R E P U B B L I C A    I T A L I A N A N.  157  Reg.Ric.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno  2005
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L’EMILIA-ROMAGNA

N. 375  Reg.Sent.

SEZIONE DI PARMA Anno   2005 
 

composto dai Signori:

Dott.   Gaetano  Cicciò Presidente

Dott.   Umberto  Giovannini Consigliere

Dott.   Italo  Caso Consigliere   Rel. Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034

sul ricorso n. 157 del 2005 proposto da Vodafone Omnitel N.V., in persona del procuratore speciale e legale rappresentante p.t. Saverio Tridico, difesa e rappresentata dall’avv. Riccardo Troiano, dall’avv. Alberto Fantini e dall’avv. Valeria Mascello, ed elettivamente domiciliata in Parma, borgo del Parmigianino n. 5, presso lo studio dell’avv. Monica Callai;

contro

il Comune di Parma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Cugurra e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Parma, via Mistrali n. 4;

per l’accertamento

dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Parma a seguito della diffida notificata dalla società ricorrente in data 8 febbraio 2005 e preordinata all’approvazione del programma delle installazioni fisse di telefonia mobile per l’anno 2005;

dell’obbligo dell’Amministrazione comunale di provvedere al suddetto adempimento, nel termine assegnato ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Parma;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Uditi alla Camera di Consiglio del 5 luglio 2005 l’avv. Mascello per la società ricorrente e l’avv. Molinari, in sostituzione dell’avv. Cugurra, per l’Amministrazione comunale.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O     E     D I R I T T O

Titolare di licenza per la prestazione del servizio pubblico di telecomunicazioni, la società ricorrente chiede che questo Tribunale, ai sensi dell’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (nel testo introdotto dall’art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205), dichiari l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Parma sulla richiesta di approvazione del piano delle installazioni fisse di telefonia mobile per l’anno 2005. Fa rilevare la sussistenza di un obbligo di provvedere, atteso che la stessa Amministrazione locale ha subordinato il rilascio dell’autorizzazione per ogni singolo impianto all’osservanza delle prescrizioni di un apposito piano comunale (v. art. 42-bis del regolamento edilizio), da elaborare sulla base del programma annuale che ogni gestore ha titolo a presentare a norma dell’art. 8, comma 2, della legge Reg. Emilia-Romagna 31 ottobre 2000, n. 30.

Stante la prolungata inerzia dell’Amministrazione in ordine al piano per il 2005, la società ricorrente – che già nel corso del 2004 aveva depositato il proprio programma – ha ritualmente diffidato il Comune di Parma a provvedere alla predisposizione dello strumento pianificatorio. Indi, decorsi invano i trenta giorni stabiliti dall’atto di diffida, ha adito il giudice amministrativo.

L’Amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, sostiene in buona sostanza, attraverso una diversa lettura della citata disposizione regionale, di non avere alcun obbligo di approvare, entro un determinato termine, il piano nel suo complesso, essendo previsto dalla norma che i nuovi impianti inclusi da ogni gestore nel programma annuale siano autorizzati, decorso il termine trimestrale ivi previsto senza l’adozione di un provvedimento comunale, mediante l’istituto del silenzio – assenso.

Alla Camera di Consiglio del 5 luglio 2005, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è fondato.

E’ ben vero, infatti, come sostenuto dall’Amministrazione comunale, che la disciplina di cui all’art. 8 della legge reg. n. 30 del 2000 non prevede l’approvazione dei singoli piani annuali (che ciascun gestore ha facoltà di presentare), né tanto meno prevede che debba essere approvato il piano complessivo annuale comprendente tutte le nuove installazioni richieste dai vari gestori. E’altrettanto vero, tuttavia, che il Comune di Parma, a giudizio del Tribunale correttamente interpretando e coerentemente applicando la specifica disciplina di settore, sia di livello statale che regionale (la stessa attribuisce alle Amministrazioni comunali la competenza in materia di pianificazione territoriale della localizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile e, ulteriormente, affida loro il perseguimento, pur nell’ambito delle proprie attribuzioni, del fine di minimizzare – a livello locale – le emissioni elettromagnetiche promananti da tali impianti) ha predisposto tale sistema pianificatorio, che di anno in anno gli consente di valutare complessivamente le richieste di nuove installazioni provenienti da ogni singolo gestore (v. art. 42-bis del regolamento edilizio); in conseguenza di ciò l’Amministrazione ha adottato – nelle more dell’approvazione del primo di tali piani, cumulativamente comprendente le installazioni richieste dai gestori per gli anni 2000, 2001 e 2002, e a fronte delle diverse richieste di autorizzazione riferite all’installazione di singoli impianti – altrettanti atti, aventi chiara natura soprassessoria, con i quali essa, in concreto e del tutto coerentemente, rinviava ogni determinazione al provvedimento autorizzativo dei programmi annuali presentati dai gestori. Con deliberazione della Giunta adottata in data 30 agosto 2004, infine, il Comune di Parma ha approvato il piano delle installazioni fisse di telefonia mobile “originario”, comprendente i programmi presentati dai gestori per il triennio 2000 – 2002.

Dalle considerazioni che precedono il Collegio desume che non può essere condivisa la tesi difensiva del Comune di Parma e, di conseguenza, che detta Amministrazione aveva l’obbligo di pronunciarsi con proprio provvedimento espresso riguardo all’invocata approvazione del piano annuale 2005. Tuttavia, data la complessità dell’atto da adottare, riferibile soprattutto ad essenziali aspetti e valutazioni di natura tecnica che competono ad enti ed uffici diversi dall’Amministrazione comunale inadempiente, ma anche al rilevante numero di impianti di cui annualmente è richiesta l’installazione, non può essere applicato nella circostanza il termine di trenta giorni (peraltro da ritenersi solamente indicativo), previsto dall’art. 21-bis della legge n. 1034 del 1971.

Pertanto, ritiene il Collegio che, in relazione al peculiare caso in esame e tenuto anche conto di quanto già statuito dalla Sezione relativamente al programma dell’anno 2004 (v. sent. n. 299 in data 8 giugno 2005), si debba fissare il termine di approvazione del programma concernente l’anno 2005 al 28 febbraio 2006.

Ai sensi dell’art. 21-bis, comma 2, della legge n. 1043 del 1971, qualora l’Amministrazione comunale resti inadempiente oltre il detto termine, la Sezione nominerà, su richiesta di parte, un commissario ad acta che provveda in luogo della stessa.

Anche in considerazione della novità della questione e della peculiarità dell’atto che l’Amministrazione è obbligata ad adottare, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per l’EMILIA-ROMAGNA, Sezione di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione comunale intimata di provvedere all’adozione dell’atto su cui essa era rimasta illegittimamente silente, entro il termine indicato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2005.

f.to Gaetano Cicciò     Presidente

f.to Italo Caso    Consigliere Rel.Est.

Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 27/4/82, n.186.

Parma, lì 12 luglio 2005

f.to Eleonora Raffaele   Il Segretario

fg

 
                                                        ricorso n. 157/2005