa ricorrente, il ricorso
è stato posto in decisione.
DIRITTO
La
controversia concerne sia l’esclusione della impresa ricorrente da una
gara indetta dal Comune di Trapani per asserita sussistenza di collegamento
sostanziale con altra impresa partecipante, sia la consequenziale segnalazione
all’Autorità per la
Vigilanza sui LL.PP.
Tale
collegamento è stato desunto dalla commissione di gara dai seguenti
elementi di fatto:
-
entrambe le imprese hanno presentato i plichi per la partecipazione lo stesso
giorno e la stessa ora;
-
entrambi i titolari hanno lo stesso cognome e la stessa residenza,
riscontrabili dalla fotocopia del documento anagrafico;
-
i certificati di attestazione SOA sono stati rilasciati dallo stesso istituto
a breve distanza l’uno dall’altro.
Con
l’unico, articolato motivo di ricorso, l’impresa ricorrente
deducendo la violazione
e falsa applicazione dell’art.16, punto 3, lett. f), in relazione all’art.
26 del D.P.R. n. 34/2000, dell’art.10, comma 1 bis della L. n. 109/94 e
violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 e L.r. n. 10/91, per assoluto
difetto di motivazione, nonché l’eccesso di potere per travisamento
dei fatti ed illogicità manifesta,
assume, in sintesi, che le
sopra riportate situazioni non sarebbero tali da giustificare un provvedimento
di esclusione per collegamento sostanziale con l’altra impresa
partecipante (Gen Costruzioni).
L’assunto
è condivisibile.
Ed
invero, l'art. 10, comma 1-bis, legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepito
dalla l.r. 2 agosto 2002, n. 7, statuisce che non possono partecipare alla
medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di
controllo di cui all'articolo 2359 Cod. civ., il cui primo comma prevede,
infatti, che sono considerate società controllate quelle nelle quali :
a) una società disponga della maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria di altra società ; b) una societÃ
disponga dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria di altra società ; c) la societÃ
controllata sia sotto l'influenza dominante di altra società in virtù
dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali intercorrenti tra le due
società .
Il
successivo terzo comma considera, invece, come collegate quelle in cui una
società esercita su altra società un'influenza notevole, che si
presume allorquando nell'assemblea ordinaria possa essere esercitato almeno un
quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in
borsa.
Orbene,
secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che il Collegio
condivide, poiché l'art. 10, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, richiama solo l'ipotesi delle "società controllate", la
esistenza di un rapporto di collegamento di altro tipo, ivi compreso quello di
cui al terzo comma dell’art. 2359 c.c., può condurre alla esclusione
delle imprese dalla gara non in modo automatico, ma sulla base di una puntuale
verifica posta in essere da parte della stazione appaltante ( Cfr. da ultimo
Consiglio di Stato, Sez. V, 4 maggio
2004, n. 2729).
La
ratio legis della disposizione in questione è, infatti, quella di tutelare
il corretto e trasparente svolgimento delle gare, nelle quali il libero gioco
della concorrenza sarebbe alterato dalla eventuale presentazione di offerte
che, pur essendo formalmente autonome, fossero invece sostanzialmente
riconducibili ad un unico centro di interessi.
Tale
situazione può ricorrere in tutti i casi in cui si accerti l’esistenza
di un collegamento tra due o più imprese atto ad alterare le risultanze di
gara, indipendentemente dal fatto che tale rapporto sia riconducibile alla
previsione di cui all’art. 2359 c.c., il quale, basandosi su una
presunzione, non consente di escludere la sussistenza di ulteriori ipotesi
rilevanti ai fini della alterazione delle risultanze di gara.
In
questo modo è, pertanto, possibile dare rilievo ad ipotesi di collegamento
sostanziale tra imprese, a prescindere da quanto stabilito dall'art. 10, comma
1-bis, della legge n. 109/94.
In
altri termini, qualora si dimostri che le offerte provengano da un medesimo
centro di interessi può procedersi alla esclusione della impresa dalla gara
mediante l’applicazione diretta dei principi posti a tutela della
libera concorrenza, della segretezza delle offerte e della par condicio dei
concorrenti.
A
tal fine è, però, necessario che si verifichi concretamente ed in
maniera puntuale la effettiva sussistenza di elementi di fatto, dai quali
possano trarsi indizi gravi, precisi e concordanti, i quali inducano a
ritenere che le imprese siano oggettivamente riconducibili ad un medesimo
centro di interessi, ovvero ad un centro decisionale comune (Consiglio di
Stato, Sez. V, 2 luglio 2001, n. 3605).
Situazione
questa, che però non può dirsi sussistente nella fattispecie, alla
stregua delle logiche deduzioni, con cui l’impresa ricorrente fa
chiarezza su ciascuno dei tre elementi in base ai quali la commissione di gara
ha ritenuto che tra le due imprese sussistesse un
collegamento sostanziale.
In
particolare, sul primo punto (entrambe hanno presentato i plichi per la
partecipazione lo stesso giorno e la stessa ora) l’impresa ricorrente
ha ragionevolmente fatto rilevare che la circostanza è da imputare all’UIPA
che ha ritirato, come di consueto, la posta giacente presso l’Ufficio
postale lo stesso giorno qualche minuto prima dell’apertura delle
operazioni di gara ed ha provveduto a protocollarla insieme. Inoltre, viene
osservato che le offerte delle due concorrenti non sono state presentate a
mano lo stesso giorno, ma spedite dall’Ufficio postale di altro Comune
(Mussomeli), ubicato peraltro in altra Provincia (Caltanissetta), ove le due
imprese hanno le loro sedi.
Per
quanto attiene al secondo elemento (entrambi i titolari hanno lo stesso
cognome e la stessa residenza, riscontrabili dalla fotocopia del documento
anagrafico), con cui chiaramente si allude, in primo luogo, al rapporto di
parentela tra i due (Antinoro Salvatore è fratello di Antinoro Giuseppe,
amministratore unico della Gen Costruzioni s.r.l. (cfr. certificato del Comune
di Mussomeli prodotto in atti), l’impresa ricorrente richiama la
giurisprudenza amministrativa in base alla quale il vincolo di parentela tra
soci e/o amministratori non è ritenuto di per sé sintomo di identitÃ
di interessi, orientamento che il Collegio condivide. Relativamente, poi, alla
residenza, l’impresa ricorrente dimostra, con il citato certificato,
che entrambi i fratelli Antinoro abitano in Mussomeli, nella stesa contrada
Castello (oggi viale del Castello), ma in edifici diversi, entrambi sprovvisti
di numeri civici.
Circa,
infine, l’ultimo elemento (i certificati di attestazione SOA sono stati
rilasciati dallo stesso istituto a breve distanza l’uno dall’altro)
l’impresa ricorrente evidenzia che:
-
tale elemento è comune ad altre imprese partecipanti alla gara
(che però omette di indicare);
-
i due attestati SOA sono stati rilasciati in date diverse (2.9.2004 e
17.7.2004);
-
che la SOA Mediterranea S.p.A. è l’unica che ha un agente in sede
nel Comune di Mussomeli, con la conseguenza che è logico che la gran parte
delle imprese che hanno sede in Mussomeli si siano rivolte alla suddetta SOA
che opera in detto Comune per l’attività di certificazione.
In
definitiva, deve ritenersi che gli elementi enucleati dalla commissione di
gara non siano sufficienti a giustificare il provvedimento di esclusione per
collegamento sostanziale, in quanto appunto non riconducibili ad indizi gravi,
precisi e concordanti.
Il
ricorso è pertanto fondato e va quindi accolto, con conseguente
annullamento degli atti impugnati.
Sussistono
giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.
Q. M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di Palermo, Sezione
Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i
provvedimenti impugnati.---------------------------
Spese
compensate.---------------------------------------------------------
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'AutoritÃ
amministrativa.-------------------------------------------------------------
Così
deciso in Palermo il giorno 3 maggio 2005 in Camera di Consiglio, con
l'intervento dei signori magistrati:---------------------
Calogero
Adamo, Presidente ;
Filippo
Giamportone, Consigliere, estensore;
Aurora
Lento, Referendario.
Depositato
in Segreteria il 06.5.2005
Maria
Rosa Leanza